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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/08/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale composto dai sig.ri magistrati:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 92/ 2025 avente ad oggetto rettificazione di attribuzione di sesso promossa da
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
( c.f. ) Parte_2 C.F._2
Nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore
( c.f. ) Persona_1 C.F._3
Difensore: Avv. Roberta di Bella;
domicilio eletto: in Genova, via Assarotti 7 piano III, presso lo studio del difensore nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA
CONCLUSIONI:
parte ricorrente: come da note sostitutive dell'udienza del 3.7.2025;
Pubblico Ministero: come da parere favorevole depositato in data 23.1.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di causa promossa da e , nella qualità di genitori Parte_3 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il Persona_1 17.11.2007 al fine dell'autorizzazione della minore alla rettificazione di sesso ai sensi dell'art. 1 L. 14.4.1982 n. 164 da femminile a maschile;
con richiesta di “ riconoscimento dell'intero curriculum scolastico di nata a [...] il [...] c.f. Persona_1 favore di nato a [...] il [...] CodiceFiscale_4 Controparte_1 con codice fiscale di futura attribuzione “.
Come risulta dalle certificazioni anagrafiche in atto (doc. 3) la ricorrente è libera di stato e non ha figli, talché il contraddittorio è stato costituito nei confronti del solo ufficio del Pubblico Ministero, che si è pronunciato favorevolmente all'accoglimento della domanda.
L'art. 1 L. 164/1982 stabilisce che il presupposto per ottenere la rettificazione di sesso sia l'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali.
Secondo un'interpretazione consolidata, anche grazie a plurimi e dirimenti interventi della Corte Costituzionale, la norma non impone un rapporto di propedeuticità tra adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali e rettificazione. Quest'ultima, infatti, può essere disposta a prescindere dal trattamento chirurgico quando comunque possa ritenersi che la persona interessata, a seguito di un percorso consapevolmente intrapreso, abbia acquisito in modo tendenzialmente definitivo una nuova identità di genere.
In particolare, a partire dalla sentenza interpretativa di rigetto n.221/2015, la Corte Costituzionale ha affermato che il diritto all'identità di genere è espressione dell'identità personale, e, come tale, è rientrante tra i diritti fondamentali tutelati e garantiti dall'art. 2 Cost. e 8 CEDU. La formulazione della norma consente la rettificazione anagrafica del sesso in presenza di modificazione dei caratteri sessuali e senza imporre il requisito dei trattamenti chirurgici, i quali rappresentano solo una delle possibili modalità di adeguamento (chirurgiche, ormonali ovvero conseguenti a una situazione congenita) da valutarsi in funzione del diritto alla salute.
Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla sentenza n. 185/2017, secondo cui ai fini della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Ancora, più recentemente, con la sentenza n. 143/2024 e in ottica ulteriormente evolutiva, la Consulta ha dichiarato l'irragionevolezza della norma che prescriveva la necessità dell'autorizzazione del Tribunale per gli interventi chirurgici nei casi in cui la transizione può ritenersi già compiuta.
Alle medesime conclusioni della Corte Costituzionale era peraltro autonomamente pervenuta anche la Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 15138 del 20.7.2015 dove si afferma che: “la rettificazione dei registri dello stato civile dell'attribuzione di sesso non richiede necessariamente una preventiva modifica dei caratteri sessuali primari;
l'acquisizione di una nuova identità di genere può infatti essere il frutto di un diverso percorso individuale, purchè la serietà e l'univocità di detto percorso e la compiutezza dell'approdo finale siano rigorosamente accertate in sede giudiziale”.
Sulla scorta di tali precedenti si è definitivamente attestata anche la giurisprudenza di merito (cfr. da ultimo ex multis Trib. Padova sez. I n. 349 in data 26.02.2025)
Ciò rilevato, questo Tribunale ritiene di aderire a tale orientamento, l'unico in grado di
2 esprimere e garantire i valori costituzionali.
Nel caso di specie la richiesta di rettificazione risulta espressione di una scelta consapevole e definitiva di parte ricorrente e può ritenersi compiuto e tendenzialmente irreversibile il percorso individuale di transizione un'identità di genere diversa da quella risultante dai registri anagrafici.
Va in primo luogo sottolineato come parte ricorrente sia attualmente sottoposta a trattamento ormonale, iniziato nel dicembre 2024 e tuttora in corso, come risulta dalla relazione della dott.ssa in data 12.6.2025 ( trattasi del medico specialista Persona_2 endocrinologo che, seppure privatamente, ha prescritto la terapia ) e dalla certificazione 16.6.2025 del dott. , curante della minore, da cui risulta che: “ il paziente è Persona_3 attualmente a sei mesi di terapia ormonale e presenta un buon grado di mascolinizzazione fenotipica, ad oggi in assenza di effetti collaterali. Le analisi più recenti, effettuate l'11.6.2025, mostrano un valore di testosterone pari a 10.61 nmol/L, che si colloca al di sopra del range di riferimento per le donne ( 0, 25-2, 75 nmol/L ), confermando l'efficacia della terapia in corso “.
La parte ha poi prodotto relazione redatta in data 9.12.2024 dallo psicologo dott.
la quale evidenzia la disforia di genere e certificazione 17.6.2025 del Persona_4 dott. dirigente medico Asl 3 attestante la assenza di disturbi di natura Persona_5 pasichiatrica.
Comparsa all'udienza del 6.05.2025, parte ricorrente, richiamando per intero le allegazioni del ricorso introduttivo, ha confermato il proprio desiderio di ottenere la rettificazione anagrafica di sesso in modo da adeguare la situazione anagrafica alla identità sessuale come percepita e vissuta e si è dichiarata consapevole delle conseguenze, anche di natura civilistica, conseguenti alla rettificazione.
In presenza di una parte consapevole e motivata, ed in assenza di disturbi di natura psichiatrica, la minore età della parte ricorrente, comunque ormai prossima alla maggiorità, non osta alla rettificazione, in presenza di una volontà, giova ribadirsi, matura e consapevole ed a fronte di una diagnosi di disforia di genere e di un percorso di transizione al genere maschile ormai iniziato in modo tendenzialmente irreversibile.
Di conseguenza, deve ritenersi che le attuali risultanze anagrafiche non corrispondano all' effettiva identità sessuale e debbano pertanto essere rettificate.
Può pertanto ritenersi compiuto e tendenzialmente irreversibile il percorso della parte verso l' acquisizione di una effettiva identità maschile.
Di conseguenza deve essere accolta la domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso.
La parte, nella prospettiva della propria transizione al genere maschile, ha indicato la preferenza per il prenome CP_1
La parte ha infine richiesto ordinarsi il riconoscimento del percorso scolastico già intrapreso da a favore di . La domanda, per Persona_1 Controparte_1 come proposta, è inammissibile, tanto più per l'assenza di contraddittorio nei confronti del
. E' evidente, infatti, che, successivamente alla rettificazione Controparte_2 anagrafica, tutti i documenti ed i titoli riferiti a dovranno intendersi come Persona_1 riferiti a;
ma tale conseguenza, che già discende dalla legge, non Controparte_1 richiede uno specifico ordine del giudice che, semmai, dovrà essere chiamato in causa in ipotesi di comportamento inadempiente da parte della pubblica amministrazione.
In mancanza di soccombenza, niente deve essere disposto sulle spese.
3
PQM
Il Tribunale di Genova, definitivamente provvedendo
Visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82 e art. 31 D.lvo 150/2011
1) RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a nata a [...] il Persona_1 17.11.2007, attribuendo il sesso maschile in luogo di quello femminile ed il prenome in luogo del prenome . CP_1 Per_1
2) ORDINA all'Ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
3) DICHIARA inammissibile ogni altra domanda
4) SPESE irripetibili Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 7.7.2025
MANDA ALLA CANCELLERIA PER LA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTE SENTENZA ALL'UFFICIO ANAGRAFE DEL . Controparte_3
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale composto dai sig.ri magistrati:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 92/ 2025 avente ad oggetto rettificazione di attribuzione di sesso promossa da
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
( c.f. ) Parte_2 C.F._2
Nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore
( c.f. ) Persona_1 C.F._3
Difensore: Avv. Roberta di Bella;
domicilio eletto: in Genova, via Assarotti 7 piano III, presso lo studio del difensore nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA
CONCLUSIONI:
parte ricorrente: come da note sostitutive dell'udienza del 3.7.2025;
Pubblico Ministero: come da parere favorevole depositato in data 23.1.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di causa promossa da e , nella qualità di genitori Parte_3 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il Persona_1 17.11.2007 al fine dell'autorizzazione della minore alla rettificazione di sesso ai sensi dell'art. 1 L. 14.4.1982 n. 164 da femminile a maschile;
con richiesta di “ riconoscimento dell'intero curriculum scolastico di nata a [...] il [...] c.f. Persona_1 favore di nato a [...] il [...] CodiceFiscale_4 Controparte_1 con codice fiscale di futura attribuzione “.
Come risulta dalle certificazioni anagrafiche in atto (doc. 3) la ricorrente è libera di stato e non ha figli, talché il contraddittorio è stato costituito nei confronti del solo ufficio del Pubblico Ministero, che si è pronunciato favorevolmente all'accoglimento della domanda.
L'art. 1 L. 164/1982 stabilisce che il presupposto per ottenere la rettificazione di sesso sia l'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali.
Secondo un'interpretazione consolidata, anche grazie a plurimi e dirimenti interventi della Corte Costituzionale, la norma non impone un rapporto di propedeuticità tra adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali e rettificazione. Quest'ultima, infatti, può essere disposta a prescindere dal trattamento chirurgico quando comunque possa ritenersi che la persona interessata, a seguito di un percorso consapevolmente intrapreso, abbia acquisito in modo tendenzialmente definitivo una nuova identità di genere.
In particolare, a partire dalla sentenza interpretativa di rigetto n.221/2015, la Corte Costituzionale ha affermato che il diritto all'identità di genere è espressione dell'identità personale, e, come tale, è rientrante tra i diritti fondamentali tutelati e garantiti dall'art. 2 Cost. e 8 CEDU. La formulazione della norma consente la rettificazione anagrafica del sesso in presenza di modificazione dei caratteri sessuali e senza imporre il requisito dei trattamenti chirurgici, i quali rappresentano solo una delle possibili modalità di adeguamento (chirurgiche, ormonali ovvero conseguenti a una situazione congenita) da valutarsi in funzione del diritto alla salute.
Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla sentenza n. 185/2017, secondo cui ai fini della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Ancora, più recentemente, con la sentenza n. 143/2024 e in ottica ulteriormente evolutiva, la Consulta ha dichiarato l'irragionevolezza della norma che prescriveva la necessità dell'autorizzazione del Tribunale per gli interventi chirurgici nei casi in cui la transizione può ritenersi già compiuta.
Alle medesime conclusioni della Corte Costituzionale era peraltro autonomamente pervenuta anche la Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 15138 del 20.7.2015 dove si afferma che: “la rettificazione dei registri dello stato civile dell'attribuzione di sesso non richiede necessariamente una preventiva modifica dei caratteri sessuali primari;
l'acquisizione di una nuova identità di genere può infatti essere il frutto di un diverso percorso individuale, purchè la serietà e l'univocità di detto percorso e la compiutezza dell'approdo finale siano rigorosamente accertate in sede giudiziale”.
Sulla scorta di tali precedenti si è definitivamente attestata anche la giurisprudenza di merito (cfr. da ultimo ex multis Trib. Padova sez. I n. 349 in data 26.02.2025)
Ciò rilevato, questo Tribunale ritiene di aderire a tale orientamento, l'unico in grado di
2 esprimere e garantire i valori costituzionali.
Nel caso di specie la richiesta di rettificazione risulta espressione di una scelta consapevole e definitiva di parte ricorrente e può ritenersi compiuto e tendenzialmente irreversibile il percorso individuale di transizione un'identità di genere diversa da quella risultante dai registri anagrafici.
Va in primo luogo sottolineato come parte ricorrente sia attualmente sottoposta a trattamento ormonale, iniziato nel dicembre 2024 e tuttora in corso, come risulta dalla relazione della dott.ssa in data 12.6.2025 ( trattasi del medico specialista Persona_2 endocrinologo che, seppure privatamente, ha prescritto la terapia ) e dalla certificazione 16.6.2025 del dott. , curante della minore, da cui risulta che: “ il paziente è Persona_3 attualmente a sei mesi di terapia ormonale e presenta un buon grado di mascolinizzazione fenotipica, ad oggi in assenza di effetti collaterali. Le analisi più recenti, effettuate l'11.6.2025, mostrano un valore di testosterone pari a 10.61 nmol/L, che si colloca al di sopra del range di riferimento per le donne ( 0, 25-2, 75 nmol/L ), confermando l'efficacia della terapia in corso “.
La parte ha poi prodotto relazione redatta in data 9.12.2024 dallo psicologo dott.
la quale evidenzia la disforia di genere e certificazione 17.6.2025 del Persona_4 dott. dirigente medico Asl 3 attestante la assenza di disturbi di natura Persona_5 pasichiatrica.
Comparsa all'udienza del 6.05.2025, parte ricorrente, richiamando per intero le allegazioni del ricorso introduttivo, ha confermato il proprio desiderio di ottenere la rettificazione anagrafica di sesso in modo da adeguare la situazione anagrafica alla identità sessuale come percepita e vissuta e si è dichiarata consapevole delle conseguenze, anche di natura civilistica, conseguenti alla rettificazione.
In presenza di una parte consapevole e motivata, ed in assenza di disturbi di natura psichiatrica, la minore età della parte ricorrente, comunque ormai prossima alla maggiorità, non osta alla rettificazione, in presenza di una volontà, giova ribadirsi, matura e consapevole ed a fronte di una diagnosi di disforia di genere e di un percorso di transizione al genere maschile ormai iniziato in modo tendenzialmente irreversibile.
Di conseguenza, deve ritenersi che le attuali risultanze anagrafiche non corrispondano all' effettiva identità sessuale e debbano pertanto essere rettificate.
Può pertanto ritenersi compiuto e tendenzialmente irreversibile il percorso della parte verso l' acquisizione di una effettiva identità maschile.
Di conseguenza deve essere accolta la domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso.
La parte, nella prospettiva della propria transizione al genere maschile, ha indicato la preferenza per il prenome CP_1
La parte ha infine richiesto ordinarsi il riconoscimento del percorso scolastico già intrapreso da a favore di . La domanda, per Persona_1 Controparte_1 come proposta, è inammissibile, tanto più per l'assenza di contraddittorio nei confronti del
. E' evidente, infatti, che, successivamente alla rettificazione Controparte_2 anagrafica, tutti i documenti ed i titoli riferiti a dovranno intendersi come Persona_1 riferiti a;
ma tale conseguenza, che già discende dalla legge, non Controparte_1 richiede uno specifico ordine del giudice che, semmai, dovrà essere chiamato in causa in ipotesi di comportamento inadempiente da parte della pubblica amministrazione.
In mancanza di soccombenza, niente deve essere disposto sulle spese.
3
PQM
Il Tribunale di Genova, definitivamente provvedendo
Visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82 e art. 31 D.lvo 150/2011
1) RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a nata a [...] il Persona_1 17.11.2007, attribuendo il sesso maschile in luogo di quello femminile ed il prenome in luogo del prenome . CP_1 Per_1
2) ORDINA all'Ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
3) DICHIARA inammissibile ogni altra domanda
4) SPESE irripetibili Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 7.7.2025
MANDA ALLA CANCELLERIA PER LA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTE SENTENZA ALL'UFFICIO ANAGRAFE DEL . Controparte_3
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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