Decreto cautelare 28 gennaio 2025
Sentenza breve 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 27/02/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01639/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 462 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11.
per l'annullamento
-del PEI per l’anno scolastico 24/25 nonché’ di tutti gli atti conseguenti e/o connessi, nonché del verbale GLO comunicati in da 22.01.2025;
- Nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso, ritualmente proposto, la ricorrenti ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, il provvedimento emesso dall’Amministrazione scolastica, che ha attribuito al minore -OMISSIS- -OMISSIS- (già riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L. 104\1992), per l’anno scolastico 2024/2025, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali (17 ore), ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetto.
Dalla documentazione emerge che il minore frequenta il primo anno di scuola superiore e ha necessità di un supporto significativo nelle aree delle autonomie e difficolta in tutte le aree di apprendimento, sottolineando la necessità di un supporto che gli consenta la frequenza per tutto l’orario scolastico (35 ore) anziché per l’orario ridotto di 17 ore, corrispondente alle ore di sostegno che sono state attribuite dall’USR.
Chiedono, altresì, l’accertamento del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia.
La domanda è affidata alle censure di violazione di legge anche sub specie di violazione dei principi costituzionali e di leggi internazionali, oltre che a varie censure di eccesso di potere sotto diversi profili.
2. Le Amministrazioni intimate risultano costituite in giudizio con memoria di stile.
3. In occasione della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione, dopo che il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti della sussistenza dei requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
4. Vale premettere che la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Questa Sezione ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sull’intera materia del sostegno scolastico sulla base di un percorso argomentativo riportato, tra le altre, nella sentenza n. 1330/2015 e nella sentenza 5668/2019, le cui considerazioni, sulla questione di giurisdizione, si intendono integralmente richiamate in questa sede.
5. Nel merito, la domanda appare fondata per le ragioni di seguito esposte.
L’Amministrazione scolastica qui intimata, giusta certificazioni in atti, ha fissato in 17 ore la misura di sostegno di cui potrà fruire il minore ricorrente.
Deve rilevarsi che il provvedimento impugnato, è contraddetto dal P.E.I versato in atti che attesta per il minore un fabbisogno pari alla copertura totale.
Infatti il PEI, al quadro 9, dà atto che l’alunno è presente a scuola per circa 17 ore settimanali (orario ridotto) rispetto alle 35 ore della classe e che la famiglia è stata invitata da tutto il GLO a fare richiesta nelle sedi opportuna di ulteriori ore per il sostegno, per coprire l'intero monte ore, in quanto l'allievo ne necessita assolutamente per favorire il processo di integrazione/inclusione in classe ed essendo persona con necessità di sostegno intensivo.
Il provvedimento impugnato, alla luce di tale circostanza, acquisisce un connotato di indubbia lesività, tenuto conto della normativa che da oltre trenta anni è posta a tutela delle persone disabili.
5.1. Il riferimento è alla legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992, che all’art. 3 ha sancito il diritto delle persone disabili alle prestazioni che la legge, a vario titolo e negli ambiti più disparati, riconosce a loro favore.
Va evidenziato che l’art. 3 co. 1 del d.lgs. 3 maggio 2024 n. 62 ha completamente modificato l’art. 3 della l. 104 del 1993, adattandolo alle novità legislative intervenute nel corso degli anni e sostituendo il riferimento alla “persona handicappata” con quello alla “persona con disabilità” (la nuova rubrica, infatti, è “Persona con disabilità avente diritto ai sostegni”).
Non è però mutato il senso complessivo della norma e la sua portata programmatica ma anche precettiva, in quanto essa mette in correlazione il fatto oggettivo della disabilità “certificata” con l’obbligo dello Stato di mettere a disposizione e fornire i servizi pubblici e gli strumenti necessari per consentire la piena integrazione della persona disabile in ogni contesto della vita pubblica e privata.
Tale endiadi tra necessità e prestazione, tra diritto (della persona disabile) e obbligo (dello Stato) è stato identificato nel termine “sostegno”, come definito dall’art. 2, co. 1 lett. h) del d.lgs. 3 maggio 2024 n. 62, che ha significativamente innovato, sia sotto l’aspetto definitorio che delle procedure valutative, gran parte della normativa previgente in materia di disabilità.
Pertanto, ai sensi della disposizione sopra citata, sono «sostegni»: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilità e nel progetto di vita per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione, nonché per contrastare la restrizione nella sua partecipazione sociale, graduati in «sostegno» e «sostegno intensivo», in ragione della frequenza, della durata e della continuità del sostegno.
Le modifiche all’art. 3, pertanto, recepiscono la nuova definizione di “sostegni”.
In base al comma 1 “è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”.
Alle persone con disabilità, il successivo comma 2 riconosce il “diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato”.
Le suddette disposizioni vanno coordinate con il comma 3, che nel nuovo testo stabilisce che “qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Il nuovo art. 3 della legge 104/92, pertanto, individua due tipologie di sostegno basiche che sono quelle del co. 1 (lieve o medio) e altre due tipologie che danno luogo al “ sostegno intensivo” (necessità di sostegno elevato o molto elevato).
Il sostegno intensivo corrisponde, dunque, alla disabilità “grave” di cui al precedente testo del co. 3 dell’art. 3.
Le modifiche all’art. 3 della l. 104 del 1992 costituiscono dunque l’esplicitazione dei principi che, notoriamente, hanno ispirato questa disposizione.
5.2. Rapportati alla materia dell’integrazione scolastica, che rappresenta la più importante modalità di erogazione delle prestazioni garantite dallo Stato ai disabili minori di età (fatte salve le prestazioni di tipo sanitario, che naturalmente costituiscono un diritto per qualsiasi persona disabile), la giurisprudenza di questo Tribunale ha da sempre ritenuto e affermato che l’intero art. 3 della legge 104 del 1992 sia il portato dei principi costituzionali sanciti negli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost., tenuto conto che la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato in più occasioni l’importanza dell’integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell’istruzione scolastica, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione” (ex multis C.Cost. n. 215 del 1987).
Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo la previsione di personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili (C.Cost. n. 52 del 2000).
La concreta attuazione dei principi sopra espressi è assicurata in via principale dall’art. 12, comma 5, della L. 104 del 1992, il cui contenuto è stato sostituito a decorrere dal 1° settembre 2019, per effetto dell'art. 5, co. 2, lettera b), del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 ess.mm. (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107).
Nella versione in vigore fino al 31 agosto 2019 la normativa prevedeva l’elaborazione, a favore dell’alunno disabile al quale fosse stata accertata la relativa condizione, di un Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) riepilogativo delle caratteristiche dell’alunno, delle sue difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e tutte una serie di altri elementi da sviluppare e sostenere, da redigere all’inizio del primo ciclo scolastico e aggiornare a conclusione di ogni ciclo (art. 12 co. 8 l. 104 del 1992, testo vigente sino al 31.8.2019).
L’attuale comma 5 dell’art. 12 l. 104 del 1992 stabilisce che “ successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché' per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)".
La nuova terminologia, quindi, fa riferimento a un “profilo di funzionamento” che sostituisce il PDF, i cui contenuti sono interamente riportati nel co. 4 dell’art. 5 del d.lgs. 66 del 2017.
Il profilo di funzionamento, pertanto:
“a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale;
b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;
c) è redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;
d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.”
Non è dunque mutato il ruolo del PDF prima, del profilo di funzionamento ora, quale presupposto per la formulazione del cd. P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), che costituisce lo strumento principe per l’inclusione scolastica, in quanto contiene l’indicazione interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno disabile, indicandosi non solo il programma che il disabile deve svolgere nell'anno scolastico di riferimento ma anche le figure professionali (docenti e non docenti) che devono supportare il disabile nonché la classe frequentata dallo stesso.
L’art. 7 co. 2 del d.lgs. 66 del 2017 infatti, con riferimento al PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilisce che:
a) è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;
b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;
e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;
h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
Si conferma dunque che il PEI, redatto annualmente entro ottobre, è lo strumento per esplicitare le modalità di sostegno alla classe (nella quale il disabile va integrato e seguito) compreso il numero di ore di sostegno.
Il d.lgs. 66 del 2017 ha previsto anche lo strumento di programmazione mediante il quale coordinare i PEI dei singoli alunni con le misure che ciascuna scuola mette in campo per realizzare l’inclusione scolastica: l’art. 8 del d.lgs. 66 del 2017 prevede infatti il “ Piano per l'inclusione”, stabilendo che “ ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica”.
Va al proposito rilevato che le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità erano state oggetto del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 182 del 29.12.2020, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”, che però è stato annullato con la sentenza del T.A.R. LAZIO n. 9795 del 14 settembre 2021.
Sempre il T.a.r Lazio con la precedente sentenza n. 3076 del 12.3.2021, aveva evidenziato come le ore andassero quantificate dal PEI sulla base della proposta del GLO, in base a quanto stabilito dal co. 10 dell’art. 9 del d.lgs. 66 del 2017 e ss.mm., rendendo così illegittimi i PEI che quantificassero le ore senza il relativo supporto tecnico e la correlata motivazione.
5.3. L’importanza del profilo di funzionamento, della proposta del GLO e, infine, del P.E.I. nel sistema di tutela dell’alunno disabile è quindi evidente: la mancanza o l’incompletezza dell’uno o dell’altro, determinano di fatto l’impossibilità dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità.
Essi costituiscono una parte imprescindibile del complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave: tale sistema, come visto, parte dalla programmazione complessiva in materia di organici, per poi giungere, attraverso una serie di passaggi via via sempre più individualizzati, all’attribuzione delle ore di sostegno al singolo studente disabile.
Non vi è dunque alcuna possibilità che gli istituti scolastici non garantiscano agli alunni disabili il sostegno, di base o intensivo, del quale essi necessitano in forza delle disposizioni illustrate.
Non possono ostare a tale conclusione né il co. 2 dell’art. 8 del d.lgs. 66 del 2017 (“Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili”) né tantomeno il dettato del comma 2-bis dell’art. 7 del d.lgs. 66 del 2017, in forza del quale “la realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto”.
Infatti, poiché il diritto alla assegnazione delle ore di sostegno attribuite all’alunno disabile con le modalità illustrate è un diritto costituzionalmente garantito, non vi è modo di giustificare la mancata assegnazione sulla base di motivazioni di tipo finanziario o sulla base di carenze di organico o di mancato adeguamento degli organici di diritto alle esigenze di fatto.
Fermo restando che l’assenza di un adeguamento della legislazione vigente alla procedura che ogni anno viene posta in essere dagli Uffici scolastici regionali e dagli istituti scolastici per l’attribuzione delle ore necessarie al sostegno e quindi per l’assegnazione degli insegnanti dedicati all’inclusione degli alunni disabili, continua a comportare disfunzioni gravissime che il rimedio del ricorso giurisdizionale non è in grado di risolvere in modo continuativo e definitivo, va evidenziato che la decisione del giudice amministrativo, resa nell’ambito della giurisdizione esclusiva, è idonea ad accertare la violazione del diritto del disabile all’assegnazione del numero di ore di sostegno funzionali all’attuazione della sua effettiva inclusione nel sistema scolastico.
È significativo che il d.lgs. 96 del 2019, che ha apportato modifiche sostanziali al testo originario del d.lgs. 66 del 2017, abbia chiarito i rapporti tra i differenti documenti per l’inclusione scolastica, con particolare riferimento al Progetto Individuale: il PEI è ora definito univocamente come “facente parte del progetto individuale” (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del D.Lgs 66/2017, sostituzione della lettera b), che a sua volta modifica- come detto - il co. 5 dell’art. 12 della l. 104 del 1992) sancendo definitivamente lo statuto del progetto individuale come summa onnicomprensiva degli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità.
Ne discende che, tra le altre, sono azioni contra legem, e quindi illegittime:
-la mancata redazione del PEI;
-l’attribuzione nel PEI di un numero di ore di sostegno inferiore a quanto previsto dal GLO o la mancata quantificazione delle stesse;
-l’attribuzione nel PEI di un numero di ore di sostegno senza la proposta del GLO;
-l’attribuzione, da parte dell’istituto scolastico, di un numero di ore di sostegno inferiori a quelle previste dal PEI.
D’altra parte, come chiarito dalla fondamentale decisione della IV sezione di questo T.a.r. n. 5668 del 2.12.2019, in nulla può incidere il fatto che le ore necessarie al sostegno di un alunno disabile siano state materialmente assegnate con il PEI oppure non lo siano perché il suddetto documento è incompleto o manca, in quanto si resta sempre all'interno della gestione del servizio scolastico e la mancata concreta attribuzione dell'insegnante è dovuta — sia nel caso di PEI esistente sia nel caso di inesistenza dello stesso — alle stesse identiche ragioni, ossia alla mancata programmazione degli organici o alla carenza a priori di risorse finanziarie adeguate; non vi è alcun intento discriminatorio da parte degli uffici, ma solo inefficienza e mancanza di volontà di derogare all'organico assegnato, in attesa di una possibile pronuncia giurisdizionale che legittimi la deroga. In concreto, le conseguenze del mancato arrivo dell'insegnante di sostegno sono le stesse sia in caso di mancato adempimento all'ordine di redazione dei PEI sia in caso di inadempimento all'assegnazione delle ore previste dal PEI (caso al quale va assimilato quello della mancata indicazione, nel PEI, delle ore adeguate alla patologia) e lungi dall'integrare discriminazione, determinano la nascita dei presupposti per l'eventuale risarcimento del danno.
6. Ciò detto, nel caso oggetto del presente giudizio, l’attribuzione alla parte ricorrente, da parte dell’Amministrazione scolastica, di un numero ore di sostegno (17) inferiore a quello indicato nel P.E.I. (nel quale viene detto che il sostengo dovrebbe coprire l’intero orario di frequenza scolastica, pari cioè a 35 ore) è senz’altro illegittima per le ragioni sopra esposte.
Parimenti, è gravissima la circostanza che il GLO abbia chiesto alla famiglia di attivarsi per l’ottenimento delle ore mancanti, quasi imponendo alla famiglia il ricorso giurisdizionale invece di agire direttamente sulle istituzioni scolastiche per il rispetto della normativa vigente, che non prevede massimali di ore di sostegno in base al tipo di scuola frequentata ma garantisce la copertura totale col rapporto 1:1 in caso di sostegno intensivo e comunque in base a quanto deliberato dal GLO e trasposto nel PEI.
7. Tanto premesso, il Collegio, ritiene necessario adottare misure ai sensi dell’art. 34 co. 1 lett. e c.p.a. al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed alla necessità di provvedere
all’inizio dell’anno scolastico alla redazione del PEI ed alla assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive che fossero ivi individuate; ciò in vista del conseguimento, da parte del ricorrente, “dell’utilità ‘primaria’ specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento”.
In tal senso, va osservato che l’art. 34 comma 1, lett. c) del c.p.a., nel precisare i contenuti della sentenza di condanna, prevede anche l’adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” e che, in base alla successiva lett. e), il giudice dispone “le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine
assegnato per l'ottemperanza”. Le due previsioni prefigurano, quindi, un potere di condanna senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio; ossia, all’occorrenza, quale sbocco di una tutela restitutoria, ripristinatoria ovvero di adempimento pubblicistico coattivo.
Occorre, pertanto, imporre all’amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza entro giorni quindici dalla sua notificazione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, e con facoltà di farsi assistere da ausiliari specializzati (questi ultimi ai soli fini della redazione dei PEI), il quale provvederà nei successivi trenta giorni.
Le spese per l'eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell'Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies comma 8 l n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere qui applicata.
In conclusione, il ricorso va accolto quanto al riconoscimento del diritto del minore ricorrente in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto o la quantificazione che è stata determinata nel Programma Educativo Individuale coerentemente con i contenuti dello stesso.
Al fine di garantire l’effettiva tutela di questo diritto si dispongono le misure sopra descritte.
8. Va quindi accertato il diritto del minore -OMISSIS- -OMISSIS- all’assegnazione di un insegnante di sostegno con rapporto 1:1, in deroga all’organico esistente e, per l’effetto, va accolta la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nei limiti indicati nella parte motiva e, dunque, nella parte in cui hanno assegnato al minore indicato in epigrafe, per l’anno in corso, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quanto stabilito dal P.E.I.;
b) per l’effetto, accerta il diritto della parte ricorrente ad essere assistita da insegnanti di sostegno secondo quanto stabilito dal P.E.I. medesimo;
c) condanna l’Amministrazione scolastica competente alla conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate;
d) qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio e di avvalersi di ausiliari in possesso delle necessarie competenze per la redazione del PEI, che, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione della presente sentenza;
e) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi euro 1000,00 (mille), oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Barbara Cavallo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.