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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 234 / 2023
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 316, IV comma, 337bis c.c. e segg., 737 c.p.c. in data 08/02/2023,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. TESSADORI ANGELA , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. GIPPONI CECILIA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28/02/2023
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con note depositate il 20/01/2025, con richiamo a Parte_1
quanto depositato il 14/01/2025:
“in via principale: affidare il figlio n via esclusiva al padre, con il quale il piccolo Persona_1
vivrà in Monte Cremasco via Ugo Foscolo, determinando tempi e modalità di visita della madre al minore, in luogo deputato più idoneo e tenuto conto delle problematiche emerse in capo alla sig.
[...]
ed eventualmente disponendo, se ritenuto del caso, visite in ambiente protetto. Il tutto CP_1 tenuto conto delle esigenze lavorative del ricorrente e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di Per_1
Conferma, in ogni caso, del collocamento del figlio presso il padre in Monte Cremasco, siccome già disposto.
Con vittoria di spese e compenso legale.
In via istruttoria: ammettersi prove per interpello e testi sui capitoli di cui in narrativa di ricorso introduttivo, che si intendono qui riportati con il prefisso Vero che? Si indicano a testi sin da ora:
con riserva di indicarne altri. Fermo restando che il nucleo è attualmente seguito Testimone_1
dai Servizi Sociali che hanno inquadrato la situazione e stanno fornendo il necessario supporto , ammettersi solo se ritenuta del caso, ctu volta ad accertare l'idoneità genitoriale del ricorrente e la miglior collocazione del minore nel rispetto del suo benessere e di una crescita serena ed i tempi e le modalità di visita alla madre. Con ogni e più ampia richiesta istruttoria. Si chiede ex art.38 disp.att.c.c. nuova formulazione, l' acquisizione d'ufficio da parte del Tribunale adito del fascicolo
n 948/2022”
*
Per come da nota depositata telematicamente il 05/02/2025: Controparte_1
“La madre potrà inoltre parlare al telefono col figlio almeno due volte al giorno, in fasce orarie fisse
(indicativamente la mattina prima della scuola e la sera dopo cena), senza interferenze paterne. Tutto ciò sempre nel precipuo interesse di e compatibilmente con il suo benessere psico-fisico. Per_1
La madre potrà inoltre parlare al telefono col figlio almeno due volte al giorno, in fasce orarie fisse
(indicativamente la mattina prima della scuola e la sera dopo cena), senza interferenze paterne. Tutto ciò sempre nel precipuo interesse di e compatibilmente con il suo benessere psico-fisico.” Per_1
*
PREMESSO CHE:
- dalla relazione tra le parti è nato il figlio nato a [...] il [...]; Per_1
- con ricorso iscritto a ruolo il 03/02/2023, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, evidenziando di aver rilevato delle criticità nel rapporto tra la madre e il minore;
- il ricorrente, in particolare, ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre, con collocamento dello stesso presso di sé e regolamentazione delle frequentazioni materne in ambiente protetto;
- con memoria depositata il 23/03/2023, si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento provvisorio presso il padre e regolamentazione della frequentazione paterna come meglio precisata nella memoria;
- sentite le parti, il Tribunale ha disposto la prosecuzione dell'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti;
- nelle more del giudizio, il ricorrente ha presentato istanza al fine di autorizzare il trasferimento del minore presso la scuola di Monte Cremasco;
- integrato il contraddittorio, il Tribunale, con decreto del 20/07/2023, ha autorizzato l'iscrizione di alla scuola elementare indicata dal padre, prendendo atto della sua Per_1
attuale collocazione;
- il presente procedimento è stato istruito mediante attivazione dei servizi sociali competenti per territorio, che hanno eseguito una approfondita indagine psico-sociale sul nucleo familiare, anche intervenendo sulla conflittualità esistente nella coppia genitoriale e sulle difficoltà emerse nel rapporto madre/figlio;
*
PRECISATO CHE:
- nel 2022, su ricorso del PM, è stato instaurato un procedimento dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di Brescia, rilevando una condizione di disagio di e delle criticità nelle Per_1
capacità di accudimento della madre;
- il Tribunale per i Minorenni, in data 20/09/2022, ha affidato ai servizi sociali, Per_1
incaricati di svolgere una approfondita indagine psico-sociale sul nucleo familiare;
- all'esito del suddetto procedimento, in data 07/03/2023, è stato revocato l'affidamento all'Ente e è stato collocato presso il padre, dando incarico ai servizi sociali e Per_1
specialistici competenti per territorio di attivare percorsi di sostegno in favore del minore e dei genitori;
- in quanto il suddetto procedimento è stato definito, non deve disporsi la riunione dei procedimenti ex art.38 disp. att. c.c. come richiesto dalla parte ricorrente;
*
RILEVATO CHE:
- a fronte di una iniziale condizione di disagio e pregiudizio per il minore, la situazione del nucleo è evoluta positivamente con il trasferimento di presso la casa paterna (v. Per_1 relazione del 13/07/2023: “è emerso che ha raggiunto un buon equilibrio Per_1
psicoemotivo; ha concluso positivamente l'anno scolastico, riuscendo ad interagire bene sia con i compagni che con il corpo docente” (…) “il rimando dell'educatrice è sempre stato positivo”; “a Monte Cremasco permane un contesto familiare consono ai suoi bisogni;
accanto alla sua abitazione dove vive con il papà e il nonno paterno, vive anche lo zio paterno con la moglie ed il cugino con i quali ha instaurato un buon rapporto. entrambi gli zii paterni rappresentano un valido aiuto per il sig. nella gestione degli impegni di Pt_1 Per_1
il nonno paterno, decidendo di lasciare la propria abitazione per trasferirsi dal figlio
ha permesso a di trovare un luogo accogliente dove sentirsi a proprio Pt_1 Per_1 agio in un contesto nuovo”);
- la madre, cui è stato diagnosticato “disturbo compulsivo con prevalenti irrituali e compulsioni, depressione reattiva”, è stata presa in carico al CPS e ha inizialmente faticato nell'adattamento alla nuova situazione del nucleo e al percorso di osservazione degli incontri madre/figlio disposto;
Cont
- nondimeno, è attualmente in carico al con cura farmacologica e Controparte_1
terapia comportamentale, ha aderito agli interventi proposti, con effetti positivi, ed è attualmente compensata (v. relazione dr. dr. dott. del 4/12/2023; Per_2 Per_3 Per_4
v. anche relazione del 17/12/2024: “con la nuova terapia la condizione psicopatologica della signora risulta migliorata pur necessitando ancora di un cospicuo supporto per superare i timori che presenta nell'affrontare i sintomi legati ai suoi tratti ossessivo compulsivi“);
- la medesima, a fronte di una iniziale difficoltà nella gestione del percorso di osservazione e nel rispetto degli accordi presi, ha maturato, in seguito, una maggiore consapevolezza ed è stata in grado di rispettare le disposizioni, tanto che i genitori hanno anche organizzato incontri madre/figlio in autonomia, con rimando positivo ( v. relazione del 15/07/2024: “la signora è stata in grado di rispettare le disposizioni arrivando agli orari prestabiliti. su richiesta della sig.ra in accordo con il sig. sono stati organizzati i momenti CP_1 Pt_1
in cui i due genitori hanno potuto incontrarsi in autonomia senza la presenza dell'educatrice. il rimando da parte di entrambi è stato positivo. sentite la mediatrice familiare che incontra la coppia genitoriale è emerso che la signora ha molto investito nel percorso ed è fortemente motivata a proseguire in quanto lo riconosce come valido strumento per poter collaborare in maniera efficace con l'ex compagno per il bene di il sig. are mostrarsi Per_1 Pt_1
più disponibile e comprensivo nei confronti della sig.ra Risulta inoltre che il padre del CP_1
minore pare essere più pragmatico mentre invece la madre più attenta ai bisogni emotivi del bambino” ; “il rapporto con la sig.ra pare essere migliorato;
il sig. riferisce CP_1 Pt_1
che la signora riesce a stare abbastanza alle regole date dal servizio evitando così spiacevoli situazioni che possono turbare il bambino.”);
- gli operatori del servizio sociale hanno da ultimo riscontrato che la madre, pur mantenendo i suoi aspetti di fragilità, appare in grado di organizzare il momento dell'incontro in maniera propositiva attraverso momenti di gioco e laboratori creativi con elementi che Per_1 denotano l'affetto che ella prova verso il figlio (v. relazione del 15/07/2024);
- è proseguito il monitoraggio da parte degli operatori, i quali hanno rilevato che il clima familiare si è rivelato, nel tempo, più disteso e positivo, tanto che si è mostrato più Per_1
sereno, è stata interrotta l'educativa domiciliare presso il padre e la madre è apparsa maggiormente in grado di gestire la bigenitorialità;
- in quest'ottica, i genitori hanno introdotto un nuova modalità di gestione degli incontri tra e la madre, sicché il padre gradatamente si sostituirà all'educatore, fino alla Per_1
completa liberalizzazione delle visite e vedrà la madre alla sola presenza del padre, Per_1
il quale si è reso disponibile, accettando tale richiesta in virtù del fatto che vede
[...]
igliorata; CP_1
- anche da ultimo, gli operatori dei servizi hanno ribadito che la soluzione di collocamento di presso l'abitazione paterna risulta ottimale per una sana crescita psicofisica del Per_1
minore;
- le parti hanno aderito agli interventi proposti, mitigando la conflittualità e finanche partecipando con regolarità e impegno a un percorso di mediazione familiare;
*
CONSIDERATO CHE:
- l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità e, pertanto, perché possa derogarsi alla regola è necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore;
- nel caso di specie, la coppia genitoriale, anche avvalendosi dei servizi di sostegno offerti, ha dato prova di saper collaborare nella miglior gestione del figlio, impegnandosi fattivamente a superare le difficoltà personali, dirimere la conflittualità di coppia, garantire l'accesso dell'altro genitore e gestire in modo più sereno e condiviso la genitorialità, nonostante il disfunzionamento comunque emerso nel corso del giudizio;
- riuscita ad impegnarsi ad essere più puntuale evitando i disagi che in Controparte_1
passato turbavano il figlio e, pur mantenendo i suoi aspetti di fragilità, ha assunto un ruolo più maturo e responsabile, anche nella gestione della patologia, e ha dimostrato sincero affetto verso il figlio (v. da ultimo relazione del 17/12/2024);
- in difetto di un reale elemento di pregiudizio, il clima di tensione che caratterizza le relazioni tra i genitori (comunque in corso di rasserenamento) e le difficoltà manifestate dalla madre non conducono, allo stato, a disporre un affido monogenitoriale, avendo il minore interesse a conservare i rapporti con entrambi i genitori;
- il collocamento del minore presso il padre (ove è collocato da oltre due anni), per quanto accertato e appurato, risulta adeguato a garantire un sereno percorso evolutivo al minore;
- con l'ausilio del servizio sociale, le parti sono riuscite a gradualmente introdurre un nuovo sistema di incontri madre/figlio, tale da consentire alla prole di mantenere e consolidare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore;
- il ricorrente non ha formulato alcuna domanda di mantenimento a favore del figlio e la madre
è attualmente priva di occupazione e risorse economiche;
- è stata riconosciuta invalida al 90%, condizione che, pur non Controparte_1
comportando inabilità lavorativa, rende oggettivamente implausibile una residua ed effettiva capacità lavorativa del genitore obbligato (circostanza che può escludere l'obbligo di mantenimento, v. Cass. 5888 del 2024);
*
RITENUTO CHE:
- il materiale probatorio agli atti sia sufficiente ad assumere una motivata decisione, in particolare in punto di responsabilità genitoriale, non ritenendosi in alcun modo necessario procedere all'ascolto del minore, tenuto conto dell'età dello stesso, delle fragilità dimostrate e delle relazioni acquisite, elementi che rendono l'adempimento superfluo e pregiudizievole;
- all'esito del giudizio, tenuto conto di tutte le risultanze emerse, le parti abbiano dimostrato di saper esercitare i poteri e assolvere i doveri connessi alla titolarità della responsabilità genitoriale, aderendo agli interventi di sostegno nonché intessendo e mantenendo una collaborazione reciproca nell'esclusivo interesse del minore al quale sono apparsi entrambi legati;
- le condizioni di frequentazione madre/figlio individuate dagli operatori che hanno in carico il nucleo siano adeguate a garantire al minore il recupero di un rapporto stabile e continuativo con ciascun genitore, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni affettivi ed educativi del minore medesimo e in un'ottica di progressiva e graduale liberalizzazione;
- i genitori possano gestire le frequentazioni, inizialmente con l'ausilio dei servizi sociali, delegati ad eventualmente individuare un calendario di visite meglio rispondente all'esigenze del minore, con le modalità ritenute opportune;
- a fronte della condizione personale ed economica dei genitori, ciascuno di essi debba provvedere al mantenimento di quando il minore si trova presso di sé, salva Per_1
eventuale revisione in caso di mutamento della situazione di fatto;
- la complessità della storia del nucleo familiare in oggetto, renda necessario confermare, per un periodo di anni due (ritenuto sufficiente al consolidamento dei risultati raggiunti) la delega ai Servizi Sociali di attentamente monitorare la qualità delle relazioni all'interno del nucleo medesimo, a tutela del minore;
- le spese di lite debbano essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito dello stesso;
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda istanza e/o eccezione, così statuisce:
1) AFFIDA il minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento, anche ai Per_1
fini della residenza anagrafica, presso il padre;
2) DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé il minore secondo le indicazioni dei servizi sociali e dei professionisti che seguono il nucleo, nell'ottica di una progressiva e graduale liberalizzazione;
3) INCARICA il Servizio Sociale della comunità sociale cremasca, anche in collaborazione con i
Servizi Specialistici della ASST competente, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di mantenere, per un periodo di due anni, uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare, sulla qualità delle relazioni all'interno del nucleo medesimo, di verificare la condizione di benessere psicofisico del minore e la prosecuzione dei percorsi di supporto necessari per e per i genitori, al fine di aiutare questi ultimi a maturare in un ruolo genitoriale più Per_1
sereno e condiviso, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni (Autorità Giudiziaria competente), eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
4) DICHIARA compensate le spese di lite . si comunichi ai servizi sociali della comunità sociale cremasca
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 24/03/2025
Il Giudice rel. est. dott.ssa Benedetta Fattori
Il Presidente dott. Giorgio Scarsato
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 316, IV comma, 337bis c.c. e segg., 737 c.p.c. in data 08/02/2023,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. TESSADORI ANGELA , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. GIPPONI CECILIA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28/02/2023
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con note depositate il 20/01/2025, con richiamo a Parte_1
quanto depositato il 14/01/2025:
“in via principale: affidare il figlio n via esclusiva al padre, con il quale il piccolo Persona_1
vivrà in Monte Cremasco via Ugo Foscolo, determinando tempi e modalità di visita della madre al minore, in luogo deputato più idoneo e tenuto conto delle problematiche emerse in capo alla sig.
[...]
ed eventualmente disponendo, se ritenuto del caso, visite in ambiente protetto. Il tutto CP_1 tenuto conto delle esigenze lavorative del ricorrente e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di Per_1
Conferma, in ogni caso, del collocamento del figlio presso il padre in Monte Cremasco, siccome già disposto.
Con vittoria di spese e compenso legale.
In via istruttoria: ammettersi prove per interpello e testi sui capitoli di cui in narrativa di ricorso introduttivo, che si intendono qui riportati con il prefisso Vero che? Si indicano a testi sin da ora:
con riserva di indicarne altri. Fermo restando che il nucleo è attualmente seguito Testimone_1
dai Servizi Sociali che hanno inquadrato la situazione e stanno fornendo il necessario supporto , ammettersi solo se ritenuta del caso, ctu volta ad accertare l'idoneità genitoriale del ricorrente e la miglior collocazione del minore nel rispetto del suo benessere e di una crescita serena ed i tempi e le modalità di visita alla madre. Con ogni e più ampia richiesta istruttoria. Si chiede ex art.38 disp.att.c.c. nuova formulazione, l' acquisizione d'ufficio da parte del Tribunale adito del fascicolo
n 948/2022”
*
Per come da nota depositata telematicamente il 05/02/2025: Controparte_1
“La madre potrà inoltre parlare al telefono col figlio almeno due volte al giorno, in fasce orarie fisse
(indicativamente la mattina prima della scuola e la sera dopo cena), senza interferenze paterne. Tutto ciò sempre nel precipuo interesse di e compatibilmente con il suo benessere psico-fisico. Per_1
La madre potrà inoltre parlare al telefono col figlio almeno due volte al giorno, in fasce orarie fisse
(indicativamente la mattina prima della scuola e la sera dopo cena), senza interferenze paterne. Tutto ciò sempre nel precipuo interesse di e compatibilmente con il suo benessere psico-fisico.” Per_1
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PREMESSO CHE:
- dalla relazione tra le parti è nato il figlio nato a [...] il [...]; Per_1
- con ricorso iscritto a ruolo il 03/02/2023, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, evidenziando di aver rilevato delle criticità nel rapporto tra la madre e il minore;
- il ricorrente, in particolare, ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre, con collocamento dello stesso presso di sé e regolamentazione delle frequentazioni materne in ambiente protetto;
- con memoria depositata il 23/03/2023, si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento provvisorio presso il padre e regolamentazione della frequentazione paterna come meglio precisata nella memoria;
- sentite le parti, il Tribunale ha disposto la prosecuzione dell'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti;
- nelle more del giudizio, il ricorrente ha presentato istanza al fine di autorizzare il trasferimento del minore presso la scuola di Monte Cremasco;
- integrato il contraddittorio, il Tribunale, con decreto del 20/07/2023, ha autorizzato l'iscrizione di alla scuola elementare indicata dal padre, prendendo atto della sua Per_1
attuale collocazione;
- il presente procedimento è stato istruito mediante attivazione dei servizi sociali competenti per territorio, che hanno eseguito una approfondita indagine psico-sociale sul nucleo familiare, anche intervenendo sulla conflittualità esistente nella coppia genitoriale e sulle difficoltà emerse nel rapporto madre/figlio;
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PRECISATO CHE:
- nel 2022, su ricorso del PM, è stato instaurato un procedimento dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di Brescia, rilevando una condizione di disagio di e delle criticità nelle Per_1
capacità di accudimento della madre;
- il Tribunale per i Minorenni, in data 20/09/2022, ha affidato ai servizi sociali, Per_1
incaricati di svolgere una approfondita indagine psico-sociale sul nucleo familiare;
- all'esito del suddetto procedimento, in data 07/03/2023, è stato revocato l'affidamento all'Ente e è stato collocato presso il padre, dando incarico ai servizi sociali e Per_1
specialistici competenti per territorio di attivare percorsi di sostegno in favore del minore e dei genitori;
- in quanto il suddetto procedimento è stato definito, non deve disporsi la riunione dei procedimenti ex art.38 disp. att. c.c. come richiesto dalla parte ricorrente;
*
RILEVATO CHE:
- a fronte di una iniziale condizione di disagio e pregiudizio per il minore, la situazione del nucleo è evoluta positivamente con il trasferimento di presso la casa paterna (v. Per_1 relazione del 13/07/2023: “è emerso che ha raggiunto un buon equilibrio Per_1
psicoemotivo; ha concluso positivamente l'anno scolastico, riuscendo ad interagire bene sia con i compagni che con il corpo docente” (…) “il rimando dell'educatrice è sempre stato positivo”; “a Monte Cremasco permane un contesto familiare consono ai suoi bisogni;
accanto alla sua abitazione dove vive con il papà e il nonno paterno, vive anche lo zio paterno con la moglie ed il cugino con i quali ha instaurato un buon rapporto. entrambi gli zii paterni rappresentano un valido aiuto per il sig. nella gestione degli impegni di Pt_1 Per_1
il nonno paterno, decidendo di lasciare la propria abitazione per trasferirsi dal figlio
ha permesso a di trovare un luogo accogliente dove sentirsi a proprio Pt_1 Per_1 agio in un contesto nuovo”);
- la madre, cui è stato diagnosticato “disturbo compulsivo con prevalenti irrituali e compulsioni, depressione reattiva”, è stata presa in carico al CPS e ha inizialmente faticato nell'adattamento alla nuova situazione del nucleo e al percorso di osservazione degli incontri madre/figlio disposto;
Cont
- nondimeno, è attualmente in carico al con cura farmacologica e Controparte_1
terapia comportamentale, ha aderito agli interventi proposti, con effetti positivi, ed è attualmente compensata (v. relazione dr. dr. dott. del 4/12/2023; Per_2 Per_3 Per_4
v. anche relazione del 17/12/2024: “con la nuova terapia la condizione psicopatologica della signora risulta migliorata pur necessitando ancora di un cospicuo supporto per superare i timori che presenta nell'affrontare i sintomi legati ai suoi tratti ossessivo compulsivi“);
- la medesima, a fronte di una iniziale difficoltà nella gestione del percorso di osservazione e nel rispetto degli accordi presi, ha maturato, in seguito, una maggiore consapevolezza ed è stata in grado di rispettare le disposizioni, tanto che i genitori hanno anche organizzato incontri madre/figlio in autonomia, con rimando positivo ( v. relazione del 15/07/2024: “la signora è stata in grado di rispettare le disposizioni arrivando agli orari prestabiliti. su richiesta della sig.ra in accordo con il sig. sono stati organizzati i momenti CP_1 Pt_1
in cui i due genitori hanno potuto incontrarsi in autonomia senza la presenza dell'educatrice. il rimando da parte di entrambi è stato positivo. sentite la mediatrice familiare che incontra la coppia genitoriale è emerso che la signora ha molto investito nel percorso ed è fortemente motivata a proseguire in quanto lo riconosce come valido strumento per poter collaborare in maniera efficace con l'ex compagno per il bene di il sig. are mostrarsi Per_1 Pt_1
più disponibile e comprensivo nei confronti della sig.ra Risulta inoltre che il padre del CP_1
minore pare essere più pragmatico mentre invece la madre più attenta ai bisogni emotivi del bambino” ; “il rapporto con la sig.ra pare essere migliorato;
il sig. riferisce CP_1 Pt_1
che la signora riesce a stare abbastanza alle regole date dal servizio evitando così spiacevoli situazioni che possono turbare il bambino.”);
- gli operatori del servizio sociale hanno da ultimo riscontrato che la madre, pur mantenendo i suoi aspetti di fragilità, appare in grado di organizzare il momento dell'incontro in maniera propositiva attraverso momenti di gioco e laboratori creativi con elementi che Per_1 denotano l'affetto che ella prova verso il figlio (v. relazione del 15/07/2024);
- è proseguito il monitoraggio da parte degli operatori, i quali hanno rilevato che il clima familiare si è rivelato, nel tempo, più disteso e positivo, tanto che si è mostrato più Per_1
sereno, è stata interrotta l'educativa domiciliare presso il padre e la madre è apparsa maggiormente in grado di gestire la bigenitorialità;
- in quest'ottica, i genitori hanno introdotto un nuova modalità di gestione degli incontri tra e la madre, sicché il padre gradatamente si sostituirà all'educatore, fino alla Per_1
completa liberalizzazione delle visite e vedrà la madre alla sola presenza del padre, Per_1
il quale si è reso disponibile, accettando tale richiesta in virtù del fatto che vede
[...]
igliorata; CP_1
- anche da ultimo, gli operatori dei servizi hanno ribadito che la soluzione di collocamento di presso l'abitazione paterna risulta ottimale per una sana crescita psicofisica del Per_1
minore;
- le parti hanno aderito agli interventi proposti, mitigando la conflittualità e finanche partecipando con regolarità e impegno a un percorso di mediazione familiare;
*
CONSIDERATO CHE:
- l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità e, pertanto, perché possa derogarsi alla regola è necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore;
- nel caso di specie, la coppia genitoriale, anche avvalendosi dei servizi di sostegno offerti, ha dato prova di saper collaborare nella miglior gestione del figlio, impegnandosi fattivamente a superare le difficoltà personali, dirimere la conflittualità di coppia, garantire l'accesso dell'altro genitore e gestire in modo più sereno e condiviso la genitorialità, nonostante il disfunzionamento comunque emerso nel corso del giudizio;
- riuscita ad impegnarsi ad essere più puntuale evitando i disagi che in Controparte_1
passato turbavano il figlio e, pur mantenendo i suoi aspetti di fragilità, ha assunto un ruolo più maturo e responsabile, anche nella gestione della patologia, e ha dimostrato sincero affetto verso il figlio (v. da ultimo relazione del 17/12/2024);
- in difetto di un reale elemento di pregiudizio, il clima di tensione che caratterizza le relazioni tra i genitori (comunque in corso di rasserenamento) e le difficoltà manifestate dalla madre non conducono, allo stato, a disporre un affido monogenitoriale, avendo il minore interesse a conservare i rapporti con entrambi i genitori;
- il collocamento del minore presso il padre (ove è collocato da oltre due anni), per quanto accertato e appurato, risulta adeguato a garantire un sereno percorso evolutivo al minore;
- con l'ausilio del servizio sociale, le parti sono riuscite a gradualmente introdurre un nuovo sistema di incontri madre/figlio, tale da consentire alla prole di mantenere e consolidare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore;
- il ricorrente non ha formulato alcuna domanda di mantenimento a favore del figlio e la madre
è attualmente priva di occupazione e risorse economiche;
- è stata riconosciuta invalida al 90%, condizione che, pur non Controparte_1
comportando inabilità lavorativa, rende oggettivamente implausibile una residua ed effettiva capacità lavorativa del genitore obbligato (circostanza che può escludere l'obbligo di mantenimento, v. Cass. 5888 del 2024);
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RITENUTO CHE:
- il materiale probatorio agli atti sia sufficiente ad assumere una motivata decisione, in particolare in punto di responsabilità genitoriale, non ritenendosi in alcun modo necessario procedere all'ascolto del minore, tenuto conto dell'età dello stesso, delle fragilità dimostrate e delle relazioni acquisite, elementi che rendono l'adempimento superfluo e pregiudizievole;
- all'esito del giudizio, tenuto conto di tutte le risultanze emerse, le parti abbiano dimostrato di saper esercitare i poteri e assolvere i doveri connessi alla titolarità della responsabilità genitoriale, aderendo agli interventi di sostegno nonché intessendo e mantenendo una collaborazione reciproca nell'esclusivo interesse del minore al quale sono apparsi entrambi legati;
- le condizioni di frequentazione madre/figlio individuate dagli operatori che hanno in carico il nucleo siano adeguate a garantire al minore il recupero di un rapporto stabile e continuativo con ciascun genitore, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni affettivi ed educativi del minore medesimo e in un'ottica di progressiva e graduale liberalizzazione;
- i genitori possano gestire le frequentazioni, inizialmente con l'ausilio dei servizi sociali, delegati ad eventualmente individuare un calendario di visite meglio rispondente all'esigenze del minore, con le modalità ritenute opportune;
- a fronte della condizione personale ed economica dei genitori, ciascuno di essi debba provvedere al mantenimento di quando il minore si trova presso di sé, salva Per_1
eventuale revisione in caso di mutamento della situazione di fatto;
- la complessità della storia del nucleo familiare in oggetto, renda necessario confermare, per un periodo di anni due (ritenuto sufficiente al consolidamento dei risultati raggiunti) la delega ai Servizi Sociali di attentamente monitorare la qualità delle relazioni all'interno del nucleo medesimo, a tutela del minore;
- le spese di lite debbano essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito dello stesso;
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda istanza e/o eccezione, così statuisce:
1) AFFIDA il minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento, anche ai Per_1
fini della residenza anagrafica, presso il padre;
2) DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé il minore secondo le indicazioni dei servizi sociali e dei professionisti che seguono il nucleo, nell'ottica di una progressiva e graduale liberalizzazione;
3) INCARICA il Servizio Sociale della comunità sociale cremasca, anche in collaborazione con i
Servizi Specialistici della ASST competente, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di mantenere, per un periodo di due anni, uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare, sulla qualità delle relazioni all'interno del nucleo medesimo, di verificare la condizione di benessere psicofisico del minore e la prosecuzione dei percorsi di supporto necessari per e per i genitori, al fine di aiutare questi ultimi a maturare in un ruolo genitoriale più Per_1
sereno e condiviso, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni (Autorità Giudiziaria competente), eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
4) DICHIARA compensate le spese di lite . si comunichi ai servizi sociali della comunità sociale cremasca
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 24/03/2025
Il Giudice rel. est. dott.ssa Benedetta Fattori
Il Presidente dott. Giorgio Scarsato