Sentenza 29 luglio 1969
Massime • 1
All'esecuzione promossa dal ricevitore provinciale delle imposte dirette contro l'esattore per il recupero dei Tributi (esecuzione nella quale l'esattore assume la veste di debitore d'imposta) si applicano i principi dell'esecuzione fiscale, e quindi anche il divieto, per il debitore tributario, di proporre opposizione davanti all'autorita giudiziaria, ai sensi degli artt. 615, 618 cod.proc.civ., secondo il divieto stabilito dagli artt. 208 e 209 del tu 29 gennaio 1958, n. 645, i quali consentono di agire dinanzi al giudice ordinario dopo il compimento dell'esecuzione, ai soli fini del risarcimento dei danni. ( nella specie trattavasi di contributi assicurativi riscuotibili con la procedura della riscossione delle imposte dirette). ( V. 1771-68, massima n.333676 626-66, massima n.321247).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/07/1969, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 29 luglio 1969 |
Testo completo
All'esecuzione promossa dal ricevitore provinciale delle imposte dirette contro l'esattore per il recupero dei Tributi (esecuzione nella quale l'esattore assume la veste di debitore d'imposta) si applicano i principi dell'esecuzione fiscale, e quindi anche il divieto, per il debitore tributario, di proporre opposizione davanti all'autorita giudiziaria, ai sensi degli artt. 615, 618 cod.proc.civ., secondo il divieto stabilito dagli artt. 208 e 209 del tu 29 gennaio 1958, n. 645, i quali consentono di agire dinanzi al giudice ordinario dopo il compimento dell'esecuzione, ai soli fini del risarcimento dei danni. ( nella specie trattavasi di contributi assicurativi riscuotibili con la procedura della riscossione delle imposte dirette). ( V. 1771-68, massima n.333676 626-66, massima n.321247).*