Sentenza 5 ottobre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/10/2004, n. 19910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19910 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL SS TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, difeso dall'avvocato SALVINO GRECO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MECCA DANCING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITT. EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21503/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 04/06/01 - R.G.N. 27857/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/07/04 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con sentenza del 4.6.2001 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto da CA Dancing nei confronti di EL SS OB, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello, rigettando la domanda di EL SS avente ad oggetto differenze di retribuzione per attività di vigilanza svolta dal dicembre 1990 al febbraio 1993. Fondava la sua decisione sia su copiosa documentazione esibita in appello, costituita da ricevute rilasciate da EL SS ed intestate ad altra società Screen s.r.l., su certificazioni della CCIA sulle società che gestivano le discoteche, ma anche sulla valutazione critica delle deposizioni dei testi LO e EL, colleghi di EL SS - che avevano affermato di essere stati assunti da RN AN, che aveva interessi nelle società CA e Screen, alle dipendenze della CA per esercitare la vigilanza sulla discoteca Gilda di proprietà di altra società, ma appartenente al medesimo gruppo -. Osservava che i testi non avevano fornito alcun elemento concreto di riscontro ed inoltre lo NI aveva affermato che per la medesima attività di vigilanza della Gilda aveva intrapreso un giudizio nei confronti della società Screen con esito vittorioso.
Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi, resiste con controricorso la società CA s.r.l., illustrato poi con memoria. MOTIVI ELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché connessi, il ricorrente contesta l'ammissione di prove documentali in appello, e che si possano considerare verificate le scritture esibite. Afferma poi che dalle prove raccolte in primo grado, (libero interrogatorio del ricorrente, mancata comparsa del legale rappresentante della società convenuta a rendere l'interrogatorio e deposizione dei due testimoni) emergeva la prova della legittimazione passiva della società CA.
Le censure sono infondate. La sentenza impugnata fonda la sua decisione su due argomentazioni. La prima è che le prove raccolte in primo grado non dimostrano che il EL SS fu assunto ed abbia lavorato per la società CA. La seconda è che le prove documentali raccolte in appello dimostrano che la prestazione avvenne per altra società, la Screen proprietaria della discoteca Gilda, presso la quale pacificamente ha sempre lavorato il ricorrente. Va rilevato che la seconda argomentazione non costituisce necessario antecedente logico della decisione, non essendo necessario al fine del rigetto della pretesa del lavoratore provare chi sia stato il suo effettivo datore di lavoro nel periodo indicato in ricorso, essendo sufficiente rilevare che manca la prova che la società convenuta fosse la datrice di lavoro.
Non può censurarsi il Tribunale per non avere ritenuto probante il libero interrogatorio del ricorrente perché, a prescindere dal limitato valore probatorio del mezzo, esso non fornisce elementi per l'identificazione del datore di lavoro. Il EL SS afferma che il RN lo avrebbe assunto in un locale di proprietà della società CA, ma all'atto dell'assunzione non aveva indicato il datore di lavoro ed ha poi sempre adibito il ricorrente alla vigilanza della discoteca Gilda, che pacificamente appartiene alla società Screen. I due testi EL e ZE, che hanno affermato che le società Screen e CA appartenevano allo stesso gruppo e che la seconda società curava la vigilanza per entrambe, sono stati ritenuti logicamente dal Tribunale poco attendibili perché non hanno fornito alcun elemento di riscontro alle loro affermazioni, ed anzi il teste ZE ha affermato fatti specifici che contraddicono le sue affermazioni e confermano la tesi della convenuta. Affermando, infatti, lo ZE di avere vinto nei confronti della società Screen una causa di lavoro per l'attività di vigilanza della discoteca Gilda, lavoro svolto insieme al EL ed al EL SS, conferma che effettivo datore di lavoro anche di EL SS era la società soccombente in quel giudizio, non la CA.
Questa valutazione critica delle risultanze probatorie del giudizio di primo grado, mentre appare immune da vizi logici e giuridici, non viene censurata con il ricorso per Cassazione: ed essendo sufficiente a sorreggere l'accoglimento dell'appello, rende inutile l'esame della questione dell'ammissibilità delle prove documentali esibite in appello.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in Euro cinquanta, degli onorari liquidati in Euro 2.000,00 (duemila), oltre spese generali, IVA e CAP.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004