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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 5.6.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3652/2022 R.G, cui è stato riunito in giudizio n. Rg. 6980/2023 e n. Rg. 3246/2024
TR
Parte_1 C.F._1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Trinchese C.F elettivamente C.F._2
domiciliati in Nola alla Via Mario De Sena n.156
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
CP_1 vv.to Alessandro Funari e dall'Avv. Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in
Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
E
, in persona del suo Procuratore p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa disgiuntamente dagli avvti Maria Grazia D'Aprile e De
Rosa Severino Aniello, elett.te domiciliata come in atti
Resistente
E
in persona del Controparte_3 suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro
Funari, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'11.7.2022 la parte ricorrente ha chiesto di accertare l'inesistenza del credito richiesto con atto n. 07176202200000831000 avente ad oggetto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il
02/07/2022 a mezzo racc. a/r, portante l'avviso di addebito n
37120140016191173000, avviso di addebito n 37120150007769404000, avviso di addebito n. 37120160005299122000, avviso di addebito n.
1 37120160010449302000, avviso di addebito n. 37120170007384325000, avviso di addebito n. 37120180003509844000, avviso di addebito n.
37120180018800559000, avviso di addebito n. 37120190005030070000, avviso di addebito n. 37120190016612719000, avviso di addebito n.
37120190016612719000, avviso di addebito n. 37120210006856674000.
Ha eccepito l'omessa notifica dei titoli, la prescrizione del credito e l'omessa motivazione della comunicazione preventiva di ipoteca. CP_ Si sono costituite e eccependo la inammissibilità della domanda e CP_4
l'infondatezza nel merito della pretesa.
È invece rimasta contumace . CP_3
Con successivo ricorso del 5.12.2023, la parte ha chiesto di accertare l'inesistenza del credito richiesto con atto d'intimazione di pagamento n.
07120239035056364/000, avente ad oggetto avviso di addebito n.
37120220009937684000, notificato il 27/11/2023, facendo valere l'omessa notifica del titolo. CP_ Si sono costituite e eccependo la inammissibilità della domanda e CP_4
l'infondatezza nel merito della pretesa. Con successivo ricorso del 14.5.2024, la parte ha impugnato l'avviso di addebito n. n. 37120240002438214000, notificato il 23.4.2019, facendo valere la decadenza ex art. 25 D.lgs,. 46/99, la genericità del titolo e l'inesistenza del credito. CP_ Si è costituito anche nel secondo giudizio l , chiedendo il rigetto della domanda.
Tale procedimento è stato rimesso innanzi allo scrivente ex art. 274 cpc.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, riuniti i giudizi e prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza e contestuale motivazione.
In via preliminare, con riferimento alla domanda contenuta nell'originario giudizio n. Rg. 3246/2022 e nel successivo giudizio n. Rg. 6980/2023, va dichiarato l'interesse ad agire della parte ricorrente, stante la natura della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell'intimazione di pagamento, quali atti prodromici all'esecuzione e, in via successiva, di minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata.
Sempre in limine, occorre qualificare la domanda giudiziale, al di là delle formule contenute nell'atto introduttivo.
Ebbene, la parte propone cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 ed ex art. 615 c.p.c., sia una opposizione agli atti ex art. 617 cpc.
Invero, a fronte della notifica di un preavviso di fermo ha proposto, innanzitutto, vizi formali attinenti al suddetto procedimento notificatorio, nonché una
2 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 (non soggetta a termine di decadenza, cfr Cass. n. 13863 del 2021), allegando l'omessa notifica degli avvisi di addebito e cartelle presupposti, facendo valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi.
Atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, CP_ non vi è dubbio della legittimazione passiva del creditore sostanziale , correttamente evocati in giudizio (v. sul punto SSUU n. 7514/2022, secondo cui
«in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione
a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione
a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio»).
Ancora la parte ha proposto una opposizione agli atti ex art. 617 cpc, facendo valere l'omessa notificazione degli atti presupposti come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo -irregolarità della sequenza procedimentale.
Parimenti integra una opposizione ex art. 617 cpc la censura dell'omessa motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e dell'intimazione di pagamento. Il che determina la legittimazione passiva anche dell' , del Controparte_2 pari evocata in giudizio.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n.
26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un.,
n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n.
20694/21; n. 40763/21, cit.).».
3 Ex adverso, è carente di legittimazione passiva la soc. la quale è CP_3 CP_ cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge
448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n. 248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo. CP_ Ciò posto, l , con riferimento al giudizio più antico, ha fornito la prova della notifica degli avvisi di addebito presupposti (con la precisazione, a fronte della CP_ costituzione ardiva dell' , che la tempestività dell'opposizione costituisce presupposto di proponibilità della domanda, valutabile d'ufficio, anche a mezzo dei poteri ex art. 421 c.p.c. (Cass. n. 19226 del 2018):
- 371 2014 00161911 73 000, notificato a mani proprie il 22.1.2015;
- 371 2015 00077694 04 000, notificato a mani proprie il 26.10.2015;
- 371 2016 00052991 22 000, notificato a mani del padre il 13.5.2016;
- 371 2016 00104493 02 000, notificato a mani del padre il 23.9.2016;
- 371 2017 00073843 25 000, notificato il 28.9.2017;
- 371 2018 00035098 44 000, notificato a mani proprie il 29.6.2018;
- 371 2018 00188005 59 000, notificato per compiuta giacenza il
12.2.2019 (depositando l'avviso di ricevimento con l'indicazione dell'invio al mittente per compiuta giacenza, con indicazione dell'effettuato avviso di deposito – “AV” – in data 8 gennaio);
- 371 2019 00050300 70 000, notificato il 22.7.2019;
- 371 2019 00166127 19 000, notificato a mani proprie il 5.12.2019;
- 371 2021 00068566 74 000, notificato a mani proprie il 21.12.2021.
A sua volta, l ha prodotto la prova della notifica dei seguenti atti CP_2 interruttivi della prescrizione:
- Intimazione di pagamento 07120189041176463000, portante i primi 4 avvisi, notificata per compiuta giacenza il 23.7.2019 (depositando l'avviso di ricevimento del tentativo di notifica del 16.4.2019, con attestazione del deposito dell'avviso presso il Comune e affissione dell'avviso presso l'abitazione; avviso di ricevimento inoltrato al mittente per compiuta giacenza del 23.7.2019);
- Preavviso di fermo amministrativo 07180201600059855000, portante i primi 3 avvisi, notificato a mani del fratello il 20.2.2017. CP_ Nell'ambito del giudizio iscritto al n. Rg. 6980/2023, l ha depositato l'avviso di ricevimento dell'avviso di addebito, consegnato a mani della ricorrente in data
17.8.2022.
Avuto riguardo alle eccezioni sollevate da parte ricorrente, si osserva che la
Suprema Corte con la sentenza n. 6614/20214 ha affermato che: «Per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, spetta effettivamente al destinatario di una raccomandata trasmessa a mezzo del servizio postale la prova della carenza di sua colpa nella percezione del contenuto della raccomandata stessa, una volta che, presumendosi la regolarità del servizio
4 postale, essa sia giunta all'indirizzo di colui cui era destinata (Cass. 16 gennaio
2006, n. 758, che ha escluso rilevanza proprio alla doglianza di illeggibilità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento;
Cass. 8 agosto 2007, n. 17417; Cass.
5 giugno 2009, n. 13087). Pertanto, non incombeva al mittente individuare
l'effettivo sottoscrittore, essendo incontestato che la lettera raccomandata era giunta all'indirizzo della destinataria: infatti, poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (da ultimo: Cass. 12 gennaio 2012, n. 270)» (si veda anche Cass. n. 29022/2017 secondo cui: «in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo
a mezzo di querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario»).
Dunque, in caso di comunicazione effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione apposta sull'avviso dall'agente postale, se sottoscritta, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce un atto pubblico (art. 2700 c.c.) e le attestazioni in essa contenute fanno piena prova fino a querela di falso per le affermazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni allo stesso rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco. Ne consegue che (anche nel caso in cui la firma sull'avviso di ricevimento sia illeggibile), il destinatario che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non avervi mai apposto la propria firma, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare il suddetto avviso a mezzo di querela di falso.
Ancora, poi, circa la validità della notifica a mezzo del servizio postale, è noto che una volta che questa sia stata la modalità di notifica prescelta, la notifica si perfeziona allorché, secondo la disciplina degli artt.32 e 39 del d.m.9-4-2001, la spedizione sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua
5 firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr. tra le ultime, Cass.21558/2015).
Non è quindi necessaria alcuna relata di notifica o raccomandata informativa.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che la seconda parte del comma
1, dell'art.26, d.p.r. 602/73, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso la notifica si perfeziona, appunto, con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso e senza necessità di apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantire nel menzionato avviso di ricevimento che la consegna del plico è stata effettuata alla persona da lui individuata come legittimata alla ricezione e che ha apposto la sua firma sul medesimo avviso di ricevimento.
Con la precisazione che ai fini del perfezionamento della notifica, giunta al corretto indirizzo del destinatario, non è sufficiente contestare che il soggetto che ha ricevuto la notifica non era un incaricato del destinatario, come verificato dall'ufficiale postale, ma occorre dimostrare l'assoluta estraneità di quest'ultimo al destinatario e, dunque, l'effettivo mancato ricevimento del plico postale da parte di quest'ultimo.
La Suprema Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139, comma 4, c.p.c.) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata (Cass., Sez. 3^, 22 maggio 2015, n. 10554; Cass., Sez. Lav., 16 giugno 2016, n. 12438; Cass.,
Sez. 6^-5, 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass., Sez. 3″, 7 giugno 2018, n. 14722;
Cass., Sez. 2^, 12 luglio 2018, n. 18504; Cass., Sez. 6^-2, 30 gennaio 2019, n.
2747; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, n. 20736).
Ebbene, applicando i principi di diritto sopra complessivamente indicati al caso che occupa, ritiene questo giudice che le notifiche degli avvisi di addebito e degli atti interruttivi della prescrizione sopra indicati siano pienamente legittime ed efficaci, atteso che gli atti sono giunti all'indirizzo della ricorrente e questa non ha proposto querela di falso avverso le attestazioni rese dall'ufficiale postale, né ha provato il mancato ricevimento del plico postale o che il soggetto che ha sottoscritto la raccomandata fosse del tutto estraneo a sé.
Va poi evidenziato quanto alle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario in assenza di invio della raccomandata informativa (C.A.D.), come richiesto dall'art. 8 comma 4 della legge 890 1982, va osservato che l'art. 26 d.lgs.
602/1973 detta un regime speciale, prevedendo, in alternativa alla notificazione da eseguirsi dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati o dai messi comunali, l'ipotesi della notificazione a mezzo posta con lettera raccomandata
6 con avviso di ricevimento, ipotesi peraltro prevista anche dall'art. 30, 4° comma, del D.L. n. 78/2010 per l'avviso di addebito.
Qualora la notifica dell'avviso di addebito/cartella di pagamento o degli altri atti che per legge devono essere notificati al soggetto che ha omesso i versamenti contributivi e previdenziali dovuti venga effettuata mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento trovano applicazione le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, non già quelle di cui alla legge
890/1982.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 28708/2021 relativa ad un'intimazione di pagamento riguardante cartelle di pagamento notificate direttamente dall'agente della riscossione, ha chiarito che quando il notificante procede alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, a tale forma di notificazione semplificata si applicano esclusivamente le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle di cui alla legge 890/1982.
Pertanto, nei casi di cosiddetta irreperibilità relativa, non è necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati presso l'ufficio postale (cfr. Cass. n. 38548/2021: «[...] in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre
2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25)»).
Nella sopra richiamata sentenza la Cassazione ha altresì chiarito che, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della cosiddetta "compiuta giacenza", deve applicarsi in via analogica il disposto dell'art. 8 comma 4 della legge 890/1982, a mente del quale la notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, e, pertanto, poiché il regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione della raccomandata informativa contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il rilascio di tale avviso, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica nei casi di irreperibilità relativa, è quella per cui la notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o dall'invio della raccomandata nei casi in cui l'agente postale abbia eseguito tale incombente, pur non essendovi tenuto ovvero ancora dalla data di ritiro del piego se anteriore (Cfr., in tal senso, anche Cass. n. 10131/2020, Cass. n.
19680/2020).
7 Ex adverso, i principi espressi dalle SS.UU. della Cassazione nella sentenza n.
10012/2021, a sostegno della tesi secondo cui in caso di mancato recapito della raccomandata sarebbe necessario l'invio della raccomandata informativa, non sono applicabili al caso di specie, riguardando esclusivamente le notifiche degli atti impositivi tributari e degli atti processuali eseguite ai sensi della legge
890/1982.
In definitiva, dunque, deve dichiararsi la validità della notifica degli avvisi e l'insussistenza della prescrizione dei crediti. Parimenti infondata appare l'eccezione di insufficiente motivazione della comunicazione preventiva di ipoteca e dell'intimazione di pagamento, atteso che in detti atti sono espressamente riportati gli avvisi presupposti, l'ammontare del credito, la relativa natura e il periodo di riferimento.
La parte ricorrente ha poi impugnato, con successivo giudizio riunito a quello più antico, l'avviso di addebito n. n. 37120240002438214000, notificato il
23.4.2019.
Nel dettaglio la parte ha fatto valere innanzitutto la decadenza ex art. 25 D.lgs,.
46/99, e la genericità del titolo.
Trattasi di vizi integranti una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, sicché il ricorso, depositato in data 14.5.2024 (21 giorni dopo la notifica dell'avviso), è tardivo e in quanto tale inammissibile in parte qua. Per il resto, l'opposizione contesta la mancanza di prova circa la esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Trattasi, invero, di censura affatto generica e fondata su formule di mero stile. Pertanto, anche sotto tale aspetto, la domanda non è ammissibile CP_ Circa il governo delle spese di lite nei confronti di e di , le stesse CP_4 seguono il principio della soccombenza e liquidate ex dm 55/14 e ss.mm.ii, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, espunta la fase istruttoria.
Spese nulle nei confronti di contumace. CP_3
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei CP_ confronti di e liquidate per ciascuna parte in € 3.291,00, oltre CP_4 spese generali, iva e cpa, come per legge;
- Dichiara nulle le spese nei confronti di . CP_3
Nola, 5.6.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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