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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/06/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione unica Civile Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Udienza dell'11 giugno 2025
Alle ore 12:00 davanti al Giudice, dott.ssa Silvia Morelli, compare l'Avv. DANIELA
MASSAI per l'attrice Nessuno compare per la parte convenuta. Parte_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte attrice a discutere la causa.
Il procuratore di parte attrice, previa discussione orale della causa, conclude come da atto di citazione e si riporta alle deduzioni svolte nelle note conclusive depositate in data 6.5.2025.
Il procuratore di parte attrice dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza.
Il procuratore di parte attrice dichiara altresì che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice all'esito della discussione orale della causa indica le ore 16:15 per la lettura della sentenza. Il procuratore di parte attrice rinuncia a comparire e si disconnette. Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice procede alla lettura della sentenza in assenza, concordata, del procuratore della parte costituita.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Morelli pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3233/2024 R.G. tra le seguenti parti:
C.F. , P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Parte_2
Massai ed elettivamente domiciliata in Lucca presso lo studio dell'Avv. Jonathan Pezzini, come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato all'atto di citazione mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale attrice
1 contro
C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_1
del Lago, Via L. Galvani n. 23 convenuto-contumace
* * * * * *
Posizione delle parti
(inde cit. o attrice) ha citato in giudizio affinché Parte_1 Pt_1 CP_1 questo Tribunale voglia: “accertare la responsabilità del Sig. nella causazione CP_1
del sinistro, accertare altresì, la mancata revisione del veicolo Ford Kuga EA061GK alla data del sinistro occorso il 08.02.2018 e, per l'effetto, condannare il Sig. a CP_1
rimborsare alla la somma di Euro 13.090,20 corrisposta dalla Parte_1
compagnia assicurativa ai danneggiati a vario titolo oltre interessi dal dovuto fino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero, in via subordinata, la diversa e minore somma che dovesse risultare dovuta a seguito del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che:
- in data 8.2.2018, alle ore 7,40, in Lucca l'autovettura Citroen “Picasso” targata FJ492JP, di proprietà e condotta da dipendente dell' e Parte_3 Parte_4
assicurata con mentre si trovava ferma al semaforo del Viale Europa veniva CP_2 tamponata dall'autovettura Ford “Kuga” targata AE061GK, di proprietà e condotta da CP_1
e assicurata con la compagnia attrice, andando a sua volta a tamponare l'autovettura che
[...] la precedeva Fiat “500” targata FC487TS, di proprietà di e condotta da P_
, anch'essa ferma al semaforo;
Controparte_4
- sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di Lucca, dai cui rilievi emergeva la responsabilità esclusiva del convenuto, quale conducente dell'autovettura Ford “Kuga”, in quanto, senza mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, andava a urtare l'autovettura Citroen “Picasso” causando un tamponamento a catena;
- la Polizia Municipale di Lucca elevava al convenuto sanzione per la violazione dell'art. 149 commi 1 e 4 e dell'art. 80, comma 14 del C.d.S., avendo il violato l'obbligo di tenere CP_1
la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e circolato sprovvisto di regolare revisione dell'autoveicolo;
- a seguito dell'incidente, riportava un'invalidità temporanea al 75% di 5 Parte_3
giorni, al 50% di 15 giorni e al 25% di 15 giorni;
2 - la compagnia attrice, quale assicuratore del veicolo responsabile del sinistro, ha dovuto provvedere al risarcimento della complessiva somma di € 13.090,20 per i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti da nonché per i danni patrimoniali subiti Parte_3 dall' quale datore di lavoro della , dall'(INPS, ma in Parte_4 Pt_3
realtà) INAIL, trattandosi di infortunio in itinere, e da Controparte_4
- ai sensi delle Condizioni di Polizza n. 01 17807DB il veicolo dell'assicurato CP_1
non poteva circolare in violazione delle disposizioni di legge in materia di revisione del veicolo, per cui, pur essendo l'eccezione de qua non opponibile ex art. 144 C.d.A. ai terzi danneggiati, la compagnia assicuratrice, che ha provveduto a risarcire quest'ultimi, ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione;
- le richieste avanzate dall'attrice nei confronti dell'assicurato di rimborso dell'importo versato ai danneggiati sono rimaste senza esito e anche il tentativo obbligatorio di mediazione, esperito ante causam, ha avuto esito negativo.
Il convenuto , seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, di talché ne CP_1
è stata dichiarata la contumacia.
Motivi della decisione
§ 1. - Sull'an della pretesa
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali, in quanto inconferente ogni altra richiesta istruttoria avanzata dall'attrice.
In merito alla responsabilità del sinistro, dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia
Municipale di Lucca emerge chiaramente che la stessa deve attribuirsi in via esclusiva a
, in quanto risulta accertato che in data 8.2.2018, alle ore 7,40, in Lucca CP_1
l'autovettura Citroen “Picasso” targata FJ492JP, di proprietà e condotta da Parte_3 mentre si trovava ferma al semaforo posto all'intersezione del Viale Europa con Via
Bandettini, con direzione Lucca/ingresso A11, veniva tamponata dall'autovettura Ford
“Kuga” targata AE061GK, di proprietà e condotta da . L'autovettura Citroen CP_1
“Picasso”, a causa dell'urto subito dalla Ford “Kuga”, andava a sua volta a tamponare l'autovettura che la precedeva Fiat “500” targata FC487TS, di proprietà di e P_ condotta da anch'essa ferma al semaforo (v. rapporto di incidente stradale Controparte_4
fascicolo attoreo).
La responsabilità del sinistro è stata riconosciuta anche dallo stesso il quale nel CP_1 modulo CID ha dichiarato: “Ho tamponato il veicolo targato FJ492JP che a causa dell'urto
3 ha tamponato il veicolo targato FC487TS intestata a ” (v. CID fascicolo P_
attoreo).
Dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Lucca emerge, inoltre, che nei confronti del convenuto sono state elevate sanzioni per la violazione dell'art. 149 commi 1 e 4 e dell'art. 80, comma 14 del C.d.S., in quanto il non ha rispettato la CP_1
distanza dal veicolo che lo precedeva e circolava sprovvisto di regolare revisione dell'autoveicolo.
Sulla base delle emergenze istruttorie va dunque affermata la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro. CP_1
Ciò posto, risulta per tabulas che il convenuto ha stipulato con la polizza Parte_1 assicurativa n. 01 17807DB per la responsabilità civile del veicolo Ford “Kuga” targato
AE061GK, avente decorrenza dal 12.4.2017 al 12.4.2018. All'art. RC.2 delle condizioni generali di assicurazione è stato espressamente previsto che: “L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.1 […] nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo Pt_1 in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”
(polizza assicurativa fascicolo attoreo).
Risulta quindi pattuita l'inoperatività inter partes della garanzia assicurativa nel caso in cui il veicolo assicurato circoli sprovvisto di regolare revisione, con espresso riconoscimento del diritto della compagnia assicuratrice a rivalersi nei confronti del proprio assicurato, quale responsabile del sinistro, di tutte le somme da quest'ultima versate in favore dei soggetti danneggiati.
§ 2. - Sul quantum debeatur
Dalle produzioni documentali emerge inequivocabilmente che, a seguito del sinistro,
[...] ha riportato danni patrimoniali e non patrimoniali, mentre l'INAIL, l' Pt_3 Pt_4 [...]
e hanno subito danni patrimoniali. Parte_4 CP_5
In particolare, dalle evidenze di causa si evince che ha riportato un'invalidità Parte_3
temporanea al 75% di 5 giorni, al 50% di 15 giorni e al 25% di 15 giorni, come da valutazione del medico-legale incaricato dalla compagnia attrice, da ritenersi congrua tenuto anche conto di quella del medico-legale incaricato dalla danneggiata, il quale ha stimato le lesioni personali in misura superiore (v. consulenze medico-legali fascicolo attoreo). La medesima ha
4 altresì subito danni al veicolo di sua proprietà, che sono stati stimati in € 2.275,76 dal perito incaricato dalla compagnia attrice (v. perizia P.A. fascicolo attoreo). Persona_1
Inoltre, trattandosi di infortunio in itinere, l'INAIL e l' Parte_4 quest'ultima quale datore di lavoro della , hanno esercitato l'azione di rivalsa nei Pt_3 confronti dell'assicurazione del danneggiante in relazione alle somme da ciascuna versate alla lavoratrice per l'infortunio.
Infine, risulta per tabulas che ha subito danni al veicolo di sua proprietà, i CP_5 quali sono stati stimati in € 706,01 dal perito incaricato dalla compagnia attrice (v. perizia
P.A. fascicolo attoreo). Persona_1
A ristoro dei suddetti danni, l'attrice risulta avere versato le seguenti somme, pari a complessivi € 13.090,20 (v. contabili di pagamento fascicolo attoreo):
- in data 5.9.2018 € 2.179,79 ad (compagnia assicuratrice di;
CP_2 Parte_3
- in data 25.3.2019 € 2.253,25 all'INAIL;
- in data 11.1.2019 € 2.436,40 all'INAIL;
- in data 24.10.2018 € 2.720,76 ad Parte_4
- in data 29.3.2018 € 1.000,00 a CP_5
- in data 15.1.2019 € 1.508,20 a;
Parte_5
- in data 24.1.2019 € 991,80 a . Parte_5
Alla luce delle su esposte considerazioni ed evidenze di causa deve, pertanto, ritenersi fondata la domanda attorea, e conseguentemente il convenuto va condannato al CP_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 13.090,20, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
§ 3. - Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui vanno poste a carico del convenuto.
Dette spese vengono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente
D.M. n. 147/2022, e la determinazione del compenso viene effettuata in misura parametrale minima, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), dell'opera prestata (trattasi di causa contumaciale e documentale, nella quale parte attrice non ha proceduto ad una corretta fascicolazione dei documenti e ha depositato due volte nello stesso documento informatico alcune contabili di pagamento, ingenerando confusione;
va inoltre esclusa la fase istruttoria/trattazione, in quanto le memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate dall'attrice sono di fatto una mera ripetizione dell'atto di citazione e non vi è stato
5 seguito istruttorio, attesa la documentalità della causa) e della non complessità delle questioni giuridiche dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) condanna il convenuto a pagare in favore di per i CP_1 Parte_1 titoli di cui in parte motiva, la somma di € 13.090,20 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidandole in CP_1 complessivi € 2.275,95, di cui € 1.700,00 per compenso di avvocato, € 255,00 per rimborso spese generali ed € 320,95 per spese vive, oltre CAP e IVA come per legge;
Lucca, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Morelli
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