Articolo 1 della Legge 14 marzo 1950, n. 383
Articolo 2
Versione
2 luglio 1950
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Torino, tra l'Italia e la Francia, il 20 marzo 1918:
a) Dichiarazione comune;
b) Accordo commerciale;
c) Protocollo all'Accordo commerciale;
d) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946;
e) Scambio di Note.
Entrata in vigore il 2 luglio 1950