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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3210/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 28/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3210 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., con l'avv. Daniela La Rosa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Rossella CP_1
Coscarelli come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11107/2023, pubblicata in data 07/12/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro contenente contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., esponeva di CP_1 aver partecipato alla procedura selettiva indetta da in data 3.10.2022 Pt_1 per operatori di esercizio (autisti), collocandosi utilmente al n. 115 della graduatoria ma di non essere stato poi convocato per la visita medica in quanto con nota del 1.2.2023, gli aveva comunicato l'esclusione dalla Pt_1 selezione a seguito dell'acquisizione del certificato del casellario giudiziale.
Svolte articolate considerazioni sull'illegittimità della esclusione, concludeva chiedendo in via cautelare l'annullamento dell'esclusione dalla selezione e nel merito, “accertata e dichiarata l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità della comunicazione di esclusione dall'iter selettivo per l'assunzione di 350 autisti, ordinando alla Resistente il rispetto del la graduatoria iniziale consentendo al Sig. di effettuare la CP_1 visita medica di idoneità alla mansione;
per l'effetto, condannare la Resistente al risarcimento del danno da determinare in ragione del disagio creato al Ricorrente da determinare in ragion del mancato guadagno che l'esclusione ha determinato calcolata dal giorno di ricezione della lettera di esclusione fino al momento della riammissione in graduatoria o, in ogni caso in via equitativa”. Si costituiva l' sia in fase cautelare che nel merito, resistendo al Pt_1 ricorso e chiedendone il rigetto. Nel merito rilevava che il ricorrente, in ottemperanza alle disposizioni del bando, aveva presentato autocertificazione in cui assumeva di non avere precedenti penali mentre dai dati acquisiti dal casellario giudiziale risultava una risalente condanna per i reati di cui agli artt.
581 e 612 c.p. (percosse e minacce) con il beneficio della non menzione. Inoltre, evidenziava che il superamento della visita medica di idoneità non comportava il diritto all'assunzione, che il bando subordinava alle esigenze aziendali.
Disattesa la domanda cautelare, il Tribunale con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva in parte il ricorso, disponendo la riammissione del ricorrente alla procedura selettiva e la sua convocazione alle visite mediche. Respingeva invece le domande risarcitorie, compensando integralmente le 3
spese processuali fra le parti. Osservava il Tribunale che, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs n. 122/2018 al D.P.R. 313/2002, l'interessato non è tenuto ad indicare nelle dichiarazioni sostitutive relative alle iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale le condanne per cui è stato previsto il beneficio della non menzione. Né costituiva falso ideologico l'omessa indicazione delle condanne oggetto di non menzione nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Infine, secondo il Tribunale, la valenza ostativa dei precedenti sottaciuti all'instaurazione di un rapporto di lavoro con le mansioni di autista avrebbe potuto essere valutata solo all'esito del superamento della prova selettiva al momento dell'avvio all'assunzione.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello l' Pt_1 deducendone l'erroneità per omessa valutazione della lex specialis costituita dal bando di selezione e delle previsioni ivi contenute in ordine alla facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai concorrenti e di escluderli in caso di mendacio ovvero di precedenti penali pregiudizievoli all'instaurazione del rapporto di lavoro in considerazione della figura professionale da rivestire. Ha altresì censurato la gravata sentenza per non aver tenuto conto dell'accettazione da parte del candidato delle regole della selezione (ove veniva previsto che, in caso di dichiarazioni mendaci, il candidato sarebbe stato escluso) e delle previsioni contenute nel codice etico aziendale. Ha lamentato infine l'illogicità della pronuncia per aver limitato la facoltà dell' di Pt_1 valutare i precedenti penali dei candidati. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, l'integrale rigetto delle domande formulate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado.
L'appellato si è costituito tardivamente nel grado, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto la procedura selettiva è regolata dalle previsioni contenute nel bando. Nell'ultimo capoverso di pag. 1 bando si legge che si riserva – Pt_1
a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi fase dell'iter selettivo – la facoltà di verificare atti e fatti anche risultanti da sentenze passate in giudicato o da procedimenti ancora non definitivi (quindi riscontrabili dai certificati 4
quali casellario giudiziario e/o carichi pendenti) che possono considerarsi pregiudizievoli all'instaurazione del rapporto di lavoro in considerazione della figura professionale che si andrà a rivestire, delle competenze/attitudini richieste per la copertura del ruolo, dell'interesse pubblico e collettivo perseguito dell'azienda ed alla tutela dell'utenza”. Inoltre, all'ultimo capoverso dell'art. 3 del bando viene previsto: “l'assenza di condanne penali passate in giudicato e/o procedimenti penali pendenti sarà oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 … Qualora, in fase di accertamento, le dichiarazioni si rivelassero mendaci, il candidato sarà escluso dalla graduatoria di riferimento”. Infine, il penultimo capoverso dell'art. 9 del bando dispone che “Qualora il controllo accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla selezione anche se risultato idoneo, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000”.
Nell'originaria memoria difensiva l' aveva dedotto di aver escluso il Pt_1
dalla graduatoria in quanto, sia pure in un periodo molto risalente, era CP_1 stato condannato con decreto penale del GIP del Tribunale di Roma per i delitti di minacce e percosse commessi in data 20.1.2002, trattandosi di “… reati tali da ingenerare nell'Azienda il timore di affidargli una mansione delicata come il pubblico trasporto nella Capitale, che richiede il confronto quotidiano con un'utenza obbiettivamente difficile da gestire ed a cui rapportarsi con il massimo autocontrollo. In altre parole, il sig. si è reso colpevole di reati del tutto incompatibili con la mansione CP_1 chiamata a svolgere, giusta nota del Direttore Generale, prot. in uscita n. 13706 Pt_1 del 26.01.2023 (All. 12)”.
Dunque, anche a prescindere dalla previsione di esclusione in caso di dichiarazioni mendaci contenuta nel bando, si era espressamente Pt_1 riservata di valutare il rilievo dei precedenti penali ovvero dei carichi pendenti del candidato in relazione alla prestazione lavorativa ed alle mansioni di autista del pubblico trasposto della Capitale.
L' quale gestore di un servizio pubblico, ha accesso al casellario Pt_1 giudiziale e può dunque svolgere il controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli aspiranti candidati. Nel caso di specie l'azienda, come espressamente previsto dal bando, ha ritenuto che il precedente penale a carico del , benché risalente al 2005 e non seguito da altre condanne, CP_1 5
determinasse l'inidoneità del candidato all'assunzione, in considerazione della figura professionale di autista e della necessità di tutelare gli interessi del pubblico e dell'utenza (vd. ult. Cpv. di pag 1 del bando). In particolare, come si legge nell'originaria memoria difensiva e ribadito nel ricorso in appello,
l' ha ritenuto “… che i reati a suo tempo commessi, a prescindere dalla loro Pt_1 gravità intrinseca, siano assolutamente contrastanti con le mansioni di conducente di linea.
In altre parole, il punto nodale per ATAC non è la gravità (o non gravità) dei reati, peraltro risalenti, ma la loro compatibilità con il lavoro da svolgere (cfr: TAR Lazio Roma sentenza del 05.01.2009)”. Secondo infatti, “I reati di cui il ricorrente risulta Pt_1 imputato, consistenti, come detto in minacce e percosse, in caso di assunzione si profilano incompatibili con la tutela che la resistente deve garantire sia alla clientela, sia nei rapporti di colleganza tra i propri dipendenti” (così la memoria difensiva di primo grado).
Osserva la Corte che la previsione nel bando dell'obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva sui precedenti penali e sui carichi pendenti comporta che, come previsto dal bando, le risultanze del casellario giudiziale sono indubbiamente valutabili in relazione all'incidenza sull'attitudine professionale del candidato al fine di contemperare due interessi potenzialmente confliggenti: da un lato quello del lavoratore alla tutela della sua riservatezza e degli effetti del beneficio della non menzione e dall'altro quello datoriale di non procedere all'assunzione in pendenza di precedenti penali per condotte che escludano l'attitudine allo svolgimento della prestazione lavorativa prevista dal bando.
Ciò posto, appare condivisibile quanto dedotto dalla parte datoriale in punto di incidenza dell'esito della certificazione del casellario giudiziale rispetto alla valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore da assumere mentre appaiono illogiche le argomentazioni del Tribunale secondo cui l'azienda avrebbe dovuto effettuare tale valutazione solo all'esito del superamento della procedura selettiva al momento di procedere all'assunzione in servizio.
Né, d'altra parte, appare violato il disposto di cui all' art. 8 dello statuto dei lavoratori. Sul punto appare condivisibile quanto ritenuto, in analoga fattispecie, dalla giurisprudenza (si veda Cass. n. 25085 del 10/10/2018) secondo cui non può ritenersi in contrasto con la privacy del lavoratore, ai fini dell'assunzione, la valutazione dei precedenti penali o dei carichi pendenti, ove 6
relativa a fattispecie di reato collegata alla verifica della sua attitudine professionale. Anche con riferimento a tale disposizione l'attinenza della tipologia di reato rispetto alle mansioni che si è chiamati a svolgere è l'elemento discriminante della legittimità della valutazione degli esiti della certificazione dei precedenti penali.
In sostanza, ciò che rileva non è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva mendace, ma la circostanza che i precedenti penali, benché risalenti nel tempo (e, secondo la difesa appellata, mai conosciuti dal in CP_1 quanto sarebbe stato condannato con decreto penale “in contumacia”) incidano in maniera determinata sull'attitudine professionale del candidato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: rigetta le domande avanzate da con l'originario ricorso CP_1 introduttivo;
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1 quanto al primo grado in € 3.700,00 e quanto all'appello in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 28/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3210/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 28/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3210 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., con l'avv. Daniela La Rosa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Rossella CP_1
Coscarelli come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11107/2023, pubblicata in data 07/12/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro contenente contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., esponeva di CP_1 aver partecipato alla procedura selettiva indetta da in data 3.10.2022 Pt_1 per operatori di esercizio (autisti), collocandosi utilmente al n. 115 della graduatoria ma di non essere stato poi convocato per la visita medica in quanto con nota del 1.2.2023, gli aveva comunicato l'esclusione dalla Pt_1 selezione a seguito dell'acquisizione del certificato del casellario giudiziale.
Svolte articolate considerazioni sull'illegittimità della esclusione, concludeva chiedendo in via cautelare l'annullamento dell'esclusione dalla selezione e nel merito, “accertata e dichiarata l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità della comunicazione di esclusione dall'iter selettivo per l'assunzione di 350 autisti, ordinando alla Resistente il rispetto del la graduatoria iniziale consentendo al Sig. di effettuare la CP_1 visita medica di idoneità alla mansione;
per l'effetto, condannare la Resistente al risarcimento del danno da determinare in ragione del disagio creato al Ricorrente da determinare in ragion del mancato guadagno che l'esclusione ha determinato calcolata dal giorno di ricezione della lettera di esclusione fino al momento della riammissione in graduatoria o, in ogni caso in via equitativa”. Si costituiva l' sia in fase cautelare che nel merito, resistendo al Pt_1 ricorso e chiedendone il rigetto. Nel merito rilevava che il ricorrente, in ottemperanza alle disposizioni del bando, aveva presentato autocertificazione in cui assumeva di non avere precedenti penali mentre dai dati acquisiti dal casellario giudiziale risultava una risalente condanna per i reati di cui agli artt.
581 e 612 c.p. (percosse e minacce) con il beneficio della non menzione. Inoltre, evidenziava che il superamento della visita medica di idoneità non comportava il diritto all'assunzione, che il bando subordinava alle esigenze aziendali.
Disattesa la domanda cautelare, il Tribunale con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva in parte il ricorso, disponendo la riammissione del ricorrente alla procedura selettiva e la sua convocazione alle visite mediche. Respingeva invece le domande risarcitorie, compensando integralmente le 3
spese processuali fra le parti. Osservava il Tribunale che, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs n. 122/2018 al D.P.R. 313/2002, l'interessato non è tenuto ad indicare nelle dichiarazioni sostitutive relative alle iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale le condanne per cui è stato previsto il beneficio della non menzione. Né costituiva falso ideologico l'omessa indicazione delle condanne oggetto di non menzione nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Infine, secondo il Tribunale, la valenza ostativa dei precedenti sottaciuti all'instaurazione di un rapporto di lavoro con le mansioni di autista avrebbe potuto essere valutata solo all'esito del superamento della prova selettiva al momento dell'avvio all'assunzione.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello l' Pt_1 deducendone l'erroneità per omessa valutazione della lex specialis costituita dal bando di selezione e delle previsioni ivi contenute in ordine alla facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai concorrenti e di escluderli in caso di mendacio ovvero di precedenti penali pregiudizievoli all'instaurazione del rapporto di lavoro in considerazione della figura professionale da rivestire. Ha altresì censurato la gravata sentenza per non aver tenuto conto dell'accettazione da parte del candidato delle regole della selezione (ove veniva previsto che, in caso di dichiarazioni mendaci, il candidato sarebbe stato escluso) e delle previsioni contenute nel codice etico aziendale. Ha lamentato infine l'illogicità della pronuncia per aver limitato la facoltà dell' di Pt_1 valutare i precedenti penali dei candidati. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, l'integrale rigetto delle domande formulate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado.
L'appellato si è costituito tardivamente nel grado, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto la procedura selettiva è regolata dalle previsioni contenute nel bando. Nell'ultimo capoverso di pag. 1 bando si legge che si riserva – Pt_1
a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi fase dell'iter selettivo – la facoltà di verificare atti e fatti anche risultanti da sentenze passate in giudicato o da procedimenti ancora non definitivi (quindi riscontrabili dai certificati 4
quali casellario giudiziario e/o carichi pendenti) che possono considerarsi pregiudizievoli all'instaurazione del rapporto di lavoro in considerazione della figura professionale che si andrà a rivestire, delle competenze/attitudini richieste per la copertura del ruolo, dell'interesse pubblico e collettivo perseguito dell'azienda ed alla tutela dell'utenza”. Inoltre, all'ultimo capoverso dell'art. 3 del bando viene previsto: “l'assenza di condanne penali passate in giudicato e/o procedimenti penali pendenti sarà oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 … Qualora, in fase di accertamento, le dichiarazioni si rivelassero mendaci, il candidato sarà escluso dalla graduatoria di riferimento”. Infine, il penultimo capoverso dell'art. 9 del bando dispone che “Qualora il controllo accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla selezione anche se risultato idoneo, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000”.
Nell'originaria memoria difensiva l' aveva dedotto di aver escluso il Pt_1
dalla graduatoria in quanto, sia pure in un periodo molto risalente, era CP_1 stato condannato con decreto penale del GIP del Tribunale di Roma per i delitti di minacce e percosse commessi in data 20.1.2002, trattandosi di “… reati tali da ingenerare nell'Azienda il timore di affidargli una mansione delicata come il pubblico trasporto nella Capitale, che richiede il confronto quotidiano con un'utenza obbiettivamente difficile da gestire ed a cui rapportarsi con il massimo autocontrollo. In altre parole, il sig. si è reso colpevole di reati del tutto incompatibili con la mansione CP_1 chiamata a svolgere, giusta nota del Direttore Generale, prot. in uscita n. 13706 Pt_1 del 26.01.2023 (All. 12)”.
Dunque, anche a prescindere dalla previsione di esclusione in caso di dichiarazioni mendaci contenuta nel bando, si era espressamente Pt_1 riservata di valutare il rilievo dei precedenti penali ovvero dei carichi pendenti del candidato in relazione alla prestazione lavorativa ed alle mansioni di autista del pubblico trasposto della Capitale.
L' quale gestore di un servizio pubblico, ha accesso al casellario Pt_1 giudiziale e può dunque svolgere il controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli aspiranti candidati. Nel caso di specie l'azienda, come espressamente previsto dal bando, ha ritenuto che il precedente penale a carico del , benché risalente al 2005 e non seguito da altre condanne, CP_1 5
determinasse l'inidoneità del candidato all'assunzione, in considerazione della figura professionale di autista e della necessità di tutelare gli interessi del pubblico e dell'utenza (vd. ult. Cpv. di pag 1 del bando). In particolare, come si legge nell'originaria memoria difensiva e ribadito nel ricorso in appello,
l' ha ritenuto “… che i reati a suo tempo commessi, a prescindere dalla loro Pt_1 gravità intrinseca, siano assolutamente contrastanti con le mansioni di conducente di linea.
In altre parole, il punto nodale per ATAC non è la gravità (o non gravità) dei reati, peraltro risalenti, ma la loro compatibilità con il lavoro da svolgere (cfr: TAR Lazio Roma sentenza del 05.01.2009)”. Secondo infatti, “I reati di cui il ricorrente risulta Pt_1 imputato, consistenti, come detto in minacce e percosse, in caso di assunzione si profilano incompatibili con la tutela che la resistente deve garantire sia alla clientela, sia nei rapporti di colleganza tra i propri dipendenti” (così la memoria difensiva di primo grado).
Osserva la Corte che la previsione nel bando dell'obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva sui precedenti penali e sui carichi pendenti comporta che, come previsto dal bando, le risultanze del casellario giudiziale sono indubbiamente valutabili in relazione all'incidenza sull'attitudine professionale del candidato al fine di contemperare due interessi potenzialmente confliggenti: da un lato quello del lavoratore alla tutela della sua riservatezza e degli effetti del beneficio della non menzione e dall'altro quello datoriale di non procedere all'assunzione in pendenza di precedenti penali per condotte che escludano l'attitudine allo svolgimento della prestazione lavorativa prevista dal bando.
Ciò posto, appare condivisibile quanto dedotto dalla parte datoriale in punto di incidenza dell'esito della certificazione del casellario giudiziale rispetto alla valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore da assumere mentre appaiono illogiche le argomentazioni del Tribunale secondo cui l'azienda avrebbe dovuto effettuare tale valutazione solo all'esito del superamento della procedura selettiva al momento di procedere all'assunzione in servizio.
Né, d'altra parte, appare violato il disposto di cui all' art. 8 dello statuto dei lavoratori. Sul punto appare condivisibile quanto ritenuto, in analoga fattispecie, dalla giurisprudenza (si veda Cass. n. 25085 del 10/10/2018) secondo cui non può ritenersi in contrasto con la privacy del lavoratore, ai fini dell'assunzione, la valutazione dei precedenti penali o dei carichi pendenti, ove 6
relativa a fattispecie di reato collegata alla verifica della sua attitudine professionale. Anche con riferimento a tale disposizione l'attinenza della tipologia di reato rispetto alle mansioni che si è chiamati a svolgere è l'elemento discriminante della legittimità della valutazione degli esiti della certificazione dei precedenti penali.
In sostanza, ciò che rileva non è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva mendace, ma la circostanza che i precedenti penali, benché risalenti nel tempo (e, secondo la difesa appellata, mai conosciuti dal in CP_1 quanto sarebbe stato condannato con decreto penale “in contumacia”) incidano in maniera determinata sull'attitudine professionale del candidato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: rigetta le domande avanzate da con l'originario ricorso CP_1 introduttivo;
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1 quanto al primo grado in € 3.700,00 e quanto all'appello in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 28/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)