TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2467/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Stefano Parte_1 C.F._1
Afrune ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: dichiarare la cessazione della materia del contendere
b. di parte resistente: dichiarare inammissibile il ricorso ha pronunciato il seguente sentenza
La domanda inizialmente presentata dal ricorrente era la seguente: “accertare il diritto a formalizzare domanda di protezione complementare sulla base della volontà manifesta a mezzo pec e di persona presso gli Uffici Questori”.
È pacifico che l'amministrazione resistente abbia convocato il ricorrente per la ricezione dell'istanza di protezione internazionale comprensiva di quella per il riconoscimento della protezione speciale.
Il ricorrente non ha ulteriore interesse alla pronuncia di un provvedimento giudiziale: va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese processuali, ipotizzando di dover definire il merito del ricorso, va evidenziato che la trattazione dell'istanza secondo l'iter procedimentale disciplinato dal decreto legislativo n. 25/2008 anziché che in via autonoma non avrebbe comportato alcuna reale utilità al ricorrente. Al contrario, la ricevuta attestante la presentazione dell'istanza amministrativa di protezione internazionale, comprensiva di quella per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'articolo 32 comma 3 del citato decreto, ha valore di permesso di soggiorno provvisorio, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 decreto legislativo n. 142/2015. Di conseguenza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. Tuttavia, la circostanza che l'amministrazione resistente abbia convocato il ricorrente per la formalizzazione della sua istanza con le modalità sopra indicate soltanto a seguito del ricorso (tanto che in precedenza veniva disposta l'espulsione del ricorrente) è valorizzabile per l'integrale compensazione delle spese processuali.
Per questi motivi
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 5.6.2025
Il giudice
Christian Colombo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Stefano Parte_1 C.F._1
Afrune ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: dichiarare la cessazione della materia del contendere
b. di parte resistente: dichiarare inammissibile il ricorso ha pronunciato il seguente sentenza
La domanda inizialmente presentata dal ricorrente era la seguente: “accertare il diritto a formalizzare domanda di protezione complementare sulla base della volontà manifesta a mezzo pec e di persona presso gli Uffici Questori”.
È pacifico che l'amministrazione resistente abbia convocato il ricorrente per la ricezione dell'istanza di protezione internazionale comprensiva di quella per il riconoscimento della protezione speciale.
Il ricorrente non ha ulteriore interesse alla pronuncia di un provvedimento giudiziale: va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese processuali, ipotizzando di dover definire il merito del ricorso, va evidenziato che la trattazione dell'istanza secondo l'iter procedimentale disciplinato dal decreto legislativo n. 25/2008 anziché che in via autonoma non avrebbe comportato alcuna reale utilità al ricorrente. Al contrario, la ricevuta attestante la presentazione dell'istanza amministrativa di protezione internazionale, comprensiva di quella per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'articolo 32 comma 3 del citato decreto, ha valore di permesso di soggiorno provvisorio, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 decreto legislativo n. 142/2015. Di conseguenza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. Tuttavia, la circostanza che l'amministrazione resistente abbia convocato il ricorrente per la formalizzazione della sua istanza con le modalità sopra indicate soltanto a seguito del ricorso (tanto che in precedenza veniva disposta l'espulsione del ricorrente) è valorizzabile per l'integrale compensazione delle spese processuali.
Per questi motivi
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 5.6.2025
Il giudice
Christian Colombo