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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/12/2024, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Nicola Latour - Giudice rel.
3) Elena Piccinni - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 894/2024, avente ad oggetto
Separazione giudiziale e divorzio contenzioso, vertente
TRA
nato a [...] in data [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Carlo Innocenti, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia alla via
Cosimo Trinci n. 2;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
Montalbano n. 110, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Sibilla Santoni, presso lo studio della quale elegge domicilio in Firenze alla
Via A. Antognoli n. 26;
Resistente
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
Conclusioni : come da verbale di udienza del 10.12.2024.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 3.5.2024, premetteva di aver Parte_1
contratto matrimonio in Pistoia (PT) il 23.6.1990 con e che Controparte_1 dall'unione nascevano i figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
18.9.1996), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il ricorrente premetteva, poi, che la convivenza matrimoniale era da tempo intollerabile, tanto che i coniugi vivevano separati di fatto nella stessa casa da ormai sette anni.
Quanto alla propria situazione economica, il ricorrente rappresentava di essere dipendente con stipendio mensile pari ad € 1.900,00 mensili e che la casa coniugale era stata ereditata dal padre.
Pertanto, domandava pronunciarsi la separazione personale Parte_1
dei coniugi, con ordine per la moglie di lasciare l'immobile entro 90 giorni, restituzione del 50% delle spese relative ad utenze domestiche a partire dal
2017 per € 11.308,39 nonché, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.6.2024, si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1
di separazione e di divorzio, ma contestava la ricostruzione operata da controparte ed eccepiva l'inammissibilità delle domande di restituzione e di rilascio dell'immobile proposte da controparte.
In particolare, la resistente rappresentava che la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del marito nei suoi confronti.
Quanto alla propria situazione economica, rappresentava di non avere le disponibilità economiche per sostenere un canone di locazione e di aver
2 dovuto sub-locare l'appartamento che aveva reperito nel 2023; rappresentava di essersi sempre occupata dei figli e di lavorare da poco tempo in un negozio di abbigliamento a Pistoia, per il cui locale veniva corrisposto un canone pari ad € 1.500,00; allegava di essere amministratrice unica della società “Noi due di Chiara s.r.l.s.” costituita in data 14.9.2021 dal figlio socio unico Per_1 della stessa e di percepire da tale attività un compenso pari ad € 450,00.
La resistente deduceva, poi, di essere comproprietaria per la quota di 1/3 della nuda proprietà di un immobile, di un piccolo annesso e di un garage sottostante, gravato da diritto di usufrutto della propria madre;
di essere proprietaria di un autoveicolo Smart e di un motorino Piaggio, nonché di essere titolare di un conto corrente presso Banco di Lucca e del Tirreno s.p.a.
e di un libretto postale e, quindi, di essere in posizione deteriore rispetto al coniuge.
Pertanto, domandava pronunciarsi la separazione personale Controparte_1
dei coniugi, assegno di mantenimento a suo favore a carico del coniuge pari ad € 650,00 mensili, nonché, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio con previsione di assegno divorzile pari ad €
650,00 a suo favore, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Depositate le memorie ex art. 473 bis-17 c.p.c. da parte del ricorrente, in data
16.7.2024 le parti comparivano dinnanzi al Giudice designato dal Presidente del Tribunale, il quale, a scioglimento della riserva assunta in pari data, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo a favore di assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili e, rigettate Controparte_1
le istanze istruttorie, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, quindi, precisate le conclusioni, in data 10.12.2024, riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni di parte ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione da parte della resistente, attestano che tra i coniugi sia cessato
3 ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione.
3. Le spese di lite rimesse alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando non definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Pistoia in data 4.10.1965, e nata a [...] il [...], Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 23.6.1990 a Pistoia (PT);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 127, P. II, s. A, Anno 1990);
3) rimette sul ruolo con separata ordinanza per le ulteriori domande;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Nicola Latour - Giudice rel.
3) Elena Piccinni - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 894/2024, avente ad oggetto
Separazione giudiziale e divorzio contenzioso, vertente
TRA
nato a [...] in data [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Carlo Innocenti, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia alla via
Cosimo Trinci n. 2;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
Montalbano n. 110, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Sibilla Santoni, presso lo studio della quale elegge domicilio in Firenze alla
Via A. Antognoli n. 26;
Resistente
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
Conclusioni : come da verbale di udienza del 10.12.2024.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 3.5.2024, premetteva di aver Parte_1
contratto matrimonio in Pistoia (PT) il 23.6.1990 con e che Controparte_1 dall'unione nascevano i figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
18.9.1996), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il ricorrente premetteva, poi, che la convivenza matrimoniale era da tempo intollerabile, tanto che i coniugi vivevano separati di fatto nella stessa casa da ormai sette anni.
Quanto alla propria situazione economica, il ricorrente rappresentava di essere dipendente con stipendio mensile pari ad € 1.900,00 mensili e che la casa coniugale era stata ereditata dal padre.
Pertanto, domandava pronunciarsi la separazione personale Parte_1
dei coniugi, con ordine per la moglie di lasciare l'immobile entro 90 giorni, restituzione del 50% delle spese relative ad utenze domestiche a partire dal
2017 per € 11.308,39 nonché, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.6.2024, si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1
di separazione e di divorzio, ma contestava la ricostruzione operata da controparte ed eccepiva l'inammissibilità delle domande di restituzione e di rilascio dell'immobile proposte da controparte.
In particolare, la resistente rappresentava che la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del marito nei suoi confronti.
Quanto alla propria situazione economica, rappresentava di non avere le disponibilità economiche per sostenere un canone di locazione e di aver
2 dovuto sub-locare l'appartamento che aveva reperito nel 2023; rappresentava di essersi sempre occupata dei figli e di lavorare da poco tempo in un negozio di abbigliamento a Pistoia, per il cui locale veniva corrisposto un canone pari ad € 1.500,00; allegava di essere amministratrice unica della società “Noi due di Chiara s.r.l.s.” costituita in data 14.9.2021 dal figlio socio unico Per_1 della stessa e di percepire da tale attività un compenso pari ad € 450,00.
La resistente deduceva, poi, di essere comproprietaria per la quota di 1/3 della nuda proprietà di un immobile, di un piccolo annesso e di un garage sottostante, gravato da diritto di usufrutto della propria madre;
di essere proprietaria di un autoveicolo Smart e di un motorino Piaggio, nonché di essere titolare di un conto corrente presso Banco di Lucca e del Tirreno s.p.a.
e di un libretto postale e, quindi, di essere in posizione deteriore rispetto al coniuge.
Pertanto, domandava pronunciarsi la separazione personale Controparte_1
dei coniugi, assegno di mantenimento a suo favore a carico del coniuge pari ad € 650,00 mensili, nonché, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio con previsione di assegno divorzile pari ad €
650,00 a suo favore, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Depositate le memorie ex art. 473 bis-17 c.p.c. da parte del ricorrente, in data
16.7.2024 le parti comparivano dinnanzi al Giudice designato dal Presidente del Tribunale, il quale, a scioglimento della riserva assunta in pari data, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo a favore di assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili e, rigettate Controparte_1
le istanze istruttorie, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, quindi, precisate le conclusioni, in data 10.12.2024, riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni di parte ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione da parte della resistente, attestano che tra i coniugi sia cessato
3 ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione.
3. Le spese di lite rimesse alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando non definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Pistoia in data 4.10.1965, e nata a [...] il [...], Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 23.6.1990 a Pistoia (PT);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 127, P. II, s. A, Anno 1990);
3) rimette sul ruolo con separata ordinanza per le ulteriori domande;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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