Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
LI TT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B29B08605C, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con le mandanti Operating s.r.l., 3DLife s.r.l., IEOPA s.r.l., arch. Alessandra Guerreschi e ing. Mario Ricciardi, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Zaccone, Stefano Rametta e Simona Russello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
nei confronti
Raggruppamento Temporaneo:
- ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato, in proprio e quale mandataria, non costituito in giudizio;
- Studio FF s.r.l., in proprio e quale mandante, non costituita in giudizio;
- INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN s.r.l., in proprio e quale mandante, non costituita in giudizio;
- GEO/TEC del Dott. Geol. Stefano Giuliani, in proprio e quale mandante, non costituito in giudizio;
- Arch. SQ AN, in proprio e quale mandante, non costituito in giudizio;
- Ing. TE DE NO, in proprio e quale mandante, non costituito in giudizio;
- Ing. AT CI, in proprio e quale mandante, non costituita in giudizio;
- TIS ENGINEERING DI ING. NO NI, in proprio e quale mandante, non costituita in giudizio;
- Archeol. EF RR, in proprio e quale mandante, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
(quanto al ricorso introduttivo) :
- degli atti degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta dall’Agenzia del Demanio - Struttura per la progettazione per l’affidamento dei SIA di rilievo geometrico, strutturale, architettonico, tecnologico ed impiantistico, redazione del PFTE, CSP, PE, in modalità BIM, in relazione ai Lavori di rifunzionalizzazione della sede centrale comunale di Palazzo Criscuolo, degli uffici annessi nonché dell’antistante piazza Nicotera e dell’ex cinema Moderno siti nel territorio comunale di Torre UN (NA) - CUP E41G23000280001; CIG B29B08605C, nella parte in cui con gli stessi, a seguito dello svolgimento del subprocedimento di verifica dell’anomalia, si è disposta l’esclusione dell’odierna ricorrente e, in particolare:
- del provvedimento di esclusione del RTP “LI TT s.r.l. Operating s.r.l., 3DLife s.r.l., IEOPA s.r.l., arch. Alessandra Guerreschi, ing. Mario Ricciardi”, prot. n. DEMANIO.AGDDG01.REGISTRO ATTI STRUTTURA 2 PROGETTAZIONE.0000722.06-12-2024.R del 06 dicembre 2024, comunicato con nota a mezzo pec del 10/12/2024 e relativi allegati (proposta di esclusione e relazione del RUP, rispettivamente prot. n. DEMANIO.AGDDG01.REGISTRO ATTI STRUTTURA PROGETTAZIONE.0000650.06-11-2024.R e n. DEMANIO.AGDDG01.REGISTRO ATTI STRUTTURA PROGETTAZIONE.0000649.06-11-2024.R;
- della nota prot. n. 3106 del 23/09/2024, con la quale la S.A. ha chiesto i giustificativi a LI TT s.r.l., della successiva richiesta di chiarimenti prot. n. 3304 del 09/10/2024, nonché delle valutazioni ed attività anche istruttorie svolte dalla S.A. in sede di verifica di congruità;
- di ogni verbale o atto, anche istruttorio, relativo alla verifica di congruità dell’offerta della odierna esponente, ancorché non conosciuto;
- dei verbali di gara, ancorché non conosciuti perché non pubblicati né resi ostensibili nonostante l’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente;
- dell’atto di aggiudicazione con il RTP controinteressato (primo graduato dopo l’esclusione della ricorrente) ove medio termine intervenuto;
- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati, ancorché allo stato non conosciuti;
- nonché, per quanto di necessità, in quanto lesivi, del disciplinare e capitolato d’appalto, per quanto di ragione, ove da intendersi nel senso fatto proprio dalla S.A.;
per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato nelle more, in relazione al quale la ricorrente, ai sensi degli artt. 122 e 124 del c.p.a., formula espressamente domanda di subentro;
e per la condanna della stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente e conseguente stipulazione del contratto di appalto, ovvero, in subordine, all'integrale risarcimento del danno a titolo di lucro cessante, perdita di chance, danno curriculare e danno emergente, con riserva di precisazione in corso di causa, ove per fatto e/o colpa della stazione appaltante non risulti praticabile la reintegrazione in forma specifica;
con istanza istruttoria per l’ostensione dei verbali e della documentazione di gara;
(quanto ai motivi aggiunti depositati il 30/4/2025) :
- del provvedimento del Direttore della Struttura per la Progettazione prot. n. 2025/248R/SpP del 17/04/2025 comunicato con pec di pari data, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore del RTI costituendo “All Ingegneria Studio Tecnico Associato P.I. 01065520429 (Mandataria), TE and AI SI S.r.l (Mandante), dott. ing. AT CI (Mandante), arch. SQ AN (Mandante), Studio FF S.r.l (Mandante), Geo/Tec del dott. geol. Stefano Giuliani (Mandante), Tis Engineering di ing. Stefano Boscherini (Mandante), dott. archeologa EF RR (Mandante), dott. ing. DE NO TE (Mandante)” dei SIA di rilievo geometrico, strutturale, architettonico, tecnologico ed impiantistico, redazione del PFTE, CSP, PE, in modalità BIM in relazione ai Lavori di rifunzionalizzazione della sede centrale comunale di Palazzo Criscuolo, degli uffici annessi nonché dell’antistante piazza Nicotera e dell’ex cinema Moderno siti nel territorio comunale di Torre UN (NA) - CUP E41G23000280001 - CIG B29B08605C;
- della nota (con relazione allegata) prot. n. 2025/1733.I/SpP del 10/04/2025 con cui il RUP, attestato l’esito positivo della verifica dei requisiti, ha proposto l’aggiudicazione;
- del verbale di seggio di gara n. 2 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
nonché degli atti e provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decisione a contrarre prot. n. 433 del 23/7/2024 l’Agenzia del Demanio indiceva la gara (da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dall’importo complessivo di € 665.404,10), per l’affidamento dei “ Servizi di Ingegneria e Architettura di rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, della redazione del Progetto Esecutivo, in modalità BIM, del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, relativi ai lavori di rifunzionalizzazione della sede centrale comunale di Palazzo Criscuolo, degli uffici annessi, dell’antistante Piazza Nicotera e dell’ex Cinema Moderno siti nel territorio comunale di Torre UN (NA) ”.
Vi partecipava il costituendo RTI con mandataria la LI TT s.r.l. e, all’esito delle operazioni di valutazione, con verbale del 20/9/2024 n. 3 la Commissione giudicatrice riscontrava l’anomalia dell’offerta, collocando provvisoriamente il RTI al primo posto della graduatoria, nelle more della verifica di anomalia.
Seguiva la richiesta del RUP di una relazione economica giustificativa del ribasso offerto (nota prot. 3106 del 23/9/2024) e, dopo la presentazione della documentazione, l’ulteriore richiesta di fornire chiarimenti sulle modalità di espletamento della campagna di indagine (nota del RUP prot. 3304 del 9/10/2024).
Esaminata la nuova documentazione trasmessa, con relazione del RUP prot. 649 del 6/11/2024 le giustificazioni fornite sono state ritenute inidonee a dimostrare la congruità dell’offerta.
Con l’impugnato provvedimento del 6/12/2024 è stata quindi disposta l’esclusione del costituendo RTI LI TT, impugnata con il ricorso introduttivo, censurando la verifica condotta e la valutazione dell’incongruità dell’offerta.
L’Agenzia del Demanio si è costituita in giudizio, producendo documentazione e memoria.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 30/1/2025 n. 229 (non riformata dal Consiglio di Stato: ordinanza della sez. V del 28/2/2025 n. 759).
Alla ricorrente è stato consentito l’accesso agli atti (oggetto di istanza istruttoria formulata nel ricorso introduttivo), dopo l’aggiudicazione in favore della controinteressata, che è stata disposta con provvedimento prot. 248 del 17/4/2025, impugnato con motivi aggiunti.
Le parti hanno prodotto memorie difensive per l’udienza di merito.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la difesa erariale ha rinunciato ai termini a difesa sui motivi aggiunti (notificati il 29/4/2025) e la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1.- L’impugnato provvedimento di esclusione si fonda sulla relazione prot. 649 del 6/11/2024, con cui il RUP ha ritenuto le giustificazioni fornite inidonee a dimostrare la congruità dell’offerta che, come rilevato dalla Commissione giudicatrice nel verbale del 20/9/2024 n. 3, è risultata anomala in relazione all’art. 25 del disciplinare (“ Sono considerate anormalmente basse le offerte economiche il cui ribasso, relativamente al criterio D, risulti essere superiore al 20% (venti per cento) rispetto alla media dei ribassi sulla parte economica ”).
Come detto sopra, il RUP dapprima richiedeva una relazione economica giustificativa del ribasso offerto e formulava poi l’ulteriore richiesta di chiarimenti sulle modalità di espletamento della campagna di indagine.
1.1. L’art. 7.2 del Capitolato Tecnico Prestazionale ha richiesto l’“ esecuzione delle prove, dei sondaggi e indagini strutturali, geologiche e di caratterizzazione geotecnica necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza LC3 di cui alle “Norme tecniche per le costruzioni NTC aggiornate con il D.M. del 17/01/2018 (di seguito NTC 2018), compreso il ripristino strutturale e delle finiture ”.
È stabilito, al successivo punto 7.2.1., che: “ Il corrispettivo a base di gara per le indagini è stato stimato dalla SA considerando un insieme di indagini ritenute adeguate al raggiungimento del livello di conoscenza LC3, riportate nell’Allegato C “CME - Stima delle indagini” al presente Capitolato. Il “Piano delle Indagini Strutturali” redatto dall’AGGIUDICATARIO dovrà prevedere un set di indagini integrativo rispetto a quelle già disponibili ed allegate al Capitolato Tecnico Prestazionale in grado di consentire il raggiungimento del Livello di Conoscenza LC3 per un corrispondente Fattore di Confidenza FC = 1.00. Il professionista, essendo pienamente responsabile del raggiungimento del livello di conoscenza LC3, potrà comunque apportare eventuali integrazioni e/o modifiche alle prove stimate dalla SA, che saranno condivise con la stessa in sede di approvazione del “Piano delle Indagini Strutturali”, fermo restando che il servizio relativo alle indagini strutturali e geognostiche, viene affidato nella modalità “a corpo” ”.
Viene ulteriormente indicato che è possibile l’aggiornamento del piano delle indagini in fase di esecuzione, sulla base dei suoi risultati, “ al fine di poter confermare il raggiungimento del Livello di Conoscenza richiesto ”.
Qualora non sia possibile raggiungere il livello LC3, una programmazione di opportune prove potrà essere proposta dall’aggiudicatario per il conseguimento del livello di conoscenza LC2 e inoltre, se a seguito di risultanze operative in corso d’opera non fosse possibile raggiungere un livello superiore a LC1, andranno riportate in modo esaustivo le motivazioni da sottoporre alla stazione appaltante.
Per gli aspetti considerati, occorre riferirsi al D.M. 17/1/2018, recante “ Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» , il cui paragrafo 8.5.4 ha prescritto che:
“ Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive sopra riportate, saranno individuati i “livelli di conoscenza” dei diversi parametri coinvolti nel modello e definiti i correlati fattori di confidenza, da utilizzare nelle verifiche di sicurezza. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza si distinguono i tre livelli di conoscenza seguenti, ordinati per informazione crescente: - LC1; - LC2; - LC3. Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: geometria della struttura, dettagli costruttivi, proprietà dei materiali, connessioni tra i diversi elementi e loro presumibili modalità di collasso. Specifica attenzione dovrà essere posta alla completa individuazione dei potenziali meccanismi di collasso locali e globali, duttili e fragili ”.
1.2. Poste queste premesse, riportate nella predetta relazione del RUP, in essa è precisato che il disciplinare di gara chiedeva un “ ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso ”, per SIA (spese ed oneri accessori) e indagini (per queste, pari a € 76.575,75).
La valutazione di incongruità dell’offerta è affidata a tre aspetti:
1) variazione del livello di conoscenza da LC3 a LC2;
2) variazione della campagna di indagini prevista dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
3) individuazione di una modifica dell’offerta.
1.2.1. Sotto il primo aspetto, è ravvisata la modifica introdotta con i giustificativi in quanto, rispetto alla dichiarazione contenuta nell’offerta (“ Sarà perseguito un livello di conoscenza del manufatto LC2 o superiore …”), è rappresentato che si “ intende “eseguire una campagna di indagini strutturali e geognostiche finalizzata al raggiungimento di un Livello di Conoscenza LC2 … sviluppata sulla base di un embrionale “Piano delle indagini”, definito sulla base delle numerose esperienze pregresse, “fatto salvo quanto dovrà svilupparsi e definirsi compiutamente in dettaglio in sede di esecuzione della commessa nel Piano delle Indagini (art.9 del CTP)” ”.
Il RUP ha ritenuto che tale modifica del livello di conoscenza in diminuzione “ non risulta conforme a quanto stabilito nel paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico Prestazionale, in quanto tale attività può essere eseguita esclusivamente dall’Aggiudicatario nella fase esecutiva del contratto, previa condivisione con la Stazione Appaltante, allorquando sia data specifica motivazione tecnica dell’impossibilità di raggiungere il livello di conoscenza LC3 ”.
1.2.2. Relativamente alla variazione della campagna di indagine, è riportato nella relazione del RUP che la LI TT ha dichiarato di svolgerla affidandola in parte in subappalto a laboratorio autorizzato e in parte in proprio, rispettivamente al costo di € 3.820,00 ed € 3.808,00, per un totale di € 7.628,00.
Dal raffronto tra il quadro comparativo del computo metrico estimativo del costituendo RTI e il “CME – Stima indagini” (Allegato C al Capitolato Tecnico Prestazionale), è individuata la sottrazione nel primo di numerose indagini, per più tipologie di saggi, prove e indagini (pag. 4 della relazione del RUP).
1.2.3. Infine, quanto alla modifica dell’offerta, se ne rileva l’incongruità per effetto della riduzione percentuale del 95% dell’importo totale ribassabile.
1.3. La valutazione di incongruità è censurata dalla ricorrente, la quale premette di aver evidenziato (nella prima relazione di giustificazioni) un utile di € 288.263,44, pari a circa il 50,5% del totale dei costi diretti della commessa, e di aver rappresentato nella seconda relazione il dettaglio dei costi per le indagini, specificandone tipologia, mezzi e risorse necessari.
Contesta quindi:
- che l’esclusione sia stata disposta aderendo al convincimento del RUP, nonostante l’ampio margine di redditività esposto e la miglior valutazione degli aspetti tecnici ottenuta in gara;
- che possa ritenersi modificata l’offerta, in quanto il Piano delle indagini non era richiesto ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, essendo posto nella fase esecutiva dal richiamato paragrafo 7.2.1. del Capitolato Tecnico Prestazionale.
Sulla scorta dell’esibita consulenza tecnica, valuta che la sottostima delle indagini è calcolabile in € 25.118,06, sostenibile per effetto dell’utile pari a € 288.263,44.
1.3.1. Muovendo da queste premesse, con il primo motivo è affermato che la valutazione espressa confonde tra il contenuto dell’offerta e gli obblighi contrattuali, ovverossia le attività esecutive attinenti alle indagini conoscitive propedeutiche ai servizi da svolgere.
In altri termini, è postulato che la stazione appaltante avrebbe erroneamente considerato incongrua un’offerta, complessivamente affidabile, anteponendo valutazioni che riguardano la fase esecutiva, in cui si pone la redazione del piano di indagini.
Si sostiene la possibilità della variazione dei costi nei giustificativi, essendo l’offerta basata su stime previsionali e potendo il principio di immodificabilità concernere esclusivamente le variazioni strutturali delle componenti della proposta (allorquando si incida sulla sua composizione, venga alterato l’equilibrio economico o siano allocate voci di costo nella sola fase delle giustificazioni).
Nella specie, sostiene che nulla di ciò è accaduto, in quanto nel “CME - Stima delle indagini”, allegato al Capitolato Tecnico Prestazionale, sono indicate voci di costo (riguardanti le “ indagini ritenute adeguate al raggiungimento del livello di conoscenza LC3 ”), in relazione alle quali è consentito all’aggiudicatario di apportarvi integrazioni o modifiche, da condividere con la stazione appaltante, di aggiornare il piano di indagini in fase di esecuzione e proponendo, in caso di impossibilità a raggiungere il livello LC3, opportune prove per il conseguimento del livello di conoscenza LC2 o, ancora, riportando in modo esaustivo le motivazioni che non consentono di raggiungere un livello di conoscenza superiore a LC1.
Parte ricorrente palesa che l’offerta tecnica del raggruppamento non contemplava un piano di indagini ma descriveva la tipologia di quelle ritenute opportune, per il raggiungimento del livello di conoscenza LC2 o superiore, modulabili in fase esecutiva in accordo con la stazione appaltante.
1.3.2. Con il secondo motivo è affermato che la valutazione di anomalia ha natura necessariamente globale e sintetica, senza parcellizzare le voci di costo, dovendo invece considerare la capienza dell’offerta rispetto all’asserita sottostima delle indagini per il raggiungimento del livello di conoscenza LC3.
Nella specie, è censurato che non si sia considerato che la sottostima in questione, pari a € 25.116,00, è ampiamente coperta dall’utile indicato nei giustificativi (€ 288.000,00).
Sotto questo profilo, è dedotto il difetto di istruttoria, non avendo la stazione appaltante verificato o chiesto di giustificare la capacità dell’offerta di fronteggiare i costi di esecuzione anche delle maggiori quantità del piano di indagine.
In altro punto del motivo si sostiene la congruità dei costi giustificati, considerando che i differenti livelli di conoscenza ex D.M. 17/1/2018 sono ancorati alle situazioni concretamente riscontrabili e, come si evince dalla circolare ministeriale 21/1/2019 n. 7, la quantità e il tipo di informazioni richieste per conseguire uno dei 3 livelli di conoscenza è posta a titolo orientativo, non essendo possibile determinare in maniera fissa e preventiva la quantità delle prove da eseguire.
1.4. Le censure non si prestano a favorevole considerazione.
1.4.1. La tesi di parte ricorrente, secondo cui sostanzialmente il Piano delle indagini di cui trattasi non fosse richiesto con la formulazione dell’offerta, si scontra con il dato emergente dalla previsione del Capitolato Tecnico Prestazionale, da cui si evince il precipuo obbligo del concorrente di provvedere alla sua elaborazione, in termini da consentire il raggiungimento del livello di conoscenza LC3, di cui alle “Norme tecniche per le costruzioni” aggiornate con il D.M. del 17/1/2018.
Invero, come riportato innanzi, il punto 7.21. del CTP (posto che a base di gara il costo delle indagini è stato stimato dalla SA “ considerando un insieme di indagini ritenute adeguate al raggiungimento del livello di conoscenza LC3 ”) testualmente stabilisce che la previsione del “Piano delle Indagini Strutturali” dovrà essere “ in grado di consentire il raggiungimento del Livello di Conoscenza LC3 per un corrispondente Fattore di Confidenza FC = 1.00 ”.
Vi si aggiunge che il professionista è “ pienamente responsabile del raggiungimento del livello di conoscenza LC3 ” e che il Piano potrà essere aggiornato in fase di esecuzione, sulla base dei suoi risultati, “ al fine di poter confermare il raggiungimento del Livello di Conoscenza richiesto ”.
Non è dubitabile dunque che la stazione appaltante abbia richiesto l’elaborazione di un Piano delle indagini idoneo al raggiungimento del predetto livello LC3, in sede di offerta (aggiornabile in fase di esecuzione, pur sempre per conseguire il livello “ richiesto ”).
È solo in via ipotetica ammesso un livello inferiore, per la constatata impossibile di raggiungere il livello LC3, con una programmazione di “ opportune prove ” per il conseguimento del livello di conoscenza LC2 e, qualora neppure questo fosse raggiungibile, “ a seguito di risultanze operative in corso d’opera ”, riportando alla stazione appaltante “ in modo esaustivo ” le motivazioni che non consentono di superare il livello LC1.
1.4.2. Già nell’offerta del costituendo RTP ricorrente è riscontrabile l’elusione dell’obbligo fissato, laddove è stabilito che il Piano delle indagini avrebbe consentito il raggiungimento di un livello di conoscenza LC2 “ o superiore ”, secondo una formulazione che non si mostra soddisfacente di quanto richiesto.
Tale previsione è stata poi contraddetta nei giustificativi, ancorando il Piano delle indagini al raggiungimento di un livello di conoscenza LC2, sulla base di un “ embrionale ” Piano delle indagini, non meglio definito se non riferendosi alle “ numerose esperienze pregresse ”, riservandone la compiuta definizione di dettaglio alla fase dell’esecuzione della commessa.
1.4.3. Coerentemente con l’esigenza di acquisire un completo Piano delle indagini, il relativo importo soggetto a ribasso è stato determinato in € 76.575,75.
Per la campagna di indagini, l’operatore economico ha nei giustificativi formulato un costo di € 7.628,00 (suddiviso tra € 3.820,00 per indagini da affidare a laboratorio in subappalto ed € 3.808,00 da svolgere direttamente).
Anche su questo piano si palesa l’insufficienza del Piano di indagini proposto dal concorrente, tanto da riflettersi e determinare l’incongruità dell’offerta che, come ravvisato dal RUP, ha comportato una riduzione percentuale del “95,00% dell’importo totale ribassabile”.
1.4.4. Non si può accedere alla prospettazione di parte ricorrente, che invoca la capienza dell’utile per far fronte ai costi del Piano delle indagini, poiché ciò che rileva è la completezza del Piano medesimo che, per quanto detto, il concorrente era tenuto a elaborare compiutamente, correlandolo al raggiungimento di un livello di conoscenza LC3 ex D.M. 17/1/2018.
In questi termini, non è tanto il costo delle indagini ad essere sottostimato, quanto piuttosto la natura e la tipologia dei saggi e prove da effettuare a essere insufficiente, come posto in rilievo nella relazione del RUP alla pag. 4, ove è evidenziata la differenza di decine di quantità in diminuzione rispetto al numero delle indagini stimato dalla stazione appaltante, talvolta con omissione totale di indagini da effettuare.
1.5. Le considerazioni che precedono evidenziano in conclusione la correttezza della valutazione di incongruità dell’offerta, espressa con una pertinente analisi della disciplina di gara e con adeguata motivazione.
In questo contesto, il sindacato sulla valutazione di anomalia dell’offerta incontra il limite dell’insuperabilità del giudizio espresso dalla stazione appaltante, laddove non si mostrino fattori di consistenza tale da denotare l’illogicità della valutazione o il travisamento degli elementi sottoposti all’esame.
È pacifico l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, di recente ribadito e che giova riportare per esteso:
<< Va rammentato che è costante orientamento di questa Sezione quello secondo cui:
a) la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge (Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4620; Consiglio di Stato sez. V, 1° giugno 2021, n. 4209): detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti, evenienze tutte che non si ravvisano nel caso di specie;
b) il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione;
c) il giudice può esprimersi sulla correttezza della regola tecnica adottata, poiché, in sintesi, violare la norma tecnica significa violare la norma giuridica;
d) il controllo del giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte, ma egli non può agire al posto dell'amministrazione, potendo, invece, sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa;
e) lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:
e1) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;
e2) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo;
e3) devono ritenersi superati ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in modo significativo, in astratto, la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico ma questo non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto;
f) scontata l'opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa; se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l'amministrazione è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato;
g) in definitiva, il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo;
h) dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (Consiglio di stato, Sez. V, 29 luglio 2022, n. 6696) >> (Cons. Stato - sez. V, 19/5/2025 n. 4250, p. 14.1).
Discende dalle considerazioni che precedono l’infondatezza del ricorso introduttivo, che va conseguentemente respinto.
2.- I motivi aggiunti (peraltro infondati, essendo affidati alle stesse censure del ricorso introduttivo) vanno dichiarati improcedibili per difetto di interesse della parte ricorrente che, una volta che la sua esclusione sia stata dichiarata legittima, non può vantare alcun interesse a contestare la definizione della gara e ricavarne una qualche utilità.
La declaratoria in rito è strettamente dipendente dalla decisione sul ricorso introduttivo, non necessitante in ragione di ciò del previo avviso ex art. 73, co. 3, c.p.a.
3.- In conclusione, il ricorso introduttivo va respinto, conseguendo alla sua reiezione il rigetto delle domande di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente, insussistente in ragione dell’infondatezza della domanda impugnatoria; vanno dichiarati improcedibili i motivi aggiunti.
Per la specificità delle questioni esaminate, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle parti controinteressate, non costituitesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge interamente il ricorso introduttivo e dichiara improcedibili i motivi aggiunti.
Compensa per intero tra le parti costituite le spese di giudizio; nulla sulle spese nei confronti delle parti non costituitesi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO