Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4405/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avvocati Cristiana Colmegna e Barbara Casillo
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Stefano Fermi
RESISTENTE
(nato il [...]) e (nato il [...]), in persona del CP_2 CP_3
Curatore Speciale, AVV. LOMBARDO FEDERICA
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: separazione giudiziale
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
7.3.2025, raggiungendo il seguente accordo, cui la Curatrice Speciale dei minori ha aderito:
1. Disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con CP_2 CP_3 riferimento alle questioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e residenza anagrafica con impegno da parte dei genitori di condividere con il Servizio Sociale competente (oggi ) le scelte CP_4 concordate ed assunte.
2. Confermare il collocamento prevalente presso la madre con residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
3. Disporre che, per un tempo di 24 mesi, decorrenti dalla data di omologa della separazione dei coniugi,
l'esercizio della responsabilità genitoriale su e rispetto alle frequentazioni figli - padre e madre, CP_3 CP_2 sia delegato al Servizio Sociale del Comune di residenza dei minori (oggi ). Tale Servizio CP_4
Sociale dovrà quindi calendarizzare i periodi di frequentazione di e con il padre, potendo CP_3 CP_2 intervenire, a tal fine, anche sui tempi di permanenza dei minori presso i genitori. In ogni caso, i Servizi Sociali dovranno verificare il rigoroso rispetto del calendario stabilito ed intervenire per rimediare a eventuali inadempienze, segnalando, tempestivamente, all'Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
4. Disporre, in ogni caso, che il padre frequenti e tenga con sé i due figli per un minimo di: (i) due fine settimana al mese, alternati con la mamma, dal venerdì sera ore 19.00 alla domenica ore 18.00; (ii) compatibilmente con le esigenze di lavoro del padre: un giorno infrasettimanale dalle ore 18.00 alle ore 21.00 con trasporti a carico del padre.
5. Disporre che i periodi di vacanza di e siano così suddivisi tra i genitori: -Vacanze CP_2 CP_3 invernali: alternato e suddiviso in modo paritetico il periodo di vacanza, dalla fine della scuola all'inizio della scuola, dal 23 al 30 dicembre ore 18.00 con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio ore 18.00 con l'altro genitore. Per l'anno 2025, il primo periodo sarà trascorso con il papà e il secondo con la mamma per poi, proseguire l'alternanza. Vacanze estive, i figli, nel periodo intercorrente la fine della scuola e l'inizio del nuovo anno scolastico, trascorreranno almeno 15 giorni anche non consecutivi con i genitori;
periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Vacanze pasquali: i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta, tenendo con sé i bambini dalla mattina alle ore 10.00 con rientro ore
19.00, restando inteso che per il resto della sospensione scolastica si applicherà il calendario ordinario, salvo migliore accordo. Ponti scolastici e il Carnevale seguiranno l'alternanza dei fine settimana di competenza e saranno trascorsi dai minori per l'intero periodo con il genitore che li ha in cura, dall'uscita da scuola alla ripresa scolastica.
6. Dare atto che i genitori si impegnano a proseguire con puntualità e serietà e a concludere il percorso di sostegno alla genitorialità già intrapreso presso Fondazione Don Silvano Caccia di Cantù.
7. Incaricare il Servizio Sociale presso il Comune di residenza dei minori (oggi ) di: CP_4 • Reintrodurre le frequentazioni tra i minori ed i nonni paterni regolamentando gradualmente le stesse senza pregiudizio per i diritti di frequentazione del padre. • Monitorare le condizioni psicofisiche dei minori nel tempo. • Verificare la prosecuzione e la continuativa partecipazione dei genitori al percorso di sostegno alla genitorialità. • Avviare e coordinare tutti gli interventi ritenuti nel tempo necessari a favore dei genitori, dei minori e del nucleo familiare in generale (ad. es. ADM). • Segnalare, tempestivamente all'A.G. competente, eventuali fattori di pregiudizio per i minori e/o elementi che indichino la necessità di modifiche in punto di esercizio responsabilità genitoriale.
8. Dare atto che i genitori concordano che il padre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei minori, verserà alla madre, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 550,00; somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT. I genitori concordano che l'assegno unico universale per i figli ex D. Lgs 230/2021 erogato dall sarà CP_5 integralmente percepito dalla madre e per il solo periodo, intercorrente tra la data dell'omologa della separazione nella procedura RG 4405/21 Tribunale di Como e quella in cui sarà perfezionato l'integrale passaggio dell'assegno unico in favore della Signora Il signor rimborserà alla stessa le Pt_1 CP_1 quote di tale assegno, da lui mensilmente incassate.
9. Dare atto che i genitori concordano che le spese straordinarie di e , saranno suddivise, CP_3 CP_2 in ragione del 50% tra i genitori, come da Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Como nel 2018, che allegato al presente atto ne diviene parte integrante.
10. Dare atto che i genitori prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti dei minori validi per l'espatrio.
11. Dare atto che la signora rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento del coniuge e Pt_1 il signor rinuncia alla richiesta di addebito della separazione. CP_1
12. Dare atto che, in ogni caso, le parti rinunciano reciprocamente a tutte le ulteriori domande formulate negli atti di causa.
13. Spese legali e di consulenza di parte interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice istruttore
Con ricorso depositato in data 12.11.2021, ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dal marito, , sposato in data 4.9.2004, nonché di disporre Controparte_1
l'affido condiviso dei figli minori, (nato il [...]) e (nato il [...]) o, in subordine, CP_2 CP_3
l'affido esclusivo a sé, con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, di regolamentare le frequentazioni padre-figli come dalla stessa proposto, di porre a carico del marito € 700 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 200 per il proprio mantenimento.
Con ricorso depositato in data 19.11.2021, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Controparte_1 separazione personale con addebito alla moglie, nonché di disporre l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale stante il chiaro rifiuto della Pt_1 di abitarvi, di regolamentare le frequentazioni padre-figli come dallo stesso proposto, di porre a proprio carico
€ 300 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Riuniti i due procedimenti ed incaricati i competenti Servizi Sociali per la presa in carico del nucleo familiare, attesa la complessa situazione familiare rappresentata, sentite le parti all'udienza presidenziale del 9.6.2022, esperendo con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato si è riservato. Con ordinanza emessa in data 22.7.2022, ha così provveduto: Con rilevato che il incaricato ha evidenziato una situazione molto preoccupante per entrambi i minori che sono apparsi in una situazione di forte criticità, dal momento che gli stessi vengono coinvolti nel conflitto genitoriale e gli adulti di riferimento dei medesimi non sembrano in grado di tutelarli da una conflittualità ormai aperta su ogni fronte;
ed invero, appare fortemente esposto alle dinamiche famigliari, CP_2 evidenziando un coinvolgimento del tutto inappropriato alla propria età anagrafica e risulta investito di un ruolo decisionale nella relazione con il padre, nei confronti del quale spesso assume posizioni dispotiche e squalificanti, nonostante in occasione di un colloquio il medesimo sia riuscita a verbalizzare di provare affetto per il papà ed i nonni paterni, esprimendo il desiderio di “risolvere” le incomprensioni tra sé e il padre e, Con successivamente, di ristabilire un contatto continuativo con i nonni;
quanto a rileva il che CP_3
l'impressione è che la situazione di conflittualità tra i genitori e la sua esposizione e coinvolgimento in tali dinamiche crei uno stato di confusione che fatica a gestire emotivamente e che ha quindi delle ricadute CP_3 importanti dal punto di vista comportamentale (cfr. relazione ASCI depositata in data 1.6.2022); considerato che le risultanze di cui sopra preoccupano circa il benessere dei minori, tenuto conto della conflittualità cui sono esposti, e, pertanto, in punto affidamento dei minori e si ritiene, allo CP_2 CP_3 stato, che possa essere disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso dei medesimi ma incarico al
Servizio Tutela Minori di provvedere ad uno stretto monitoraggio del nucleo familiare, in attesa di verifica l'evolversi della situazione e l'eventuale necessità di disporre un affido all'Ente, aspetto su cui si chiede fin d'ora al Servizio di esprimere un parere;
ritenuto, quanto al collocamento dei minori, che allo stato possa essere confermato il collocamento dei medesimi presso la madre, circostanza peraltro non in contestazione tra le parti e corrispondente allo stato di fatto e alla quotidianità dei minori;
rilevato che, dalle osservazioni effettuate dal STM incaricato, il padre e nonni paterni appaiono persone semplici e dignitose, autenticamente affezionati ai minori e in grado di gestire e nel tempo per CP_3 CP_2 loro stabilito, ritenendo invero che esistano le condizioni tali per cui i minori frequentino sia il padre che i nonni (cfr. relazione ASCL depositata in data 1.6.2022); osservato, quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, che con ordinanza emessa in data
17.1.2022, su istanza urgente del padre di regolamentazione delle visite padre-figli, il Giudice ha disposto che il padre terrà con sé i figli il lunedì dalle ore 18.30 alle ore 20 e tutti i finesettimana, o il sabato o la domenica, in via alternata, dalle ore 10 alle ore 21, attribuendo facoltà al Servizio Tutela Minori incaricato di mediare sul diritto di visita e di modificare detto calendario;
rilevato che in udienza i coniugi hanno concordato nel prevedere incontri protetti padre-figli come suggerito dal Servizio Tutela Minori incaricato, in aggiunta al calendario di visita attualmente in essere, disposto con ordinanza del 17.1.2022, con facoltà del STM di ampliare detta regolamentazione e senza sforzare i minori nelle visite libere con il padre;
ritenuto, pertanto, congruo prevedere che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutti i weekend o il sabato o la domenica, in via alternata, dalle ore 10 alle ore 21, oltre il lunedì dalle 18.30 alle 21.00, con incarico al
Servizio Tutela Minori di organizzare gli incontri padre-figli nelle forme ritenute più opportune, inizialmente Con in modalità protetta, con facoltà al di modificare tale calendario e in ogni caso di mediare tra le parti in caso di conflitto;
Con ritenuto opportuno, alla luce delle criticità emerse nel rapporto padre-figli, incaricare il di prevedere incontri padre-figli di supporto e di mediazione alla relazione alla presenza di una psicologa del servizio;
ritenuto, altresì, opportuno l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti, alla luce della alta conflittualità genitoriale riscontrata, nonché l'invio di presso l territorialmente CP_3 CP_7 competente, viste le fragilità del minore come riportate dal Servizio, confermando l'incarico di monitorare il nucleo familiare anche allargato;
rilevato, quanto all'assegnazione della casa coniugale, che entrambe le parti chiedono l'assegnazione dell'abitazione in cui di fatto già vivono, peraltro di proprietà delle rispettive famiglie d'origine, intendendola casa coniugale;
ritenuto di assegnare l'abitazione di alla madre, come domandato dalla stessa, considerato, CP_4 da un lato, che tale abitazione è stata per lungo tempo la casa familiare dell'intero nucleo e, dall'altro, che il padre non ha avanzato alcuna richiesta su tale immobile;
rilevato, quanto ai profili economici, che la ricorrente ha dichiarato di lavorare tramite agenzia da CP_8 novembre 2021 con contratti mensili, l'ultimo dei quali le è stato prorogato fino ad agosto 2022, con busta paga mensile di € 1.100, oltre a € 160 di buoni pasto;
dalle buste paga depositate in atti, la signora risulta percepire un reddito mensile pari a € 1.200 circa;
la stessa ha riferito di aver percepito l'indennità Naspi da giugno ad ottobre 2021 dell'importo mensile di € 1.200 e prima di aver lavorato part-time; la ricorrente non sopporta oneri abitativi, risiedendo nell'immobile di proprietà dei genitori concessole in comodato d'uso gratuito, ed è gravata da un finanziamento per l'acquisto dei mobili con rata mensile di € 90; la stessa sta percependo l'importo mensile di € 205 a titolo di assegni familiari per i minori, così come il marito secondo quanto riferito in udienza presidenziale;
quanto alla situazione economico-reddituale del resistente, il medesimo ha dichiarato di lavorare come magazziniere dipendente con stipendio mensile di € 1.800; dalla documentazione fiscale versata in atti, il sig. risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 1.868 nel 2020 CP_1
e pari a € 1.941 nel 2019 (mod. 730 2021 e 2020), mentre nel 2022 risulta percepire una busta paga di circa
€ 1.800; lo stesso non sopporta oneri abitativi, vivendo anch'egli in immobile di proprietà della famiglia d'origine in comodato d'uso gratuito, ed è gravato dal pagamento di un prestito personale con rata mensile di € 333; attualmente il padre sta versando alla moglie un assegno mensile di € 300 (€ 150 a figlio) a titolo di mantenimento indiretto della prole;
ritenuto, sul piano economico, che, valutate comparativamente le situazioni reddituali, patrimoniali ed abitative dei genitori, appare congruo porre a carico del padre un contributo complessivo per i figli di mantenimento di € 275 a figlio, per un totale di € 550, oltre al 50% della mensa scolastica dei minori, al 50% dell'assegno familiare e al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo del Tribunale di
Como;
P.Q.M
1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso di e a entrambi i genitori, con collocamento degli stessi CP_2 CP_3 presso la madre;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutti i weekend o il sabato o la domenica, in via alternata, dalle ore 10 alle ore 21, e il lunedì dalle 18.30 alle 21.00;
4) incarica il Servizio Tutela Minori territorialmente competente di: - di organizzare gli incontri padre-figli nelle forme ritenute più opportune, inizialmente in modalità protetta, con facoltà di modificare tale calendario e in ogni caso di mediare tra le parti in caso di conflitto;
- prevedere incontri tra padre e figli di supporto e di mediazione alla relazione alla presenza di una psicologa del servizio;
- avviare per le parti un percorso di supporto alla genitorialità;
- inviare alla territorialmente competente;
CP_3 CP_7
- continuare il monitoraggio del nucleo familiare, anche allargato;
5) assegna la casa coniugale di alla madre;
CP_4
6) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento della prole,
l'importo mensile di € 275 a figlio, per un totale di € 550 al mese – somma da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat da luglio 2023 - oltre al 50%della mensa scolastica dei minori, al 50% dell'assegno familiare e al 50%delle spese straordinarie a questi ultimi riferibili, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como. Ha poi nominato Giudice istruttore la dott.ssa
Sommazzi e fissato udienza di comparizione e trattazione in data 28.10.2022.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 19.4.2023 fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova, sentite nuovamente le parti, il Giudice si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento emesso in data 20.4.2023 -…RILEVATO che, dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali emerge che nel corso di questi mesi non si sono registrate variazioni significative della situazione, gli incontri tra i minori del padre continuano ad avvenire con modalità protetta ed osservata. … La signora a colloquio ha ribadito quanto già esposto: permane, Pt_1
a suo avviso, la difficoltà dei figli, soprattutto di , nel vivere serenamente l'incontro con il padre… CP_2 permangono le criticità nella comunicazione con il signor sia per questioni economiche che CP_1 organizzative. … La signora attribuisce esclusivamente all'uomo la responsabilità della situazione Pt_1 attuale sia rispetto ai ragazzi che a lei, sottolinea di aver già fatto il possibile per favorire l'avvicinamento dei ragazzi al genitore e per costruire una collaborazione efficace con lui. A parere delle scriventi, la signora è del tutto acritica rispetto alle sue responsabilità nella vicenda e alle modalità che agisce nella relazione con i figli e con il signor I minori paiono invischiati nella complessa situazione familiare, sovraesposti CP_1
a delle dinamiche adulte che risultano poco funzionali al loro benessere. A tal proposito, si ravvisa un preoccupante rischio evolutivo per entrambi. Le scriventi, riguardo agli incontri protetti, hanno evidenziato una forte discrepanza tra quelle che sembrano essere le emozioni e i vissuti dei minori nello spazio protetto con il papà e quanto invece riferito dalla signora rispetto agli stessi, nei momenti successivi. Tale Pt_1 discrepanza si è osservata anche in relazione ad eventi accaduti al di fuori dello spazio protetto che vengono raccontati in maniera opposta dalla signora e dalle altre parti coinvolte. In occasione di un momento di confronto con le insegnanti e la psicologa scolastica dei minori, frequentanti l'IC di Vertemate con Minoprio,
è emersa una preoccupazione condivisa sullo stato di benessere di e (cfr. relazione del CP_3 CP_2
3.4.2023); tutte le modalità comunicative disfunzionali permangono: in particolare, il padre continua a ricevere vocali con toni accusatori da parte dei figli, denigranti verso il suo ruolo e a proposito delle azioni che compie o non compie. In alcune occasioni viene accusato di avere delle mancanze nei loro confronti e spiega che, di fatto, non era a conoscenza di appuntamenti o problematiche varie…il signor ha tutte CP_1 le caratteristiche necessarie ad occuparsi dei suoi figli … l'abitazione in cui attualmente abita a RA RI
è adeguata per accogliere i minori. … non si rinvengono elementi o atteggiamenti del padre rilevanti al punto da dover richiedere la continuazione degli incontri protetti. Si ritiene però che, per il raggiungimento di questo obiettivo, sarà necessario un cambiamento da parte degli adulti anche delle modalità comunicative tra i due genitori. (cfr. relazione del 28.3.2023); SENTITE personalmente le parti all'udienza del 19.4.2023, nel corso della quale è emerso che è stato appena valutato dalla , come da relazione clinica del CP_3 CP_7
12.4.2023 esibita in udienza, dalla quale risulta un disturbo comportamentale ed emozionale non specificato,
… meritevole di ulteriore approfondimento. Si ritiene necessario l'affiancamento a un insegnante di sostegno e di un intervento educativo. Si mantiene la presa in carico presso il servizio UONPIA per monitoraggio e approfondimento del quadro clinico, oltre che a incontri di rete con i servizi. I Servizi non hanno attivato nessun percorso a sostegno dei genitori;
RITENUTO che
la complessa situazione familiare, caratterizzata da un'elevatissima conflittualità tra i coniugi -con accuse reciproche di grave inidoneità genitoriale e visioni divergenti di quanto accaduto (avendo la signora accusato il marito di agiti violenti nei confronti Pt_1 suoi e dei figli, agiti negati dal marito e il signor accusato la moglie di comportamenti ostacolanti CP_1 la sua relazione con i figli mentre la signora riferisce di avere cercato di favorire la relazione)- che non ha saputo trovare alcun contenimento, nonostante l'intervento dei Servizi Sociali e da una grave sofferenza dei minori già sfociata, per in un disturbo comportamentale, renda necessario disporre un CP_3 approfondimento peritale a mezzo consulenza tecnica psicodiagnostica al fine di valutare la capacità genitoriale dei coniugi, i rapporti tra i genitori ed i figli minori, nonché il miglior regime di affidamento e collocamento ed individuare i necessari interventi a sostegno dei minori e dei genitori;
RITENUTO di riservare all'esito della TU ogni ulteriore provvedimento istruttorio- ha disposto TU psicodiagnostica sul nucleo familiare.
Depositato l'elaborato peritale in data 20.3.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
23.5.2024, con provvedimento emesso in pari data, -lette le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate dalle parti;
richiamati i seguenti passi della consulenza tecnica d'ufficio:
- quanto alle condizioni psichiche dei genitori: <<l di dar seguito ad incontri con il padre maggiormente funzionali al benessere dei minori legata proprio all contenimento e solidit della madre risignificazione sintonizzazione del gli in spazio neutro sono sempre stati gestiti dai figli lo scopo mandare avanscoperta la svalutazione distruttivit rabbia>l'aggressività verso il padre ritenuto esclusivamente “violento” all'interno di una logica scissionale in cui vi
è una vittima (la madre) ed un colpevole (il padre). È innegabile che il posizionamento del padre – come soggetto promotore di una differenziazione attraverso la richiesta di cambiare abitazione – sia stato un trigger potente, ma la misura dell'irrisolvibilità della vicenda riguarda anche l'incapacità materna a distinguere i ruoli e i vissuti, di essere contenitore solido delle istanze dei figli. Questa fatica materna solo in apparenza sembra essersi modificata: la signora riconosce – sul piano concreto – l'importanza di un rapporto tra padre e figli che però si incista sulla passività/vittimizzazione in cui lei stessa si confina, in un assetto esente da critiche e responsabilità (al fine di conservare un'immagine di sé ideale) e su di un paterno sensibile a possibili movimenti reattivi mossi da un maldestro tentativo di contenimento nei riguardi della situazione e nel rapporto con i figli. L'aspetto psicopatologico risiede infatti non nella rabbia e nell'aggressività, anche distruttiva, che i figli muovono nei riguardi del padre e quella componente altrettanto disfunzionale con cui un genitore si rappresenta l'altro, quanto nell'impossibilità di riparare ed evolvere da questo posizionamento. Il concetto di
“paura”, sperimentato in modo indifferenziato da madre e figli nei confronti del padre, è ormai diventato un
“fattore rigido” non rivisitabile e non riparabile sebbene nel corso dello spazio neutro e delle osservazioni svolte non si scorga alcun timore dei figli nei riguardi del padre. Il padre, si anticipa, non è un padre pregiudizievole;
tuttavia, è innegabile che fatichi nel comprendere del tutto il senso profondo di alcuni suoi movimenti reattivi e aggressivi da lui stesso confermati. Nonostante le fragilità rilevate a carico del suo funzionamento rendano debole la sua capacità di mentalizzazione e di sintonizzazione, si ritiene che non vi siano elementi tali da ritenerlo inadeguato ad una frequentazione con i figli. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il rapporto tra padre e figli non ha subito alcuna evoluzione esponendo i figli ad uno stato di pregiudizio di cui anche la madre deve farsi carico. È bene altresì precisare che i comportamenti di violenza attribuiti al signor e che per la signora qualificano l'intero rapporto coniugale, così come la sua genitorialità, non sono CP_1 mai stati oggetto di denuncia da parte della signora;
Parte_1
- quanto alle competenze genitoriali: <<sul piano della genitorialit si ritiene che entrambi i genitori possano essere adeguati nelle funzioni concrete sebbene ad oggi il padre non possa compiutamente esercitarle tuttavia vi sono profonde criticit sulle maggiormente evolute e complesse. la madre legata profondamente ai figli risente come detto di una emotivit stampo infantile confina posizione vittimistico-fragile funzionale a mantenere rappresentazione idealizzata del s> inevitabilmente ha ampie ricadute nella mente dei figli: nel caso di si assiste ad una sostituzione di CP_2 ruoli, che comporta un maldestro tentativo di adultizzazione sorretto dalla sua aggressività, e nel caso di si coglie invece il tentativo di mantenere l'alleanza con la madre, il fratello e i nonni materni al costo CP_3 di distorcere il pensiero. L'aspetto più critico – come anticipato – risiede nella modalità adesiva e collusiva mandata in avanscoperta dalla madre nell'aderire acriticamente al racconto dei figli (e viceversa), con particolare riguardo a quanto avviene in spazio neutro, nonostante i rimandi dei professionisti siano diversi.
Questo aspetto in particolare concorre all'impossibilità di determinare una reale evoluzione della situazione depotenziando altresì l'altro, in particolare il Servizio, nella sua funzione di tutela. La madre non riconosce uno spazio di positività nel legame tra padre e figli – nonostante i rimandi – ma veicola e sostiene una rappresentazione del padre – con il quale ha vissuto quasi vent'anni – come unicamente “maltrattante” e negativa di fatto alimentando una posizione alienatoria dei figli nei riguardi del padre. Peculiare sul punto è quanto accaduto sul finire della consulenza. È infatti accaduto che sia giunto all'osservazione con un CP_2 album di foto (raffiguranti loro momenti di vita insieme al padre) che il padre gli ha regalato per Natale volendolo restituire. La madre ha confermato che il figlio le ha parlato della sua intenzione di restituirlo ma evidentemente il genitore non ha colto la gravità del gesto sul piano simbolico. La scrivente ha ritenuto di non poter avallare questa modalità onnipotente e svalutativa di nei riguardi del padre. Il padre, CP_2 autenticamente legato ai figli, è parso molto in difficoltà e sovraccaricato dalle dinamiche presenti rispetto alle quali si sente “spalle al muro”. Nonostante la relazione con i figli sia oggi gravemente compromessa dall'aggressività e svalutazione che i figli gli rivolgono compaiono, sullo sfondo, le impronte di un rapporto pregresso che ha avuto margini maggiormente sereni e distesi. Egli è parso tuttavia, al pari della moglie, piuttosto delegante la cura dei figli ai nonni materni sebbene sia stato in grado di rievocare momenti familiari condivisi affettivamente investiti. L'assetto immaturo e fragile che egli sperimenta lo mette sistematicamente nella condizione di vivere gli attacchi, e in particolare quelli dei figli, come una ferita narcisistica alla quale risponde sottraendosi o aspettando una legittimazione del suo ruolo dall'esterno come è accaduto per la
Cresima. Di fatto, così facendo alimenta la possibilità che sia sempre la madre a scegliere senza che egli si presenti fichi come un interlocutore solido. Analogamente ricerca l'aiuto esterno in modo maldestro, ovvero come ricerca di legittimità esclusiva del suo ruolo e non come contenitore dialettico volto ad avviare un processo decisionale>>;
- quanto alle condizioni psichiche dei minori e al rapporto con ciascun genitore: <<questi figli avrebbero la necessit di un maggior spazio con il padre e una ridefinizione dei confini madre al fine potersi costruire proprio assetto identitario stabile autentico a tale necessario che per primo si sposti da posizione difesa narcisistica s favore dialogo diretto proficuo quale allo stesso modo deve riconoscere nel risorsa non sul piano del legame ciascun genitore evidentemente emergono importanti criticit caso della come detto>l'adesività che i figli devono mantenere al pensiero materno altrimenti sentono di poter perdere il legame con lei già particolarmente fragile. Nel caso del padre parimenti si ritiene che l'inclinazione reattiva e la vulnerabilità narcisistica siano dei fattori che interferiscono con la possibilità di un reale consolidamento del legame con lui. Cionondimeno, non si può non ritenere che l'atteggiamento mandato in avanscoperta dei figli nei suoi riguardi sia stato - anche in modo incongruo - svalutante, aggressivo, provocatorio e onnipotente;
un atteggiamento che velatamente la madre sostiene e che viene diretto nei riguardi di tutti coloro che aprono uno spazio di pensiero critico e differente. La carenza di contenimento nei riguardi di questi figli rappresenta un grave fattore di rischio evolutivo>>;
- quanto alle conclusioni cui è pervenuta la consulente: <<la situazione per la gravit dei risvolti clinici emersi deve essere pesantemente monitorata mantenendo un affidamento all con ampi poteri decisionali in modo da intervenire situazioni di disaccordo. tutto questo periodo valutazione circolarit della comunicazione tra i signori e l parsa piuttosto lacunosa pertanto occorre lavoro rete massiccio insieme le diverse dinamiche depotenziare il pi possibile modalit manipolative>o distorsive con particolare riguardo al rapporto con il padre. Rimangono problematiche di carattere economico – sulle quali non si intende intervenire –, gravi difficoltà di accesso al padre nonostante i diversi tentativi profusi e il rischio di derive psicopatologiche per i figli. Sul punto si ritiene infatti che il padre non sia di pregiudizio, anzi, la riparazione del rapporto con lui costituisce uno spiraglio per ritrovare un minimo di benessere. Evidentemente non si ritiene lo spazio neutro un contesto adeguato, ma certamente lo è stato, almeno inizialmente, e lo è la presenza di un terzo come ulteriore passaggio verso la necessaria liberalizzazione. Si ritiene che gli incontri debbano essere differenziati tra ed coerentemente CP_2 CP_3 con i loro vissuti;
- si ritiene che debba essere ripreso un contatto con i nonni paterni;
- si ritiene che il padre debba trovare una modalità per incontrare i figli in un contesto adeguato, che in modo graduale giunga alla possibilità che i figli abbiano accesso al suo domicilio;
sul punto si è chiesto al Servizio –che ha dato la sua disponibilità – di uscire dallo spazio neutro, creando la possibilità che il padre possa partecipare attivamente alla vita dei figli (accompagnamenti alle partite, gite esterne, etc) fino poi a giungere all'ingresso in casa e con ulteriore gradualità reinserire una modalità di visita che preveda -almeno- i weekend alterni;
- si ritiene che la madre debba attivarsi in una modalità maggiormente fattiva di supporto ai figli;
- si ritiene che la relazione padre-figli debba essere intensificata. e hanno più volte chiesto che il padre partecipi CP_2 CP_3 direttamente e/o indirettamente alla loro vita, salvo poi rifiutarsi di uscire dallo spazio neutro. Evidentemente
l'ambivalenza deve essere risolta nei termini di raggiungimento di una reale normalizzazione che non può più dipendere dal posizionamento onnipotente di . Questo assetto richiama la necessità clinica dei figli, in CP_2 particolare, , di essere contenuti e orientati all'interno di un sistema gestaltico in cui il loro interesse CP_2 non può prendere le mosse solo dal loro autarchico pensiero. Si ritiene opportuno suggerire: - presa in carico neuropsichiatrica per entrambi i minori;
- supporto alla genitorialità per la madre e per il padre congiunta;
Si ritiene opportuno indicare che la madre abbia ripetuti momenti di confronto con l'educatore al fine di aiutarla a non colludere più con i racconti forniti dai figli che, sovente, non sono in linea con il principio di realtà. La presenza dell'Ente è comunque necessaria anche per scongiurare il rischio che una maggior liberalizzazione determini pericolose escalation, funzionali a determinare situazioni di pregiudizio. Sugli interventi proposti i servizi si sono in parte attivati per reperire soluzioni opportune per il nucleo, individuando il Centro Icarus come possibile luogo di presa in carico della famiglia … Il percorso valutativo effettuato ha messo in luce -come si è detto - elementi di disfunzionamento nelle relazioni familiari, un'interazione cristallizzata e patologica nella coppia, nonché fragilità individuali proprie di ciascun genitore che si ripercuotono, in maniera differenziata sia per qualità che per entità, nell'esercizio della funzione genitoriale.
La situazione dei minori appare piuttosto grave e complessa. Qualora non vi fossero significative evoluzioni il servizio dovrebbe rivedere il collocamento e la modalità degli interventi introdotti>>; preso atto che i consulenti tecnici di parte si sono detti d'accordo rispetto al progetto indicato dalla TU (pur essendosi la CTP della ricorrente opposta all'affidamento all'ente);- il Giudice ha confermato l'ordinanza presidenziale del 22.7.2022 in punto di contributo paterno al mantenimento dei figli, ha affidato i minori all'Ente - Comune di Fino Mornasco perché li mantenga collocati in modo prevalente presso l'attuale residenza, assieme alla madre, ha rimesso all'Ente affidatario, in collaborazione con i servizi specialistici della competente ASL, di garantire una sollecita presa in carico dei minori per un sostegno psicologico e/o psicoterapeutico volto a supportarli in tutte le loro necessità evolutive, comprese quelle inerenti al profilo scolastico, conferendo all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'interesse esclusivo dei minori e previa sola audizione dei genitori, le decisioni relative alla salute e al percorso scolastico, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. I genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria amministrazione, per le quali potranno operare disgiuntamente, ha rimesso all'Ente affidatario ogni decisione in merito al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19-bis, d.l. n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017,
n. 172 e incaricato il Servizio Sociale del Comune di (residenza madre e figli) e il Servizio CP_4
Sociale del Comune di RA RI (residenza padre) per l'attuazione dell'odierno provvedimento, tramite un lavoro di rete, attivando, in favore del nucleo familiare e dei suoi componenti, ogni intervento necessario e un monitoraggio sulle condizioni dei minori, in particolare: operando per una ripresa di contatto tra i minori e i nonni paterni;
regolamentando il diritto di visita del padre con i figli fuori dallo spazio neutro, in incontri differenziati fra i due fratelli, inizialmente ancora alla presenza di un terzo, creando la possibilità che il padre possa partecipare attivamente alla vita dei figli (accompagnamenti alle partite, gite esterne, etc.) fino poi a giungere all'ingresso in casa e con ulteriore gradualità reinserendo una modalità di visita che preveda almeno
- i weekend alterni;
invitando la madre ad attivarsi in una modalità maggiormente fattiva di supporto ai figli e offrendole ripetuti momenti di confronto con l'educatore al fine di aiutarla a non colludere più con i racconti forniti dai figli che, sovente, non sono in linea con il principio di realtà; garantendo una presa in carico neuropsichiatrica per entrambi i minori e un supporto alla genitorialità per la madre e per il padre congiunta.
Dispone che ciò sia realizzato presso un Centro individuato concordemente dai CTP entro dieci giorni dal secondo degli incontri già fissati a luglio di cui le parti hanno dato atto in udienza e, in caso di mancato accordo, conferisce alla nominanda curatrice speciale il potere sostanziale di indicare il Centro ritenuto più idoneo, ha nominato Curatrice Speciale dei minori l'avv. Federica Lombardo. Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni il giorno 7.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, dando atto di aver raggiunto un accordo, cui la ha aderito. Il Giudice ha quindi rimesso la Parte_2 causa in decisione dinanzi al Collegio senza assegnazione dei termini 190 c.p.c., attesa la rinuncia delle parti.
Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che gli elementi acquisiti in giudizio attraverso la TU psicodiagnostica, le indagini delegate e le relazioni di aggiornamento dei competenti Servizi Sociali e le dichiarazioni rese dalle parti consentano di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori in quanto superfluo e comunque pregiudizievole, tenuto conto degli esiti degli accertamenti svolti e delle risultanze in atti, nel rispetto dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità, ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice ritenga, con specifica e circostanziata motivazione,
l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018 n. 12957; Cass.
29.9.2015 n. 19327).
La documentazione relativa alle condizioni reddituali dei coniugi consente poi di valutare anche la conformità all'interesse dei figli minori dell'accordo raggiunto in ordine alle modalità di contribuzione al mantenimento.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto.
Nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento dei figli minori, e a fronte degli esiti della TU (depositata CP_2 CP_3 solo un anno fa, nel marzo 2024) e delle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario e del Comune di RA RI (cfr. relazioni del 18.2.2025 e del 3.3.2025), il Tribunale ritiene non sussistano, allo stato, le condizioni per disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori, chiesto dalle parti.
Entrambi i genitori, pur avendo saputo -recentemente- collaborare con gli operatori dei Servizi Sociali ed avendo mostrato i miglioramenti descritti nell'ultima relazione di aggiornamento (cfr. relazione di aggiornamento del 3.3.2025, ove si dà atto che la relazione padre-figli parrebbe essere migliorata, così come il rapporto tra i genitori) ed avendo apprezzabilmente intrapreso un percorso di sostegno genitoriale ed il padre anche un percorso di sostegno psicologico personale (cfr. relazione di aggiornamento del 3.3.2025) presentano fragilità individuali (dettagliate nella TU e richiamate nel provvedimento del 23.5.2025, sopra integralmente riportato) che incidono sulle competenze genitoriali, che richiedono tempo ed impegno, da parte dei genitori, per poter essere superate e che giustificano, allo stato, tenuto anche conto delle problematiche di -che CP_3 ha una diagnosi di “disturbo da deficit d'attenzione con iperattività, tipo combinato e disturbo comportamentale ed emozionale non specifico” (cfr. relazione del 30.10.2024) -, la conferma CP_7 dell'affido dei minori all'Ente, in quanto unica misura che possa assicurare le decisioni necessarie nell'interesse dei minori, mediare le posizioni dei due genitori e sostenere i minori anche nel rapporto relazionale con entrambi i genitori ed in particolare, con il padre.
Nella relazione del 18.2.2025, è infatti evidenziato: In data 17.12 si è svolto presso la sede dello scrivente servizio un incontro fra i genitori alla presenza dei rispettivi legali e della Curatrice Speciale. In tale occasione si sono condivise delle riflessioni circa l'andamento degli incontri e al permanere della rigidità dei ragazzi rispetto ad una dimensione di incontro con il padre maggiormente libera. Nello specifico e CP_3 CP_2 rifiutavano di accedere alla casa di RA RI e di fatto sebbene fossero stati regolamentati i pernotti, non erano ancora stati eseguiti. Inoltre, i ragazzi manifestavano in maniera chiara il rifiuto a voler incontrare i nonni paterni e più in generale a recarsi a Como per il timore di incontrare i familiari paterni. Durante il colloquio si è condiviso il rischio evolutivo dei ragazzi già evidenziato nella TU, alla luce del quale non poteva essere escluso un cambiamento del collocamento dei minori visto la cristallizzazione delle criticità già portate nel corso di questi anni all'attenzione della S.V. In tale momento, si è osservato il permanere nelle parti di posizioni opposte ma che erano già note al servizio: la sig.ra ha nuovamente ribadito la Pt_1 convinzione che le resistenze dei ragazzi fossero dettate da modalità comportamentali del sig. non CP_1 adeguate e che da parte sua facesse quanto in suo potere per favorire l'avvicinamento al paterno;
il sig. ha ribadito il suo desiderio di avere maggiore spazio nella vita dei figli reclamando il suo ruolo di CP_1 genitore ed evidenziato la discrepanza osservata tra momenti di grande vicinanza affettiva con i ragazzi contrapposti a forti chiusure ed un atteggiamento oppositivo, squalificante e recriminatorio dei figli.
In maniera repentina e difficilmente attribuibile all'intervento del servizio, si è osservato un cambiamento significativo nella relazione padre-figli. Il Sig. nelle ultime settimane ha potuto godere di una CP_1 condivisione di momenti di vita con i figli mai sperimentata in questi ultimi anni. Questo nuovo assetto ha riguardato sia la relazione con i ragazzi sia quella con la sig.ra L'uomo ha ripreso a frequentare Pt_1 la casa familiare di vivendo la quotidianità della triade, ha osservato un atteggiamento dei CP_4 ragazzi maggiormente spontaneo e affettuoso vivendo il legame con loro in maniera più libera e svincolata dagli schemi indicati dal servizio. In questo frangente i ragazzi solo recentemente hanno accettato di pernottare presso l'abitazione paterna sebbene fosse stato calendarizzato già nei mesi precedenti. Nella relazione del 3.3.2025 viene peraltro confermata la rigidità dei minori nel non volersi relazionare con i nonni paterni.
Deve essere mantenuto -come da domande convergenti delle parti e come già disposto- il collocamento dei figli presso la madre, presso cui sono sempre rimasti a vivere, che risulta essere figura di prevalente riferimento e che provvede in modo adeguato alla loro gestione quotidiana (cfr. TU, ove entrambi i genitori sono risultati adeguati nelle funzioni concrete di cura). Devono poi essere confermati i tempi di frequentazione paterna concordati dalle parti, idonei a preservare un rapporto equilibrato e stabile tra il padre ed i figli, demandando comunque ai Servizi Sociali incaricati di verificare il rispetto del calendario e di intervenire a diversamente rimodularne tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse dei minori, tenuto conto delle loro esigenze.
Infine, devono essere mantenuti tutti gli incarichi di supporto a favore dei minori e dei genitori, in dettaglio indicati in dispositivo, al fine di salvaguardare la recente evoluzione positiva della situazione familiare.
L'Ente Affidatario proseguirà nell'attività di attento monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori, che rendano necessari ulteriori provvedimenti a tutela della prole.
Data la complessità e la delicatezza della situazione e considerata la necessità di assicurare l'attuazione degli interventi disposti, è altresì necessario investire il Giudice Tutelare della vigilanza sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni del presente provvedimento e sull'evolversi della situazione dei minori e dei genitori. Lo stesso potrà, se ritenuto, attivare in modo più efficiente tutte le opportune iniziative giudiziarie a tutela dei minori nei limiti della sua competenza.
Le statuizioni accessorie economiche
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo paterno al mantenimento dei figli -che vede la conferma dei provvedimenti vigenti- appare proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, per come documentata in atti e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le esigenze di vita dei minori e può dunque essere recepito.
Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale si limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Le spese di lite
Le spese processuali possono essere integralmente compensate, tenuto conto della natura necessaria del procedimento per quanto concerne lo status e dell'intervenuto accordo tra le parti sul punto.
Le spese della TU, disposta nell'interesse dei minori debbono essere definitivamente poste a carico delle parti al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , sposati in , in data 4.9.2004 (atto trascritto nei
[...] CP_3 CP_4 registri dello stato civile del Comune di - atto n. 14, parte II, serie A, anno 2004); CP_4 2. CONFERMA l'affido ex art. 333 c.c. dei minori, (nato il [...]) e (nato il [...]), CP_2 CP_3
all' di (in relazione al luogo di attuale residenza dei minori, con CP_9 CP_4 trasferimento delle competenze in caso di spostamento della residenza che dovrà essere deciso e condiviso con l'Ente), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, che verranno assunte dall'Ente , sentiti i genitori e con oneri economici al 50% Parte_3 tra i genitori;
3. DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga i minori collocati presso la madre, anche ai fini anagrafici;
4. DISPONE, su accordo delle parti, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, (i) due fine settimana al mese, alternati con la mamma, dal venerdì sera ore 19.00 alla domenica ore 18.00; (ii) compatibilmente con le esigenze di lavoro del padre: un giorno infrasettimanale dalle ore 18.00 alle ore 21.00 con trasporti a carico del padre;
5. DISPONE, su accordo delle parti, che i periodi di vacanza di e siano così suddivisi tra i CP_2 CP_3 genitori: Vacanze invernali: alternato e suddiviso in modo paritetico il periodo di vacanza, dalla fine della scuola all'inizio della scuola, dal 23 al 30 dicembre ore 18.00 con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio ore 18.00 con l'altro genitore. Per l'anno 2025, il primo periodo sarà trascorso con il papà
e il secondo con la mamma per poi, proseguire l'alternanza. Vacanze estive, i figli, nel periodo intercorrente la fine della scuola e l'inizio del nuovo anno scolastico, trascorreranno almeno 15 giorni anche non consecutivi con i genitori;
periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Vacanze pasquali: i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta, tenendo con sé i bambini dalla mattina alle ore 10.00 con rientro ore 19.00, restando inteso che per il resto della sospensione scolastica si applicherà il calendario ordinario, salvo migliore accordo. Ponti scolastici e il Carnevale seguiranno l'alternanza dei fine settimana di competenza e saranno trascorsi dai minori per l'intero periodo con il genitore che li ha in cura, dall'uscita da scuola alla ripresa scolastica;
6. DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente Affidatario, in collaborazione anche con i Controparte_10
e con i Servizi Sociali e del Comune di RA RI (residenza
[...] Controparte_10 paterna), ciascuno per quanto di rispettiva competenza, mantengano un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare, provvedendo a:
- verificare il rispetto da parte dei genitori del calendario di frequentazione tra il padre ed i figli sopra disposto e la sua rispondenza alle esigenze di questi ultimi, intervenendo eventualmente sullo stesso con le modifiche ritenute necessarie, nei tempi e nelle modalità più conformi all'interesse dei minori, favorendo una stabilità e serenità di frequentazioni;
- ripristinare la relazione tra i minori ed i nonni paterni, regolamentando le frequentazioni nei tempi e nelle modalità più conformi all'interesse dei minori;
- avviare e proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo (anche domiciliari) e/o di supporto psicoterapeutico/neuropsichiatrico ritenuti necessari o anche solo opportuni per i minori, nonché tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità o di sostegno psicologico, mirati all'implemento delle capacità genitoriali e alla maturazione di maggiore consapevolezza su di sé, sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere dei figli e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita dei minori ed in particolare, monitorando l'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità già intrapreso dalle parti presso Fondazione Don Caccia di Cantù, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori stessi;
- mantenere un'attenta attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano provvedimenti a tutela dei minori e trasmettendo relazioni semestrali al
Giudice tutelare competente per la vigilanza e l'attuazione delle statuizioni qui emesse;
7. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali, potranno essere assunti provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
8. PONE, su accordo delle parti, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli mediante versamento a
[...]
, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, della somma mensile di € Parte_1
550 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione marzo 2026), oltre al
50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9. DISPONE, su accordo delle parti, che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla signora a decorrere da marzo 2025; Pt_1
10. DÀ ATTO che i genitori si impegnano a proseguire con puntualità e serietà e a concludere il percorso di sostegno alla genitorialità già intrapreso presso Fondazione Don Caccia di Cantù;
11. DÀ ATTO che i genitori prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti dei minori validi per l'espatrio;
12. DÀ ATTO che la signora rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento del coniuge e il Pt_1 signor rinuncia alla richiesta di addebito della separazione;
CP_1
13. DÀ ATTO che, in ogni caso, le parti rinunciano reciprocamente a tutte le ulteriori domande formulate negli atti di causa;
14. PONE definitivamente le spese della TU a carico di ciascuna parte nella misura del 50%. 15. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di , perché CP_4 provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione di copia della presente sentenza al Comune di , CP_4
Ente Affidatario dei minori e al Comune di RA RI, nonché al Giudice Tutelare di Como competente per la vigilanza.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 7.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao