Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3536
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    nullità delle clausole nn. 2, 6, 8 delle fideiussioni omnibus

    La Corte ha ritenuto che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non abbia avuto effetto nel caso concreto, poiché la banca si è attivata per il recupero del credito entro il termine semestrale, sia tramite la comunicazione di risoluzione del mutuo, sia tramite l'atto di precetto e il pignoramento immobiliare.

  • Rigettato
    nullità della clausola n. 6 di deroga all'art. 1957 c.c.

    La Corte ha ritenuto che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non abbia avuto effetto nel caso concreto, poiché la banca si è attivata per il recupero del credito entro il termine semestrale, sia tramite la comunicazione di risoluzione del mutuo, sia tramite l'atto di precetto e il pignoramento immobiliare.

  • Rigettato
    decadenza ex art. 1957 c.c.

    La Corte ha ritenuto che la banca non sia incorsa in alcuna decadenza, essendosi attivata per il recupero del proprio credito entro il termine semestrale previsto dalla legge, sia tramite la comunicazione di risoluzione del mutuo, sia tramite l'atto di precetto e il pignoramento immobiliare. Inoltre, la previsione di adempimento a semplice richiesta scritta esclude la decadenza anche in caso di mera iniziativa stragiudiziale.

  • Rigettato
    inesigibilità del credito

    La Corte ha ritenuto che la banca non sia incorsa in alcuna decadenza, essendosi attivata per il recupero del proprio credito entro il termine semestrale previsto dalla legge, sia tramite la comunicazione di risoluzione del mutuo, sia tramite l'atto di precetto e il pignoramento immobiliare. Inoltre, la previsione di adempimento a semplice richiesta scritta esclude la decadenza anche in caso di mera iniziativa stragiudiziale.

  • Accolto
    debito capitale

    La Corte ha confermato la condanna al pagamento dell'importo capitale di € 189.203,58, oltre interessi moratori, ritenendo che la banca non sia incorsa in alcuna decadenza.

  • Accolto
    debito massimo garantito

    La Corte ha confermato la condanna al pagamento dell'importo massimo garantito di € 80.000,00, oltre interessi moratori, ritenendo che la banca non sia incorsa in alcuna decadenza.

  • Rigettato
    spese di lite fase monitoria

    La Corte ha riformato la sentenza di primo grado, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite relative alla sola fase di opposizione, poiché il decreto ingiuntivo era stato revocato.

  • Accolto
    spese processuali

    La Corte ha compensato le spese processuali nella misura di 1/10 e ha posto la restante parte a carico degli appellanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3536
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3536
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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