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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OM TI Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa MA RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3046/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA BONETTA N. 7, PAVIA, presso lo studio C.F._2 dell'avv. CECILIA ELEONORA ESTRANGEROS, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA COLONNA N. 4, CP_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio degli avv.ti MARCO PESENTI e FRANCESCO CONCIO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza accogliendo i motivi di impugnazione pagina 1 di 10 Nel merito:
Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate il 24.12.2002 dagli opponenti al quanto alle clausole nn.2, 6, 8, e per l'effetto accertare e dichiarare Parte_3 estinte le garanzie rilasciate dagli opponenti per decadenza ex art. 1957 CC della creditrice dal diritto di agire nei confronti dei garanti;
per l'effetto dichiarare inesigibile il credito da parte della cessionaria e/o sue mandatarie e/o procuratrici.
In via istruttoria si reiterano le istanze formulate e non accolte
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli
1.Vero che ho curato personalmente la raccolta delle fideiussioni che mi vengono mostrate e che sono presenti nel fascicolo come all.10 degli opponenti;
ne confermo la conformità agli originali.
Testi: avv. Gladis Castellano del Foro di Bergamo, Via Giacomo Quarenghi, Bergamo;
e avv. Nicola
Stiaffini del Foro di Livorno, Via Indipendenza,20.
2.Vero che la fideiussione contenuta all'all 10 rilasciata in favore della NC che rappresento è conforme a quella presente negli archivi ed in uso nel 2002 dagli Istituti di credito intestatari della modulistica. Testi: i legali rappresentanti degli Istituti di credito beneficiari delle garanzie prodotte all'all.10 , in particolare TE AN AO (anche per banco di Napoli, Banco Ambrosiano Pop Veneto,
Cassa di Risp. Di Bologna, banca Popolare Commercio e Industria), NC TE AS SI (anche per Banco Toscano SpA, CR (per Bipop Carire), Banco Popolare di Crotone, NC di Credito
Cooperativo, presso le loro sedi legali.
Qualora ritenuto necessario si chiede che la Corte ordini ad almeno 5 primari Istituti di credito l'esibizione dei moduli in uso per fideiussioni omnibus nel 2002.
Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio compresa quella di mediazione obbligatoria e di primo grado da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Per CP_1
Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui agli artt. 342
pagina 2 di 10 Nel merito, in via principale:
- respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dagli appellanti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 566/2024, pubblicata il 25/03/2024 dal Tribunale di Pavia (R.G. n. 5642/2022).
In via subordinata:
- nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pavia non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuti e conseguentemente condannare Parte_1
al pagamento dell'importo capitale di € 189.203,58, oltre interessi moratori al tasso
[...] convenzionale di cui sopra fino al raggiungimento dell'importo massimo garantito di € 200.000,00 ed al tasso di cui all'art. 1284 c.c. per l'importo residuo e fino all'effettivo saldo;
b) , in Parte_2 solido con il predetto, al pagamento dell'importo massimo garantito di € 80.000,00, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c.c. per l'importo residuo e fino all'effettivo saldo, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado e hanno proposto opposizione avverso il decreto con il quale era Parte_1 Parte_2 stato ingiunto il pagamento al primo dell'importo di € 200.000,00 ed alla seconda, in solido con il primo, di € 80.000,00, oltre interessi e spese. In particolare, si trattava della medesima obbligazione scaturente dalla garanzia prestata dagli ingiunti in favore di per i debiti Parte_3 della società Immobiliare RO S.r.l. a socio unico (nella persona dello stesso che Parte_1 ne era anche amministratore unico), con un importo massimo garantito pari, rispettivamente, alle somme sopra indicate. Il debito derivava, in particolare, da un mutuo ipotecario concesso alla suddetta società il 30.9.2009 e la relativa posizione creditoria era stata ceduta a in forza di CP_1 cessione “pro soluto” ex L. n. 130/1999, pubblicata in G.U. del 16.6.2018. A fondamento di tale opposizione, gli ingiunti eccepivano la decadenza dalla garanzia per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., rilevando che la clausola di deroga a detto termine, contenuta nella scrittura di fideiussione, doveva ritenersi inefficace in quanto affetta da nullità derivata per violazione del diritto pagina 3 di 10 “antitrust”. Inoltre, rilevavano che le voci indicate nell'estratto conto (€ 189.243,58 come capitale, €
14.882,25 quali spese legali ed € 35.925,00 per interessi di mora) “necessitavano di spiegazioni”.
Si è costituita la convenuta opposta contestando gli assunti avversari.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 566/24 il Tribunale di Pavia ha così statuito:
“I. revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
II. dichiara tenuti e condanna: a) al pagamento dell'importo capitale di € Parte_1
189.203,58, oltre interessi moratori al tasso convenzionale di cui sopra fino al raggiungimento dell'importo massimo garantito di € 200.000,00 ed al tasso di cui all'art. 1284 c.c. per l'importo residuo e fino all'effettivo saldo;
b) , in solido con il predetto, al pagamento Parte_2 dell'importo massimo garantito di € 80.000,00, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c.c. per l'importo residuo e fino all'effettivo saldo;
III. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite relative sia alla fase monitoria sia a quella di opposizione, che liquida, per compenso di difensore, quanto alla prima, in € 2.135,00, e quanto alla seconda (comprensiva della mediazione obbligatoria) in € 7.600,00, nonché, per entrambe, 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− gli opponenti non specificano da quando il termine semestrale dovrebbe decorrere, circostanza che deve presumersi nota quantomeno all'opponente che della società debitrice, fallita Pt_1 con sentenza intervenuta nel mese di gennaio 2018, era amministratore unico nonché unico socio;
− l'opposta ha prodotto con la seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. applicabile ratione temporis una lettera datata 18.1.2012, a firma della mutuante , indirizzata alla Parte_3 debitrice principale Immobiliare RO S.r.l. ed ai fideiussori, tra i quali gli odierni opponenti, con la quale si comunicava la risoluzione del contratto di mutuo e si invitava tutti i destinatari a pagare l'importo di € 189.508,86, calcolato in quota capitale ed interessi fino alla data del
10.1.2012. Inoltre, ha prodotto atto di precetto, notificato alla stessa suddetta debitrice il
29.5.2014, nel quale si dà atto della comunicazione di risoluzione di cui sopra, e atto di pignoramento immobiliare, notificato alla medesima debitrice il 19.7.2014;
− gli opponenti, con riferimento alla citata comunicazione del 18.1.2012, si sono limitati a rilevare come non vi sia idonea prova del suo effettivo ricevimento, evidenziando che le pagina 4 di 10 ricevute prodotte indicano un momento ben successivo, ossia il 13.2.2014. Ciò che, tuttavia, essi non spiegano è come da tale deduzione dovrebbe concludersi nel senso della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., essendo semmai plausibile desumere il contrario. Invero, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (così, Cass. n. 2301/2004). Da ciò consegue che, se non si ritenesse idonea ai fini di cui trattasi la lettera del 18.1.2012, la decorrenza del termine semestrale dovrebbe ritenersi coincidente con la notifica dell'atto di precetto, avvenuta ben successivamente (il 29.5.2014) ed, allora, neppure si porrebbe il problema di valutare se sia sufficiente una comunicazione stragiudiziale, posto che, per evitare la decadenza di cui trattasi, nulla si potrebbe pretendere dal creditore garantito se non di avviare l'esecuzione forzata nei confronti della debitrice principale sulla base del titolo stragiudiziale, ciò che è avvenuto meno di due mesi dopo la notifica dell'atto di precetto, attraverso quella dell'atto di pignoramento immobiliare;
− la data da tenere in considerazione deve essere individuata nell'invio della missiva del
18.1.2012 e ciò alla luce del fatto che la circostanza di avere ricevuto la comunicazione di cui trattasi non è stata debitamente contestata, agli effetti dell'art. 115 c.p.c., dagli opponenti, che devono presumersi sufficientemente vicini al fatto stesso per poterlo verificare ed, all'evenienza, contrastare con prova contraria: infatti, come già rilevato, l'opponente Parte_1 era socio unico nonché amministratore della società debitrice e, se tale comunicazione
[...] non fosse stata da questo ricevuta, ben avrebbe potuto evidenziarlo e così anche l'altra opponente che aveva certamente solidi rapporti con l' come Parte_2 Pt_1 evidenziato dalla circostanza che le fideiussioni recano in intestazione un indirizzo di residenza comune ad entrambi. Infatti, nelle note di udienza del 9.1.2024, in maniera apparentemente contraddittoria rispetto all'obiezione che non vi sarebbe prova dell'invio della lettera di cui trattasi, la parte opponente sostiene, da un lato, come sia “provato che la risoluzione del contratto di mutuo da parte del è datata 18.1.2012” e, dall'altro lato, che “il Parte_3 termine previsto dall'art. 1957 c.c. è trascorso infruttuosamente senza alcuna iniziativa di recupero, neppure stragiudiziale, visto che non vi è neppure prova dell'invio della raccomandata di cui all'all. 5 e men che meno della ricezione”;
pagina 5 di 10 − è opportuno ulteriormente premettere che la locuzione “e le abbia con diligenza continuate” di cui all'art. 1957 c.c. non può essere interpretata, come traspare dalle deduzioni svolte dagli opponenti nelle citate note di udienza, nel senso che, una volta “proposte le istanze” entro il termine semestrale, lo stesso termine riprenderebbe automaticamente a decorrere al pari di quanto avviene per l'interruzione della prescrizione: non si tratta, infatti, di un termine prescrizionale in senso proprio e la valutazione se le istanze di cui sopra siano state “con diligenza continuate” deve essere svolta a prescindere dal termine stesso. In proposito, la notifica di atto di precetto a distanza di due anni dalla comunicazione di risoluzione, sebbene trattasi di un periodo di tempo non breve, non consente di per sé di fare presumere una mancanza di diligenza nel senso menzionato. Il parametro della “diligenza”, ai fini di cui trattasi, deve essere valutato alla luce delle peculiarità del caso, ed, in particolare, tenendo conto della “ratio” dell'art. 1957 c.c., che è quella di evitare una sospensione eccessiva ed indefinita delle iniziative di recupero che possa risolversi in danno del garante;
− inoltre, la tematica della nullità della fideiussione derivante dalla violazione della normativa
“antitrust” rimane estranea alla fattispecie per cui è causa, non trattandosi di una fideiussione, bensì, per l'appunto, di un contratto autonomo di garanzia. Peraltro, la Corte d' Appello di
Milano, con la sentenza del 15.12.2022, richiamando conforme giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la mera previsione del pagamento “a semplice richiesta scritta” sarebbe di per sé sufficiente a legittimare il creditore a presentare le proprie istanze anche solo in via stragiudiziale, con ciò legittimando la tesi secondo la quale, indipendentemente dalla natura della garanzia, la clausola “solve et repete” determina la possibilità di evitare la decadenza sulla base di una mera iniziativa di natura stragiudiziale;
− l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. deve essere, quindi, disattesa, e le superiori statuizioni assorbono l'ulteriore questione - pur rilevante - della prova di un cartello interbancario illegittimo riferito al periodo in cui le fideiussioni di cui trattasi sono state stipulate;
− è invece fondato il rilievo svolto da parte degli opponenti della mancata prova, in effetti mai offerta, della debenza dell'importo di somme per le causali “carico spese legali” e “interessi di mora”. Pertanto, gli opponenti, in solido tra loro e con riferimento alla medesima obbligazione garantita, devono essere condannati al pagamento:
pagina 6 di 10 − quanto ad dell'importo capitale di € 189.203,58, oltre interessi Parte_1 moratori al tasso convenzionale di cui sopra fino al raggiungimento dell'importo massimo garantito di € 200.000,00 ed al tasso di cui all'art. 1284 c.c. per l'importo residuo e fino all'effettivo saldo;
− quanto a dell'importo massimo garantito di € 80.000,00, oltre interessi Parte_2 moratori al tasso di cui all'art. 1284 c.c. per l'importo residuo e fino all'effettivo saldo.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 dedotto che:
− si tratta di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia;
− gli opponenti hanno provato e offerto di provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale in epoca precedente a quella oggetto della verifica del 2005 della NC d'TA;
− la clausola n. 6 di deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c. contenuta nei contratti è, pertanto, nulla;
− la missiva del 18.1.2012 è stata prodotta unitamente a ricevute TNT Traco di due anni successive, che evidentemente si riferiscono ad un'altra spedizione. In mancanza anche solo della prova dell'invio la lettera non attesta alcuna iniziativa, non potendosi escludere che non sia mai stata spedita. Contemporaneamente però la medesima è utilizzabile contro la banca come prova che per quest'ultima il contratto è da intendersi risolto alla data del 18.1.2012, in quanto contiene la pretesa di un pagamento immediato e per intero per effetto della decadenza del beneficio del termine previsto dal contratto di mutuo (art.6);
− il giudice di prime cure ha erroneamente posto a carico degli appellanti la prova che l'Immobiliare RO Srl non aveva ricevuto la lettera, prova impossibile, e ha ingiustamente rimproverato loro “di non aver adeguatamente contestato l'invio del documento, circostanza di cui a distanza di oltre dieci anni e l'insorgere di malattie non si può pretendere che Pt_1 avesse memoria”. Quanto alla sig.ra il solo fatto di essere la moglie di non Pt_2 Pt_1 determina che fosse a conoscenza delle vicende della Immobiliare RO Srl;
− gli opponenti hanno contestato l'idoneità del documento alla prova dell'iniziativa rilevante. Il giudice di prime cure ha, quindi, erroneamente attribuito agli opponenti il difetto di contestazione ex art. 115 Cpc di un fatto mai neppure allegato prima della memoria ex art. 183
pagina 7 di 10 VI c. n.2, così contravvenendo anche alle regole del contraddittorio. Conseguentemente la banca deve ritenersi decaduta ex art. 1957 c.c.;
− l'eccezione degli opponenti sul quantum ha determinato l'annullamento del decreto ingiuntivo e la condanna a somma notevolmente inferiore (oltre € 50.000). L'opposizione è stata anche sol per questo necessaria e fruttuosa. Nella liquidazione delle spese pertanto sarebbe stato corretto quanto meno non attribuire agli opponenti le spese della fase monitoria, poiché mancavano i presupposti per l'emissione del provvedimento. In ogni caso la soccombenza reciproca avrebbe dovuto comportare una parziale compensazione delle spese processuali.
Si è costituita la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello. CP_1
Alla prima udienza la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione e alla successiva udienza del
19.11.2025 è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, deve ritenersi, fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano.
Occorre, innanzitutto, osservare che, come condivisibilmente evidenziato dal giudice di prime cure, anche qualora si riconoscesse la nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni sottoscritte dagli appellanti in quanto riproduttive di quelle del modello ABI ritenute illegittime dalla NC d'TA (artt.
2, 6 e 8 del contratto), occorrerebbe verificare se nel caso concreto dette clausole nulle abbiano trovato applicazione e, quindi, se la banca beneficiaria della garanzia ne abbia tratto vantaggio. Soltanto in questo caso, ad avviso della Corte, sussisterebbe in capo agli odierni appellati un interesse concreto a ottenere una declaratoria dell'invalidità di tali clausole.
Ebbene, le fideiussioni in questione riproducono tutte le clausole dichiarate nulle dall'Autorità di vigilanza, ma l'appellante contesta unicamente la clausola sub art. 6 del contratto, concernente la deroga all'art. 1957 c.c..
Tale clausola, secondo la Corte, non ha avuto, tuttavia, alcun effetto nel caso concreto.
Giova osservare, che, come la giurisprudenza ha già avuto modo di constatare, ove le parti, come in questo caso, abbiano previsto che il garante debba adempiere a seguito di “semplice richiesta scritta” del creditore (cfr. art. 7 del contratto), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.5
Orbene, nel caso di specie, non è contestato che la risoluzione del contratto di mutuo sia avvenuta in forza della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 6 della relativa scrittura. Ciò posto, deve pagina 8 di 10 evidenziarsi che la dichiarazione di volersi avvalere della predetta clausola è un atto unilaterale recettizio: i suoi effetti risolutori si producono nel momento in cui essa perviene a conoscenza della parte inadempiente, conformemente ai principi generali in materia di atti recettizi (articoli 1334 e 1335
c.c.). Pertanto, il tribunale ha correttamente ritenuto che alcuna specifica contestazione sia stata svolta dagli appellanti in ordine alla produzione documentale della controparte, atteso che delle due l'una:
1. o la missiva del 18.1.2012 non è stata ricevuta dalla debitrice principale e quindi il contratto di mutuo non si è risolto al momento della ricezione della stessa ma, successivamente, alla data di notifica dell'atto di precetto avvenuta il 29.5.2014;
2. o la missiva del 18.1.2012 è stata ricevuta e quindi il contratto di mutuo si è risolto con la ricezione della stessa.
Tanto è sufficiente, a far ritenere a questa Corte che la banca, comunque, non sia incorsa in alcuna decadenza idonea a determinare l'estinzione della fideiussione, essendosi attivata per il recupero del proprio credito entro il termine di decadenza semestrale previsto dalla legge.
In entrambi i suddetti casi, infatti, non può che ritenersi rispettato il termine di decadenza de quo in quanto i contratti prevedono l'obbligo del garante di adempiere a “semplice richiesta scritta” e, pertanto, anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale - missiva del 18.1.2012 o atto di precetto notificato il 29.5.2014 (seguito, peraltro, dalla notifica dell'atto di pignoramento immobiliare perfezionatasi il 19.7.2014 ) - deve considerarsi - come si è detto - una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c..
Risulta, invece, fondata la censura svolta dagli appellanti avverso la condanna al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali della fase monitoria. Invero, essendo stato revocato il decreto ingiuntivo, le relative spese non possono che rimanere a carico della richiedente.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/10. Per la restante parte vengono, invece, poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 8.991,90, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
pagina 9 di 10 in parziale accoglimento dell'appello proposto da e e, in parziale Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 566/24, confermata nel resto:
1. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite relative alla sola fase di opposizione, che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
2. condanna gli appellanti alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del grado, CP_1 che - compensate nella misura di 1/10 - liquida per la restante parte in € 8.991,90 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
MA RI OM TI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OM TI Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa MA RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3046/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA BONETTA N. 7, PAVIA, presso lo studio C.F._2 dell'avv. CECILIA ELEONORA ESTRANGEROS, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA COLONNA N. 4, CP_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio degli avv.ti MARCO PESENTI e FRANCESCO CONCIO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza accogliendo i motivi di impugnazione pagina 1 di 10 Nel merito:
Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate il 24.12.2002 dagli opponenti al quanto alle clausole nn.2, 6, 8, e per l'effetto accertare e dichiarare Parte_3 estinte le garanzie rilasciate dagli opponenti per decadenza ex art. 1957 CC della creditrice dal diritto di agire nei confronti dei garanti;
per l'effetto dichiarare inesigibile il credito da parte della cessionaria e/o sue mandatarie e/o procuratrici.
In via istruttoria si reiterano le istanze formulate e non accolte
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli
1.Vero che ho curato personalmente la raccolta delle fideiussioni che mi vengono mostrate e che sono presenti nel fascicolo come all.10 degli opponenti;
ne confermo la conformità agli originali.
Testi: avv. Gladis Castellano del Foro di Bergamo, Via Giacomo Quarenghi, Bergamo;
e avv. Nicola
Stiaffini del Foro di Livorno, Via Indipendenza,20.
2.Vero che la fideiussione contenuta all'all 10 rilasciata in favore della NC che rappresento è conforme a quella presente negli archivi ed in uso nel 2002 dagli Istituti di credito intestatari della modulistica. Testi: i legali rappresentanti degli Istituti di credito beneficiari delle garanzie prodotte all'all.10 , in particolare TE AN AO (anche per banco di Napoli, Banco Ambrosiano Pop Veneto,
Cassa di Risp. Di Bologna, banca Popolare Commercio e Industria), NC TE AS SI (anche per Banco Toscano SpA, CR (per Bipop Carire), Banco Popolare di Crotone, NC di Credito
Cooperativo, presso le loro sedi legali.
Qualora ritenuto necessario si chiede che la Corte ordini ad almeno 5 primari Istituti di credito l'esibizione dei moduli in uso per fideiussioni omnibus nel 2002.
Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio compresa quella di mediazione obbligatoria e di primo grado da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Per CP_1
Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui agli artt. 342
pagina 2 di 10 Nel merito, in via principale:
- respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dagli appellanti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 566/2024, pubblicata il 25/03/2024 dal Tribunale di Pavia (R.G. n. 5642/2022).
In via subordinata:
- nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pavia non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuti e conseguentemente condannare Parte_1
al pagamento dell'importo capitale di € 189.203,58, oltre interessi moratori al tasso
[...] convenzionale di cui sopra fino al raggiungimento dell'importo massimo garantito di € 200.000,00 ed al tasso di cui all'art. 1284 c.c. per l'importo residuo e fino all'effettivo saldo;
b) , in Parte_2 solido con il predetto, al pagamento dell'importo massimo garantito di € 80.000,00, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c.c. per l'importo residuo e fino all'effettivo saldo, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado e hanno proposto opposizione avverso il decreto con il quale era Parte_1 Parte_2 stato ingiunto il pagamento al primo dell'importo di € 200.000,00 ed alla seconda, in solido con il primo, di € 80.000,00, oltre interessi e spese. In particolare, si trattava della medesima obbligazione scaturente dalla garanzia prestata dagli ingiunti in favore di per i debiti Parte_3 della società Immobiliare RO S.r.l. a socio unico (nella persona dello stesso che Parte_1 ne era anche amministratore unico), con un importo massimo garantito pari, rispettivamente, alle somme sopra indicate. Il debito derivava, in particolare, da un mutuo ipotecario concesso alla suddetta società il 30.9.2009 e la relativa posizione creditoria era stata ceduta a in forza di CP_1 cessione “pro soluto” ex L. n. 130/1999, pubblicata in G.U. del 16.6.2018. A fondamento di tale opposizione, gli ingiunti eccepivano la decadenza dalla garanzia per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., rilevando che la clausola di deroga a detto termine, contenuta nella scrittura di fideiussione, doveva ritenersi inefficace in quanto affetta da nullità derivata per violazione del diritto pagina 3 di 10 “antitrust”. Inoltre, rilevavano che le voci indicate nell'estratto conto (€ 189.243,58 come capitale, €
14.882,25 quali spese legali ed € 35.925,00 per interessi di mora) “necessitavano di spiegazioni”.
Si è costituita la convenuta opposta contestando gli assunti avversari.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 566/24 il Tribunale di Pavia ha così statuito:
“I. revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
II. dichiara tenuti e condanna: a) al pagamento dell'importo capitale di € Parte_1
189.203,58, oltre interessi moratori al tasso convenzionale di cui sopra fino al raggiungimento dell'importo massimo garantito di € 200.000,00 ed al tasso di cui all'art. 1284 c.c. per l'importo residuo e fino all'effettivo saldo;
b) , in solido con il predetto, al pagamento Parte_2 dell'importo massimo garantito di € 80.000,00, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c.c. per l'importo residuo e fino all'effettivo saldo;
III. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite relative sia alla fase monitoria sia a quella di opposizione, che liquida, per compenso di difensore, quanto alla prima, in € 2.135,00, e quanto alla seconda (comprensiva della mediazione obbligatoria) in € 7.600,00, nonché, per entrambe, 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− gli opponenti non specificano da quando il termine semestrale dovrebbe decorrere, circostanza che deve presumersi nota quantomeno all'opponente che della società debitrice, fallita Pt_1 con sentenza intervenuta nel mese di gennaio 2018, era amministratore unico nonché unico socio;
− l'opposta ha prodotto con la seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. applicabile ratione temporis una lettera datata 18.1.2012, a firma della mutuante , indirizzata alla Parte_3 debitrice principale Immobiliare RO S.r.l. ed ai fideiussori, tra i quali gli odierni opponenti, con la quale si comunicava la risoluzione del contratto di mutuo e si invitava tutti i destinatari a pagare l'importo di € 189.508,86, calcolato in quota capitale ed interessi fino alla data del
10.1.2012. Inoltre, ha prodotto atto di precetto, notificato alla stessa suddetta debitrice il
29.5.2014, nel quale si dà atto della comunicazione di risoluzione di cui sopra, e atto di pignoramento immobiliare, notificato alla medesima debitrice il 19.7.2014;
− gli opponenti, con riferimento alla citata comunicazione del 18.1.2012, si sono limitati a rilevare come non vi sia idonea prova del suo effettivo ricevimento, evidenziando che le pagina 4 di 10 ricevute prodotte indicano un momento ben successivo, ossia il 13.2.2014. Ciò che, tuttavia, essi non spiegano è come da tale deduzione dovrebbe concludersi nel senso della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., essendo semmai plausibile desumere il contrario. Invero, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (così, Cass. n. 2301/2004). Da ciò consegue che, se non si ritenesse idonea ai fini di cui trattasi la lettera del 18.1.2012, la decorrenza del termine semestrale dovrebbe ritenersi coincidente con la notifica dell'atto di precetto, avvenuta ben successivamente (il 29.5.2014) ed, allora, neppure si porrebbe il problema di valutare se sia sufficiente una comunicazione stragiudiziale, posto che, per evitare la decadenza di cui trattasi, nulla si potrebbe pretendere dal creditore garantito se non di avviare l'esecuzione forzata nei confronti della debitrice principale sulla base del titolo stragiudiziale, ciò che è avvenuto meno di due mesi dopo la notifica dell'atto di precetto, attraverso quella dell'atto di pignoramento immobiliare;
− la data da tenere in considerazione deve essere individuata nell'invio della missiva del
18.1.2012 e ciò alla luce del fatto che la circostanza di avere ricevuto la comunicazione di cui trattasi non è stata debitamente contestata, agli effetti dell'art. 115 c.p.c., dagli opponenti, che devono presumersi sufficientemente vicini al fatto stesso per poterlo verificare ed, all'evenienza, contrastare con prova contraria: infatti, come già rilevato, l'opponente Parte_1 era socio unico nonché amministratore della società debitrice e, se tale comunicazione
[...] non fosse stata da questo ricevuta, ben avrebbe potuto evidenziarlo e così anche l'altra opponente che aveva certamente solidi rapporti con l' come Parte_2 Pt_1 evidenziato dalla circostanza che le fideiussioni recano in intestazione un indirizzo di residenza comune ad entrambi. Infatti, nelle note di udienza del 9.1.2024, in maniera apparentemente contraddittoria rispetto all'obiezione che non vi sarebbe prova dell'invio della lettera di cui trattasi, la parte opponente sostiene, da un lato, come sia “provato che la risoluzione del contratto di mutuo da parte del è datata 18.1.2012” e, dall'altro lato, che “il Parte_3 termine previsto dall'art. 1957 c.c. è trascorso infruttuosamente senza alcuna iniziativa di recupero, neppure stragiudiziale, visto che non vi è neppure prova dell'invio della raccomandata di cui all'all. 5 e men che meno della ricezione”;
pagina 5 di 10 − è opportuno ulteriormente premettere che la locuzione “e le abbia con diligenza continuate” di cui all'art. 1957 c.c. non può essere interpretata, come traspare dalle deduzioni svolte dagli opponenti nelle citate note di udienza, nel senso che, una volta “proposte le istanze” entro il termine semestrale, lo stesso termine riprenderebbe automaticamente a decorrere al pari di quanto avviene per l'interruzione della prescrizione: non si tratta, infatti, di un termine prescrizionale in senso proprio e la valutazione se le istanze di cui sopra siano state “con diligenza continuate” deve essere svolta a prescindere dal termine stesso. In proposito, la notifica di atto di precetto a distanza di due anni dalla comunicazione di risoluzione, sebbene trattasi di un periodo di tempo non breve, non consente di per sé di fare presumere una mancanza di diligenza nel senso menzionato. Il parametro della “diligenza”, ai fini di cui trattasi, deve essere valutato alla luce delle peculiarità del caso, ed, in particolare, tenendo conto della “ratio” dell'art. 1957 c.c., che è quella di evitare una sospensione eccessiva ed indefinita delle iniziative di recupero che possa risolversi in danno del garante;
− inoltre, la tematica della nullità della fideiussione derivante dalla violazione della normativa
“antitrust” rimane estranea alla fattispecie per cui è causa, non trattandosi di una fideiussione, bensì, per l'appunto, di un contratto autonomo di garanzia. Peraltro, la Corte d' Appello di
Milano, con la sentenza del 15.12.2022, richiamando conforme giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la mera previsione del pagamento “a semplice richiesta scritta” sarebbe di per sé sufficiente a legittimare il creditore a presentare le proprie istanze anche solo in via stragiudiziale, con ciò legittimando la tesi secondo la quale, indipendentemente dalla natura della garanzia, la clausola “solve et repete” determina la possibilità di evitare la decadenza sulla base di una mera iniziativa di natura stragiudiziale;
− l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. deve essere, quindi, disattesa, e le superiori statuizioni assorbono l'ulteriore questione - pur rilevante - della prova di un cartello interbancario illegittimo riferito al periodo in cui le fideiussioni di cui trattasi sono state stipulate;
− è invece fondato il rilievo svolto da parte degli opponenti della mancata prova, in effetti mai offerta, della debenza dell'importo di somme per le causali “carico spese legali” e “interessi di mora”. Pertanto, gli opponenti, in solido tra loro e con riferimento alla medesima obbligazione garantita, devono essere condannati al pagamento:
pagina 6 di 10 − quanto ad dell'importo capitale di € 189.203,58, oltre interessi Parte_1 moratori al tasso convenzionale di cui sopra fino al raggiungimento dell'importo massimo garantito di € 200.000,00 ed al tasso di cui all'art. 1284 c.c. per l'importo residuo e fino all'effettivo saldo;
− quanto a dell'importo massimo garantito di € 80.000,00, oltre interessi Parte_2 moratori al tasso di cui all'art. 1284 c.c. per l'importo residuo e fino all'effettivo saldo.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 dedotto che:
− si tratta di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia;
− gli opponenti hanno provato e offerto di provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale in epoca precedente a quella oggetto della verifica del 2005 della NC d'TA;
− la clausola n. 6 di deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c. contenuta nei contratti è, pertanto, nulla;
− la missiva del 18.1.2012 è stata prodotta unitamente a ricevute TNT Traco di due anni successive, che evidentemente si riferiscono ad un'altra spedizione. In mancanza anche solo della prova dell'invio la lettera non attesta alcuna iniziativa, non potendosi escludere che non sia mai stata spedita. Contemporaneamente però la medesima è utilizzabile contro la banca come prova che per quest'ultima il contratto è da intendersi risolto alla data del 18.1.2012, in quanto contiene la pretesa di un pagamento immediato e per intero per effetto della decadenza del beneficio del termine previsto dal contratto di mutuo (art.6);
− il giudice di prime cure ha erroneamente posto a carico degli appellanti la prova che l'Immobiliare RO Srl non aveva ricevuto la lettera, prova impossibile, e ha ingiustamente rimproverato loro “di non aver adeguatamente contestato l'invio del documento, circostanza di cui a distanza di oltre dieci anni e l'insorgere di malattie non si può pretendere che Pt_1 avesse memoria”. Quanto alla sig.ra il solo fatto di essere la moglie di non Pt_2 Pt_1 determina che fosse a conoscenza delle vicende della Immobiliare RO Srl;
− gli opponenti hanno contestato l'idoneità del documento alla prova dell'iniziativa rilevante. Il giudice di prime cure ha, quindi, erroneamente attribuito agli opponenti il difetto di contestazione ex art. 115 Cpc di un fatto mai neppure allegato prima della memoria ex art. 183
pagina 7 di 10 VI c. n.2, così contravvenendo anche alle regole del contraddittorio. Conseguentemente la banca deve ritenersi decaduta ex art. 1957 c.c.;
− l'eccezione degli opponenti sul quantum ha determinato l'annullamento del decreto ingiuntivo e la condanna a somma notevolmente inferiore (oltre € 50.000). L'opposizione è stata anche sol per questo necessaria e fruttuosa. Nella liquidazione delle spese pertanto sarebbe stato corretto quanto meno non attribuire agli opponenti le spese della fase monitoria, poiché mancavano i presupposti per l'emissione del provvedimento. In ogni caso la soccombenza reciproca avrebbe dovuto comportare una parziale compensazione delle spese processuali.
Si è costituita la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello. CP_1
Alla prima udienza la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione e alla successiva udienza del
19.11.2025 è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, deve ritenersi, fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano.
Occorre, innanzitutto, osservare che, come condivisibilmente evidenziato dal giudice di prime cure, anche qualora si riconoscesse la nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni sottoscritte dagli appellanti in quanto riproduttive di quelle del modello ABI ritenute illegittime dalla NC d'TA (artt.
2, 6 e 8 del contratto), occorrerebbe verificare se nel caso concreto dette clausole nulle abbiano trovato applicazione e, quindi, se la banca beneficiaria della garanzia ne abbia tratto vantaggio. Soltanto in questo caso, ad avviso della Corte, sussisterebbe in capo agli odierni appellati un interesse concreto a ottenere una declaratoria dell'invalidità di tali clausole.
Ebbene, le fideiussioni in questione riproducono tutte le clausole dichiarate nulle dall'Autorità di vigilanza, ma l'appellante contesta unicamente la clausola sub art. 6 del contratto, concernente la deroga all'art. 1957 c.c..
Tale clausola, secondo la Corte, non ha avuto, tuttavia, alcun effetto nel caso concreto.
Giova osservare, che, come la giurisprudenza ha già avuto modo di constatare, ove le parti, come in questo caso, abbiano previsto che il garante debba adempiere a seguito di “semplice richiesta scritta” del creditore (cfr. art. 7 del contratto), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.5
Orbene, nel caso di specie, non è contestato che la risoluzione del contratto di mutuo sia avvenuta in forza della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 6 della relativa scrittura. Ciò posto, deve pagina 8 di 10 evidenziarsi che la dichiarazione di volersi avvalere della predetta clausola è un atto unilaterale recettizio: i suoi effetti risolutori si producono nel momento in cui essa perviene a conoscenza della parte inadempiente, conformemente ai principi generali in materia di atti recettizi (articoli 1334 e 1335
c.c.). Pertanto, il tribunale ha correttamente ritenuto che alcuna specifica contestazione sia stata svolta dagli appellanti in ordine alla produzione documentale della controparte, atteso che delle due l'una:
1. o la missiva del 18.1.2012 non è stata ricevuta dalla debitrice principale e quindi il contratto di mutuo non si è risolto al momento della ricezione della stessa ma, successivamente, alla data di notifica dell'atto di precetto avvenuta il 29.5.2014;
2. o la missiva del 18.1.2012 è stata ricevuta e quindi il contratto di mutuo si è risolto con la ricezione della stessa.
Tanto è sufficiente, a far ritenere a questa Corte che la banca, comunque, non sia incorsa in alcuna decadenza idonea a determinare l'estinzione della fideiussione, essendosi attivata per il recupero del proprio credito entro il termine di decadenza semestrale previsto dalla legge.
In entrambi i suddetti casi, infatti, non può che ritenersi rispettato il termine di decadenza de quo in quanto i contratti prevedono l'obbligo del garante di adempiere a “semplice richiesta scritta” e, pertanto, anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale - missiva del 18.1.2012 o atto di precetto notificato il 29.5.2014 (seguito, peraltro, dalla notifica dell'atto di pignoramento immobiliare perfezionatasi il 19.7.2014 ) - deve considerarsi - come si è detto - una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c..
Risulta, invece, fondata la censura svolta dagli appellanti avverso la condanna al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali della fase monitoria. Invero, essendo stato revocato il decreto ingiuntivo, le relative spese non possono che rimanere a carico della richiedente.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/10. Per la restante parte vengono, invece, poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 8.991,90, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
pagina 9 di 10 in parziale accoglimento dell'appello proposto da e e, in parziale Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 566/24, confermata nel resto:
1. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite relative alla sola fase di opposizione, che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
2. condanna gli appellanti alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del grado, CP_1 che - compensate nella misura di 1/10 - liquida per la restante parte in € 8.991,90 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
MA RI OM TI
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