CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5817 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 213 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 con
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale e vertente
TRA
(C.F: ) e (C.F: ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
domicilio eletto in Frattamaggiore alla via P.M. Vergara n. 24 presso l'avv. Maria Ruggiero (C.F:
[...]
) da cui sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione C.F._3
telematica a ruolo della causa di appello.
APPELLANTE
E
(C.F: ) elettivamente domiciliato in Grumo Nevano alla Piazza San Controparte_1 CodiceFiscale_4
Pasquale n. 11 presso l'avv. Francesco Cristiano (C.F: ) da cui è rappresentato e difeso CodiceFiscale_5
in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di risposta depositata telematicamente.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Con le presenti note, il sottoscritto procuratore si riporta integralmente al proprio
atto di appello di cui chiede l'integrale accoglimento con riforma della sentenza n. 2174/2022, per tutte le
motivazioni in esso evidenziate. Insiste nell'impugnare e contestare, oltre ad opporsi a tutte le avverse
deduzioni perché totalmente infondate sia in fatto che in diritto. In particolare, ci si oppone all'eccezione di
pagina 1 di 11 inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, per la sua infondatezza. Infatti, nell'atto
introduttivo viene fedelmente riportato il punto contestato della sentenza e per il quale si chiede la riforma. Ci
si oppone ancora alla eccezione di inammissibilità dell'appello per assenza di “qualsivoglia critica alla
decisione di merito del Giudice di prime cure”. Non si comprende infatti cosa vi era da criticare se il Giudice di
prime cure non è mai entrato nel merito della questione che si andava a trattare, non avendo lo stesso mai
superato le questioni preliminari. Alla luce di quanto sopra si insiste nella richiesta di accoglimento
dell'appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle richieste avanzate
nell'atto di appello con ammissione dei mezzi istruttori in esso articolati”.
PER L'APPELLATO: “L'avv. Francesco Cristiano, procuratore e difensore del sig. , si Controparte_1
riporta a tutti i propri scritti difensivi e conclude per l'integrale rigetto dell'atto di appello, con vittoria di spese
con distrazione ex art. 93 c.p.c. Chiede pertanto che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei
termini ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 06.10.2020 e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
innanzi al Tribunale di Napoli Nord il sig. invocando l'accertamento della responsabilità di Controparte_1
quest'ultimo per i danni patiti dall'immobile di loro proprietà, sito in Frattaminore alla via Togliatti n. 9/11, e la sua conseguente condanna al risarcimento.
A supporto della domanda gli istanti hanno dedotto di essere stati disturbati, dalla fine del mese di agosto 2018, da forti rumori provocati dagli strumenti impiegati per i lavori di ristrutturazione dell'appartamento al piano superiore di proprietà del convenuto . Detti lavori, nella prospettazione attorea, Controparte_1
provocavano ingenti danni al loro appartamento determinati dalle continue vibrazioni dovute all'impiego di martelli pneumatici e consistenti in crepe, distacco di intonaci, scollamento dei vetri delle porte interne, lesioni alla controsoffittatura, distacco delle cornici degli infissi, etc. per un importo complessivo di € 9.800,00.
Sempre a causa di tali lavori gli attori si erano poi visti costretti a sostituire la caldaia, con una spesa di €
1.000,00 il quanto la polvere ed i calcinacci accumulatisi al suo interno ne provocavano la rottura.
Le continue immissioni sonore generate dalle lavorazioni avevano inoltre esposto gli istanti ad un significativo stress, acuito dalla necessità di rimuovere costantemente dal proprio appartamento la polvere, con pagina 2 di 11 conseguente richiesta di risarcimento anche del danno non patrimoniale, da determinarsi secondo equità.
A conforto della loro pretesa, gli attori hanno infine prodotto i seguenti documenti: a) perizia di parte a firma del Geom. ; b) preventivo di spesa del 20.02.2019 avente per oggetto la sostituzione della Persona_1
caldaia; c) rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco del 06.06.2019. Sempre in via istruttoria, è stata infine richiesta l'ammissione di prova testimoniale, con riserva di indicare i testi nel corso del procedimento, nonché
c.t.u. al fine di valutare l'ammontare dei danni.
A causa di un disguido gli attori non hanno provveduto alla tempestiva iscrizione a ruolo della causa.
Pertanto, con atto notificato in data 20.10.2020, la causa è stata riassunta citando nuovamente il convenuto a comparire innanzi al Tribunale di Napoli Nord per una successiva udienza.
, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda negando l'esistenza di Controparte_1
nesso causale tra le lavorazioni eseguite nel proprio appartamento e i danni lamentati di cui la documentazione prodotta non dimostrava in alcun modo la riconducibilità alle opere di ristrutturazione.
Parte convenuta ha inoltre contestato la quantificazione operata dall'attore ritenendo sovrastimato l'ammontare dei danni patrimoniali e sfornita di qualsivoglia prova la ricorrenza di pregiudizi non patrimoniali.
Il ha infine negato la propria legittimazione passiva chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa CP_1
della società a cui erano stati appaltati i lavori eseguiti nel proprio appartamento, con Controparte_2
contestuale differimento dell'udienza di prima comparizione.
Nel corso di tale udienza gli attori hanno dichiarato di aver erroneamente depositato, in sede di iscrizione a ruolo della causa, l'originaria citazione in luogo dell'atto di riassunzione - chiedendo l'autorizzazione al deposito della citazione in riassunzione o, in alternativa, la fissazione di un termine per rinnovare la notifica di tale atto - mentre il convenuto ha eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 165 c.p.c. reiterando, in subordine, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della . CP_2
Con ordinanza depositata in cancelleria l'08.02.2021 il giudice di prime cure, sciogliendo la riserva formulata all'esito della udienza di prima comparizione e trattazione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Nella successiva udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta, gli attori hanno chiesto la revoca della precedente ordinanza e di essere rimessi in termini per il deposito dell'atto di riassunzione o, in subordine, di introitare la causa in decisione compensando le spese di lite.
Tali richieste sono state ribadite nel corso della successiva udienza, sostituita dal deposito di note ex art.
pagina 3 di 11 127-ter c.p.c., quando la causa è stata trattenuta in decisione.
La controversia è stata quindi decisa con sentenza pubblicata il 07.06.2022 e non notificata la quale ha rigettato la domanda risarcitoria condannando gli attori, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite avversarie, quantificate in € 1.620,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al
15% del compenso, distraendo tale somma in favore dell'avv. Francesco Cristiano dichiaratosi antistatario. Nel
rendere tale pronunzia il giudice il giudice di primo grado ha in primo luogo disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto, motivando come segue:
«L'errore materiale relativo all'iscrizione a ruolo della causa - effettuata con l'originario atto di
citazione non con quello di riassunzione della causa - non ha infatti determinato una lesione del diritto di difesa
del convenuto, né relativamente all'individuazione dell'oggetto del giudizio, né con riguardo alla vocatio in ius,
essendosi la controparte regolarmente costituita.
Sul punto la Suprema Corte ha con più pronunce chiarito che “i vizi di iscrizione della causa a ruolo, ed
in particolare quelli che si risolvono in un errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore, riportato nel
ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità
processuali, ove l'errore sia agevolmente riconoscibile e, per questo, non precluda alla parte destinataria della
notificazione dell'atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri,
la causa iscritta a ruolo. I vizi, invece, invalidano l'iscrizione ed il conseguente successivo corso del giudizio
quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di
rilevanza costituzionale” (cfr. Cass. civ. n. 25901/2016)...Nel caso di specie la sostanziale identità
dell'originario atto di citazione e del successivo atto di riassunzione (diversi solo per quanto concerne
l'indicazione della data d'udienza), la regolare e tempestiva costituzione del convenuto e la sua partecipazione
all'udienza indicata nell'atto di riassunzione - quella del 28.1.2021 - fanno ritenere correttamente integrato il
contraddittorio tra le parti e, dunque, deve reputarsi esclusa alcuna ipotesi di nullità processuale relativa
all'instaurazione del procedimento».
Quanto poi al merito della controversia, il giudice di prime cure ha in primo luogo inquadrato la fattispecie sottoposta al suo vaglio sotto il disposto dell'art. 2043 c.c. con conseguente onere per il danneggiato di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile rappresentati dal comportamento doloso o colposo del danneggiante, dall'esistenza di un danno prodotto contra ius e di un nesso di causalità tra la condotta pagina 4 di 11 antigiuridica e il pregiudizio lamentato.
Il tribunale ha quindi evidenziato come - nel caso di specie - gli attori non abbiano soddisfatto l'onere della prova da cui erano gravati, non avendo gli istanti fornito elementi sufficienti a comprovare né l'effettiva esistenza dei danni lamentati né l'eventuale nesso di causalità rispetto alle lavorazioni di ristrutturazione compiute nell'appartamento posto al piano superiore.
Più nel dettaglio, tale conclusione è stata così motivata: «Nel caso di specie, nessuna delle parti ha
richiesto, in occasione della prima udienza, la concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie
di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
Inoltre, la richiesta di prova testimoniale contenuta nell'atto di citazione non è stata ritenuta
ammissibile in assenza di indicazione dei nominativi dei testi da escutersi. Si ricorda invero che, ai sensi
dell'art. 244 c.p.c., “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da
interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”.
Pertanto, la causa va decisa sulla scorta della sola documentazione allegata da ciascuna parte ai rispettivi atti
di costituzione. Orbene, le emergenze istruttorie non consentono di ritenere dimostrati, in termini certi ed
inequivoci, sia l'effettivo verificarsi dei pregiudizi lamentati, sia la loro ascrivibilità eziologica alle lavorazioni
eseguite nell'appartamento di proprietà del convenuto.
La pretesa azionata si fonda essenzialmente sulla perizia di parte attrice che dà conto dell'esistenza,
nell'appartamento degli attori, dei seguenti danni: rigonfiature, crepe, distacco degli intonaci, lesioni alle
controsoffittature e distacco delle cornici degli infissi ai vani interni.
Il perito di parte, geom. , rappresentava di aver effettuato un unico sopralluogo in data Persona_1
21.12.2018 e di essersi convinto, per varie ragioni, che l'unica causa dei danni riscontrati fosse da ricondursi ai
lavori di ristrutturazione in corso nell'immobile del secondo piano, di proprietà di “in Controparte_1
quanto l'eccessiva vibrazione, dovuta all'uso dei martelli pneumatici e/o altri attrezzi da cantiere, ha
determinato la miriade di danni verificatisi in tutta l'unità abitativa posta al piano sottostante”.
Tuttavia, la sola produzione documentale di parte non consente di ritenere giudizialmente dimostrata né
l'effettiva esistenza dei danni lamentati dagli attori, né la loro tipologia e la gravità, né tanto meno che questi
siano stati cagionati proprio dai lavori di ristrutturazioni realizzati nell'immobile del convenuto e che non
fossero invece ad essi preesistenti (dato quest'ultimo nemmeno ricavabile in maniera convincente dalla perizia
pagina 5 di 11 di parte, dato l'unico accesso effettuato dal perito incaricato).
In tale contesto, la consulenza di parte e la connessa documentazione fotografica, proprio in quanto atti
di parte, risultano insufficienti ai fini della dimostrazione della sussistenza e dell'eventuale entità del
pregiudizio lamentato atteso che, all'esito del giudizio, permangono ragionevoli dubbi sulla reale esistenza dei
danni lamentati e su quali siano state le relative cause.
Si evidenzia, inoltre, che il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco, avvenuto in data 6.6.2019, e
depositato in giudizio dagli attori, ha unicamente accertato all'interno dell'immobile di proprietà degli attori
“danni d'acqua in genere” dovuti a “infiltrazioni d'acqua da solaio” per “rottura di tubo d'acqua dal lavabo”.
Trattasi quindi di danni astrattamente non derivanti dall'eccessiva vibrazione dovuta all'uso di martelli
pneumatici e di altri strumenti da lavoro, pertanto non riconducibili a quelli allegati nell'atto di citazione e
rispetto ai quali è stato preteso il ristoro. Alla luce di tale ricostruzione fattuale e delle lacune probatorie
evidenziate non viene pertanto fornita alcuna adeguata dimostrazione della esistenza dei danni e della loro
riconducibilità ai lavori di ristrutturazione all'immobile di proprietà del convenuto.
Sul punto appare opportuno evidenziare che, in un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento
svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto od in parte
anche dal comportamento colposo dello stesso danneggiato o da altre cause esterne al fatto doloso o colposo.
Sul punto, l'onere probatorio gravante sugli attori non può dirsi adeguatamente assolto, non essendo in alcun
modo emersa la prova del collegamento causale tra le lavorazioni di manutenzione straordinaria e i pregiudizi
lamentati. Totalmente sforniti di elementi probatori di supporto in via di fatto e diritto sono anche i danni non
patrimoniali lamentati dagli attori, riconducibili alle immissioni sonore e materiali provenienti
dall'appartamento del convenuto, circostanze queste pure rimaste totalmente indimostrate nel corso del
giudizio».
§§§§§§
Con atto notificato in data 06.01.2023 ed iscritto a ruolo il 16.01.2023 il e la hanno Pt_1 Pt_2
proposto tempestivo appello avverso tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente in accoglimento delle seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. CP_1
nei fatti per cui è causa, per i motivi di cui in premessa e di condannarlo al pagamento della somma
[...]
compresa nei limiti di € 26.000,00, così come documentato nel giudizio di primo grado;
2) condannare altresì
pagina 6 di 11 l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al
sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario».
In via istruttoria, gli appellanti hanno poi richiesto l'ammissione di prova per testi sui capitoli dedotti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, integrati con l'indicazione dei testi mancata in prime cure,
nonché la nomina di un c.t.u. per accertare il nesso di causalità tra i danni lamentati e i lavori di ristrutturazione.
Il costituitasi tempestivamente in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo gli istanti formulato alcuna critica specifica nei confronti della sentenza di primo grado che correttamente addiveniva al rigetto della domanda risarcitoria dando atto dell'assenza di un conforto documentale alla pretesa e della mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. in assenza di una richiesta di parte con conseguente maturazione delle preclusioni istruttorie.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla fissazione di un termine per il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato riportato in epigrafe, la causa
è stata introitata in decisione, disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a complessivi quaranta giorni.
§§§§§§
In accoglimento della preliminare eccezione formulata dall'appellato va dichiarata l'inammissibilità del proposto appello perché contenutisticamente non conforme alle previsioni dell'art. 342 c.p.c.
E' infatti costante in giurisprudenza l'affermazione secondo cui nel giudizio di appello, il quale non costituisce un novum iudicium, la cognizione del giudice è circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi di gravame e tale specificità impone che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, dirette ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, attraverso cui si opera la consumazione del diritto potestativo di impugnazione, accanto alla parte volitiva deve essere sempre presente, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto dell'eventuale acquiescenza della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice per la qual cosa non è sufficiente che l'atto consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ma è altresì necessario che le ragioni su cui pagina 7 di 11 si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità avuto riguardo alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. tra tante cass. n. 18932/2016 e n. 21566/2017).
Tali requisiti dell'atto di appello, come chiarito dalla Suprema Corte con la pronunzia a Sezioni Unite n.
27199/2017, non sono stati modificati in seguito alla novellazione dell'art. 342 c.p.c. operata dal D.L. n. 83 del
2012 conv. in L. n. 134/2012, nella cui vigenza è stato introdotto il presente giudizio, richiedendosi tuttora che l'impugnazione contenga, in aggiunta alla parte volitiva, un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata attraverso l'enunciazione chiara, precisa e circostanziata degli errori commessi dal primo giudice in sede decisoria.
Delle caratteristiche sin qui evidenziate difetta senz'altro l'appello proposto da e Parte_1
Con un solo, laconico motivo di gravame, lamentando “omessa, insufficiente e Parte_2
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - arbitraria ed erronea valutazione
dell'iter del processo svoltosi in primo grado”, gli appellanti si sono infatti limitati a censurare la valutazione del giudice di primo grado relativa all'omessa dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità
extracontrattuale del deducendo - da un lato - che la mancata richiesta dei termini per il deposito delle CP_1
memorie istruttorie era correlata alla necessità di definire preventivamente la questione concernente la regolarità
dell'iscrizione al ruolo, sulla quale - all'esito della prima udienza - l'organo giudicante si era riservato;
dall'altro,
che l'inerzia nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. era giustificata dalla non integrità del contraddittorio, avendo il convenuto richiesto, nella comparsa di risposta, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'impresa appaltatrice, nei cui riguardi risultava necessario estendere la lite.
Nella sua stringata formulazione il motivo di appello è invero così compendiato: “In prima udienza il
Giudice di prime cure, unitamente alle parti costituite e presenti in aula, si erano soffermate sulla questione
preliminare relativa alla regolarità della iscrizione a ruolo;
inoltre parte convenuta aveva chiesto di essere
autorizzata alla chiamata in causa dell'impresa che aveva eseguito i lavori, ritenendola responsabile dei danni
lamentati, e parte attrice non si era opposta alla avversa richiesta, dando al contrario manforte perché la stessa
fossa accolta.
Purtroppo, però, come si è evidenziato nella prima parte del presente atto di appello, il giudice si
riservava per decidere sulla questione preliminare ed al momento dello scioglimento della stessa, non solo
ometteva di esprimersi in merito alla stessa, ma non si pronunciava nemmeno sulla richiesta di chiamata in
pagina 8 di 11 causa avanzata dalla parte convenuta.
Appare decisamente superficiale la valutazione del giudice di prime cure che ha ignorato le circostanze
puntualmente descritte, stravolgendo letteralmente il codice di procedura civile ritenendo che le parti avessero
omesso di chiedere un rinvio ex art. 183 VI co. al fine di articolare i mezzi istruttori, senza che però fosse
garantita l'integrità del contraddittorio”.
Vi è dunque un'apodittica affermazione di stravolgimento delle regole del codice di procedura e una generica censura di erroneità dell'operato del primo giudice effettuate dall'appellante senza contestare alcuna specifica violazione delle norme processuali. Il semplice riferimento all'esigenza di pervenire alla risoluzione della questione preliminare circa la regolarità dell'iscrizione a ruolo e all'asserita non integrità del contraddittorio, prospettati quali ragioni giustificative della mancata richiesta dei termini, non appare invero sufficiente ad integrare una critica puntuale alla decisione impugnata, trattandosi di rilievi sommamente generici che si limitano a denunciare l'asserita superficialità della valutazione compiuta in primo grado, senza alcuna indicazione delle ragioni logiche e normative che avrebbero dovuto indurre l'autore della sentenza a pervenire ad una diversa valutazione.
In senso contrario all'affermata non integrità del contraddittorio va infatti osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, quando il convenuto contesti l'obbligazione verso l'attore, attribuendo la titolarità
attiva del rapporto obbligatorio ad un altro soggetto, non si dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti del preteso legittimato non chiamato in causa ma, come in ogni altra ipotesi di legittimazione alternativa, si deve accertare se l'attore sia o no titolare dell'obbligazione e rigettare, in caso negativo, la domanda. In tal caso può
pertanto profilarsi soltanto un' opportunità di far intervenire, in primo grado, il terzo nel processo, valutabile discrezionalmente dal giudice, affinché, con economia di giudizi, la pronunzia possa valere anche nei confronti del terzo (cfr. in termini già cass. n. 1501/1980, n. 7458/1983 e n. 6415/1998).
Allo stesso modo è pacifico che l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale,
l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (cfr. ex multis cass. n. 17249/2003,
cass. n. 14844/2007 e cass. n. 24680/2006).
Nel caso di specie non vi erano dunque esigenze litisconsortili da soddisfare attraverso l'obbligatoria pagina 9 di 11 partecipazione al giudizio della con conseguente esigenza di fissare una nuova prima udienza ex Controparte_3
art. 183 co. 1 e 2 c.p.c., finalizzata alla cura di tale incombenza, prima di avviare la causa in decisione.
Allo stesso modo è da escludere l'esigenza di pervenire all'immediata risoluzione della questione pregiudiziale relativa alla regolarità dell'iscrizione a ruolo della causa prima di avviare la stessa in decisione.
Nessuna norma impone, infatti, al giudice di decidere le questioni pregiudiziali o preliminari separatamente dal merito. L'art. 187 co. 1 e 2 c.p.c., al contrario, prescrive al giudice decidere tali questioni separatamente dal merito solo quando risultano concretamente idonee a definire la lite con una pronuncia in rito lasciandolo nel caso contrario libero di risolverle unitamente al merito.
Il principio di concentrazione tende, infatti, ad impedire il frazionamento del giudizio comportando perciò
che, quando una causa viene rimessa in decisione per risolvere anche una questione pregiudiziale o preliminare,
in base all'art. 189 u.c. c.p.c. vi è l'obbligo per le parti di formulare integralmente le loro conclusioni avendo il giudice il potere-dovere di esaurire l'intero thema decidendum ove ritenga superata detta questione preliminare.
Non incorre pertanto in alcuna violazione di norme processuali il giudice che, investito di tutta la causa ai sensi degli artt. 187, comma secondo e terzo e 189 cod. proc. civ., ed in mancanza di istanze istruttorie, abbia ritenuto, una volta superate le questioni pregiudiziali, di dover esaurire l'intero thema decidendum e quindi di dovere pronunziare anche nel merito senza disporre la prosecuzione del giudizio per consentire alle parti di proporre gli eventuali incombenti inerenti allo stesso merito (cfr. in termini già cass. n. 6313/1980, cass. n.
5447/1983 e cass. n. 6623/1997).
È infine indubbio che l'art. 183 c.p.c. tendenzialmente concentri nell'udienza di prima comparizione e trattazione non solo l'effettuazione delle verifiche inerenti alla regolarità del contraddittorio ma anche il compimento e l'esaurimento di tutte le attività assertive e probatorie tant'è che il sesto comma di tale norma stabilisce che solo “se richiesto” il giudice concede alle parti tre termini perentori rispettivamente deputati alla precisazione e modifica delle domande ed eccezioni già proposte, al completamento delle richieste istruttorie ed alla deduzione di prove contrarie.
Ne consegue che, all'esito della prima udienza, del tutto legittimamente il giudice può determinarsi all'immediata fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni qualora, come nella fattispecie in esame,
sia mancata qualsivoglia richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 186 co. 6 c.p.c.
Pienamente rispondente alle previsioni di legge, sotto ogni profilo prospettato, è stata dunque la scelta del pagina 10 di 11 tribunale di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni già all'esito della prima udienza così come richiesto dal convenuto e in assenza di una richiesta degli attori dei termini ex art. 186 co. 6 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti in relazione al valore della controversia dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico degli appellanti, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da e da avente ad oggetto la Parte_2 Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2174/2022, pubblicata in data 07.06.2022.
2) Condanna e , in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di Parte_2 Parte_1
appello sostenute da che si liquidano in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% ed accessori di legge, con distrazione della somma in favore dell'avv. Francesco Cristiano dichiaratosi antistatario.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico di e , di una sanzione pari al Parte_2 Parte_1
contributo unificato dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 18.11.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del r. Luca Maffei. CP_4
pagina 11 di 11