CA
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione II civile, in persona dei Magistrati: Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 528 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Sardi, con domicilio eletto presso lo studio in Treviso (TV), Via 55°
Reggimento Fanteria n. 44.
PARTE APPELLANTE
E
, contumace CP_1
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1682/2023 del Tribunale di Treviso pubblicata il 28/9/2023.
Causa decisa nella camera di consiglio del 12/3/2025.
CONCLUSIONI Per la parte appellante
In riforma dell'impugnata Sentenza
Nel merito:
a) accertato il possesso ultraventennale, pacifico, esclusivo ed ininterrotto da parte dell'attore degli immobili per cui vi è causa, dichiarare il sig. unico ed Parte_1 esclusivo proprietario per intervenuta usucapione della porzione est, costituita da magazzino al piano terra, tettoia e area verde, del complesso immobiliare sito in Asolo, Fr. Villa d'Asolo, Via Verdi 17, attualmente così identificato in catasto fabbricati del Comune di Asolo (ex mm.nn. 131/d e 131/m):
- Sezione C foglio 5 particella 643 sub. 1 area scoperta
- Sezione C foglio 5 particella 643 sub. 2, categoria A/7, classe 2, consistenza 13,5 vani, rendita Euro 1.987,07;
- Sezione C foglio 5 particella 643 sub. 3, categoria C/6, classe 3, consistenza 37 mq, rendita Euro 118,48; porzione costituita da magazzino al piano terra, tettoia e parte dell'area verde, il tutto come meglio descritto nella perizia allegata, con liberazione da qualunque diritto e/o pregiudizievole altrui, trattandosi di acquisto a titolo originario;
b1) accertato il relativo possesso ultraventennale, pacifico, esclusivo ed ininterrotto, dichiarare avvenuto da parte dell'attore l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, con ogni mezzo, della lunghezza di metri lineari 15,00 e della larghezza di metri lineari 3,50, e della corrispondente servitù di sottoservizi, entrambe a favore della porzione del compendio per cui è causa, come sopra identificata e risultata di proprietà del sig. , e a carico della rimanente porzione di sud-est del compendio Parte_1
(attualmente censito in Comune di Asolo, Foglio C/5, m.n. 643 sub. 1), il tutto come meglio descritto nella perizia allegata in narrativa (doc. n. 1),
b2) in subordine, costituire coattivamente la servitù di passaggio, con ogni mezzo, della lunghezza di metri lineari 15,00 e della larghezza di metri lineari 3,50, e della corrispondente servitù di sottoservizi, entrambe a favore della porzione del compendio per cui è causa, come sopra identificata e risultata di proprietà del sig. , e Parte_1
a carico della rimanente porzione di sud-est del compendio (attualmente censito in
Comune di Asolo, Foglio C/5, m.n. 643 sub. 1), il tutto come meglio descritto nella perizia allegata in narrativa (doc. n. 1). c) per l'effetto, disporsi tutti i frazionamenti catastali necessari a identificare le porzioni immobiliari usucapite e ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nonché la voltura all'Ufficio Tecnico Erariale dei diritti reali sopra descritti, con esonero del Conservatore da ogni eventuale responsabilità.
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, conveniva in Parte_1 giudizio per sentire accertata e dichiarata l'usucapione di un magazzino CP_1 al piano terra, tettoia e area verde, del complesso immobiliare sito in Asolo (TV), Via
Verdi 17, censiti al catasto fabbricati, f. 5, part. 643, sub. 1, 2 e 3.
1.1. Esponeva l'attore:
- in relazione alle porzioni immobiliari in oggetto, “Dati i lunghi rapporti di fraterna amicizia e reciproca fiducia, e , all'epoca giovani imprenditori, Parte_1 Per_1 avevano infatti pattuito che il primo avrebbe contribuito a finanziare vari lavori di ampliamento…l'accordo venne all'epoca formalizzato in una scrittura privata, recante la data del 28 ottobre 1993”;
- “l'accesso/recesso ai beni posseduti rispetto alla via pubblica avviene, ora come allora, mediante il cancello a posto a sud-est dell'intero complesso, del quale il sig. ” Parte_1 aveva le chiavi;
- dal 1993 “Tale possesso si è estrinsecato nella presenza continua nel luogo per cui vi è causa e nella sua occupazione con mezzi e materiali di parte attrice”;
- nel 2014 il proprietario, , coniugato con , in occasione Persona_2 CP_1 della separazione, “ha trasferito all'ex coniuge la proprietà dell'intero m.n. 643, comprese, dunque, le porzioni per cui qui vi è causa”;
- aggiungeva l'attore sulle deduzioni della convenuta che questi atti di disposizione, per quanto trascritti, non avrebbero effetto alcuno nella sfera dell'attore “che agisce per veder riconosciuto un titolo di acquisto di natura originaria, non già derivativa”, v, pag. 2 della memoria ex art. 183, comma sesto n. 1, c.p.c.;
pag. 2/6 - sulla domanda di usucapione anche del diritto al passaggio e ai sottoservizi: “Va riconosciuto, comunque, che detto utilizzo non è esclusivo, in quanto del cancello, del vialetto e dei sottoservizi si servono anche i proprietari della porzione del fabbricato non oggetto di usucapione”.
2. Si costituiva resistendo ad ogni domanda ed esponendo che: CP_1
- sul terreno acquistato nel 1982 dal coniuge, , era stata costruita Persona_2 l'abitazione familiare successivamente ampliata un po' alla volta;
- all'attore, legato da un rapporto di collaborazione e fiducia al , veniva concesso Per_1 di entrare nella “casa-cantiere” della quale aveva le chiavi e di utilizzare alcuni spazi per deposito di attrezzi e utensili;
- nel marzo del 1997 i coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale con atto del notaio comprendente anche le porzioni immobiliari in oggetto utilizzate Per_3 esclusivamente dai coniugi e dai figli, da allora le visite dell'attore si Persona_4 diradavano e venivano preannunciate telefonicamente per prendere qualcosa delle attrezzature depositate;
- con l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, trascritto Persona_4 il 14/1/2014, l'intero complesso di cui al mappale 643 veniva trasferito alla convenuta che, aggiungeva, nulla sapeva della scrittura privata del 1993, nessun possesso ai fini dell'usucapione sussisteva e che la presenza del sig. nella zona di Parte_1 ampliamento era dovuto alla tolleranza dei coniugi.
3. Il Tribunale di Treviso, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e prova testimoniale, così disponeva:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta , liquidate nell'importo di € 6.164,00 a CP_1 titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- la documentazione dimessa da parte attrice era irrilevante, compresa la scrittura privata del 28/10/1993 con avente ad oggetto la compravendita a favore Persona_2 dell'attore della porzione di immobile oggetto di causa, in quanto l'attore chiedeva di
“accertarsi l'acquisto della proprietà della porzione di immobile de qua a titolo originario, e non a titolo derivativo” e comunque la scrittura non era opponibile alla convenuta in assenza della forma necessaria ex art. 2657 c.c.;
- la stessa scrittura privata, evidenziava il giudice di prime cure, era comunque
“inidonea a trasferire il possesso, che costituisce una situazione di fatto insuscettibile di un trasferimento per iscritto, laddove scisso dal diritto o dal bene cui esso accede”;
- ai fini della prova del possesso ad usucapionem, aggiungeva il primo giudice, non erano sufficienti le circostanze del possesso del telecomando di apertura del cancello che dà accesso ai luoghi di causa o delle relative chiavi e dell'occupazione di parte dell'immobile con beni personali dell'attore, situazione: “di fatto compatibile con una relazione materiale con l'immobile fondata sulla mera tolleranza del proprietario, o semmai con un contratto verbale di comodato a tempo indeterminato, in base al quale il comodatario ha soltanto la detenzione del bene, ma non il possesso”;
- i testi e avevano confermato che la frequentazione dei luoghi di Tes_1 Parte_1 causa da parte dell'attore inizialmente maggiore, agli inizi degli anni '90, si era ridotta,
pag. 3/6 così “avvalorando la tesi secondo la quale la relazione dell'attore con i predetti cespiti fosse legata alla sua amicizia col , piuttosto che ad una volontà di possederli Per_1 sorretta dall“animus rem sibi habendi”;
- inoltre, in relazione alla conformazione dei luoghi, aggiungeva il giudice di primo grado: “l'attore avrebbe dovuto dimostrare in quale modo egli abbia potuto esercitare il suo possesso in termini di esclusività, visto che l'immobile che ne sarebbe stato oggetto era occupato da altri soggetti, i quali potevano liberamente avere accesso anche alle porzioni che egli intende usucapire”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1
restava contumace. CP_1
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. Sostiene l'appellante che il primo giudice non avrebbe considerato che:
a) il contenuto della scrittura privata del 28/10/1993 con la quale il sig. ed il sig. Per_1
dichiaravano che il prezzo “era già stato pagato, convenendo che il possesso Parte_1 sarebbe stato trasferito contestualmente alla firma” della stessa scrittura;
b) il sig. prima e la sig.ra non avrebbero mai ostacolato il possesso Per_1 CP_1 del sig. , mentre la tolleranza da parte del proprietario non avrebbe alcun Parte_1 rilievo, trattandosi di possesso che sarebbe stato esercitato per oltre venti anni come avrebbero confermato i testi escussi;
c) gli stessi testi avrebbero anche dichiarato di aver avuto accesso al luogo in quanto accompagnavano il sig. e che l'attore era sempre presente, quale “prova Parte_1 dell'esistenza di una relazione materiale tra il sig. ed il bene configurabile in Parte_1 termini di "ius excludendi alios";
d) aggiunge l'appellante che: “Diversamente da quanto riportato in Sentenza (pag. 4 cpv
2°), il sig. nel proprio atto di citazione non ha mai dichiarato l'importo Parte_1 finanziato al sig. per l'ampliamento dell'immobile; egli si è solo limitato a dire Per_1 di aver finanziato l'ampliamento, peraltro senza specificare quale ne sia stata la modalità, ovvero se il finanziamento fosse avvenuto in denaro, fornitura di materiali oppure manodopera”; e) “la consegna da parte del sig. al sig. delle chiavi e del telecomando Per_1 Parte_1 del cancello di ingresso hanno rappresentato un fatto concludente”, secondo l'appellante, non riconducibile ad un rapporto di comodato precario non provato, mentre
“Il deposito di beni propri all'interno di un locale, ma soprattutto l'esecuzione dei lavori di manutenzione su di un bene”, sarebbero comportamenti idonei per l'usucapione.
* * *
7. Le censure proposte sono infondate e vengono respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. In materia di usucapione della proprietà, appare utile ricordare che:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. 20539/2017); ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi pag. 4/6 un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno ed incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cass. 18392/2006 e 8662/2010);
- in particolare, la presunzione di possesso utile per l'usucapione, di cui all'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione, ma da un atto o da un fatto del proprietario, “poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario” (cfr. Cass. 5551/2005);
- chi sostiene “di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente” (cfr. Cass.
12080/2018 e 11374/2010).
- non è configurabile quale possesso "ad usucapionem" il comportamento consistente nell'uso di una striscia di terreno “non essendo detta condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene” (cfr. Cass. 10894/2013);
- ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione occorre, dunque, un atto (o un comportamento) che denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere (cfr. Cass.
29449/1990).
7.2. Ciò premesso, nella decisione impugnata si afferma che:
“dalla stessa planimetria prodotta dall'attore sub doc. 1, in allegato alla perizia di parte, emerge chiaramente come il mappale sub 1, che l'attore intende usucapire, costituisce un'area scoperta piuttosto estesa, in relazione alla quale l'attore non ha avuto cura di precisare, se non mediante la delimitazione con linea di colore rosso alle pagg. 4 e 5 del documento, quali elementi esterni consentissero di individuare la porzione di area scoperta che egli avrebbe usucapito. Ancora, il mappale sub 2 è rappresentato dall'intera abitazione della convenuta, dalla consistenza di 13,5 vani, nell'ambito della quale è visibile addirittura un collegamento (verosimilmente, una porta) tra il disimpegno ricompreso nella porzione oggetto della domanda di usucapione e il disimpegno al di fuori della linea rossa al piano terra, di tal che non si comprende - nulla essendo stato allegato in merito - in quale modo venisse garantita all'attore l'esclusività dell'asserito possesso di una sola parte dell'abitazione”, v. pag. 6 della sentenza appellata. Al riguardo, l'appellante non si confronta con la motivazione e pertanto, in assenza di una specifica censura, quanto irritualmente dedotto in questa sede sul punto non può essere esaminato.
7.3. Inoltre, è incontroverso che l'attore ora appellante agisca “per veder riconosciuto un titolo di acquisto di natura originaria, non già derivativa” nella piena consapevolezza dell'altruità della cosa e dunque la disponibilità del bene (delle chiavi di accesso), legittimamente è stata qualificata dal primo giudice non come possesso ma come detenzione e, per tale ragione, inidonea a dare luogo all'acquisto della proprietà per usucapione. Tanto più per l'area scoperta, non divisa né recintata, sicchè anche ove provato l'uso mediante deposito di materiali si tratterebbe comunque di un contesto di sostanziale promiscuità.
pag. 5/6 7.4. Infine, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, sull'esito della prova testimoniale in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la decorrenza di un possesso utile, esclusivo ed ininterrotto ex art. 1158 c.c., nulla hanno aggiunto concretamente sotto questo profilo le dichiarazioni dei testi indicati dall'appellante, comunque generiche in termini di esclusività del possesso. Così la testimonianza del teste , nipote dell'appellante, che sentito Testimone_2 all'udienza del 20/10/2022 ha riferito di un'unica circostanza riconducibile ad un lavoro di manutenzione (“io sono andato parecchie volte con mio zio sui luoghi di causa;
andavo con lui se c'era bisogno di dargli una mano, ad esempio a portare nei luoghi scatoloni o mobili, in un'occasione gli ho anche ritinteggiato le finestre, perché di lavoro io faccio finestre;
ciò è avvenuto circa intorno al 2000…ci teneva cose sue, tipo arredi di uffici dismessi…è da un po' che non vado con mio zio nei luoghi di causa, ma penso che lui ci vada”); e così la testimonianza del teste (“ricordo di essermi recato insieme a IM
, in macchina, presso i luoghi di causa più volte, più frequentemente nei primi anni Pt_1
'90, meno più di recente…nella stanza all'interno c'erano degli scaffali in cui lui metteva cose sue personali;
ricordo invece che il portico era libero”).
7.5. In sintesi, l'attività valorizzata dalla parte appellante non appare rilevante perché non esprime un'attività idonea a realizzare l'esclusione dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
Nel predetto contesto, invece, è del tutto ragionevole che l'utilizzazione promiscua derivi dalla mera tolleranza del proprietario in virtù della
“fraterna amicizia” e soprattutto della contiguità spaziale con l'abitazione dei signori
, non essendo stata mai manifestata la volontà di escludere i terzi e, in Persona_4 particolare, il titolare della proprietà, dal godimento del bene attraverso, ad esempio, una concreta protezione dei confini.
8. In conclusione, in assenza di una prova adeguata, convincente ed univoca dei fatti costitutivi dell'acquisto delle porzioni immobiliari in oggetto per intervenuta usucapione, le censure proposte dall'appellante devono essere rigettate. Nulla per le spese non avendo la parte convenuta svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato in data 12/3/2025
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione II civile, in persona dei Magistrati: Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 528 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Sardi, con domicilio eletto presso lo studio in Treviso (TV), Via 55°
Reggimento Fanteria n. 44.
PARTE APPELLANTE
E
, contumace CP_1
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1682/2023 del Tribunale di Treviso pubblicata il 28/9/2023.
Causa decisa nella camera di consiglio del 12/3/2025.
CONCLUSIONI Per la parte appellante
In riforma dell'impugnata Sentenza
Nel merito:
a) accertato il possesso ultraventennale, pacifico, esclusivo ed ininterrotto da parte dell'attore degli immobili per cui vi è causa, dichiarare il sig. unico ed Parte_1 esclusivo proprietario per intervenuta usucapione della porzione est, costituita da magazzino al piano terra, tettoia e area verde, del complesso immobiliare sito in Asolo, Fr. Villa d'Asolo, Via Verdi 17, attualmente così identificato in catasto fabbricati del Comune di Asolo (ex mm.nn. 131/d e 131/m):
- Sezione C foglio 5 particella 643 sub. 1 area scoperta
- Sezione C foglio 5 particella 643 sub. 2, categoria A/7, classe 2, consistenza 13,5 vani, rendita Euro 1.987,07;
- Sezione C foglio 5 particella 643 sub. 3, categoria C/6, classe 3, consistenza 37 mq, rendita Euro 118,48; porzione costituita da magazzino al piano terra, tettoia e parte dell'area verde, il tutto come meglio descritto nella perizia allegata, con liberazione da qualunque diritto e/o pregiudizievole altrui, trattandosi di acquisto a titolo originario;
b1) accertato il relativo possesso ultraventennale, pacifico, esclusivo ed ininterrotto, dichiarare avvenuto da parte dell'attore l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, con ogni mezzo, della lunghezza di metri lineari 15,00 e della larghezza di metri lineari 3,50, e della corrispondente servitù di sottoservizi, entrambe a favore della porzione del compendio per cui è causa, come sopra identificata e risultata di proprietà del sig. , e a carico della rimanente porzione di sud-est del compendio Parte_1
(attualmente censito in Comune di Asolo, Foglio C/5, m.n. 643 sub. 1), il tutto come meglio descritto nella perizia allegata in narrativa (doc. n. 1),
b2) in subordine, costituire coattivamente la servitù di passaggio, con ogni mezzo, della lunghezza di metri lineari 15,00 e della larghezza di metri lineari 3,50, e della corrispondente servitù di sottoservizi, entrambe a favore della porzione del compendio per cui è causa, come sopra identificata e risultata di proprietà del sig. , e Parte_1
a carico della rimanente porzione di sud-est del compendio (attualmente censito in
Comune di Asolo, Foglio C/5, m.n. 643 sub. 1), il tutto come meglio descritto nella perizia allegata in narrativa (doc. n. 1). c) per l'effetto, disporsi tutti i frazionamenti catastali necessari a identificare le porzioni immobiliari usucapite e ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nonché la voltura all'Ufficio Tecnico Erariale dei diritti reali sopra descritti, con esonero del Conservatore da ogni eventuale responsabilità.
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, conveniva in Parte_1 giudizio per sentire accertata e dichiarata l'usucapione di un magazzino CP_1 al piano terra, tettoia e area verde, del complesso immobiliare sito in Asolo (TV), Via
Verdi 17, censiti al catasto fabbricati, f. 5, part. 643, sub. 1, 2 e 3.
1.1. Esponeva l'attore:
- in relazione alle porzioni immobiliari in oggetto, “Dati i lunghi rapporti di fraterna amicizia e reciproca fiducia, e , all'epoca giovani imprenditori, Parte_1 Per_1 avevano infatti pattuito che il primo avrebbe contribuito a finanziare vari lavori di ampliamento…l'accordo venne all'epoca formalizzato in una scrittura privata, recante la data del 28 ottobre 1993”;
- “l'accesso/recesso ai beni posseduti rispetto alla via pubblica avviene, ora come allora, mediante il cancello a posto a sud-est dell'intero complesso, del quale il sig. ” Parte_1 aveva le chiavi;
- dal 1993 “Tale possesso si è estrinsecato nella presenza continua nel luogo per cui vi è causa e nella sua occupazione con mezzi e materiali di parte attrice”;
- nel 2014 il proprietario, , coniugato con , in occasione Persona_2 CP_1 della separazione, “ha trasferito all'ex coniuge la proprietà dell'intero m.n. 643, comprese, dunque, le porzioni per cui qui vi è causa”;
- aggiungeva l'attore sulle deduzioni della convenuta che questi atti di disposizione, per quanto trascritti, non avrebbero effetto alcuno nella sfera dell'attore “che agisce per veder riconosciuto un titolo di acquisto di natura originaria, non già derivativa”, v, pag. 2 della memoria ex art. 183, comma sesto n. 1, c.p.c.;
pag. 2/6 - sulla domanda di usucapione anche del diritto al passaggio e ai sottoservizi: “Va riconosciuto, comunque, che detto utilizzo non è esclusivo, in quanto del cancello, del vialetto e dei sottoservizi si servono anche i proprietari della porzione del fabbricato non oggetto di usucapione”.
2. Si costituiva resistendo ad ogni domanda ed esponendo che: CP_1
- sul terreno acquistato nel 1982 dal coniuge, , era stata costruita Persona_2 l'abitazione familiare successivamente ampliata un po' alla volta;
- all'attore, legato da un rapporto di collaborazione e fiducia al , veniva concesso Per_1 di entrare nella “casa-cantiere” della quale aveva le chiavi e di utilizzare alcuni spazi per deposito di attrezzi e utensili;
- nel marzo del 1997 i coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale con atto del notaio comprendente anche le porzioni immobiliari in oggetto utilizzate Per_3 esclusivamente dai coniugi e dai figli, da allora le visite dell'attore si Persona_4 diradavano e venivano preannunciate telefonicamente per prendere qualcosa delle attrezzature depositate;
- con l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, trascritto Persona_4 il 14/1/2014, l'intero complesso di cui al mappale 643 veniva trasferito alla convenuta che, aggiungeva, nulla sapeva della scrittura privata del 1993, nessun possesso ai fini dell'usucapione sussisteva e che la presenza del sig. nella zona di Parte_1 ampliamento era dovuto alla tolleranza dei coniugi.
3. Il Tribunale di Treviso, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e prova testimoniale, così disponeva:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta , liquidate nell'importo di € 6.164,00 a CP_1 titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- la documentazione dimessa da parte attrice era irrilevante, compresa la scrittura privata del 28/10/1993 con avente ad oggetto la compravendita a favore Persona_2 dell'attore della porzione di immobile oggetto di causa, in quanto l'attore chiedeva di
“accertarsi l'acquisto della proprietà della porzione di immobile de qua a titolo originario, e non a titolo derivativo” e comunque la scrittura non era opponibile alla convenuta in assenza della forma necessaria ex art. 2657 c.c.;
- la stessa scrittura privata, evidenziava il giudice di prime cure, era comunque
“inidonea a trasferire il possesso, che costituisce una situazione di fatto insuscettibile di un trasferimento per iscritto, laddove scisso dal diritto o dal bene cui esso accede”;
- ai fini della prova del possesso ad usucapionem, aggiungeva il primo giudice, non erano sufficienti le circostanze del possesso del telecomando di apertura del cancello che dà accesso ai luoghi di causa o delle relative chiavi e dell'occupazione di parte dell'immobile con beni personali dell'attore, situazione: “di fatto compatibile con una relazione materiale con l'immobile fondata sulla mera tolleranza del proprietario, o semmai con un contratto verbale di comodato a tempo indeterminato, in base al quale il comodatario ha soltanto la detenzione del bene, ma non il possesso”;
- i testi e avevano confermato che la frequentazione dei luoghi di Tes_1 Parte_1 causa da parte dell'attore inizialmente maggiore, agli inizi degli anni '90, si era ridotta,
pag. 3/6 così “avvalorando la tesi secondo la quale la relazione dell'attore con i predetti cespiti fosse legata alla sua amicizia col , piuttosto che ad una volontà di possederli Per_1 sorretta dall“animus rem sibi habendi”;
- inoltre, in relazione alla conformazione dei luoghi, aggiungeva il giudice di primo grado: “l'attore avrebbe dovuto dimostrare in quale modo egli abbia potuto esercitare il suo possesso in termini di esclusività, visto che l'immobile che ne sarebbe stato oggetto era occupato da altri soggetti, i quali potevano liberamente avere accesso anche alle porzioni che egli intende usucapire”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1
restava contumace. CP_1
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. Sostiene l'appellante che il primo giudice non avrebbe considerato che:
a) il contenuto della scrittura privata del 28/10/1993 con la quale il sig. ed il sig. Per_1
dichiaravano che il prezzo “era già stato pagato, convenendo che il possesso Parte_1 sarebbe stato trasferito contestualmente alla firma” della stessa scrittura;
b) il sig. prima e la sig.ra non avrebbero mai ostacolato il possesso Per_1 CP_1 del sig. , mentre la tolleranza da parte del proprietario non avrebbe alcun Parte_1 rilievo, trattandosi di possesso che sarebbe stato esercitato per oltre venti anni come avrebbero confermato i testi escussi;
c) gli stessi testi avrebbero anche dichiarato di aver avuto accesso al luogo in quanto accompagnavano il sig. e che l'attore era sempre presente, quale “prova Parte_1 dell'esistenza di una relazione materiale tra il sig. ed il bene configurabile in Parte_1 termini di "ius excludendi alios";
d) aggiunge l'appellante che: “Diversamente da quanto riportato in Sentenza (pag. 4 cpv
2°), il sig. nel proprio atto di citazione non ha mai dichiarato l'importo Parte_1 finanziato al sig. per l'ampliamento dell'immobile; egli si è solo limitato a dire Per_1 di aver finanziato l'ampliamento, peraltro senza specificare quale ne sia stata la modalità, ovvero se il finanziamento fosse avvenuto in denaro, fornitura di materiali oppure manodopera”; e) “la consegna da parte del sig. al sig. delle chiavi e del telecomando Per_1 Parte_1 del cancello di ingresso hanno rappresentato un fatto concludente”, secondo l'appellante, non riconducibile ad un rapporto di comodato precario non provato, mentre
“Il deposito di beni propri all'interno di un locale, ma soprattutto l'esecuzione dei lavori di manutenzione su di un bene”, sarebbero comportamenti idonei per l'usucapione.
* * *
7. Le censure proposte sono infondate e vengono respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. In materia di usucapione della proprietà, appare utile ricordare che:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. 20539/2017); ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi pag. 4/6 un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno ed incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cass. 18392/2006 e 8662/2010);
- in particolare, la presunzione di possesso utile per l'usucapione, di cui all'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione, ma da un atto o da un fatto del proprietario, “poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario” (cfr. Cass. 5551/2005);
- chi sostiene “di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente” (cfr. Cass.
12080/2018 e 11374/2010).
- non è configurabile quale possesso "ad usucapionem" il comportamento consistente nell'uso di una striscia di terreno “non essendo detta condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene” (cfr. Cass. 10894/2013);
- ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione occorre, dunque, un atto (o un comportamento) che denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere (cfr. Cass.
29449/1990).
7.2. Ciò premesso, nella decisione impugnata si afferma che:
“dalla stessa planimetria prodotta dall'attore sub doc. 1, in allegato alla perizia di parte, emerge chiaramente come il mappale sub 1, che l'attore intende usucapire, costituisce un'area scoperta piuttosto estesa, in relazione alla quale l'attore non ha avuto cura di precisare, se non mediante la delimitazione con linea di colore rosso alle pagg. 4 e 5 del documento, quali elementi esterni consentissero di individuare la porzione di area scoperta che egli avrebbe usucapito. Ancora, il mappale sub 2 è rappresentato dall'intera abitazione della convenuta, dalla consistenza di 13,5 vani, nell'ambito della quale è visibile addirittura un collegamento (verosimilmente, una porta) tra il disimpegno ricompreso nella porzione oggetto della domanda di usucapione e il disimpegno al di fuori della linea rossa al piano terra, di tal che non si comprende - nulla essendo stato allegato in merito - in quale modo venisse garantita all'attore l'esclusività dell'asserito possesso di una sola parte dell'abitazione”, v. pag. 6 della sentenza appellata. Al riguardo, l'appellante non si confronta con la motivazione e pertanto, in assenza di una specifica censura, quanto irritualmente dedotto in questa sede sul punto non può essere esaminato.
7.3. Inoltre, è incontroverso che l'attore ora appellante agisca “per veder riconosciuto un titolo di acquisto di natura originaria, non già derivativa” nella piena consapevolezza dell'altruità della cosa e dunque la disponibilità del bene (delle chiavi di accesso), legittimamente è stata qualificata dal primo giudice non come possesso ma come detenzione e, per tale ragione, inidonea a dare luogo all'acquisto della proprietà per usucapione. Tanto più per l'area scoperta, non divisa né recintata, sicchè anche ove provato l'uso mediante deposito di materiali si tratterebbe comunque di un contesto di sostanziale promiscuità.
pag. 5/6 7.4. Infine, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, sull'esito della prova testimoniale in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la decorrenza di un possesso utile, esclusivo ed ininterrotto ex art. 1158 c.c., nulla hanno aggiunto concretamente sotto questo profilo le dichiarazioni dei testi indicati dall'appellante, comunque generiche in termini di esclusività del possesso. Così la testimonianza del teste , nipote dell'appellante, che sentito Testimone_2 all'udienza del 20/10/2022 ha riferito di un'unica circostanza riconducibile ad un lavoro di manutenzione (“io sono andato parecchie volte con mio zio sui luoghi di causa;
andavo con lui se c'era bisogno di dargli una mano, ad esempio a portare nei luoghi scatoloni o mobili, in un'occasione gli ho anche ritinteggiato le finestre, perché di lavoro io faccio finestre;
ciò è avvenuto circa intorno al 2000…ci teneva cose sue, tipo arredi di uffici dismessi…è da un po' che non vado con mio zio nei luoghi di causa, ma penso che lui ci vada”); e così la testimonianza del teste (“ricordo di essermi recato insieme a IM
, in macchina, presso i luoghi di causa più volte, più frequentemente nei primi anni Pt_1
'90, meno più di recente…nella stanza all'interno c'erano degli scaffali in cui lui metteva cose sue personali;
ricordo invece che il portico era libero”).
7.5. In sintesi, l'attività valorizzata dalla parte appellante non appare rilevante perché non esprime un'attività idonea a realizzare l'esclusione dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
Nel predetto contesto, invece, è del tutto ragionevole che l'utilizzazione promiscua derivi dalla mera tolleranza del proprietario in virtù della
“fraterna amicizia” e soprattutto della contiguità spaziale con l'abitazione dei signori
, non essendo stata mai manifestata la volontà di escludere i terzi e, in Persona_4 particolare, il titolare della proprietà, dal godimento del bene attraverso, ad esempio, una concreta protezione dei confini.
8. In conclusione, in assenza di una prova adeguata, convincente ed univoca dei fatti costitutivi dell'acquisto delle porzioni immobiliari in oggetto per intervenuta usucapione, le censure proposte dall'appellante devono essere rigettate. Nulla per le spese non avendo la parte convenuta svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato in data 12/3/2025
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 6/6