Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
In tema di divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, è legittimo lo scioglimento del cumulo delle pene ai fini della determinazione del momento in cui, avvenuta l'espiazione della pena relativa a quei delitti, il divieto non ha più ragione di operare in ordine alla pena residua.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta nell'interesse di Annunziato Z., volta ad ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale - o, in subordine, della detenzione domiciliare - in riferimento alla pena residua relativa al provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 20 settembre 2017. Detto provvedimento di cumulo ricomprende tre diverse sentenze di condanna, elencate partitamente nell'ordinanza impugnata. Due di queste sono relative a delitti che non ostano alla concessione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2009, n. 15954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15954 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/03/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 1136
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 027890/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BI EN N. IL 26/04/1971;
avverso ORDINANZA del 17/06/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ MARCELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con ordinanza in data 17/6/08 il Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila dichiarava inammissibile, ex art. 4 bis o.p., l'istanza di semilibertà proposta da UB NC, condannato alla pena complessiva di 30 anni di reclusione, per non avere il detenuto espiato per intero la pena inflittagli per il reato ostativo di cui all'art. 416 bis c.p., due terzi di quella per omicidio e la metà di quella per i rimanenti reati comuni.
Ricorreva per cassazione il UB, rappresentando di avere espiato 22 anni e 10 mesi di reclusione e quindi per intero la pena per il reato ostativo (anni 8 e mesi 6) e per più di due terzi le rimanenti pene.
Insisteva pertanto nel beneficio richiesto.
Il PG presso la S.C., ritenuta immotivata l'ordinanza impugnata (che nulla diceva circa la concreta situazione del condannato), ne chiedeva l'annullamento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila.
Il ricorso è fondato.
È giurisprudenza ormai prevalente di questa Corte che ai fini dell'esclusione o limitazione delle misure alternative alla detenzione il cumulo possa essere sciolto ai fini della determinazione del momento in cui, considerata come avvenuta l'espiazione delle pene relative a quei delitti, l'esclusione o la limitazione non debbano più operare (per tutte: Cass., sez. 1^, sent. n. 2529, cc. 26/3/99, Di Zenzo, rv. 213354). Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
P.Q.M.
visto l'art. 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009