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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/10/2024, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 468/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Silvia Orlando Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 468/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTA Parte_1 P.IVA_1
MICHELA, elettivamente domiciliato in VIA ROSSANA N. 11 12100 CUNEO presso il difensore avv. BOTTA MICHELA appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSO Controparte_1 C.F._1
EVA, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BATTISTA BRICHERASIO, 7 10128 TORINO presso il difensore avv. BASSO EVA appellata rimessa in decisione con provvedimento in data 20.09.2024
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis rejectis,
- IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti,
l'ordinanza Tribunale di Asti rep. 441/2023 Dott. Daniele DAGNA R.G. 2012/2022, datata 23/02/2022, comunicata via posta elettronica certificata in data 27/02/2023, non notificata, e, pertanto pagina 1 di 3 - CONDANNARE la SI.ra al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, per la vendita dei beni mobili presenti nell'immobile locato, della somma Parte_1
complessiva di 30.817,00 euro, per i motivi meglio espressi in atti, o altra somma, maggiore o minore, meglio vista in corso di causa;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis in via preliminare e/o nel merito:
✓ rigettare l'appello proposto dalla perché inammissibile ed infondato in Parte_1
fatto e diritto confermando la decisione di primo grado, ossia l'ordinanza del Tribunale Ordinario di
Asti resa all'esito del giudizio R.G. 2012/2022, repertorio n. 441/2023 del 01 marzo 2023;
✓ dichiarare il difetto di legittimazione, ex art. 100 Cpc, in capo all'appellante ed accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto da questa vantato mandando assolta l'appellata da ogni contraria pretesa;
✓ dichiarare che la ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave Controparte_2
e, per l'effetto, dichiararla tenuta e condannarla al risarcimento dei danni nella misura che la Corte riterrà di giustizia ai sensi dell'art. 96, terzo comma, C.P.C.
✓ In ogni caso con vittoria di onorari di causa (compenso al difensore), spese non imponibili e spese imponibili, rimborso forfetario spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge.
In via istruttoria:
✓ ammettere prova per testimoni, indicando quale testimone la SI.ra , sui capi n. Testimone_1
1 n. 2 della comparsa di costituzione e risposta del 04 ottobre 2022 (pag. 4) del giudizio di primo grado, con istanza rinnovata in atto di P.C., ossia sui seguenti capi:
1. Vero che i beni mobili che dal 30.09.2010 al 30.08.2014 erano presenti nella casa di piazza Vittorio
Veneto n. 7/10 a Mango (CN) erano di proprietà della SI.ra ; Testimone_1
2. Vero che la SI.ra ha autorizzato la SI.ra ad Testimone_1 Controparte_1
alienare alcuni di tali beni mobili ed a trattenere il ricavato”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.03.2023 la Parte_1
promuoveva appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Asti in data
1.03.2023 con la quale era stata rigettata la domanda di pagamento formulata dalla Società ricorrente pagina 2 di 3 nei confronti della sig.ra , chiedendo disporsi la sospensione dell'efficacia Controparte_1
esecutiva del provvedimento impugnato.
All'udienza dell'1.02.2024 parte appellante dava atto della pendenza di trattative tra le parti, dichiarando perciò di non voler insistere nell'istanza di sospensiva già formulata;
il Consigliere
Istruttore disponeva quindi per la rimessione della causa in decisione.
Intervenuto quindi deposito di note conclusive delle parti e di comparsa conclusionale di parte appellante, la con note depositate in data 20.09.2024 e notificate alla Parte_1
parte appellata in pari data, dichiarava, a mezzo del difensore munito dei relativi poteri come da procura in atti, intervenuto accordo transattivo tra le parti e di rinunciare quindi agli atti del giudizio, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Con note depositate in data 27.09.2024 parte appellata dichiarava, a mezzo del difensore munito dei relativi poteri come da procura in atti, di accettare la predetta rinuncia, associandosi alla domanda di declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.
Ritiene la Corte che la rinuncia agli atti del giudizio formulata dall'odierna appellante, ritualmente notificata alla controparte e da questa accettata, anche in relazione alla richiesta compensazione delle spese del giudizio, debba ritenersi in specie pienamente efficace, dovendosi ritenere definito accordo sulle conclusioni concordemente spiegate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara estinto il presente giudizio;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'1/10/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Silvia Orlando Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 468/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTA Parte_1 P.IVA_1
MICHELA, elettivamente domiciliato in VIA ROSSANA N. 11 12100 CUNEO presso il difensore avv. BOTTA MICHELA appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSO Controparte_1 C.F._1
EVA, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BATTISTA BRICHERASIO, 7 10128 TORINO presso il difensore avv. BASSO EVA appellata rimessa in decisione con provvedimento in data 20.09.2024
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis rejectis,
- IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti,
l'ordinanza Tribunale di Asti rep. 441/2023 Dott. Daniele DAGNA R.G. 2012/2022, datata 23/02/2022, comunicata via posta elettronica certificata in data 27/02/2023, non notificata, e, pertanto pagina 1 di 3 - CONDANNARE la SI.ra al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, per la vendita dei beni mobili presenti nell'immobile locato, della somma Parte_1
complessiva di 30.817,00 euro, per i motivi meglio espressi in atti, o altra somma, maggiore o minore, meglio vista in corso di causa;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis in via preliminare e/o nel merito:
✓ rigettare l'appello proposto dalla perché inammissibile ed infondato in Parte_1
fatto e diritto confermando la decisione di primo grado, ossia l'ordinanza del Tribunale Ordinario di
Asti resa all'esito del giudizio R.G. 2012/2022, repertorio n. 441/2023 del 01 marzo 2023;
✓ dichiarare il difetto di legittimazione, ex art. 100 Cpc, in capo all'appellante ed accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto da questa vantato mandando assolta l'appellata da ogni contraria pretesa;
✓ dichiarare che la ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave Controparte_2
e, per l'effetto, dichiararla tenuta e condannarla al risarcimento dei danni nella misura che la Corte riterrà di giustizia ai sensi dell'art. 96, terzo comma, C.P.C.
✓ In ogni caso con vittoria di onorari di causa (compenso al difensore), spese non imponibili e spese imponibili, rimborso forfetario spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge.
In via istruttoria:
✓ ammettere prova per testimoni, indicando quale testimone la SI.ra , sui capi n. Testimone_1
1 n. 2 della comparsa di costituzione e risposta del 04 ottobre 2022 (pag. 4) del giudizio di primo grado, con istanza rinnovata in atto di P.C., ossia sui seguenti capi:
1. Vero che i beni mobili che dal 30.09.2010 al 30.08.2014 erano presenti nella casa di piazza Vittorio
Veneto n. 7/10 a Mango (CN) erano di proprietà della SI.ra ; Testimone_1
2. Vero che la SI.ra ha autorizzato la SI.ra ad Testimone_1 Controparte_1
alienare alcuni di tali beni mobili ed a trattenere il ricavato”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.03.2023 la Parte_1
promuoveva appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Asti in data
1.03.2023 con la quale era stata rigettata la domanda di pagamento formulata dalla Società ricorrente pagina 2 di 3 nei confronti della sig.ra , chiedendo disporsi la sospensione dell'efficacia Controparte_1
esecutiva del provvedimento impugnato.
All'udienza dell'1.02.2024 parte appellante dava atto della pendenza di trattative tra le parti, dichiarando perciò di non voler insistere nell'istanza di sospensiva già formulata;
il Consigliere
Istruttore disponeva quindi per la rimessione della causa in decisione.
Intervenuto quindi deposito di note conclusive delle parti e di comparsa conclusionale di parte appellante, la con note depositate in data 20.09.2024 e notificate alla Parte_1
parte appellata in pari data, dichiarava, a mezzo del difensore munito dei relativi poteri come da procura in atti, intervenuto accordo transattivo tra le parti e di rinunciare quindi agli atti del giudizio, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Con note depositate in data 27.09.2024 parte appellata dichiarava, a mezzo del difensore munito dei relativi poteri come da procura in atti, di accettare la predetta rinuncia, associandosi alla domanda di declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.
Ritiene la Corte che la rinuncia agli atti del giudizio formulata dall'odierna appellante, ritualmente notificata alla controparte e da questa accettata, anche in relazione alla richiesta compensazione delle spese del giudizio, debba ritenersi in specie pienamente efficace, dovendosi ritenere definito accordo sulle conclusioni concordemente spiegate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara estinto il presente giudizio;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'1/10/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 3 di 3