TRIB
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/10/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
299/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 299/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Matteotti n. 124, (C.F. ) e nato a [...] C.F._1 Parte_2 il 01/09/1946 e residente a [...] (C.F.
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vanessa D'Arpino ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio legale della medesima, sito in Frosinone (FR), Via Adige n. 41, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE' resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, le parti, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui allo stesso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.02.2025, le parti in epigrafe indicate hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in data a 22/09/1976 in
Sant'Agnello (NA), nel corso del quale sono nati figli, ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, alle condizioni concordate in ricorso.
1 A sostegno della domanda hanno dedotto che il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto n.
6266/2015 del 23/09/2015, ha omologato la separazione consensuale senza alcuna ulteriore statuizione e che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia;
che, successivamente, con provvedimento del 21/06/2016, R.G.
n. 380/2016, a seguito di ricorso congiunto, lo stesso Tribunale ha modificato le condizioni di separazione, riconoscendo a favore della sig.ra e a carico del sig. Parte_1 Parte_2 il versamento della somma di euro 100,00, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, a titolo di assegno di mantenimento.
Con decreto del 16.03.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 16.09.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art 127 ter c.p.c., all'esito della quale, con ordinanza depositata in data
18.09.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata all'udienza del 03.07.2015 nel procedimento di separazione consensuale, poi omologata dal medesimo Tribunale con decreto n. 6266/2015 del
23.09.2015.
Inoltre, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 11.02.2025, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Agnello in data
22.09.1976 tra le parti in causa;
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) il Sig. corrisponderà a favore della sig.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno divorzile, per la contribuzione al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese e
2 presso il domicilio della stessa, l'importo di euro 100,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Sant'Agnello (NA) per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (Atto n. 92, parte II, serie A, anno 1976 del Comune di Sant'Agnello);
D. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 299/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Matteotti n. 124, (C.F. ) e nato a [...] C.F._1 Parte_2 il 01/09/1946 e residente a [...] (C.F.
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vanessa D'Arpino ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio legale della medesima, sito in Frosinone (FR), Via Adige n. 41, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE' resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, le parti, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui allo stesso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.02.2025, le parti in epigrafe indicate hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in data a 22/09/1976 in
Sant'Agnello (NA), nel corso del quale sono nati figli, ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, alle condizioni concordate in ricorso.
1 A sostegno della domanda hanno dedotto che il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto n.
6266/2015 del 23/09/2015, ha omologato la separazione consensuale senza alcuna ulteriore statuizione e che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia;
che, successivamente, con provvedimento del 21/06/2016, R.G.
n. 380/2016, a seguito di ricorso congiunto, lo stesso Tribunale ha modificato le condizioni di separazione, riconoscendo a favore della sig.ra e a carico del sig. Parte_1 Parte_2 il versamento della somma di euro 100,00, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, a titolo di assegno di mantenimento.
Con decreto del 16.03.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 16.09.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art 127 ter c.p.c., all'esito della quale, con ordinanza depositata in data
18.09.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata all'udienza del 03.07.2015 nel procedimento di separazione consensuale, poi omologata dal medesimo Tribunale con decreto n. 6266/2015 del
23.09.2015.
Inoltre, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 11.02.2025, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Agnello in data
22.09.1976 tra le parti in causa;
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) il Sig. corrisponderà a favore della sig.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno divorzile, per la contribuzione al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese e
2 presso il domicilio della stessa, l'importo di euro 100,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Sant'Agnello (NA) per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (Atto n. 92, parte II, serie A, anno 1976 del Comune di Sant'Agnello);
D. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3