Art. 13.
Con effetto dal 1 luglio 1965, la quota fissa di contributo pari a lire 40.000 annue, a carico dell'ente, prevista dal comma primo dell'art. 11 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , e' soppressa.
A partire dalla data predetta, il contributo, a carico dell'ente, dovuto alla Cassa, interamente ragguagliato alla retribuzione annua contributiva, e' fissato in misura pari al 17,70 per cento della retribuzione stessa.
Con effetto dal 1 luglio 1965, la quota fissa di contributo pari a lire 40.000 annue, a carico dell'ente, prevista dal comma primo dell'art. 11 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , e' soppressa.
A partire dalla data predetta, il contributo, a carico dell'ente, dovuto alla Cassa, interamente ragguagliato alla retribuzione annua contributiva, e' fissato in misura pari al 17,70 per cento della retribuzione stessa.