Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1223 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza figurata del 05.03.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Paolo Botasso e Chiara Ambrosino;
Opponente contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore;
(C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore; entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino;
Opposte
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento, risarcimento del danno erariale da mancato incasso del prelievo supplementare sulla produzione del latte
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso:
per l'opponente: “- in via preliminare, sospendere la riscossione inaudita altera parte, ovvero in subordine, previa convocazione delle parti davanti a sé; - in via istruttoria: disporre CTU contabile, previa acquisizione di tutta la pertinente documentazione presso , che consideri CP_1
tutti i recuperi sino ad oggi effettuati dall'Amministrazione a vario titolo (compensazioni contributi PAC, pagamenti volontari, rateizzazione in corso) al fine di procedere alla
1
- nel merito, accertare e dichiarare nulla
e priva di effetto la cartella di pagamento n. 03520220007137433001 e la successiva intimazione di pagamento n. 03520249000813385000 del 7.3.2024 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 6.726.234,25, nonché il ruolo ordinario esecutivo, in quanto incerta, per le ragioni di cui in premessa, nel suo ammantare e, conseguentemente, accertare la reale consistenza del debito derivante dalla sentenza 4.2.2019 n. 23 della Corte dei Conti, III Sezione
Giurisdizionale d'Appello. - condannare le convenute in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge”;
per le opposte: “In via cautelare: rigettarsi la richiesta di sospensione, in assenza della contemporanea presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora che devono entrambi sussistere;
In via principale e nel merito: - Rigettare le eccezioni proposte e le domande formulate in atti da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni meglio indicate in narrativa. In ogni caso: condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria: Ci si oppone alla CTU contabile in quanto ritenuta meramente esplorativa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma 2, Legge del 18 giugno 2009 n. 69
e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
035 2022 00071374 33 001 dell'importo di € 6.460.511,67, notificata il 29 luglio
2022 dall su richiesta dell'ente impositore Controparte_2
in relazione al ruolo n. Controparte_1
2022/001546, inerente al recupero del credito generato dalla sentenza della Corte dei Conti n. 13/2019 per risarcimento del danno erariale ex d.P.R. n. 260/1998.
L'opponente ha eccepito, quale unico motivo di censura, la “erronea quantificazione dell'asserito debito”, sostenendo che quest'ultimo si sarebbe ridotto nel corso del tempo per effetto degli incassi parziali ottenuti dall'ente creditore
2 tramite compensazioni, pagamenti volontari, rateizzazioni e gli annullamenti dei provvedimenti prodromici in sede giurisdizionale, di cui l' non Controparte_2 avrebbe tenuto conto nella formazione del ruolo.
Si sono costituite in giudizio, congiuntamente, l' Controparte_1
e l' , le quali, censurando le avverse
[...] Controparte_2 deduzioni e insistendo per il rigetto dell'opposizione, hanno eccepito preliminarmente la tardività, sostenendo nel merito la legittimità della pretesa creditoria e dell'attività di riscossione.
Con provvedimento del 8 luglio 2024 è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, non ricorrendone i presupposti.
Rigettate le richieste istruttorie dell'opponente, la causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza figurata in epigrafe indicata.
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Deve essere preliminarmente confermata l'ordinanza del 5 novembre 2024 con cui sono state respinte le istanze istruttorie dell'opponente, riguardo alla consulenza tecnica contabile per il ricalcolo del credito azionato con la cartella opposta, per le ragioni di seguito indicate.
Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla difesa delle parti opposte. La natura della contestazione svolta
CP_ dall'opponente, investendo il diritto della di procedere all'esecuzione forzata per l'intera somma azionata dall'agente della riscossione, conduce a qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la quale non incontra limiti temporali, essendo inammissibile solo allorché venga proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione in sede di esecuzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 615 c.p.c.
Non essendo stata allegata alcuna prova di vendite o assegnazioni in favore della creditrice opposta prima che le venisse notificato l'atto introduttivo del presente giudizio (salvo due pignoramenti diretti di crediti presso terzi corredati da dichiarazioni negative del terzo, cfr. doc. 9), l'eccezione preliminare di decadenza deve essere disattesa.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata. Giova dapprima ricostruire i fatti che hanno dato origine all'odierna lite, per come emersi dalla prospettazione delle parti e dalle relative
3 produzioni. Il titolo posto a fondamento della cartella esattoriale impugnata è costituito dalla sentenza n. 13/2019 del 4 febbraio 2019 della Corte dei Conti, Terza Sezione
Giurisdizionale Centrale d'Appello.
In particolare, il giudice contabile ha accolto parzialmente l'appello proposto da
[...]
unitamente ad altri produttori di latte avverso il provvedimento di prime cure Parte_1
CP_ che li aveva condannati, anche con vincolo di solidarietà passiva, a risarcire la del danno erariale provocato dal mancato versamento dell'importo corrispondente al cosiddetto prelievo supplementare per lo sforamento del contingente delle quote latte assegnate durante le campagne 2001/2002 e 2002/2003.
Il giudice dell'impugnazione, nel rimodulare gli importi da porre a carico di ciascuno dei soggetti sanzionati, ha provveduto ad aggiornare la ricostruzione contabile per singolo produttore compiuta dalla sentenza riformata, prendendo in considerazione gli elementi
CP_ istruttori ivi trascurati, tra cui i documenti comprovanti gli importi recuperati dalla tramite le procedure di riscossione definite nelle more o per effetto di sopravvenute decisioni giudiziali di annullamento dei provvedimenti impositivi, nonché con i recuperi attuati attraverso le procedure di rateizzazione.
A pagina 155 della decisione, il giudice contabile, all'esito della riduzione del 20% del danno erariale complessivo, ha determinato quanto alla posizione di la Parte_1 minor somma di € 5.014.998,70 (cfr. doc. 2 di parte opponente, in particolare pagg. 11 e
164).
È su tale ultimo importo che l'agente della riscossione ha provveduto alla formazione del ruolo n. 2022/001546, dal quale hanno avuto origine la cartella di pagamento n.
03520220007137433001 e la successiva intimazione n. 03520249000813385000 (cfr. dettaglio degli importi a pag. 5 del doc. 1).
Le contestazioni spiegate dall'opponente non sono suscettibili di accoglimento sotto diversi profili. Dall'esame della documentazione allegata dall'opponente emerge come tra il 2021 ed il 2022 il Consiglio di Stato si sia pronunciato su una serie di appelli proposti, tra gli altri, anche da , al fine di ottenere la revisione dei criteri individuati dal Parte_1 legislatore per la compensazione e la riassegnazione delle quote latte inutilizzate e, di conseguenza, per la rideterminazione del quantum del prelievo supplementare che
4 compone l'attuale esposizione debitoria dell'opponente (cfr. doc. 6).
Il Consiglio di Stato, nell'accogliere i gravami, ha annullato i provvedimenti emessi dalla
CP_ per le compensazioni operate negli anni 2001/2002 e 2002/2003, con ciò imponendo la ripetizione, tramite ulteriori atti amministrativi, dei calcoli sottostanti alle operazioni di calcolo compiute sino a quel momento.
Tuttavia, le sentenze del Consiglio di Stato, oltre a non individuare in difetto di ulteriori riscontri esterni i criteri oggettivi sulla cui scorta poter rideterminare l'importo dovuto da
CP_
ad non hanno inciso in maniera diretta sul provvedimento Parte_1 giudiziale della Corte dei Conti e non consentono al giudice ordinario di operare in sede esecutiva una diversa determinazione del titolo giudiziale posto a fondamento della cartella esattoriale impugnata.
In proposito, appare anzitutto opportuno rimarcare che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla sua formazione e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione allegando fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa. Qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto, come nel nostro caso, un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo e attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (cfr., da ultimo, Cass. 14 febbraio 2013 sentenza 3667; in senso conforme, Cass. 3850/2011; Cass. civ., Sez. III 18 aprile 2006 n. 8928).
Del pari, attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo. L'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione (Cfr. Cass.
19 dicembre 2006 n. 27159. In senso conforme: Cass. 19 giugno 2001, n. 8331; Cass. 20
5 settembre 2000, n. 12664).
Va, nondimeno, osservato che in sede di opposizione all'esecuzione non è consentito alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziale, diretto ad invalidarne l'efficacia, in base ad eccezioni deducibili nel procedimento in cui il titolo stesso si è formato, ma soltanto il controllo circa l'attuale validità ed esistenza del titolo, così da poter stabilire se esso possa effettivamente costituire il fondamento dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Al contempo, va ricordato che in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., ove si contesta il diritto della parte istante ad agire in executivis, l'opponente assume la veste sostanziale e processuale di attore, per cui è tenuto a dare ex art. 2697 c.c. la prova del fatto costitutivo, modificativo o estintivo - nella specie, sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo - idoneo a incidere sulla sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'azione esecutiva, che rende inopponibile o ineseguibile nei suoi confronti il titolo (cfr. sul punto, tra le altre,
Cass. Civ., Sez. III, 13 maggio 2022, n. 15376).
Ciò posto, tenuto conto che la statuizione contenuta nel titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 13/2019 della Corte dei Conti non è stata caducata direttamente da altri provvedimenti di natura giurisdizionale ovvero amministrativa, il motivo di opposizione deve essere respinto.
Parimenti non sono suscettibili di positiva valutazione anche le ulteriori contestazioni con le quali l'opponente rappresenta di possibili pagamenti ovvero riscossioni coattive eseguite nei confronti degli altri condebitori solidali.
L'allegazione, oltre ad essere assolutamente generica, è rimasta sprovvista di qualsivoglia riscontro probatorio e la consulenza contabile si appalesa meramente esplorativa con l'evidente finalità di individuare fatti parzialmente estintivi del credito, soggetti a specifica prova da parte del debitore.
In ultimo, appare opportuno precisare che eventuali fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo non sono soggetti a termini decadenziali, di talché i medesimi potranno eventualmente essere dedotti anche in
6 fase di distribuzione delle somme ricavate a valle dell'eventuale processo di esecuzione forzata.
In definitiva, dunque, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'attività istruttoria concretamente svolta e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
1223/2024 R.G., così provvede:
rigetta l'opposizione formulata da avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 03520220007137433001 del 29.07.2022 e la successiva intimazione di pagamento n. 035 2024 90008133 85/000 del 07.03.2014, emesse dall
[...] per conto della Controparte_2 Controparte_1
;
[...]
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 32.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge.
Così deciso in Ivrea il 6 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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