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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2024, n. 34633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34633 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in esito a giudizio abbreviato, ha parzialmente riformato, nei termini più avanti precisati, la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania, emessa il 25 giugno 2020. 2. I giudici dei due gradi di merito, con conforme giudizio, hanno ritenuto sussistente una associazione di stampo mafioso, radicata in NC (paese della provincia di Catania), denominata clan Tomasello-Mazzaglia-Toscano, operativa fin dagli anni '80 dello scorso secolo e considerata una articolazione della più vasta organizzazione Cosa Nostra del catanese ed, in particolare, della storica famiglia mafiosa ER (capo 1). Della adesione a tale sodalizio illecito, sono stati ritenuti responsabili i ricorrenti OS GI e RT IO AM, con funzioni direttive;
AR IN, NG GO, GI GE, RI BE, RT NZ e CO NZ LV, quali partecipi;
RT EA è stato ritenuto un concorrente esterno. I giudici hanno, altresì, ritenuto sussistente e collegata alla prima organizzazione, altra associazione criminale, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, della 2 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34633 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 03/07/2024 quale sono stati ritenuti responsabili i ricorrenti OS GI e NG GO, insieme ad altri coimputati separatamente giudicati (capo 2). Alcuni ricorrenti sono stati condannati anche per alcuni reati specifici in materia di stupefacenti, armi e ricettazione, secondo quanto meglio si evidenzierà trattando delle singole posizioni processuali. Le acquisizioni probatorie sulla base delle quali si è pervenuti alla condanna degli imputati, sono costituite da sentenze irrevocabili, intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di polizia giudiziaria, dichiarazioni di collaboratori di giustizia. 3. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. 4. OS GI. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato associativo mafioso di cui al capo 1 della imputazione. La Corte territoriale, non tenendo conto dei motivi di appello, non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di condotte rilevanti per la prova del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., commesse dal ricorrente, secondo l'imputazione di cui al capo 1, dalla data di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre sita in provincia di Catania (24 marzo 2014) a quella dell'arresto, avvenuto a settembre del 2016. Le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia non sarebbero convergenti e delle singole fonti valorizzate dalla Corte non sarebbe stata saggiata l'attendibilità intrinseca - se non con riferimento a fattori esterni al processo - e la presenza di riscontri. Più in particolare: - il collaborante SU CE, che non aveva mai conosciuto il ricorrente, avrebbe riferito soltanto circostanze de relato inerenti ad una vicenda alla quale l'imputato era estraneo (programmato omicidio di NZ LV); - il collaborante NO AL avrebbe reso dichiarazioni assertive sul conto dell'imputato, riferendosi a vicende che si collocano fuori dal perimetro temporale tracciato dalla imputazione e che, comunque, riguarderebbero fatti inerenti a traffici di droga;
il collaborante NA DO non sarebbe stato sottoposto ad attento vaglio di attendibilità, stante il fatto di avere ritrattato le sue precedenti dichiarazioni in altri contesti processuali. In ogni caso, quanto da questi affermato sarebbe in contrasto con le dichiarazioni di SU CE a proposito del ruolo del ricorrente nell'omicidio NZ;
3 - il collaborante EL NZ, coimputato non ricorrente, non sarebbe attendibile, avendo iniziato a collaborare dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare, conoscendone i contenuti e limitandosi a ribadirli, secondo le dichiarazioni che il ricorso trasfonde e che risulterebbero contraddittorie sul ruolo mafioso del ricorrente;
i collaboranti Di CO AN e OS IC avrebbero reso dichiarazioni del tutto generiche, che la Corte non avrebbe dovuto valorizzare. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sempre in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato associativo mafioso di cui al capo 1 della imputazione. La sentenza impugnata sarebbe la mera riproposizione di quella di primo grado, non avendo tenuto conto dei motivi di appello, laddove era stato evidenziato che le intercettazioni telefoniche ed ambientali non avevano efficacia probante autonoma e di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori, della cui inconsistenza si è detto nel primo motivo di ricorso. Non vi sarebbe esplicito riferimento, nei dialoghi intercettati, al ricorrente come a colui che, dopo la scarcerazione del marzo 2014, avrebbe voluto riprendere il comando della organizzazione mafiosa radicata in NC. In ricorso si citano delle conversazioni (come quella n. 238 del 24.3.2014 o quelle dal cellulare in uso al coimputato AR IN) prive di significati accusatori. Si sottolinea che i rapporti con terzi soggetti avvenuti all'interno della sua abitazione, ove l'imputato era agli arresti domiciliari, non riguarderebbero vicende di rilevanza mafiosa ma, al più, attività illecite gestite dal ricorrente nel suo personale interesse. L'interpretazione in chiave non mafiosa del contenuto della intercettazione n. 1506 del 16.7.2014, sarebbe stata fornita dal collaborante NA DO, che aveva partecipato a quel dialogo. Dalla conversazione con NG GO n. 616 del 28.06.2014, inerente ad una gara di appalto, emergerebbe l'assenza di controllo del territorio da parte dell'odierno ricorrente. Le conversazioni relative a traffici di sostanze stupefacenti nulla proverebbero del reato associativo mafioso. In definitiva, non sarebbero emerse condotte attestanti la partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1, secondo i parametri tracciati dalla giurisprudenza di legittimità. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso (indicato come secondo), ribadendosi l'assenza di prova di condotte rilevanti ai fini della prova del reato associativo mafioso, il ricorrente si sofferma, più in particolare, a censurare la contestazione del ruolo direttivo, non ritenendo che le conversazioni n. 61,62 e 63 del 13.11.2014, presso il palmento di NG GO, siano significative in tal senso (tanto risultando anche dalla sentenza 4 di primo grado), così come irrilevante sarebbe il coinvolgimento del ricorrente in due vicende estorsive o il suo interessamento verso un soggetto moroso. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso (indicato come terzo), si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati in materia di armi e connessa ricettazione (capi 10, 11 e 12). La Corte avrebbe errato nel ricavare dalla conversazione n. 246 del 24.5.2016 la consapevolezza del ricorrente della esistenza delle armi detenute, si assume anche per suo conto, in contrada Don NZ. Non è stato spiegato, ad ogni modo, come la mera consapevolezza di tale circostanza possa integrare il concorso nel reato, posto che le armi erano detenute da altri ed il ricorrente, come era emerso dalle videoriprese, non si era mai avvicinato al luogo di occultamento. 4.5. Con il quinto motivo di ricorso (indicato come quarto), si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 di cui al capo 2. Il ricorrente contesta, in primo luogo, l'esistenza dell'organizzazione illecita, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia e dell'assenza di prova di singoli reati-fine. La Corte, in proposito, avrebbe travisato la prova dichiarativa (consistente nelle dichiarazioni dei collaboratori NA DO ed OS IC) e le intercettazioni, con particolare riguardo a quelle del 16.7.2014 e del 13.3.2015 (n. 9644), rivelative, semmai, di una autonoma e non organizzata condotta illecita del ricorrente in quel settore criminale di interesse. 4.6. Con il sesto motivo di ricorso (indicato come quinto), si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità sempre per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 di cui al capo 2. Ribadendosi l'assenza di prova di condotte rilevanti ai fini della prova del reato associativo in esame, il ricorrente si sofferma, più in particolare, a censurare la contestazione del ruolo apicale assunto in seno al sodalizio, non provato dalla intercettazione del 13.3.2015, al più illustrativa di un episodio singolo nel quale egli aveva dimostrato di possedere un ruolo paritario a quello del coimputato NG GO. 4.7. Con il settimo motivo di ricorso (indicato come sesto), si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90. Non sarebbe provato, se non attraverso valutazioni congetturali, che l'attività di spaccio di droga fosse esercitata al fine di agevolare il clan mafioso di NC arricchendone la cassa, tanto non potendosi ricavare dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o dalle intercettazioni. 5 Le risultanze proverebbero, semmai, un'unica condotta associativa da parte di tutti i medesimi partecipi, organici rispetto ad un unico sodalizio illecito di stampo mafioso, circostanza che non darebbe spazio alla contestazione dell'aggravante. 4.8. Con ['ottavo motivo di ricorso (indicato come settimo), si censura per violazione di leggè e. vizio di motivazione la ritenuta sussistenza dell'aggravante del carattere armato.dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, mancando la prova che le armi fossero detenute non nell'interesse del singolo ma del gruppo. 4.9. Con il nono motivo di ricorso (indicato come ottavo), ci si duole della applicazione della recidiva, che non sarebbe stata motivata. 4.10. Con il decimo motivo di ricorso (indicato come nono), si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non si sarebbe potuto giustificare valorizzando il comportamento processuale silente dell'imputato. 5. AR IN. 5.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, avuto riguardo alla scarsa rilevanza delle condotte commesse dal ricorrente in ambito associativo e della sua personalità, svolgendo egli attività lavorativa lecita. 6. NG GO. 6.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla continuazione ed alla entità della pena inflitta. La Corte di appello ha riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione con altri reati giudicati con sentenze irrevocabili. Tuttavia, avrebbe errato nel ritenere più grave il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309 del 1990 contestato al capo 2 del presente procedimento, dal momento che, tenuto conto delle pene previste in astratto dal legislatore, il reato più grave risulta essere quello di estorsione pluriaggravata per il quale è intervenuta condanna con la sentenza della Corte di appello di Catania dell'H dicembre 2019, irrevocabile il 20 giugno 2020. La Corte di appello avrebbe, inoltre, violato il divieto di reformatio in peius, determinando una pena complessiva superiore a quella inflitta dal primo giudice (pari ad anni 14 di reclusione), pervenendo ad una pena finale di anni sedici di reclusione già ridotta per il rito. 7. GI GE. 7.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla entità dell'aumento di pena in continuazione, pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione, per il reato precedentemente giudicato con sentenza della Corte di appello di Catania del 21 gennaio 2020, irrevocabile 1'11 giugno 2021. La determinazione di tale aumento avrebbe violato l'art. 63, terzo e quarto comma cod.pen., in quanto non avrebbe dovuto superare il limite di un terzo della condanna 6 inflitta con la citata sentenza della Corte di appello di Catania e non si sarebbero dovuti computare gli aumenti di pena per le aggravanti ad effetto speciale. 8. RI NT TO. 8.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ricondotto il fatto all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990, trattandosi di cosiddetta "droga parlata" di tipo leggero (marijuana) e non essendo stato acclarato, attraverso le intercettazioni, l'effettivo verificarsi delle cessioni, il loro numero e la loro entità, anche avuto riguardo al ruolo marginale ed occasionale del ricorrente nella vicenda. L'ipotesi di lieve entità non avrebbe potuto negarsi neanche nel caso di plurimi episodi di cessione di droga, adattandosi ai casi cosiddetti dì "piccolo spaccio". 8.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte indicato nessun elemento valido a giustificare tale decisione. 9. RI BE. 9.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo mafioso di cui al capo 1. La Corte si sarebbe limitata ad una mera conferma della sentenza di primo grado senza tenere conto delle doglianze contenute nell'atto di appello, siccome volte a sottolineare che le intercettazioni valorizzate sarebbero state di incerta lettura e avrebbero fatto riferimento ad un periodo di soli quattro mesi. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, inoltre, sarebbero inconsistenti e ricche di contraddizioni che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente considerato. 9.2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura il giudizio di responsabilità per i reati in materia di armi, non essendo emersa la prova che il ricorrente le avesse detenute e portate, avendo effettuato un unico accesso in tre mesi nel luogo di nascondimento. 9.3. Con il terzo motivo di ricorso, ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non ancorato ad alcuna motivazione. 10. LO MA. 10.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen. in relazione ai reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo di cui al capo 13 della imputazione. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto di alcune decisive circostanze idonee ad escludere l'aggravante, basando la condanna esclusivamente sulla mera consapevolezza, da parte dell'imputato, della caratura mafiosa del di lui fratello LO MO, correo separatamente giudicato, esclusivamente in favore del quale (e non dell'associazione) l'imputato avrebbe commesso il fatto in combutta con AV RT (erede del MO nella gestione del sodalizio), disfacendosi della pistola 7 nif detenuta a casa della madre per evitare che la posizione processuale del fratello, in allora detenuto e sottoposto a processo, potesse essere ulteriormente compromessa. Non vi sarebbe prova del beneficio concreto ottenuto dall'organizzazione mafiosa e tale finalità della condotta sarebbe contraddittoria rispetto alla circostanza che la pistola era stata ceduta al AV dietro pagamento di una somma di danaro. 11. RT EA. 11.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità per il reato di concorso esterno alla associazione di stampo mafioso descritta al capo 1 della imputazione. La Corte non avrebbe chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che l'imputato, seguendo le indicazioni del padre (RT IO AM, altro odierno ricorrente), fosse consapevole di favorire l'organizzazione mafiosa anziché il solo genitore, fermo restando che le condotte attribuitegli si baserebbero su emergenze probatorie dal contenuto incerto quanto alla sua identificazione, dalle intercettazioni non emergendo mai il suo nome. La sentenza mancherebbe di idonea motivazione anche in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sussumibile nelle meno gravi ipotesi di favoreggiamento o assistenza agli associati. 12. RT IO AM. 12.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di associazione di stampo mafioso con funzioni direttive di cui al capo 1 della imputazione. La Corte non avrebbe enucleato alcuna condotta rilevante al fine di provare la sussistenza del reato associativo, tanto non emergendo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO AL, ZI NT, Di CO AN e EL NZ, dei quali non sarebbe stata saggiata a dovere l'attendibilità e che avrebbero riferito - attraverso dichiarazioni che il ricorso sintetizza nelle parti ritenute d'interesse - circostanze apprese da altri, imprecise, generiche e prive di riscontri, solo EL avendo affermato di poter vantare una presunta conoscenza diretta del ricorrente. Neanche le intercettazioni ambientali avrebbero fornito elementi a supporto della tesi accusatoria, prestandosi a interpretazioni diverse e non evidenziando alcuna condotta rilevante, né con riferimento al ritenuto ruolo di partecipe al sodalizio assunto dall'imputato negli anni 2014-2015 - nei quali, peraltro, il ricorrente si era trasferito a Reggio Emilia - né con riguardo al periodo 2016-2017, in cui si assume che avesse assunto un ruolo apicale dopo l'arresto del ricorrente OS GI, avvenuto a settembre del 2016. Sotto quest'ultimo profilo, non sarebbe significativa la "vicenda estorsiva Arena", esaminata in altro contesto processuale e non rivelativa di alcuna concreta condotta 8 di direzione posta in essere dal ricorrente, tanto quanto le altre circostanze emergenti dalle captazioni. 12.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod.pen.. Trattando della posizione del ricorrente, non si evidenzierebbe alcun riferimento al fatto che l'associazione mafiosa operante in NC fosse armata, né circostanze in tal senso riconducibili alla persona del ricorrente ed al necessario coefficiente psicologico da lui posseduto. 13. RT NZ. 13.1. Con il primo motivo di ricorso, si eccepisce, sotto il profilo della prova della responsabilità, la violazione del divieto di bis in idem, dal momento che gli elementi raccolti a carico del ricorrente nel presente processo - in particolare le dichiarazioni dei collaboranti NA DO e NO AL - nulla di nuovo avrebbero apportato rispetto alle condotte già giudicate in separato procedimento penale nel quale egli era stato definitivamente condannato per il reato di estorsione aggravata ("vicenda Arena"). Tanto aveva già ritenuto il Giudice per le indagini preliminari in fase cautelare, negando la richiesta di applicazione di misura coercitiva a carico dell'allora indagato. Sul punto, la Corte avrebbe travisato le risultanze probatorie ed anche quanto affermato dalla sentenza di primo grado. 13.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine alla continuazione ed alla entità della pena inflitta. La Corte di appello ha riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione con altro reato giudicato con sentenza irrevocabile. Tuttavia, la sentenza avrebbe errato nel ritenere più grave il reato di cui all'art. 416- bis cod.pen. contestato al capo 1 del presente procedimento, dal momento che, tenuto conto delle pene previste in astratto dal legislatore, il reato più grave risulta essere quello di estorsione pluriaggravata per il quale è intervenuta condanna con la sentenza della Corte di appello di Catania dell'Il dicembre 2019, irrevocabile il 12 febbraio 2021. 14. CO NZ LV. 14.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati in materia di armi con connessa ricettazione di cui ai capi 10,11 e 12, nulla emergendo dalle intercettazioni a proposito della posizione del ricorrente, a parte la sua presenza, il 26 maggio 2016, in compagnia dei coimputati NG e Venia, in un luogo non collegabile a quello ove le armi erano nascoste, non risultando alcuna interazione con il porto della pistola Glock indicata nella imputazione 9 di cui al capo 10 e nessuna condotta indiziante tenuta dal ricorrente in quella unica occasione. 14.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine alla valutazione della prova indiziaria sempre con riferimento ai reati di cui ai capi 10,11, e 12 della imputazione, dal momento che a carico del ricorrente graverebbe soltanto un indizio, quello rappresentato con il primo motivo di ricorso. 14.3. Con il terzo motivo di ricorso, ci si duole della condanna per i medesimi reati di cui ai precedenti motivi, con analoghe considerazioni riassuntive relative alla mancanza di relazione tra il ricorrente e le armi tale da configurare il concorso nella detenzione e nel porto di esse. 14.4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per avere applicato la recidiva senza ragioni a sostegno diverse dalla insufficiente evocazione di precedenti penali a carico del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di RI NT TO, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. Tutti gli altri ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi a volte non consentiti, a volte manifestamente infondati ed a volte generici. 1.OS GI. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena di anni venti di reclusione in relazione ai reati di associazione di stampo mafioso con funzioni direttive (capo 1), associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con funzioni direttive (capo 2), reati in materia di armi e connessa ricettazione (capi 10, 11 e 12). 1.1. Quanto ai primi tre motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente in quanto volti a censurare l'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione, con funzioni direttive, alla associazione di stampo mafioso descritta al capo 1 della imputazione - se ne deve rilevare la genericità rispetto a tutto l'asse motivazionale della sentenza impugnata, con il quale il ricorrente non si confronta se non in parte, obliterando elementi essenziali a suo sfavore. 1.1.1. Il ricorso, limitandosi a ripercorrere i contenuti dell'atto di appello, si sofferma, più dettagliatamente, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, criticandone !'attendibilità loro conferita dalla Corte di appello. Tuttavia, la sentenza impugnata, ai fgg. 18-27, ha valorizzato soprattutto diverse intercettazioni telefoniche e ambientali - alcune delle quali del tutto pretermesse in ricorso - rivelative del ruolo mafioso di comando assunto dal ricorrente nella "famiglia" di NC dopo la sua scarcerazione e la sottoposizione al regime di arresti 10 domiciliari nel medesimo territorio di riferimento (il paese di Adrano nella provincia di Catania), avvenute il 24 marzo 2014 (fino al 19 settembre 2016, data del nuovo arresto). Solo in esito all'esame, logico e coordinato delle intercettazioni, la sentenza impugnata, ad ulteriore riscontro del significato di esse, ha indicato alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia conformi ai dialoghi. In punto di diritto, è noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/19/2021, Gregoli, Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). Nelle conversazioni intercettate il ricorrente era avvertito da alcuni soggetti vicini al clan come soggetto che era venuto a colmare il vuoto di potere sulla scena criminale di NC (fg. 19); in effetti, egli, noncurante delle prescrizioni inerenti alla misura restrittiva impostagli, riceveva presso l'abitazione alcuni sodali con i quali aveva riallacciato i contatti (tra cui il collaborante NA DO), discutendo con essi di questioni mafiose, inerenti a estorsioni a commercianti, ad appalti, all'utilizzo di armi, a traffici di droga, a recupero crediti da effettuare con violenza, ad omicidi avvenuti nel territorio, alla esigenza di una "cassa comune" gestita proprio dal ricorrente. La conferma del ruolo mafioso del ricorrente è stata tratta dalla Corte anche da una sentenza irrevocabile emessa a suo carico per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.
1. cod. pen., commessa durante il regime di arresti domiciliari nel medesimo periodo al quale si riferisce l'imputazione associativa elevata al capo 1 I collaboratori di giustizia - sulle cui dichiarazioni la Corte si è soffermata successivamente, peraltro superando le presunte criticità ancora ribadite in ricorso - hanno ribadito quanto emergente dalle intercettazioni, così dimostrando la loro attendibilità della quale il ricorrente dubita omettendo, però, di dare peso alla decisiva convergenza tra tali fonti accusatorie ed i dialoghi captati. E, così, i collaboratori - peraltro in cospicuo numero, SU CE, NO AL, NA DO e EL NZ, per citare i principali - da diverse angolazioni, avevano riferito sul ruolo di comando assunto dall'imputato, dopo la sua scarcerazione, nel clan mafioso di NC. 1.1.2. In ordine, più in particolare, alla contestazione del ruolo direttivo, la Corte, sottolineando, nel medesimo contesto motivazionale, le diverse conversazioni intercettate e le dichiarazioni dei collaboranti, ha messo più volte in evidenza che il 11 ricorrente gestiva tutte le attività illecite di interesse del clan ed a lui i sodali si rivolgevano per avere ordini e suggerimenti. Era l'imputato, inoltre, ad occuparsi delle entrate del gruppo e della "cassa comune", argomenti di assai pregnante significato sui quali il ricorso non si sofferma che genericamente. Tanto assorbe e supera ogni diversa argomentazione difensiva. 1.2. Il quarto motivo, inerente al giudizio di responsabilità per i reati di porto e detenzione di armi clandestine e della connessa ricettazione di esse di cui ai capi 10, 11 e 12 della imputazione, è generico poiché non tiene conto non solo del ruolo di comando del ricorrente all'interno del sodalizio mafioso, ma anche del fatto che egli, in una conversazione con NA DO non citata in ricorso (fg. 20 della sentenza impugnata, in nota), mostrava di conoscere la circostanza che i suoi adepti ("í tuoi ragazzi", diceva NA rivolgendosi all'imputato) utilizzassero armi da guerra, come un kalashnikov, nell'interesse del gruppo. Più in particolare e con riguardo al ritrovamento di armi in un luogo nascosto in contrada Don NZ, cui si riferiscono i capi di imputazione, armi pacificamente riferibili al clan, la Corte ha valorizzato uno specifico dialogo nel quale il ricorrente, con altri sodali, faceva riferimento al sito di nascondinnento delle armi (fg. 33 della sentenza impugnata). Tale conoscenza, raccordata al ruolo di comando del gruppo, ha orientato la Corte di merito, con ragionamento del tutto logico, a ritenere che il ricorrente, al di là dei singoli accessi al luogo di nascondimento delle armi, concorresse nella loro detenzione e nel loro utilizzo per il raggiungimento dei fini criminali del sodalizio. La conclusione è definitivamente corroborata, con superamento di ogni altra obiezione difensiva, da quanto il .giudice di primo grado aveva sottolineato ai fgg. 235 e 236 della sua sentenza, laddove il ricorrente e sodale CO NZ LV - il quale utilizzava le armi (vedi sentenza GUP anche a proposito della dichiarazioni di NA DO e NO AL sul punto, fg. 226) - discuteva con l'imputato OS GI di una mitraglietta che si trovava con altre armi e che effettivamente era stata ritrovata dalla polizia giudiziaria tra quelle custodite in contrada Don NZ. 1.3. I successivi quattro motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto inerenti al giudizio di responsabilità per il reato associativo in materia di stupefacenti di cui al capo 2 della imputazione, sono generici rispetto alla motivazione offerta dalla Corte ai fgg. 27-33 della sentenza impugnata. 1.3.1. La Corte territoriale ha sottolineato diverse circostanze processuali, solo lambite dal ricorso, idonee a sostenere l'assunto che il ricorrente aveva gestito in maniera gerarchica anche il gruppo dedito al traffico di sostanze stupefacenti nel 12 medesimo territorio di riferimento e collegato all'organizzazione mafiosa di NC. Le intercettazioni, in numero assai elevato e solo alcune delle quali richiamate in ricorso, unite alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL, NA ed RO IC, sono dimostrative dell'assunto accusatorio e, prima di tutto, della esistenza di una ramificazione del clan mafioso dedita al commercio di stupefacenti che -gestiva una piazza di spaccio, a conferma del carattere organizzato non transitorio od occasionale dell'attività illecita, collegata a quella esistente in comuni limitrofi della provincia catanese ("noi abbiamo la miglior piazza della provincia di Catania" dirà lo stesso imputato ad NA e AR GI in un dialogo intercettato e indicato a fg. 29 della sentenza). Il ricorrente, come era emerso da altri dialoghi, acquistava sistematicamente droga di vario tipo per immetterla nel "mercato locale" ed a lui confluivano i proventi che formavano la cassa comune. Di tanto, il ricorso non dà adeguata contezza, nonostante tali elementi dimostrino sia la sussistenza dell'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti, gestita anche in questo caso dall'imputato, sia il suo ruolo di comando di essa, del pari oggetto di censure generiche. In punto di diritto, sono stati evidenziati più elementi dimostrativi della sussistenza dell'associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, anche in misura eccedente rispetto a quelli riconosciuti dalla pacifica giurisprudenza di legittimità. Ed è stato anche evidenziato il programma criminoso indeterminato in capo ai singoli associati - vale a dire non limitato alla specifica commissione di determinati reati- fine - in uno alla loro stabile dedizione al traffico di droga con divisione di ruoli. Ciò che serve a distinguere il fenomeno illecito organizzato in forma associata dal mero concorso di persone nel reato, pure richiamato dal ricorrente come ipotesi alternativa subordinata. In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova dei vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012 dep.2013, Barbetta, Rv. 255207 Massime precedenti Conformi: N. 4481 del 2006 Rv. 233247, N. 25471 dei 2007 Rv. 237002). Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico, non è richiesta !a presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili 13 dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165 Massime precedenti Conformi: N. 9320 del 1995 Rv. 202037, N. 14578 del 1999 Rv. 216124, N. 4967 del 2010 Rv. 246112, N. 30463 del 2011 Rv. 251011, N. 16540 del 2013 Rv. 255491). Che la Prova del reato sia stata tratta dal contenuto di intercettazioni, non è aspetto che può destare perplessità in diritto, in linea con la giurisprudenza di legittimità, da intendersi estesa anche alla prova della sussistenza di una organizzazione criminosa e non di un singolo episodio ex art. 73 D.P.R. 309/90. In tema di stupefacenti, l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava, Rv. 262981). In ordine alla questione giuridica del concorso tra il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed il reato di associazione di stampo mafioso, cui pure si accenna in ricorso peraltro genericamente, va detto che, in termini astratti, la giurisprudenza di legittimità è stata sempre orientata a ritenere sussistente la possibilità di un concorso tra l'associazione mafiosa ex art. 416-bis cod.pen. e quella di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90. Ciò, anche prima della sentenza delle Sezioni Unite n. 1149 del 25/08/2008, dep. 2009, Magistris, secondo la quale, i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche qugndo la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. In quella decisione, la questione era stata posta proprio con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. (cfr. fg. 25 della motivazione). Sempre in quella sede, si era precisato come i due reati tutelino beni giuridici in parte diversi, il primo l'ordine pubblico (art. 416-bis cod.pen.) ed il secondo la salute "individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e la sua diffusione" (art. 74 DPR 309/50) (fg. 26 della sentenza). 14 Tuttavia, come già si evinceva nella motivazione di quella stessa decisione e come verrà chiarito da altre successive sentenze, che confermeranno il medesimo principio di diritto (ad esempio Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258163 e, ancor meli, Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, Viscido, Rv. 265762 e, da ultimo, Sez. 2; n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077), si era evidenziata anche una differenza strutturale tra i due reati, che presentano un nucleo comune ed elementi reciprocamente specializzanti. Il nucleo comune è costituito dall'esistenza di uno stabile sodalizio tra almeno tre persone, costituito per la commissione di più reati-fine ex ante indeterminati. Gli elementi specializzanti sono costituiti: - per l'associazione di tipo mafioso, non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del peculiare metodo d'intimidazione, che si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio su un dato territorio, in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali;
- per l'associazione dedita al narcotraffico, dalla limitata finalizzazione alla realizzazione di futuri traffici di sostanze stupefacenti (in questi esatti termini ai fgg. 31 e 32 della motivazione dell'ultima sentenza citata). La conclusione è che deve escludersi che tra le due norme esista un concorso apparente e che una norma possa ritenersi "assorbita" o "contenuta" nell'altra. Tale operazione interpretativa, infatti, deve essere effettuata alla stregua del parametro di riferimento di cui all'art. 15 cod.pen., il quale, anche secondo quanto ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 41588 del 2017, La Marca (relativa a reati in materia di armi), deve considerarsi l'unico "criterio euristico di riferimento" (paragrafo 4 della motivazione di quella sentenza), così come, del resto, era stato precisato anche da Sez. U, n. 1235 del 2010, dep. 2011, Giordano. Ma, proprio seguendo l'insegnamento di tale recente pronuncia del 2017, Sez. U, La Marca, si arriva alla soluzione qui sostenuta. Infatti, le Sezioni Unite, a fg. 9 della motivazione, hanno precisato che al fine di verificare l'eventuale operatività del principio di specialità ex art. 15 cod. pen., occorre porre in comparazione, in senso logico-formale, gli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie di reato, astrattamente configurate. Questa è esattamente l'operazione ermeneutica compiuta dalla sentenza prima citata e qui condivisa (Sez. 2, n. 4,1736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077), che ha individuato, in ragione di quanto prima precisato, un rapporto di cosiddetta specialità reciproca bilaterale tra le due fattispecie di reato di cui si discute, escludendo, dunque, che si tratti della "stessa materia". 15 E' questo, infatti, il presupposto fissato dall'art. 15 cod. pen., per individuare eventuali casi di concorso apparente di norme, che si è ritenuto essere sussistente, per esempio, per i reati concernenti le armi dei quali si è occupata la sentenza delle Sezioni Unite del 2017, La Marca, proprio avuto riguardo al fatto che il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo clandestina, non fosse in rapporto di specialità reciproca bilaterale con quello di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, ma contenesse, rispetto agli altri, solo un elemento specializzante (paragrafo 7 di quella sentenza: "I reati di cui all'art. 23, primo, terzo e quarto comma, legge n. 110 del 1975 costituiscono ipotesi criminose speciali, rispetto a quelle di cui agli artt.2, 4 e 7, legge n. 895 del 1967, giacché contengono tutti gli elementi costitutivi della condotta - detenzione e porto di un'arma comune da sparo - e, in più, quale elemento specializzante, il dato della clandestinità dell'arma comune da sparo, che risulta non catalogata o sprovvista dei segni identificativi previsti dall'art. 11, legge n. 110 del 1975"). La sentenza prima citata n. 41736/2018, formula il seguente principio di diritto, particolarmente adattabile al caso all'esame: è configurabile il concorso tra un'associazione di stampo mafioso e un'associazione per delinquere dotata di un'autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso (nella specie, traffico di sostanze stupefacenti), dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan. (In motivazione, la Corte ha escluso la configurabilità di una violazione del "ne bis in idem", mancando, nel rapporto tra le due fattispecie associative, piena coincidenza degli elementi costitutivi). 1.3.2. Quanto ai motivi inerenti alla sussistenza delle aggravanti del reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 di cui al capo 2 della imputazione - l'aggravante dell'essere l'associazione armata e della finalità di agevolazione del sodalizio mafioso - si deve rilevare che il ricorrente non ha sottolineato il suo concreto e attuale interesse a coltivare le censure, posto che dal calcolo della pena effettuato dal GUP a fg. 410 della sentenza di primo grado, non risulta che tali aggravanti abbiano comportato alcun aumento della sanzione. Tanto assorbe e supera ogni diversa censura. 1.4. Quanto ai due residui motivi di ricorso, inerenti all'applicazione della recidiva più grave e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi che la Corte di appello, sia pure sinteticamente, ha fatto riferimento a più indici di valutazione pertinenti sia per il riconoscimento della aggravante che per il diniego delle attenuanti, richiamando implicitamente tutta la posizione processuale del ricorrente, non solo i plurimi precedenti penali anche specifici, ma la gravità degli addebiti mossigli in questa sede, la commissione di fatti illeciti durante gli arresti 16 domiciliari, come indicato in premessa, la Sua volontà d riprendere il comando del gruppo mafioso dopo la scarcerazione, a dimostrazione della sua pervicacia criminale e pericolosità. In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). 2. AR IN. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello, di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1. Ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità. 2.1. Il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti, è aspecifico in quanto il ricorrente non si misura con ciò che la Corte di appello ha sottolineato a fg. 42 della sentenza impugnata, laddove, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, è stato precisato che la prevalenza delle prime sulle seconde non poteva darsi itenuto conto della gravità dei fattit avuto riguardo al ruolo di braccio destro del capoclan OS GI assunto dal ricorrente. Tanto basta per ritenere la statuizione impugnata priva di vizi rilevabili in questa sede. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, De Filippi, Rv. 279181; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415). 17 3. NG GO. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello, di anni dodici di reclusione (sedici complessivi tenuto conto della ritenuta continuazione con altri reati precedentemente giudicati), per il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1 ed all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 2, nonché per reati di spaccio di droga ed in materia di armi, con connessa ricettazione (capi 3,4,8,10,11 e 12). Ha ammesso i fatti contestatigli. 3.1. Il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'applicazione della continuazione e la determinazione della pena, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata contiene i riferimenti di interesse ai fgg. 42-45. 3.1.1. Quanto alla prima censura, nel determinare la sanzione, ritenendo sussistente il vincolo della continuazione con un reato di estorsione precedentemente giudicato in altra sede, la Corte ha correttamente ritenuto più grave il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestato in questo processo al capo 2 della imputazione. Quand'anche, infatti, ci si dovesse riferire, come sostiene il ricorrente, alla pena in astratto prevista dalla legge, sarebbe più grave quella di cui al capo 2, in quanto non è previsto un limite massimo. Tuttavia, al caso in esame deve essere applicata la regola giuridica secondo la quale, nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte sub iudice, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati ai vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (in motivazione la S.C. ha evidenziato del principio alla diversa ipotesi in cui i reati debbano essere contemporaneamente giudicati dallo stesso giudice, nella quale la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse). (Sez. 2, Sentenza n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Vella, Rv. 265733). In tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità (Sez. 6, Sentenza n. 29404 del 06/06/2018, NA, Rv. 273447). 18 3.1.2. In ordine alla seconda censura, non vi è stata alcuna violazione del divieto di bis in idem. Non tenendo conto dell'aumento per la continuazione esterna, riconosciuta solo in secondo grado, il primo giudice aveva determinato la pena complessiva in anni ventuno di reclusione, ridotta per il rito ad anni quattordici. La Corte ha determinato la pena in anni diciotto di reclusione, ridotta per il rito ad anni dodici di reclusione, pena inferiore a quella di primo grado poi aumentata per la continuazione "esterna" a beneficio del ricorrente tenuto conto dell'ipotetico cumulo tra !e due condanne se non fosse stata riconosciuta la continuazione. 4. GI GE. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello ., di anni sei e mesi otto di reclusione (complessivamente anni dieci tenuto conto della continuazione con reato precedentemente giudicato) per il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1. Ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità. 4.1. Il primo ed unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, in punto di applicazione della continuazione con altro reato precedentemente giudicato, per le stesse ragioni in diritto richiamate a proposito del precedente imputato NG GO al paragrafo 3.1.1. delle presenti considerazioni in diritto: I riferimenti che rilevano sono contenuti ai fgg. 45-47 della sentenza impugnata (in particolare fg. 47). In secondo luogo, non si rilevano vizi formali nel calcolo della sanzione: la Corte di appello ha ritenuto più grave il reato per cui si procede (art. 416-bis cod.pen. di cui al capo 1) aumentando la pena per il reato già giudicato di anni tre e mesi quattro di reclusione, a fronte di una condanna che era stata inflitta in quell'altra sede per anni sette di reclusione ed euro 2100, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 63, commi 3 e 4 cod. pen.. 5. RI NT TO. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merit9, alla pena, ridotta in appello, di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 5000,00 di multa per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di cui al capo 5, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.p.r. 309 del 1990. Non vi sono motivi di ricorso inerenti al giudizio di responsabilità. La posizione del ricorrente è trattata ai fgg. 53-58 della sentenza impugnata. 5.1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi, in punto di diritto, la pacifica regola giurisprudenziale - correttamente applicata dalla Corte territoriale - secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 19 quinto, D.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651. Massime precedenti Conformi: N. 6732 del 2012 Rv. 251942, N. 39977 del 2013 Rv. 256610, N. 27064 del 2014 Rv. 259664). Nel caso in esame, la Corte di appello ha spiegato le ragioni della esclusione dell'ipotesi di lieve entità, sottolineando il ruolo non marginale del ricorrente ,quale fornitore abituale di marijuana dell'associazione di tipo mafioso di NC (fg. 57 della sentenza impugnata), dimostrato anche dal numero dei contatti con i correi. In particolare, egli aveva venduto più volte la droga a TT NN, consapevole del fatto che lo stupefacente sarebbe finito a coloro i quali gestivano la piazza di spaccio di NC. Inoltre, dalla sentenza di primo grado (fgg. 392-398), emergeva il consolidato rapporto di fornitura con TT ma anche la consapevolezza della esistenza di altri interessati, tanto è vero che il ricorrente interloquiva anche con l'associato mafioso NG GO ed aveva un "incessante susseguirsi di incontri" finalizzati al traffico di droga. Pertanto, sono state valorizzate specifiche modalità e circostanze dell'azione idonee ad escludere che si fosse trattato di uno spaccio organizzato di lieve entità, tenuto conto del contesto mafioso di riferimento, noto al ricorrente, che si era posto come abituale fornitore di una associazione di stampo mafioso e non di un qualsiasi soggetto. Il ricorso sorvola sulla valenza dimostrativa di tale specifico elemento ed è per questa ragione che il motivo deve essere rigettato. 5.2. Del pari, quanto al secondo motivo, le circostanze attenuanti generiche sono state escluse "alla luce di quanto già evidenziato", con evidente riferimento alle modalità gravi e non occasionali della condotta. La motivazione è congrua ed esente da vizi in relazione alle regole giurisprudenziali richiamate al paragrafo 1.4. delle presenti considerazioni in diritto. Nel complesso, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. RI BE. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al 20 capo 1 e per i reati in materia di armi e connessa ricettazione di cui ai capi 10, 11 e 12 della imputazione. Il ricorso è inammissibile per genericità. La posizione del ricorrente è trattata ai fgg. 58-65 della sentenza impugnata. 6.1. Quanto al primo motivo, inerente al giudizio di responsabilità per il reato associativo mafioso di cui al capo 1, il ricorso sorvola del tutto sul contenuto delle intercettazioni indicate dalla Corte territoriale ed idonee a corroborare le convergenti chiamate in correità deli conaboratori di giustizia ZI NT e EL NZ, conformi nell'indicare l'inserimento organico del ricorrente nel sodalizio mafioso di NC capeggiato da OS GI nel periodo di interesse. I dialoghi intercettati, richiamati a fg. 60 della sentenza, ineriscono ai rapporti diretti dell'imputato con il capoclan, allo spaccio di droga con i sodali NG e CO, al denaro della cosca ed alla necessità di evitare i controlli delle forze dell'ordine. Si tratta di elementi, dei quali nel ricorso non vi è traccia, sensibili per la prova del reato associativo ed utili a conferire attendibilità alle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia prima indicate, della quale il ricorrente ha dubitato senza gli opportuni richiami ai dati confermativi. 6.2. Anche il secondo motivo è generico. La partecipazione del ricorrente alla detenzione, al porto ed alla ricettazione delle armi clandestine indicate ai capi 10,11 e 12 della imputazione, oltre che utile a corroborare la sua ritenuta partecipazione al clan mafioso, trattandosi di armi del sodalizio, è stata ricavata dalla inconfutabile presenza dell'imputato nel luogo di nascondimento delle armi in almeno tre occasioni oggetto di diretta osservazione da parte delle forze dell'ordine, che tenevano sotto controllo quel sito. Peraltro, dagli avvistamenti della polizia si era evidenziato che il ricorrente - in compagnia, non a caso, di altri sodali - indossava guanti e prelevava oggetti da buste;
le armi successivamente ritrovate dalle forze dell'ordine erano per l'appunto racchiuse in buste di plastica. Il ricorso tralascia tali inequivocabili elementi di prova siccome dimostrativi della sua responsabilità. 6.3. Il terzo motivo è generico avendo la Corte di appello offerto, a fg. 65 della sentenza impugnata, idonea motivazione, conforme ai principi di diritto richiamati al paragrafo 1.4., con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalle modalità della condotta, dalla commissione di più reati e dai precedenti penali. 7. LO MA. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello, di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 2.800,00 di multa per i reati di 21 detenzione e porto illegali di una pistola di cui al capo 13 della imputazione, aggravati dalla finalità di agevolare la cosca mafiosa di NC. E' stato assolto in appello dal reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod.pen.. La posizione del ricorrente è trattata ai fgg. 65-72 della sentenza impugnata. 7.1.Quanto al primo ed unico motivo, con il quale si censura la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-6/5.1. cod. pen., sotto il profilo della finalità di agevolazione della cosca di NC, deve rilevarsene la genericità. Dalla motivazione della sentenza risulta, infatti, che il ricorrente sapeva era a conoscenza del fatto che il fratello MO - detenuto, appartenente al sodalizio e con il quale egli effettuava colloqui in carcere - aveva lasciato un "erede" nella gestione della cosca, AV RT, con il quale l'imputato interloquiva riferendo quanto dettogli dal fratello. Egli, sebbene estraneo alla com pagine criminale, era a conoscenza anche del fatto che si perpetuassero estorsioni e parlava con il congiunto di armi "ancora in giro", diverse da quella specificamente indicata al capo 13 della imputazione. Il riferimento alla specifica pistola, detenuta da AV e che l'imputato era stato incaricato di recuperare, si inserisce, pertanto, in uno specifico contesto di relazioni mafiose nel quale anche altre armi non identificate dovevano essere recuperate per opera del ricorrente. Proprio la circostanza, ulteriormente tratta dai dialoghi captati, che l'imputato avrebbe dovuto farsi consegnare una somma dal AV nella ipotesi che costui avesse voluto tenere l'arma per sé, dimostra, ancora più specificamente, che il recupero dell'arma era finalizzato ad un suo utilizzo a fini associativi;
nel che, la sussistenza dell'aggravante. Il ricorso non tiene conto dell'insieme di questi dati, che rende la valutazione operata dalla Corte di merito esente da vizi logico-giuridici. Del resto, lo stesso imputato, nell'interrogatorio di garanzia, aveva riferito di titi aver prelevato la pistola da casa della madre consegnandola a AV (fg. 68 della sentenza impugnata), a dimostrazione della sua piena consapevolezza del contesto di riferimento in cui andava ad inserirsi la sua condotta. 8. RT EA. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello, di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1 della imputazione, cosi qualificato il fatto dal primo giudice rispetto alla originaria contestazione di partecipazione organica. 8.1. Il primo ed unico motivo di ricorso, volto a censurare il giudizio di responsabilità, è generico. 22 Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione offerta dalla Corte di appello ai fgg. 72-78 della sentenza impugnata, laddove è stato evidenziato che l'imputato, attraverso colloqui con il di lui padre detenuto (RT IO AM, altro ricorrente che aveva assunto posizione di comando del clan mafioso di NC dopo l'ulteriore arresto di OS GI avvenuto nell'ottobre del 2016), si occupava, sebbene non da soggetto organico al sodalizio criminale, di affari inerenti al gruppo mafioso e non esclusivamente alla figura del genitore così come si sostiene in ricorso. Risolutivo, nel senso indicato, è quanto la Corte ha affermato a proposito dell'incarico, conferito al ricorrente dal padre in allora detenuto, di distribuire, per il mantenimento dei sodali, somme di danaro provento della cassa comune del clan. Altre somme di danaro erano entrate nella disponibilità dell'imputato e della destinazione di esse quest'ultimo discuteva con il genitore in altro dialogo, interpretato dalla Corte - senza incorrere in vizi logici - come rivelativo di una gestione affidata al figlio di affari del sodalizio e la sua messa a disposizione nell'interesse di quest'ultimo, i cui membri erano noti al ricorrente in quanto chiamati anche con specifici appellativi o nomignoli. Di tanto, il ricorso non dà contezza, dimostrandosi generico anche nella ipotizzata diversa qualificazione giuridica del fatto in ipotesi di reato meno gravi come il favoreggiamento personale o l'assistenza agli associati, tuttavia correttamente escluse dalla Corte in presenza di una non transitoria attività illecita non effettuata nei confronti del singolo associato ma attraverso una condotta concorsuale a largo spettro, finalizzata al raggiungimento di fini tipici delle associazioni mafiose, come la gestione comune del danaro ed il mantenimento dei sodali detenuti. 9. RT IO AM. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello, di anni tredici e mesi sei di reclusione (complessivamente anni 18 tenuto conto della continuazione con reato precedentemente giudicato), per il reato di associazione di stampo mafioso con funzioni direttive di cui al capo 1 della imputazione. Risultano agli atti due ricorsi, uno proposto direttamente dal ricorrente e l'altro dal suo difensore di fiducia. Essi sono entrambi inammissibili: il primo, perché proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; il secondo, perché proposto per motivi generici e, in parte, non consentiti. La posizione del ricorrente è trattata ai fgg. 78-88 della sentenza impugnata. 9.1. Quanto al primo motivo del ricorso proposto dal difensore di fiducia dell'imputato - con il quale si censura il giudizio di responsabilità per il reato associativo mafioso di cui al capo 1 - deve, in primo luogo, rilevarsi che l'impugnazione sorvola del tutto su 23 un primo dato significativo messo in luce dalla Corte di appello e, cioè, sulla circostanza che il ricorrente risulta essere già stato condannato per il medesimo reato per cui si procede come partecipe dello stesso clan mafioso operante in NC in epoca pregressa a quella contestata in questa sede. Non era stato ritenuto ostativo, neanche in quel caso, il fatto che egli risiedesse in Emilia Romagna, dal momento che l'imputato si recava talvolta a NC e, soprattutto, utilizzava il figlio NZ e, da ultimo, l'altro figlio EA (anche loro ricorrenti in questa sede) per curare i suoi interessi criminali e per fornire direttive anche durante il suo stato di detenzione. La sentenza definitiva di condanna del ricorrente per il medesimo reato, correttamente richiamata dalla Corte a fini di prova - nei limiti di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. - è stata affiancata dalle dichiarazioni di ben quattro collaboratori di giustizia (NO AL, ZI NT, Di CO AN e EL NZ), del tutto convergenti nell'indicare l'imputato come soggetto partecipe al clan mafioso di NC, del quale aveva assunto le redini dopo l'arresto dell'imputato OS GI, avvenuto a settembre del 2016. A loro volta, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la sentenza irrevocabile a carico del ricorrente, sono state corroborate, secondo il puntuale resoconto offerto dalla Corte di appello, da un nugolo di intercettazioni, solo superficialmente lambite dalle critiche difensive nonostante la loro decisività probatoria anche autonoma e autosufficiente. A titolo esemplificativo, occorre sottolineare i dialoghi tra l'imputato ed OS GI sulla gestione comune del danaro proveniente dai delitti-fine, le direttive impartite al figlio EA durante la detenzione siccome finalizzate alla gestione degli affari mafiosi ed alla suddivisione dei proventi tra gli accoliti, la sua partecipazione alla estorsione mafiosa cosiddetta "Arena" (dal cognome delle vittime), nella quale aveva assunto un ruolo di comando apertamente riconosciutogli in un dialogo tra la vittima ed un sodale (AR IN, odierno ricorrente). Per tale ultimo reato, il ricorrente, come ha sottolineato la Corte ad ulteriore conferma delle statuizioni adottate, risulta aver subito altra condanna irrevocabile. Tanto assorbe e supera le !abili critiche difensive, che sorvolano sulla convergenza accusatoria di tali imponenti elementi di prova a carico. 9.2. Il secondo motivo di ricorso, inerente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., non è deducibile in questa sede in quanto non aveva formato oggetto dell'atto di appello e non delinea alcuna violazione di legge rilevabile d'ufficio, bensì un presunto vizio motivazionale della sentenza impugnata quanto alla valutazione di circostanze non censurate in punto di fatto davanti alla Corte territoriale. 24 10. RT NZ. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello, di anni otto di reclusione (complessivamente anni 11 e mesi 4, tenuto conto della continuazione con reato precedentemente giudicato), per il reato di associazione di stampo mafioso in qualità di partecipe di cui al capo 1 della imputazione. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La posizione del ricorrente è trattata ai fgg. 89-98 della sentenza impugnata. 10.1. Quanto al primo motivo, non vi è stata alcuna violazione del principio del ne bis in idem. Nel precedente processo subito dal ricorrente e richiamato in ricorso, egli era stato condannato per uno specifico episodio estorsivo (l'estorsione "Arena", più volte citata in sentenza anche in relazione alla posizione di altri ricorrenti), commesso con l'uso del metodo mafioso. Tale reato è stato ritenuto dalla Corte avvinto dal vincolo della continuazione con quello associativo mafioso contestato in questa sede, la cui prova è stata tratta da elementi ulteriori rispetto alla vicenda estorsiva indicata e che nulla hanno a che vedere con essa, come si trae dalle dichiarazioni dei collaboranti NO, NA e Pelleariti sul ruolo organico dell'imputato all'interno del clan, confermato dalle intercettazioni nelle quali egli discuteva di armi e si comprendeva che percepiva uno stipendio quando era in carcere (fg. 97). Per il che, nessuna sovrapponibilità è dato riscontrare tra le accuse mosse in questa sede al ricorrente e quelle giudicate in altra sede per un reato, quello estorsivo, la cui struttura normativa è totalmente differente da quella del reato di associazione di stampo mafioso contestato in questa sede (sul tema giuridico del rapporto di specialità tra reati ed ai criteri che lo governano in termini astratti, si rinvia alle considerazioni già esplicitate al paragrafo 1.3.1. delle presenti considerazioni in diritto). 10.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, volto a censurare l'individuazione del reato più grave ai fini del calcolo della pena in continuazione, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza alla luce di quanto si è già evidenziato al paragrafo 3.1.1. delle presenti considerazioni in diritto, cui si rinvia). 11. CO NZ LV. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello, di anni otto di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1 e per i reati in materia di armi e connessa ricettazione di cui ai capi 10, 11 e 12 della imputazione. Ha ammesso la sua responsabilità per il reato associativo, con rinuncia al motivo ad essa relativo (fg. 11 sentenza di appello). 25 11.1.Quanto ai primi tre motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente in quanto volti a censurare il giudizio di responsabilità in relazione ai reati di detenzione, porto e ricettazione di armi clandestine - si deve richiamare quanto sottolineato al paragrafo 1.2. delle presenti considerazioni in diritto, a proposito del ricorrente OS GI e dei dialoghi intercorsi tra costui, a capo del clan di NC ed il suo sodale odierno ricorrente CO proprio a proposito di armi occultate e di una mitraglietta effettivamente ritrovata nel luogo dr nascondimento. Si tratta di circostanze decisive al fine di rendere inattaccabile la decisione della Corte territoriale di ritenere significativa della responsabilità dell'imputato la sua presenza presso il sito di nascondimento delle armi in una specifica occasione, nella quale, peraltro, il ricorrente si trovava in compagnia di altri sodali ed aveva preso in consegna una busta, particolare assai significativo in quanto le armi del sodalizio successivamente ritrovate erano contenute in buste di plastica. L'insieme di questi dati - unito al conclamato e non contestato ruolo del ricorrente all'interno del clan mafioso - è sfuggito al ricorso, che concentra la sua critica ritenendo inconsistente la presenza dell'imputato sul luogo di nascondimento delle armi, sganciandola, tuttavia, dal contesto di riferimento e dagli altri elementi dimostrativi prima sintetizzati ed indicati dalle sentenze di merito. 11.2. Anche il .12-,t-,,,,12 "- motivo, inerente all'applicazione della recidiva, è generico rispetto alla motivazione offerta dalla Corte di appello, che ha giustificato il suo convincimento relativo alla sussistenza dell'aggravante ritenendo, vista la gravità dei fatti, che la commissione dei fatti per cui si procede fosse dimostrativa della rinnovata capacità criminale del ricorrente e della sua pericolosità rispetto ai precedenti penali (fg. 104 della sentenza impugnata). La motivazione è congrua e rispettosa delle regole fissate dalla giurisprudenza di legittimità, siccome richiamate al paragrafo 1.4. delle presenti considerazioni in diritto, cui si rinvia. I ricorsi dichiarati inammissibili comportano la condanna degli imputati cui pertengono al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di RI NT, che condanna al pagamento delle spese processuali. 26 DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEVONE PENALE 1 3 SET. 2024 Dlchiara inamrnlssibili gli ulteriori ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento IE soese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, (Cd;nclanna„ lnoltre, i ricorrenti;
eccetto RI e LO, in solido tra ioro afte ce spese di rad.presentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte r.ive ormne diSiancavilla, che liquida in complessivi euro 2,500,00 oltre accessori di Così deciso in Roma, udienza pubblica del 3 luglio 2024. I;
Consigliere estensore "Iku 27 IL FUNZIO IUDIZIARIO AIsd4drl jiGirelarni CORTE Di CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE Cu à D v\ i ';')L 4 ‘, - •,N1-- --At4— (.
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AR IN, NG GO, GI GE, RI BE, RT NZ e CO NZ LV, quali partecipi;
RT EA è stato ritenuto un concorrente esterno. I giudici hanno, altresì, ritenuto sussistente e collegata alla prima organizzazione, altra associazione criminale, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, della 2 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34633 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 03/07/2024 quale sono stati ritenuti responsabili i ricorrenti OS GI e NG GO, insieme ad altri coimputati separatamente giudicati (capo 2). Alcuni ricorrenti sono stati condannati anche per alcuni reati specifici in materia di stupefacenti, armi e ricettazione, secondo quanto meglio si evidenzierà trattando delle singole posizioni processuali. Le acquisizioni probatorie sulla base delle quali si è pervenuti alla condanna degli imputati, sono costituite da sentenze irrevocabili, intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di polizia giudiziaria, dichiarazioni di collaboratori di giustizia. 3. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. 4. OS GI. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato associativo mafioso di cui al capo 1 della imputazione. La Corte territoriale, non tenendo conto dei motivi di appello, non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di condotte rilevanti per la prova del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., commesse dal ricorrente, secondo l'imputazione di cui al capo 1, dalla data di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre sita in provincia di Catania (24 marzo 2014) a quella dell'arresto, avvenuto a settembre del 2016. Le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia non sarebbero convergenti e delle singole fonti valorizzate dalla Corte non sarebbe stata saggiata l'attendibilità intrinseca - se non con riferimento a fattori esterni al processo - e la presenza di riscontri. Più in particolare: - il collaborante SU CE, che non aveva mai conosciuto il ricorrente, avrebbe riferito soltanto circostanze de relato inerenti ad una vicenda alla quale l'imputato era estraneo (programmato omicidio di NZ LV); - il collaborante NO AL avrebbe reso dichiarazioni assertive sul conto dell'imputato, riferendosi a vicende che si collocano fuori dal perimetro temporale tracciato dalla imputazione e che, comunque, riguarderebbero fatti inerenti a traffici di droga;
il collaborante NA DO non sarebbe stato sottoposto ad attento vaglio di attendibilità, stante il fatto di avere ritrattato le sue precedenti dichiarazioni in altri contesti processuali. In ogni caso, quanto da questi affermato sarebbe in contrasto con le dichiarazioni di SU CE a proposito del ruolo del ricorrente nell'omicidio NZ;
3 - il collaborante EL NZ, coimputato non ricorrente, non sarebbe attendibile, avendo iniziato a collaborare dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare, conoscendone i contenuti e limitandosi a ribadirli, secondo le dichiarazioni che il ricorso trasfonde e che risulterebbero contraddittorie sul ruolo mafioso del ricorrente;
i collaboranti Di CO AN e OS IC avrebbero reso dichiarazioni del tutto generiche, che la Corte non avrebbe dovuto valorizzare. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sempre in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato associativo mafioso di cui al capo 1 della imputazione. La sentenza impugnata sarebbe la mera riproposizione di quella di primo grado, non avendo tenuto conto dei motivi di appello, laddove era stato evidenziato che le intercettazioni telefoniche ed ambientali non avevano efficacia probante autonoma e di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori, della cui inconsistenza si è detto nel primo motivo di ricorso. Non vi sarebbe esplicito riferimento, nei dialoghi intercettati, al ricorrente come a colui che, dopo la scarcerazione del marzo 2014, avrebbe voluto riprendere il comando della organizzazione mafiosa radicata in NC. In ricorso si citano delle conversazioni (come quella n. 238 del 24.3.2014 o quelle dal cellulare in uso al coimputato AR IN) prive di significati accusatori. Si sottolinea che i rapporti con terzi soggetti avvenuti all'interno della sua abitazione, ove l'imputato era agli arresti domiciliari, non riguarderebbero vicende di rilevanza mafiosa ma, al più, attività illecite gestite dal ricorrente nel suo personale interesse. L'interpretazione in chiave non mafiosa del contenuto della intercettazione n. 1506 del 16.7.2014, sarebbe stata fornita dal collaborante NA DO, che aveva partecipato a quel dialogo. Dalla conversazione con NG GO n. 616 del 28.06.2014, inerente ad una gara di appalto, emergerebbe l'assenza di controllo del territorio da parte dell'odierno ricorrente. Le conversazioni relative a traffici di sostanze stupefacenti nulla proverebbero del reato associativo mafioso. In definitiva, non sarebbero emerse condotte attestanti la partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1, secondo i parametri tracciati dalla giurisprudenza di legittimità. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso (indicato come secondo), ribadendosi l'assenza di prova di condotte rilevanti ai fini della prova del reato associativo mafioso, il ricorrente si sofferma, più in particolare, a censurare la contestazione del ruolo direttivo, non ritenendo che le conversazioni n. 61,62 e 63 del 13.11.2014, presso il palmento di NG GO, siano significative in tal senso (tanto risultando anche dalla sentenza 4 di primo grado), così come irrilevante sarebbe il coinvolgimento del ricorrente in due vicende estorsive o il suo interessamento verso un soggetto moroso. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso (indicato come terzo), si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati in materia di armi e connessa ricettazione (capi 10, 11 e 12). La Corte avrebbe errato nel ricavare dalla conversazione n. 246 del 24.5.2016 la consapevolezza del ricorrente della esistenza delle armi detenute, si assume anche per suo conto, in contrada Don NZ. Non è stato spiegato, ad ogni modo, come la mera consapevolezza di tale circostanza possa integrare il concorso nel reato, posto che le armi erano detenute da altri ed il ricorrente, come era emerso dalle videoriprese, non si era mai avvicinato al luogo di occultamento. 4.5. Con il quinto motivo di ricorso (indicato come quarto), si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 di cui al capo 2. Il ricorrente contesta, in primo luogo, l'esistenza dell'organizzazione illecita, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia e dell'assenza di prova di singoli reati-fine. La Corte, in proposito, avrebbe travisato la prova dichiarativa (consistente nelle dichiarazioni dei collaboratori NA DO ed OS IC) e le intercettazioni, con particolare riguardo a quelle del 16.7.2014 e del 13.3.2015 (n. 9644), rivelative, semmai, di una autonoma e non organizzata condotta illecita del ricorrente in quel settore criminale di interesse. 4.6. Con il sesto motivo di ricorso (indicato come quinto), si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità sempre per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 di cui al capo 2. Ribadendosi l'assenza di prova di condotte rilevanti ai fini della prova del reato associativo in esame, il ricorrente si sofferma, più in particolare, a censurare la contestazione del ruolo apicale assunto in seno al sodalizio, non provato dalla intercettazione del 13.3.2015, al più illustrativa di un episodio singolo nel quale egli aveva dimostrato di possedere un ruolo paritario a quello del coimputato NG GO. 4.7. Con il settimo motivo di ricorso (indicato come sesto), si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90. Non sarebbe provato, se non attraverso valutazioni congetturali, che l'attività di spaccio di droga fosse esercitata al fine di agevolare il clan mafioso di NC arricchendone la cassa, tanto non potendosi ricavare dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o dalle intercettazioni. 5 Le risultanze proverebbero, semmai, un'unica condotta associativa da parte di tutti i medesimi partecipi, organici rispetto ad un unico sodalizio illecito di stampo mafioso, circostanza che non darebbe spazio alla contestazione dell'aggravante. 4.8. Con ['ottavo motivo di ricorso (indicato come settimo), si censura per violazione di leggè e. vizio di motivazione la ritenuta sussistenza dell'aggravante del carattere armato.dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, mancando la prova che le armi fossero detenute non nell'interesse del singolo ma del gruppo. 4.9. Con il nono motivo di ricorso (indicato come ottavo), ci si duole della applicazione della recidiva, che non sarebbe stata motivata. 4.10. Con il decimo motivo di ricorso (indicato come nono), si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non si sarebbe potuto giustificare valorizzando il comportamento processuale silente dell'imputato. 5. AR IN. 5.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, avuto riguardo alla scarsa rilevanza delle condotte commesse dal ricorrente in ambito associativo e della sua personalità, svolgendo egli attività lavorativa lecita. 6. NG GO. 6.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla continuazione ed alla entità della pena inflitta. La Corte di appello ha riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione con altri reati giudicati con sentenze irrevocabili. Tuttavia, avrebbe errato nel ritenere più grave il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309 del 1990 contestato al capo 2 del presente procedimento, dal momento che, tenuto conto delle pene previste in astratto dal legislatore, il reato più grave risulta essere quello di estorsione pluriaggravata per il quale è intervenuta condanna con la sentenza della Corte di appello di Catania dell'H dicembre 2019, irrevocabile il 20 giugno 2020. La Corte di appello avrebbe, inoltre, violato il divieto di reformatio in peius, determinando una pena complessiva superiore a quella inflitta dal primo giudice (pari ad anni 14 di reclusione), pervenendo ad una pena finale di anni sedici di reclusione già ridotta per il rito. 7. GI GE. 7.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla entità dell'aumento di pena in continuazione, pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione, per il reato precedentemente giudicato con sentenza della Corte di appello di Catania del 21 gennaio 2020, irrevocabile 1'11 giugno 2021. La determinazione di tale aumento avrebbe violato l'art. 63, terzo e quarto comma cod.pen., in quanto non avrebbe dovuto superare il limite di un terzo della condanna 6 inflitta con la citata sentenza della Corte di appello di Catania e non si sarebbero dovuti computare gli aumenti di pena per le aggravanti ad effetto speciale. 8. RI NT TO. 8.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ricondotto il fatto all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990, trattandosi di cosiddetta "droga parlata" di tipo leggero (marijuana) e non essendo stato acclarato, attraverso le intercettazioni, l'effettivo verificarsi delle cessioni, il loro numero e la loro entità, anche avuto riguardo al ruolo marginale ed occasionale del ricorrente nella vicenda. L'ipotesi di lieve entità non avrebbe potuto negarsi neanche nel caso di plurimi episodi di cessione di droga, adattandosi ai casi cosiddetti dì "piccolo spaccio". 8.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte indicato nessun elemento valido a giustificare tale decisione. 9. RI BE. 9.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo mafioso di cui al capo 1. La Corte si sarebbe limitata ad una mera conferma della sentenza di primo grado senza tenere conto delle doglianze contenute nell'atto di appello, siccome volte a sottolineare che le intercettazioni valorizzate sarebbero state di incerta lettura e avrebbero fatto riferimento ad un periodo di soli quattro mesi. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, inoltre, sarebbero inconsistenti e ricche di contraddizioni che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente considerato. 9.2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura il giudizio di responsabilità per i reati in materia di armi, non essendo emersa la prova che il ricorrente le avesse detenute e portate, avendo effettuato un unico accesso in tre mesi nel luogo di nascondimento. 9.3. Con il terzo motivo di ricorso, ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non ancorato ad alcuna motivazione. 10. LO MA. 10.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen. in relazione ai reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo di cui al capo 13 della imputazione. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto di alcune decisive circostanze idonee ad escludere l'aggravante, basando la condanna esclusivamente sulla mera consapevolezza, da parte dell'imputato, della caratura mafiosa del di lui fratello LO MO, correo separatamente giudicato, esclusivamente in favore del quale (e non dell'associazione) l'imputato avrebbe commesso il fatto in combutta con AV RT (erede del MO nella gestione del sodalizio), disfacendosi della pistola 7 nif detenuta a casa della madre per evitare che la posizione processuale del fratello, in allora detenuto e sottoposto a processo, potesse essere ulteriormente compromessa. Non vi sarebbe prova del beneficio concreto ottenuto dall'organizzazione mafiosa e tale finalità della condotta sarebbe contraddittoria rispetto alla circostanza che la pistola era stata ceduta al AV dietro pagamento di una somma di danaro. 11. RT EA. 11.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità per il reato di concorso esterno alla associazione di stampo mafioso descritta al capo 1 della imputazione. La Corte non avrebbe chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che l'imputato, seguendo le indicazioni del padre (RT IO AM, altro odierno ricorrente), fosse consapevole di favorire l'organizzazione mafiosa anziché il solo genitore, fermo restando che le condotte attribuitegli si baserebbero su emergenze probatorie dal contenuto incerto quanto alla sua identificazione, dalle intercettazioni non emergendo mai il suo nome. La sentenza mancherebbe di idonea motivazione anche in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sussumibile nelle meno gravi ipotesi di favoreggiamento o assistenza agli associati. 12. RT IO AM. 12.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di associazione di stampo mafioso con funzioni direttive di cui al capo 1 della imputazione. La Corte non avrebbe enucleato alcuna condotta rilevante al fine di provare la sussistenza del reato associativo, tanto non emergendo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO AL, ZI NT, Di CO AN e EL NZ, dei quali non sarebbe stata saggiata a dovere l'attendibilità e che avrebbero riferito - attraverso dichiarazioni che il ricorso sintetizza nelle parti ritenute d'interesse - circostanze apprese da altri, imprecise, generiche e prive di riscontri, solo EL avendo affermato di poter vantare una presunta conoscenza diretta del ricorrente. Neanche le intercettazioni ambientali avrebbero fornito elementi a supporto della tesi accusatoria, prestandosi a interpretazioni diverse e non evidenziando alcuna condotta rilevante, né con riferimento al ritenuto ruolo di partecipe al sodalizio assunto dall'imputato negli anni 2014-2015 - nei quali, peraltro, il ricorrente si era trasferito a Reggio Emilia - né con riguardo al periodo 2016-2017, in cui si assume che avesse assunto un ruolo apicale dopo l'arresto del ricorrente OS GI, avvenuto a settembre del 2016. Sotto quest'ultimo profilo, non sarebbe significativa la "vicenda estorsiva Arena", esaminata in altro contesto processuale e non rivelativa di alcuna concreta condotta 8 di direzione posta in essere dal ricorrente, tanto quanto le altre circostanze emergenti dalle captazioni. 12.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod.pen.. Trattando della posizione del ricorrente, non si evidenzierebbe alcun riferimento al fatto che l'associazione mafiosa operante in NC fosse armata, né circostanze in tal senso riconducibili alla persona del ricorrente ed al necessario coefficiente psicologico da lui posseduto. 13. RT NZ. 13.1. Con il primo motivo di ricorso, si eccepisce, sotto il profilo della prova della responsabilità, la violazione del divieto di bis in idem, dal momento che gli elementi raccolti a carico del ricorrente nel presente processo - in particolare le dichiarazioni dei collaboranti NA DO e NO AL - nulla di nuovo avrebbero apportato rispetto alle condotte già giudicate in separato procedimento penale nel quale egli era stato definitivamente condannato per il reato di estorsione aggravata ("vicenda Arena"). Tanto aveva già ritenuto il Giudice per le indagini preliminari in fase cautelare, negando la richiesta di applicazione di misura coercitiva a carico dell'allora indagato. Sul punto, la Corte avrebbe travisato le risultanze probatorie ed anche quanto affermato dalla sentenza di primo grado. 13.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine alla continuazione ed alla entità della pena inflitta. La Corte di appello ha riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione con altro reato giudicato con sentenza irrevocabile. Tuttavia, la sentenza avrebbe errato nel ritenere più grave il reato di cui all'art. 416- bis cod.pen. contestato al capo 1 del presente procedimento, dal momento che, tenuto conto delle pene previste in astratto dal legislatore, il reato più grave risulta essere quello di estorsione pluriaggravata per il quale è intervenuta condanna con la sentenza della Corte di appello di Catania dell'Il dicembre 2019, irrevocabile il 12 febbraio 2021. 14. CO NZ LV. 14.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati in materia di armi con connessa ricettazione di cui ai capi 10,11 e 12, nulla emergendo dalle intercettazioni a proposito della posizione del ricorrente, a parte la sua presenza, il 26 maggio 2016, in compagnia dei coimputati NG e Venia, in un luogo non collegabile a quello ove le armi erano nascoste, non risultando alcuna interazione con il porto della pistola Glock indicata nella imputazione 9 di cui al capo 10 e nessuna condotta indiziante tenuta dal ricorrente in quella unica occasione. 14.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine alla valutazione della prova indiziaria sempre con riferimento ai reati di cui ai capi 10,11, e 12 della imputazione, dal momento che a carico del ricorrente graverebbe soltanto un indizio, quello rappresentato con il primo motivo di ricorso. 14.3. Con il terzo motivo di ricorso, ci si duole della condanna per i medesimi reati di cui ai precedenti motivi, con analoghe considerazioni riassuntive relative alla mancanza di relazione tra il ricorrente e le armi tale da configurare il concorso nella detenzione e nel porto di esse. 14.4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per avere applicato la recidiva senza ragioni a sostegno diverse dalla insufficiente evocazione di precedenti penali a carico del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di RI NT TO, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. Tutti gli altri ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi a volte non consentiti, a volte manifestamente infondati ed a volte generici. 1.OS GI. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena di anni venti di reclusione in relazione ai reati di associazione di stampo mafioso con funzioni direttive (capo 1), associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con funzioni direttive (capo 2), reati in materia di armi e connessa ricettazione (capi 10, 11 e 12). 1.1. Quanto ai primi tre motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente in quanto volti a censurare l'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione, con funzioni direttive, alla associazione di stampo mafioso descritta al capo 1 della imputazione - se ne deve rilevare la genericità rispetto a tutto l'asse motivazionale della sentenza impugnata, con il quale il ricorrente non si confronta se non in parte, obliterando elementi essenziali a suo sfavore. 1.1.1. Il ricorso, limitandosi a ripercorrere i contenuti dell'atto di appello, si sofferma, più dettagliatamente, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, criticandone !'attendibilità loro conferita dalla Corte di appello. Tuttavia, la sentenza impugnata, ai fgg. 18-27, ha valorizzato soprattutto diverse intercettazioni telefoniche e ambientali - alcune delle quali del tutto pretermesse in ricorso - rivelative del ruolo mafioso di comando assunto dal ricorrente nella "famiglia" di NC dopo la sua scarcerazione e la sottoposizione al regime di arresti 10 domiciliari nel medesimo territorio di riferimento (il paese di Adrano nella provincia di Catania), avvenute il 24 marzo 2014 (fino al 19 settembre 2016, data del nuovo arresto). Solo in esito all'esame, logico e coordinato delle intercettazioni, la sentenza impugnata, ad ulteriore riscontro del significato di esse, ha indicato alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia conformi ai dialoghi. In punto di diritto, è noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/19/2021, Gregoli, Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). Nelle conversazioni intercettate il ricorrente era avvertito da alcuni soggetti vicini al clan come soggetto che era venuto a colmare il vuoto di potere sulla scena criminale di NC (fg. 19); in effetti, egli, noncurante delle prescrizioni inerenti alla misura restrittiva impostagli, riceveva presso l'abitazione alcuni sodali con i quali aveva riallacciato i contatti (tra cui il collaborante NA DO), discutendo con essi di questioni mafiose, inerenti a estorsioni a commercianti, ad appalti, all'utilizzo di armi, a traffici di droga, a recupero crediti da effettuare con violenza, ad omicidi avvenuti nel territorio, alla esigenza di una "cassa comune" gestita proprio dal ricorrente. La conferma del ruolo mafioso del ricorrente è stata tratta dalla Corte anche da una sentenza irrevocabile emessa a suo carico per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.
1. cod. pen., commessa durante il regime di arresti domiciliari nel medesimo periodo al quale si riferisce l'imputazione associativa elevata al capo 1 I collaboratori di giustizia - sulle cui dichiarazioni la Corte si è soffermata successivamente, peraltro superando le presunte criticità ancora ribadite in ricorso - hanno ribadito quanto emergente dalle intercettazioni, così dimostrando la loro attendibilità della quale il ricorrente dubita omettendo, però, di dare peso alla decisiva convergenza tra tali fonti accusatorie ed i dialoghi captati. E, così, i collaboratori - peraltro in cospicuo numero, SU CE, NO AL, NA DO e EL NZ, per citare i principali - da diverse angolazioni, avevano riferito sul ruolo di comando assunto dall'imputato, dopo la sua scarcerazione, nel clan mafioso di NC. 1.1.2. In ordine, più in particolare, alla contestazione del ruolo direttivo, la Corte, sottolineando, nel medesimo contesto motivazionale, le diverse conversazioni intercettate e le dichiarazioni dei collaboranti, ha messo più volte in evidenza che il 11 ricorrente gestiva tutte le attività illecite di interesse del clan ed a lui i sodali si rivolgevano per avere ordini e suggerimenti. Era l'imputato, inoltre, ad occuparsi delle entrate del gruppo e della "cassa comune", argomenti di assai pregnante significato sui quali il ricorso non si sofferma che genericamente. Tanto assorbe e supera ogni diversa argomentazione difensiva. 1.2. Il quarto motivo, inerente al giudizio di responsabilità per i reati di porto e detenzione di armi clandestine e della connessa ricettazione di esse di cui ai capi 10, 11 e 12 della imputazione, è generico poiché non tiene conto non solo del ruolo di comando del ricorrente all'interno del sodalizio mafioso, ma anche del fatto che egli, in una conversazione con NA DO non citata in ricorso (fg. 20 della sentenza impugnata, in nota), mostrava di conoscere la circostanza che i suoi adepti ("í tuoi ragazzi", diceva NA rivolgendosi all'imputato) utilizzassero armi da guerra, come un kalashnikov, nell'interesse del gruppo. Più in particolare e con riguardo al ritrovamento di armi in un luogo nascosto in contrada Don NZ, cui si riferiscono i capi di imputazione, armi pacificamente riferibili al clan, la Corte ha valorizzato uno specifico dialogo nel quale il ricorrente, con altri sodali, faceva riferimento al sito di nascondinnento delle armi (fg. 33 della sentenza impugnata). Tale conoscenza, raccordata al ruolo di comando del gruppo, ha orientato la Corte di merito, con ragionamento del tutto logico, a ritenere che il ricorrente, al di là dei singoli accessi al luogo di nascondimento delle armi, concorresse nella loro detenzione e nel loro utilizzo per il raggiungimento dei fini criminali del sodalizio. La conclusione è definitivamente corroborata, con superamento di ogni altra obiezione difensiva, da quanto il .giudice di primo grado aveva sottolineato ai fgg. 235 e 236 della sua sentenza, laddove il ricorrente e sodale CO NZ LV - il quale utilizzava le armi (vedi sentenza GUP anche a proposito della dichiarazioni di NA DO e NO AL sul punto, fg. 226) - discuteva con l'imputato OS GI di una mitraglietta che si trovava con altre armi e che effettivamente era stata ritrovata dalla polizia giudiziaria tra quelle custodite in contrada Don NZ. 1.3. I successivi quattro motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto inerenti al giudizio di responsabilità per il reato associativo in materia di stupefacenti di cui al capo 2 della imputazione, sono generici rispetto alla motivazione offerta dalla Corte ai fgg. 27-33 della sentenza impugnata. 1.3.1. La Corte territoriale ha sottolineato diverse circostanze processuali, solo lambite dal ricorso, idonee a sostenere l'assunto che il ricorrente aveva gestito in maniera gerarchica anche il gruppo dedito al traffico di sostanze stupefacenti nel 12 medesimo territorio di riferimento e collegato all'organizzazione mafiosa di NC. Le intercettazioni, in numero assai elevato e solo alcune delle quali richiamate in ricorso, unite alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL, NA ed RO IC, sono dimostrative dell'assunto accusatorio e, prima di tutto, della esistenza di una ramificazione del clan mafioso dedita al commercio di stupefacenti che -gestiva una piazza di spaccio, a conferma del carattere organizzato non transitorio od occasionale dell'attività illecita, collegata a quella esistente in comuni limitrofi della provincia catanese ("noi abbiamo la miglior piazza della provincia di Catania" dirà lo stesso imputato ad NA e AR GI in un dialogo intercettato e indicato a fg. 29 della sentenza). Il ricorrente, come era emerso da altri dialoghi, acquistava sistematicamente droga di vario tipo per immetterla nel "mercato locale" ed a lui confluivano i proventi che formavano la cassa comune. Di tanto, il ricorso non dà adeguata contezza, nonostante tali elementi dimostrino sia la sussistenza dell'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti, gestita anche in questo caso dall'imputato, sia il suo ruolo di comando di essa, del pari oggetto di censure generiche. In punto di diritto, sono stati evidenziati più elementi dimostrativi della sussistenza dell'associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, anche in misura eccedente rispetto a quelli riconosciuti dalla pacifica giurisprudenza di legittimità. Ed è stato anche evidenziato il programma criminoso indeterminato in capo ai singoli associati - vale a dire non limitato alla specifica commissione di determinati reati- fine - in uno alla loro stabile dedizione al traffico di droga con divisione di ruoli. Ciò che serve a distinguere il fenomeno illecito organizzato in forma associata dal mero concorso di persone nel reato, pure richiamato dal ricorrente come ipotesi alternativa subordinata. In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova dei vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012 dep.2013, Barbetta, Rv. 255207 Massime precedenti Conformi: N. 4481 del 2006 Rv. 233247, N. 25471 dei 2007 Rv. 237002). Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico, non è richiesta !a presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili 13 dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165 Massime precedenti Conformi: N. 9320 del 1995 Rv. 202037, N. 14578 del 1999 Rv. 216124, N. 4967 del 2010 Rv. 246112, N. 30463 del 2011 Rv. 251011, N. 16540 del 2013 Rv. 255491). Che la Prova del reato sia stata tratta dal contenuto di intercettazioni, non è aspetto che può destare perplessità in diritto, in linea con la giurisprudenza di legittimità, da intendersi estesa anche alla prova della sussistenza di una organizzazione criminosa e non di un singolo episodio ex art. 73 D.P.R. 309/90. In tema di stupefacenti, l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava, Rv. 262981). In ordine alla questione giuridica del concorso tra il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed il reato di associazione di stampo mafioso, cui pure si accenna in ricorso peraltro genericamente, va detto che, in termini astratti, la giurisprudenza di legittimità è stata sempre orientata a ritenere sussistente la possibilità di un concorso tra l'associazione mafiosa ex art. 416-bis cod.pen. e quella di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90. Ciò, anche prima della sentenza delle Sezioni Unite n. 1149 del 25/08/2008, dep. 2009, Magistris, secondo la quale, i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche qugndo la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. In quella decisione, la questione era stata posta proprio con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. (cfr. fg. 25 della motivazione). Sempre in quella sede, si era precisato come i due reati tutelino beni giuridici in parte diversi, il primo l'ordine pubblico (art. 416-bis cod.pen.) ed il secondo la salute "individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e la sua diffusione" (art. 74 DPR 309/50) (fg. 26 della sentenza). 14 Tuttavia, come già si evinceva nella motivazione di quella stessa decisione e come verrà chiarito da altre successive sentenze, che confermeranno il medesimo principio di diritto (ad esempio Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258163 e, ancor meli, Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, Viscido, Rv. 265762 e, da ultimo, Sez. 2; n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077), si era evidenziata anche una differenza strutturale tra i due reati, che presentano un nucleo comune ed elementi reciprocamente specializzanti. Il nucleo comune è costituito dall'esistenza di uno stabile sodalizio tra almeno tre persone, costituito per la commissione di più reati-fine ex ante indeterminati. Gli elementi specializzanti sono costituiti: - per l'associazione di tipo mafioso, non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del peculiare metodo d'intimidazione, che si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio su un dato territorio, in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali;
- per l'associazione dedita al narcotraffico, dalla limitata finalizzazione alla realizzazione di futuri traffici di sostanze stupefacenti (in questi esatti termini ai fgg. 31 e 32 della motivazione dell'ultima sentenza citata). La conclusione è che deve escludersi che tra le due norme esista un concorso apparente e che una norma possa ritenersi "assorbita" o "contenuta" nell'altra. Tale operazione interpretativa, infatti, deve essere effettuata alla stregua del parametro di riferimento di cui all'art. 15 cod.pen., il quale, anche secondo quanto ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 41588 del 2017, La Marca (relativa a reati in materia di armi), deve considerarsi l'unico "criterio euristico di riferimento" (paragrafo 4 della motivazione di quella sentenza), così come, del resto, era stato precisato anche da Sez. U, n. 1235 del 2010, dep. 2011, Giordano. Ma, proprio seguendo l'insegnamento di tale recente pronuncia del 2017, Sez. U, La Marca, si arriva alla soluzione qui sostenuta. Infatti, le Sezioni Unite, a fg. 9 della motivazione, hanno precisato che al fine di verificare l'eventuale operatività del principio di specialità ex art. 15 cod. pen., occorre porre in comparazione, in senso logico-formale, gli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie di reato, astrattamente configurate. Questa è esattamente l'operazione ermeneutica compiuta dalla sentenza prima citata e qui condivisa (Sez. 2, n. 4,1736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077), che ha individuato, in ragione di quanto prima precisato, un rapporto di cosiddetta specialità reciproca bilaterale tra le due fattispecie di reato di cui si discute, escludendo, dunque, che si tratti della "stessa materia". 15 E' questo, infatti, il presupposto fissato dall'art. 15 cod. pen., per individuare eventuali casi di concorso apparente di norme, che si è ritenuto essere sussistente, per esempio, per i reati concernenti le armi dei quali si è occupata la sentenza delle Sezioni Unite del 2017, La Marca, proprio avuto riguardo al fatto che il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo clandestina, non fosse in rapporto di specialità reciproca bilaterale con quello di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, ma contenesse, rispetto agli altri, solo un elemento specializzante (paragrafo 7 di quella sentenza: "I reati di cui all'art. 23, primo, terzo e quarto comma, legge n. 110 del 1975 costituiscono ipotesi criminose speciali, rispetto a quelle di cui agli artt.2, 4 e 7, legge n. 895 del 1967, giacché contengono tutti gli elementi costitutivi della condotta - detenzione e porto di un'arma comune da sparo - e, in più, quale elemento specializzante, il dato della clandestinità dell'arma comune da sparo, che risulta non catalogata o sprovvista dei segni identificativi previsti dall'art. 11, legge n. 110 del 1975"). La sentenza prima citata n. 41736/2018, formula il seguente principio di diritto, particolarmente adattabile al caso all'esame: è configurabile il concorso tra un'associazione di stampo mafioso e un'associazione per delinquere dotata di un'autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso (nella specie, traffico di sostanze stupefacenti), dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan. (In motivazione, la Corte ha escluso la configurabilità di una violazione del "ne bis in idem", mancando, nel rapporto tra le due fattispecie associative, piena coincidenza degli elementi costitutivi). 1.3.2. Quanto ai motivi inerenti alla sussistenza delle aggravanti del reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 di cui al capo 2 della imputazione - l'aggravante dell'essere l'associazione armata e della finalità di agevolazione del sodalizio mafioso - si deve rilevare che il ricorrente non ha sottolineato il suo concreto e attuale interesse a coltivare le censure, posto che dal calcolo della pena effettuato dal GUP a fg. 410 della sentenza di primo grado, non risulta che tali aggravanti abbiano comportato alcun aumento della sanzione. Tanto assorbe e supera ogni diversa censura. 1.4. Quanto ai due residui motivi di ricorso, inerenti all'applicazione della recidiva più grave e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi che la Corte di appello, sia pure sinteticamente, ha fatto riferimento a più indici di valutazione pertinenti sia per il riconoscimento della aggravante che per il diniego delle attenuanti, richiamando implicitamente tutta la posizione processuale del ricorrente, non solo i plurimi precedenti penali anche specifici, ma la gravità degli addebiti mossigli in questa sede, la commissione di fatti illeciti durante gli arresti 16 domiciliari, come indicato in premessa, la Sua volontà d riprendere il comando del gruppo mafioso dopo la scarcerazione, a dimostrazione della sua pervicacia criminale e pericolosità. In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). 2. AR IN. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello, di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1. Ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità. 2.1. Il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti, è aspecifico in quanto il ricorrente non si misura con ciò che la Corte di appello ha sottolineato a fg. 42 della sentenza impugnata, laddove, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, è stato precisato che la prevalenza delle prime sulle seconde non poteva darsi itenuto conto della gravità dei fattit avuto riguardo al ruolo di braccio destro del capoclan OS GI assunto dal ricorrente. Tanto basta per ritenere la statuizione impugnata priva di vizi rilevabili in questa sede. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, De Filippi, Rv. 279181; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415). 17 3. NG GO. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello, di anni dodici di reclusione (sedici complessivi tenuto conto della ritenuta continuazione con altri reati precedentemente giudicati), per il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1 ed all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 2, nonché per reati di spaccio di droga ed in materia di armi, con connessa ricettazione (capi 3,4,8,10,11 e 12). Ha ammesso i fatti contestatigli. 3.1. Il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'applicazione della continuazione e la determinazione della pena, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata contiene i riferimenti di interesse ai fgg. 42-45. 3.1.1. Quanto alla prima censura, nel determinare la sanzione, ritenendo sussistente il vincolo della continuazione con un reato di estorsione precedentemente giudicato in altra sede, la Corte ha correttamente ritenuto più grave il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestato in questo processo al capo 2 della imputazione. Quand'anche, infatti, ci si dovesse riferire, come sostiene il ricorrente, alla pena in astratto prevista dalla legge, sarebbe più grave quella di cui al capo 2, in quanto non è previsto un limite massimo. Tuttavia, al caso in esame deve essere applicata la regola giuridica secondo la quale, nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte sub iudice, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati ai vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (in motivazione la S.C. ha evidenziato del principio alla diversa ipotesi in cui i reati debbano essere contemporaneamente giudicati dallo stesso giudice, nella quale la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse). (Sez. 2, Sentenza n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Vella, Rv. 265733). In tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità (Sez. 6, Sentenza n. 29404 del 06/06/2018, NA, Rv. 273447). 18 3.1.2. In ordine alla seconda censura, non vi è stata alcuna violazione del divieto di bis in idem. Non tenendo conto dell'aumento per la continuazione esterna, riconosciuta solo in secondo grado, il primo giudice aveva determinato la pena complessiva in anni ventuno di reclusione, ridotta per il rito ad anni quattordici. La Corte ha determinato la pena in anni diciotto di reclusione, ridotta per il rito ad anni dodici di reclusione, pena inferiore a quella di primo grado poi aumentata per la continuazione "esterna" a beneficio del ricorrente tenuto conto dell'ipotetico cumulo tra !e due condanne se non fosse stata riconosciuta la continuazione. 4. GI GE. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello ., di anni sei e mesi otto di reclusione (complessivamente anni dieci tenuto conto della continuazione con reato precedentemente giudicato) per il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1. Ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità. 4.1. Il primo ed unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, in punto di applicazione della continuazione con altro reato precedentemente giudicato, per le stesse ragioni in diritto richiamate a proposito del precedente imputato NG GO al paragrafo 3.1.1. delle presenti considerazioni in diritto: I riferimenti che rilevano sono contenuti ai fgg. 45-47 della sentenza impugnata (in particolare fg. 47). In secondo luogo, non si rilevano vizi formali nel calcolo della sanzione: la Corte di appello ha ritenuto più grave il reato per cui si procede (art. 416-bis cod.pen. di cui al capo 1) aumentando la pena per il reato già giudicato di anni tre e mesi quattro di reclusione, a fronte di una condanna che era stata inflitta in quell'altra sede per anni sette di reclusione ed euro 2100, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 63, commi 3 e 4 cod. pen.. 5. RI NT TO. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merit9, alla pena, ridotta in appello, di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 5000,00 di multa per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di cui al capo 5, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.p.r. 309 del 1990. Non vi sono motivi di ricorso inerenti al giudizio di responsabilità. La posizione del ricorrente è trattata ai fgg. 53-58 della sentenza impugnata. 5.1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi, in punto di diritto, la pacifica regola giurisprudenziale - correttamente applicata dalla Corte territoriale - secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 19 quinto, D.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651. Massime precedenti Conformi: N. 6732 del 2012 Rv. 251942, N. 39977 del 2013 Rv. 256610, N. 27064 del 2014 Rv. 259664). Nel caso in esame, la Corte di appello ha spiegato le ragioni della esclusione dell'ipotesi di lieve entità, sottolineando il ruolo non marginale del ricorrente ,quale fornitore abituale di marijuana dell'associazione di tipo mafioso di NC (fg. 57 della sentenza impugnata), dimostrato anche dal numero dei contatti con i correi. In particolare, egli aveva venduto più volte la droga a TT NN, consapevole del fatto che lo stupefacente sarebbe finito a coloro i quali gestivano la piazza di spaccio di NC. Inoltre, dalla sentenza di primo grado (fgg. 392-398), emergeva il consolidato rapporto di fornitura con TT ma anche la consapevolezza della esistenza di altri interessati, tanto è vero che il ricorrente interloquiva anche con l'associato mafioso NG GO ed aveva un "incessante susseguirsi di incontri" finalizzati al traffico di droga. Pertanto, sono state valorizzate specifiche modalità e circostanze dell'azione idonee ad escludere che si fosse trattato di uno spaccio organizzato di lieve entità, tenuto conto del contesto mafioso di riferimento, noto al ricorrente, che si era posto come abituale fornitore di una associazione di stampo mafioso e non di un qualsiasi soggetto. Il ricorso sorvola sulla valenza dimostrativa di tale specifico elemento ed è per questa ragione che il motivo deve essere rigettato. 5.2. Del pari, quanto al secondo motivo, le circostanze attenuanti generiche sono state escluse "alla luce di quanto già evidenziato", con evidente riferimento alle modalità gravi e non occasionali della condotta. La motivazione è congrua ed esente da vizi in relazione alle regole giurisprudenziali richiamate al paragrafo 1.4. delle presenti considerazioni in diritto. Nel complesso, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. RI BE. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al 20 capo 1 e per i reati in materia di armi e connessa ricettazione di cui ai capi 10, 11 e 12 della imputazione. Il ricorso è inammissibile per genericità. La posizione del ricorrente è trattata ai fgg. 58-65 della sentenza impugnata. 6.1. Quanto al primo motivo, inerente al giudizio di responsabilità per il reato associativo mafioso di cui al capo 1, il ricorso sorvola del tutto sul contenuto delle intercettazioni indicate dalla Corte territoriale ed idonee a corroborare le convergenti chiamate in correità deli conaboratori di giustizia ZI NT e EL NZ, conformi nell'indicare l'inserimento organico del ricorrente nel sodalizio mafioso di NC capeggiato da OS GI nel periodo di interesse. I dialoghi intercettati, richiamati a fg. 60 della sentenza, ineriscono ai rapporti diretti dell'imputato con il capoclan, allo spaccio di droga con i sodali NG e CO, al denaro della cosca ed alla necessità di evitare i controlli delle forze dell'ordine. Si tratta di elementi, dei quali nel ricorso non vi è traccia, sensibili per la prova del reato associativo ed utili a conferire attendibilità alle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia prima indicate, della quale il ricorrente ha dubitato senza gli opportuni richiami ai dati confermativi. 6.2. Anche il secondo motivo è generico. La partecipazione del ricorrente alla detenzione, al porto ed alla ricettazione delle armi clandestine indicate ai capi 10,11 e 12 della imputazione, oltre che utile a corroborare la sua ritenuta partecipazione al clan mafioso, trattandosi di armi del sodalizio, è stata ricavata dalla inconfutabile presenza dell'imputato nel luogo di nascondimento delle armi in almeno tre occasioni oggetto di diretta osservazione da parte delle forze dell'ordine, che tenevano sotto controllo quel sito. Peraltro, dagli avvistamenti della polizia si era evidenziato che il ricorrente - in compagnia, non a caso, di altri sodali - indossava guanti e prelevava oggetti da buste;
le armi successivamente ritrovate dalle forze dell'ordine erano per l'appunto racchiuse in buste di plastica. Il ricorso tralascia tali inequivocabili elementi di prova siccome dimostrativi della sua responsabilità. 6.3. Il terzo motivo è generico avendo la Corte di appello offerto, a fg. 65 della sentenza impugnata, idonea motivazione, conforme ai principi di diritto richiamati al paragrafo 1.4., con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalle modalità della condotta, dalla commissione di più reati e dai precedenti penali. 7. LO MA. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello, di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 2.800,00 di multa per i reati di 21 detenzione e porto illegali di una pistola di cui al capo 13 della imputazione, aggravati dalla finalità di agevolare la cosca mafiosa di NC. E' stato assolto in appello dal reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod.pen.. La posizione del ricorrente è trattata ai fgg. 65-72 della sentenza impugnata. 7.1.Quanto al primo ed unico motivo, con il quale si censura la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-6/5.1. cod. pen., sotto il profilo della finalità di agevolazione della cosca di NC, deve rilevarsene la genericità. Dalla motivazione della sentenza risulta, infatti, che il ricorrente sapeva era a conoscenza del fatto che il fratello MO - detenuto, appartenente al sodalizio e con il quale egli effettuava colloqui in carcere - aveva lasciato un "erede" nella gestione della cosca, AV RT, con il quale l'imputato interloquiva riferendo quanto dettogli dal fratello. Egli, sebbene estraneo alla com pagine criminale, era a conoscenza anche del fatto che si perpetuassero estorsioni e parlava con il congiunto di armi "ancora in giro", diverse da quella specificamente indicata al capo 13 della imputazione. Il riferimento alla specifica pistola, detenuta da AV e che l'imputato era stato incaricato di recuperare, si inserisce, pertanto, in uno specifico contesto di relazioni mafiose nel quale anche altre armi non identificate dovevano essere recuperate per opera del ricorrente. Proprio la circostanza, ulteriormente tratta dai dialoghi captati, che l'imputato avrebbe dovuto farsi consegnare una somma dal AV nella ipotesi che costui avesse voluto tenere l'arma per sé, dimostra, ancora più specificamente, che il recupero dell'arma era finalizzato ad un suo utilizzo a fini associativi;
nel che, la sussistenza dell'aggravante. Il ricorso non tiene conto dell'insieme di questi dati, che rende la valutazione operata dalla Corte di merito esente da vizi logico-giuridici. Del resto, lo stesso imputato, nell'interrogatorio di garanzia, aveva riferito di titi aver prelevato la pistola da casa della madre consegnandola a AV (fg. 68 della sentenza impugnata), a dimostrazione della sua piena consapevolezza del contesto di riferimento in cui andava ad inserirsi la sua condotta. 8. RT EA. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello, di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1 della imputazione, cosi qualificato il fatto dal primo giudice rispetto alla originaria contestazione di partecipazione organica. 8.1. Il primo ed unico motivo di ricorso, volto a censurare il giudizio di responsabilità, è generico. 22 Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione offerta dalla Corte di appello ai fgg. 72-78 della sentenza impugnata, laddove è stato evidenziato che l'imputato, attraverso colloqui con il di lui padre detenuto (RT IO AM, altro ricorrente che aveva assunto posizione di comando del clan mafioso di NC dopo l'ulteriore arresto di OS GI avvenuto nell'ottobre del 2016), si occupava, sebbene non da soggetto organico al sodalizio criminale, di affari inerenti al gruppo mafioso e non esclusivamente alla figura del genitore così come si sostiene in ricorso. Risolutivo, nel senso indicato, è quanto la Corte ha affermato a proposito dell'incarico, conferito al ricorrente dal padre in allora detenuto, di distribuire, per il mantenimento dei sodali, somme di danaro provento della cassa comune del clan. Altre somme di danaro erano entrate nella disponibilità dell'imputato e della destinazione di esse quest'ultimo discuteva con il genitore in altro dialogo, interpretato dalla Corte - senza incorrere in vizi logici - come rivelativo di una gestione affidata al figlio di affari del sodalizio e la sua messa a disposizione nell'interesse di quest'ultimo, i cui membri erano noti al ricorrente in quanto chiamati anche con specifici appellativi o nomignoli. Di tanto, il ricorso non dà contezza, dimostrandosi generico anche nella ipotizzata diversa qualificazione giuridica del fatto in ipotesi di reato meno gravi come il favoreggiamento personale o l'assistenza agli associati, tuttavia correttamente escluse dalla Corte in presenza di una non transitoria attività illecita non effettuata nei confronti del singolo associato ma attraverso una condotta concorsuale a largo spettro, finalizzata al raggiungimento di fini tipici delle associazioni mafiose, come la gestione comune del danaro ed il mantenimento dei sodali detenuti. 9. RT IO AM. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello, di anni tredici e mesi sei di reclusione (complessivamente anni 18 tenuto conto della continuazione con reato precedentemente giudicato), per il reato di associazione di stampo mafioso con funzioni direttive di cui al capo 1 della imputazione. Risultano agli atti due ricorsi, uno proposto direttamente dal ricorrente e l'altro dal suo difensore di fiducia. Essi sono entrambi inammissibili: il primo, perché proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; il secondo, perché proposto per motivi generici e, in parte, non consentiti. La posizione del ricorrente è trattata ai fgg. 78-88 della sentenza impugnata. 9.1. Quanto al primo motivo del ricorso proposto dal difensore di fiducia dell'imputato - con il quale si censura il giudizio di responsabilità per il reato associativo mafioso di cui al capo 1 - deve, in primo luogo, rilevarsi che l'impugnazione sorvola del tutto su 23 un primo dato significativo messo in luce dalla Corte di appello e, cioè, sulla circostanza che il ricorrente risulta essere già stato condannato per il medesimo reato per cui si procede come partecipe dello stesso clan mafioso operante in NC in epoca pregressa a quella contestata in questa sede. Non era stato ritenuto ostativo, neanche in quel caso, il fatto che egli risiedesse in Emilia Romagna, dal momento che l'imputato si recava talvolta a NC e, soprattutto, utilizzava il figlio NZ e, da ultimo, l'altro figlio EA (anche loro ricorrenti in questa sede) per curare i suoi interessi criminali e per fornire direttive anche durante il suo stato di detenzione. La sentenza definitiva di condanna del ricorrente per il medesimo reato, correttamente richiamata dalla Corte a fini di prova - nei limiti di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. - è stata affiancata dalle dichiarazioni di ben quattro collaboratori di giustizia (NO AL, ZI NT, Di CO AN e EL NZ), del tutto convergenti nell'indicare l'imputato come soggetto partecipe al clan mafioso di NC, del quale aveva assunto le redini dopo l'arresto dell'imputato OS GI, avvenuto a settembre del 2016. A loro volta, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la sentenza irrevocabile a carico del ricorrente, sono state corroborate, secondo il puntuale resoconto offerto dalla Corte di appello, da un nugolo di intercettazioni, solo superficialmente lambite dalle critiche difensive nonostante la loro decisività probatoria anche autonoma e autosufficiente. A titolo esemplificativo, occorre sottolineare i dialoghi tra l'imputato ed OS GI sulla gestione comune del danaro proveniente dai delitti-fine, le direttive impartite al figlio EA durante la detenzione siccome finalizzate alla gestione degli affari mafiosi ed alla suddivisione dei proventi tra gli accoliti, la sua partecipazione alla estorsione mafiosa cosiddetta "Arena" (dal cognome delle vittime), nella quale aveva assunto un ruolo di comando apertamente riconosciutogli in un dialogo tra la vittima ed un sodale (AR IN, odierno ricorrente). Per tale ultimo reato, il ricorrente, come ha sottolineato la Corte ad ulteriore conferma delle statuizioni adottate, risulta aver subito altra condanna irrevocabile. Tanto assorbe e supera le !abili critiche difensive, che sorvolano sulla convergenza accusatoria di tali imponenti elementi di prova a carico. 9.2. Il secondo motivo di ricorso, inerente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., non è deducibile in questa sede in quanto non aveva formato oggetto dell'atto di appello e non delinea alcuna violazione di legge rilevabile d'ufficio, bensì un presunto vizio motivazionale della sentenza impugnata quanto alla valutazione di circostanze non censurate in punto di fatto davanti alla Corte territoriale. 24 10. RT NZ. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello, di anni otto di reclusione (complessivamente anni 11 e mesi 4, tenuto conto della continuazione con reato precedentemente giudicato), per il reato di associazione di stampo mafioso in qualità di partecipe di cui al capo 1 della imputazione. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La posizione del ricorrente è trattata ai fgg. 89-98 della sentenza impugnata. 10.1. Quanto al primo motivo, non vi è stata alcuna violazione del principio del ne bis in idem. Nel precedente processo subito dal ricorrente e richiamato in ricorso, egli era stato condannato per uno specifico episodio estorsivo (l'estorsione "Arena", più volte citata in sentenza anche in relazione alla posizione di altri ricorrenti), commesso con l'uso del metodo mafioso. Tale reato è stato ritenuto dalla Corte avvinto dal vincolo della continuazione con quello associativo mafioso contestato in questa sede, la cui prova è stata tratta da elementi ulteriori rispetto alla vicenda estorsiva indicata e che nulla hanno a che vedere con essa, come si trae dalle dichiarazioni dei collaboranti NO, NA e Pelleariti sul ruolo organico dell'imputato all'interno del clan, confermato dalle intercettazioni nelle quali egli discuteva di armi e si comprendeva che percepiva uno stipendio quando era in carcere (fg. 97). Per il che, nessuna sovrapponibilità è dato riscontrare tra le accuse mosse in questa sede al ricorrente e quelle giudicate in altra sede per un reato, quello estorsivo, la cui struttura normativa è totalmente differente da quella del reato di associazione di stampo mafioso contestato in questa sede (sul tema giuridico del rapporto di specialità tra reati ed ai criteri che lo governano in termini astratti, si rinvia alle considerazioni già esplicitate al paragrafo 1.3.1. delle presenti considerazioni in diritto). 10.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, volto a censurare l'individuazione del reato più grave ai fini del calcolo della pena in continuazione, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza alla luce di quanto si è già evidenziato al paragrafo 3.1.1. delle presenti considerazioni in diritto, cui si rinvia). 11. CO NZ LV. L'imputato è stato condannato, nei due gradi di merito, alla pena, ridotta in appello, di anni otto di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1 e per i reati in materia di armi e connessa ricettazione di cui ai capi 10, 11 e 12 della imputazione. Ha ammesso la sua responsabilità per il reato associativo, con rinuncia al motivo ad essa relativo (fg. 11 sentenza di appello). 25 11.1.Quanto ai primi tre motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente in quanto volti a censurare il giudizio di responsabilità in relazione ai reati di detenzione, porto e ricettazione di armi clandestine - si deve richiamare quanto sottolineato al paragrafo 1.2. delle presenti considerazioni in diritto, a proposito del ricorrente OS GI e dei dialoghi intercorsi tra costui, a capo del clan di NC ed il suo sodale odierno ricorrente CO proprio a proposito di armi occultate e di una mitraglietta effettivamente ritrovata nel luogo dr nascondimento. Si tratta di circostanze decisive al fine di rendere inattaccabile la decisione della Corte territoriale di ritenere significativa della responsabilità dell'imputato la sua presenza presso il sito di nascondimento delle armi in una specifica occasione, nella quale, peraltro, il ricorrente si trovava in compagnia di altri sodali ed aveva preso in consegna una busta, particolare assai significativo in quanto le armi del sodalizio successivamente ritrovate erano contenute in buste di plastica. L'insieme di questi dati - unito al conclamato e non contestato ruolo del ricorrente all'interno del clan mafioso - è sfuggito al ricorso, che concentra la sua critica ritenendo inconsistente la presenza dell'imputato sul luogo di nascondimento delle armi, sganciandola, tuttavia, dal contesto di riferimento e dagli altri elementi dimostrativi prima sintetizzati ed indicati dalle sentenze di merito. 11.2. Anche il .12-,t-,,,,12 "- motivo, inerente all'applicazione della recidiva, è generico rispetto alla motivazione offerta dalla Corte di appello, che ha giustificato il suo convincimento relativo alla sussistenza dell'aggravante ritenendo, vista la gravità dei fatti, che la commissione dei fatti per cui si procede fosse dimostrativa della rinnovata capacità criminale del ricorrente e della sua pericolosità rispetto ai precedenti penali (fg. 104 della sentenza impugnata). La motivazione è congrua e rispettosa delle regole fissate dalla giurisprudenza di legittimità, siccome richiamate al paragrafo 1.4. delle presenti considerazioni in diritto, cui si rinvia. I ricorsi dichiarati inammissibili comportano la condanna degli imputati cui pertengono al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di RI NT, che condanna al pagamento delle spese processuali. 26 DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEVONE PENALE 1 3 SET. 2024 Dlchiara inamrnlssibili gli ulteriori ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento IE soese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, (Cd;nclanna„ lnoltre, i ricorrenti;
eccetto RI e LO, in solido tra ioro afte ce spese di rad.presentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte r.ive ormne diSiancavilla, che liquida in complessivi euro 2,500,00 oltre accessori di Così deciso in Roma, udienza pubblica del 3 luglio 2024. I;
Consigliere estensore "Iku 27 IL FUNZIO IUDIZIARIO AIsd4drl jiGirelarni CORTE Di CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE Cu à D v\ i ';')L 4 ‘, - •,N1-- --At4— (.
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