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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 9456 dell'anno 2024
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MAZZILLI GIOVANNA, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE;
- Resistente –
In data 24/3/2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12/12/2024 la parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno di invalidità civile, ai quali aveva diritto CP_1 con decorrenza dal luglio 2022, a seguito di accertamento del requisito sanitario nel giudizio di ATP conclusosi con decreto di omologa del 20/5/2024. Costituendosi in giudizio, l' deduceva che nelle more del giudizio era intervenuto CP_1 il pagamento richiesto.
******* Deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere. E' incontestato tra le parti che l' abbia provveduto a corrispondere la prestazione CP_1 richiesta dal ricorrente nelle more del giudizio. Per quanto riguarda l'entità della somma dovuta, si osserva come i conteggi dell' non siano stati contestati dalla CP_1 parte ricorrente, che dunque li ha ritenuti esatti.
Non vi è quindi motivo per pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al pagamento delle spese processuali. CP_1
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
1 Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha notificato il decreto di omologa all in data 23/5/2024, trasmettendo i dati per la liquidazione della CP_1 prestazione (pur dandosi atto di non aver trasmesso il modello AP70), mentre l' CP_1 ha provveduto alla liquidazione della prestazione con provvedimento di liquidazione del 28/2/2025, oltre il termine di 120 giorni previsto dalla legge e successivamente al deposito, nonché alla notifica del ricorso. La liquidazione della prestazione è dunque avvenuta con ritardo. Pertanto le spese processuali devono essere poste a carico dell' , nella misura CP_1 liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 12/12/2024 da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che CP_1 liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1865,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge. Così deciso in Trani in data 24/3/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 9456 dell'anno 2024
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MAZZILLI GIOVANNA, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE;
- Resistente –
In data 24/3/2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12/12/2024 la parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno di invalidità civile, ai quali aveva diritto CP_1 con decorrenza dal luglio 2022, a seguito di accertamento del requisito sanitario nel giudizio di ATP conclusosi con decreto di omologa del 20/5/2024. Costituendosi in giudizio, l' deduceva che nelle more del giudizio era intervenuto CP_1 il pagamento richiesto.
******* Deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere. E' incontestato tra le parti che l' abbia provveduto a corrispondere la prestazione CP_1 richiesta dal ricorrente nelle more del giudizio. Per quanto riguarda l'entità della somma dovuta, si osserva come i conteggi dell' non siano stati contestati dalla CP_1 parte ricorrente, che dunque li ha ritenuti esatti.
Non vi è quindi motivo per pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al pagamento delle spese processuali. CP_1
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
1 Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha notificato il decreto di omologa all in data 23/5/2024, trasmettendo i dati per la liquidazione della CP_1 prestazione (pur dandosi atto di non aver trasmesso il modello AP70), mentre l' CP_1 ha provveduto alla liquidazione della prestazione con provvedimento di liquidazione del 28/2/2025, oltre il termine di 120 giorni previsto dalla legge e successivamente al deposito, nonché alla notifica del ricorso. La liquidazione della prestazione è dunque avvenuta con ritardo. Pertanto le spese processuali devono essere poste a carico dell' , nella misura CP_1 liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 12/12/2024 da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che CP_1 liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1865,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge. Così deciso in Trani in data 24/3/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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