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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2024, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7190 - 2022 r.g. avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
- rappresentato e difeso dall'avv. PARADISO CESARE Parte_1
MARIA, come da mandato in atti,
ATTORE
E
– in persona dell'amministratore di sostegno Avv. Federica Controparte_1
MONGELLI nominata con decreto del 17.09.2024 e relativo giuramento del giorno
26.09.2024;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
1 INTERVENUTO
All'udienza del 4.12.2024 il ricorrente chiedeva pronunzia di sentenza non definitiva
relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il P.M. concludeva con nota in atti.
FATTO E DIRITTO
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 19/12/2022 è fondata e va accolta. Controparte_1
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Taranto il
10/05/2003, risultano separati in forza di sentenza n. 1849/2021 del 22.07.2021.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni. La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio va riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il
10/05/2003 da , nato a [...] il [...] , e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto Controparte_1
nei registri dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2003 (atto n. 40 ,
p. II ,s. A );
2 2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 11/12/2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente
3 TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunziato la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7190 del R.G. 2022, avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
- rappresentato e difeso dall'avv. PARADISO CESARE Parte_1
MARIA, come da mandato in atti,
ATTORE
E
– in persona dell'amministratore di sostegno Avv. Federica Controparte_1
MONGELLI nominata con decreto del 17.09.2024 e relativo giuramento del giorno
26.09.2024;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
* * * * * * *
4 Esaminati gli atti, udito il relatore e vista la sentenza non definitiva in pari data;
rilevato che la causa deve proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse;
P.Q.M.
rimette la causa innanzi al Giudice istruttore all'udienza del 05.03.2025.
Così deciso il 11/12/2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto
Il Presidente
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