Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 1507/2018
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 07/04/2025 ore 13.12
Sono comparsi per parte attrice l'Avv. Anna Putzolu, in sostituzione dell'Avv. Domenico Putzolu, e per parte convenuta l'Avv. Maurizio Diomedi,
i quali si riportano agli atti di causa, alle note conclusionali e a quanto esposto nella ampia discussione orale. L'Avv. Diomedi rileva come non vi sia alcun testimone che riferisca di mastello maleodorante, eccettuata la teste che fa riferimento espressamente a Pasqua 2022 quindi quattro anni dopo la proposizione del giudizio.
IL GOT, all'esito della discussione si ritira in camera di consiglio. Alle
16.03 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da ore sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1507/2018 pendente tra
C.F. 1 ), con il patrocinio dell'Avv. Parte 1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ed DOMENICO PUTZOLU elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in TEMPIO PAUSANIAVIA ROMA
106
CONTRO
C.F. 2 ), con il patrocinio dell'Avv. MAURIZIO CP 1
RAFFAELE DIOMEDI ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in
CALANGIANUS VIA OLBIA 15
**** ****
OGGETTO: Proprieta
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1Con atto di citazione, ritualmente notificato,
conveniva in giudizio dinnanzi a codesto Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, esponendo di essere proprietario di un immobile sito in Loc. La Conia via Isolotto Ziu Paulu, adiacente alla proprietà dell'odierna convenuta, la quale – secondo quanto lamentato dall'attore - sarebbe solita compiere atti che avrebbero l'unico scopo di nuocere al medesimo;
in particolare la costante abitudine di stendere il bucato in maniera tale da oscurare la visuale e la finestra dell'appartamento di proprietà dell' Parte 1 nonché il posizionamento dei mastelli della spazzatura maleodoranti sotto la medesima finestra, che funge da apertura nella cameretta della figlia dell'attore, il collocamento di oggetti e materiali di scarto, la cui continua e costante presenza avrebbe causato il degrado della facciata e la frequentazione di roditori.
Concludeva, pertanto, chiedendo di ordinare e condannare la [...]
CP_2 alla rimozione totale del materiale collocato sotto l'apertura dell'immobile dell' Parte 1 e il ripristino della situazione precedente, nonché di inibire alla medesima di collocare panni, stenditoi e altre attrezzature dinanzi alla veduta del fabbricato dell'attore, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale contestava le avverse pretese, asserendo che i materiali presenti nel proprio cortile fossero semplicemente materiali di risulta e attrezzature necessarie alle ristrutturazioni in corso dei 4 appartamenti da lei acquistati, tutti ubicati nell'immobile oggetto di causa.
Inoltre, affermava che i contenitori della spazzatura fossero stati ricoverati in quella parte del giardino, adiacente alla proprietà dell'attore, per praticità, in quanto porzione del cortile a ridosso del vento. Asseriva, comunque che i contenitori non potessero essere maleodoranti, poiché relativi a carta e plastica, mentre il mastello adibito al cosiddetto "umido" fosse in realtà vuoto, in quanto veniva riempito con il relativo sacchetto soltanto nel momento in cui veniva posizionato nella pubblica via nei giorni in cui era prevista la raccolta.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese del giudizio.
La causa veniva istruita con prove documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies all'udienza del 07/04/2025, con contestuale lettura del dispositivo.
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Ciò posto, ai fini della decisione della causa, l'azione deve qualificarsi, come del resto precisato dall'attore, come azione ex art. 833 c.c.
Occorre premettere che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che i caratteri del diritto di proprietà (oltre a realità, imprescrittibilità e perpetuità) sono principalmente la pienezza e l'esclusività del godimento.
Tuttavia, la legge stessa prevede dei limiti al suddetto diritto ed uno dei principali è quello del divieto di atti emulativi (art. 833 c.c.), che altro non è che la concretizzazione del divieto di abuso del diritto stesso.
Secondo la predetta norma: "Il proprietario non può utilizzare la cosa per compiere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia agli altri" (Cass. civ. 6823/13 ha ritenuto ad esempio vietato piantare alberi al solo fine di togliere la veduta panoramica al vicino).
Occorre premettere al riguardo che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833
c.c. occorre il concorso di due elementi, ovvero che l'atto di esercizio del diritto non arrechi alcuna utilità al proprietario e che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri.
L'atto emulativo vietato ex art. 833 c.c. presuppone, dunque, “lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, sicché non è riconducibile a tale categoria un atto comunque rispondente ad un interesse del proprietario, né potendo il giudice compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e di prevalenza fra gli stessi." (Cass. civ. n.
1209/2016; Cass. civile, Sez. II, sentenza n. 9998 del 9 ottobre 1998)
Più di recente la Suprema Corte ha ritenuto che "un atto si considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui, il che implica, necessariamente, che quest'ultima posizione soggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dal giudice di merito". (Cass. civile, Sez.
II, ordinanza n. 3764 del 8 febbraio 2023)
La prova dei presupposti dell'atto emulativo, in particolare l'assenza per il vicino di uno scopo diverso da quello di arrecare pregiudizio ad altri, grava sull'attore che agisce per far cessare gli atti nocivi.
Passando ad esaminare la fattispecie che ci occupa, si rileva come in corso di causa entrambe la parti hanno dato atto che la convenuta ha sospeso la stesura dei panni dinanzi alla finestra dell'attore, peraltro utilizzando dei fili già presenti al momento dell'acquisto della proprietà, come è emerso dalla testimonianza del sig. precedente proprietarioTestimone 1
,
dell'immobile, per cui da ciò può desumersi l'assenza dell'intento emulativo.
Per quanto attiene ai mastelli della spazzatura e gli altri materiali posizionati sotto la finestra dell'attore, il medesimo - pur allegando la possibilità per la convenuta di sistemarli in un luogo diverso non ha provato, la circostanza infatti non emerge dalle risultanze dell'istruttoria, che la proprietaria confinante non abbia ricavato alcuna utilità da tale posizionamento;
è emerso invece anche dalle fotografie in atti come la convenuta utilizzi per intero il cortile di sua esclusiva proprietà e che l'unico spazio che risulti pavimentato e dunque utile al posizionamento dei mastelli (che comunque rientra nell'uso normale della proprietà) sia proprio la porzione vicina alla proprietà dell'attore; si badi bene, che l'esigenza di posizionarli in una zona pavimentata del cortile stesso potrebbe
"consistere semplicemente in una maggiore comodità per la vicina e per il fondo di proprietà di quest'ultima." (cfr. Tribunale di Prato, Sentenza n. 441/2016 del 07-
05-2016)
Inoltre, si rileva come dalle prove testimoniali non sia emerso con certezza che i mastelli fossero continuamente maleodoranti, in quanto soltanto uno dei testimoni, Testimone 2 conferma la circostanza, peraltro limitatamente ad un giorno preciso (il giorno di Pasquetta), affermando che, sebbene frequentasse la casa dell'attore, prima non aveva mai notato i mastelli;
da ciò può evincersi che non potessero essere maleodoranti, poiché in tal caso avrebbero suscitato per certo l'attenzione della testimone.
Alla stregua delle superiori considerazioni, può affermarsi l'infondatezza della domanda di parte attrice, che deve pertanto essere rigettata.
Per quanto concerne le spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
I rigetta la domanda attorea per i motivi esposti e, per l'effetto, condanna Parte 1 alla rifusione delle spese del giudizio in favore della convenuta, che si liquidano in €1.500,00, oltre 15% per spese generali, spese vive ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 07/04/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona