Ordinanza collegiale 24 aprile 2023
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 30/07/2025, n. 5766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5766 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05766/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00814/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
My Space s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita n. 33;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli P.zza Municipio, p.zzo San Giacomo presso il responsabile p.t. dell’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11, presso la sede di quest’ultima;
Molto Buono s.r.l., R33 s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
(per quanto riguarda il ricorso introduttivo):
del provvedimento adottato dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - Area Sviluppo Socio Economico e Competitività del Comune di Napoli, recante PG/2022/875010 del 2.12.2022, avente ad oggetto “ID pratica 09804851211-28122021-1023 – Società MY SPACE srl - Diniego della domanda” di occupazione di suolo pubblico; b) se e per quanto possa occorrere, della presupposta comunicazione dei motivi ostativi del SUAP - Area Sviluppo Socio Economico e Competitività del Comune di Napoli, prot. PG/2022/827395 del 16.11.2022; c) se e per quanto possa occorrere, ed in parte qua, del Regolamento “Dehors” adottato dal Comune di Napoli con delibera di C.C. n. 71 del 10.12.2014, laddove all'art. 15, co. 2, prevede che “Quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione presenti altre aperture private e/o commerciali si potrà estendere l'occupazione nella zona antistante gli stessi previa autorizzazione delle attività commerciali o dei privati frontisti”; d) se e per quanto possa occorrere, ed in parte qua, delle Linee guida approvate dal Comune di Napoli con la delibera di G.C. n. 213 del 10.5.2019, e precisamente, con riferimento all'Ambito urbano Chiaia – San Ferdinando, dell'elaborato grafico figurante tra gli allegati costituenti parte integrante e sostanziale, di cui alla tavola CS.05.02 Piazza Rodinò, laddove inteso come ostativo al rilascio, in quanto rappresentante uno status quo di assetto della suddetta piazza a carattere definitivo; e) per quanto possa occorrere, qualora esistente e non coincidente con il provvedimento di cui sub a), del provvedimento di data ed estremi sconosciuti, mai comunicato alla ricorrente, di conclusione del procedimento avviato con la comunicazione del S.U.A.P. del Comune di Napoli PG/2022/370081 dell'11.5.2022 di modifica delle concessioni rilasciate in Piazza Rodinò; f) del provvedimento implicito di rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti trasmessa dalla soc. My Space s.r.l. a mezzo p.e.c. in data 29.12.2022 all'U.R.P. del Comune di Napoli; g) di ogni altro eventuale atto agli stessi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, ivi inclusa, ove necessario e per quanto di ragione, la nota SUAP prot. n. C_f839/Comune_di_ Napoli/02987119 del 15.04.2022, nonché tutti gli ulteriori atti e provvedimenti di seguito menzionati;
NONCHE' PER LA DECLARATORIA DELL'OBBLIGO del Comune di Napoli di porre comunque in essere la dovuta attività di ridistribuzione delle superfici già concesse in occupazione alle società esercitanti attività commerciali nell'ambito omogeneo Rodinò – Filangieri, al fine di consentire anche alla società ricorrente di poter occupare parte ulteriore del suolo pubblico, rispetto a quella immediatamente prospiciente all'esercizio commerciale ad essa spettante di diritto, mediante installazione di arredi a servizio dell'attività;
(per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/5/2023):
h) della nota del S.U.A.P. del Comune di Napoli recante la data 17.11.2022, prot. n. PG/2022/832043, depositata in giudizio dalla difesa dell'Ente in data 24.2.2023; i) della nota del S.U.A.P. del Comune di Napoli recante la data 24.02.2023, prot. n. PG/2023/163225, depositata in giudizio dalla difesa dell'Ente in data 25.2.2023; l) della nota del S.U.A.P. del Comune di Napoli recante la data 30.03.2023, prot. n. PG/2023/277396, depositata in giudizio dalla difesa dell'Ente in data 31.3.2023 e, per quanto occorra, l'allegato verbale di riunione del 23.11.2022; m) delle concessioni di occupazione di suolo pubblico n. I1105/2023/83 e n. I1105/2023/84, rilasciate dal S.U.A.P. del Comune di Napoli alla società Molto Buono s.r.l. in data 14.2.2023; n) della concessione di occupazione di suolo pubblico n. I1105/2023/80, rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Napoli alla società R33 s.r.l. in data 14.2.2023; o) delle determinazioni assunte dall'Amministrazione comunale di cui la società ricorrente ha avuto notizia dalla lettura della nota prot. PG/2023/277396 del 30.3.2023, depositata in giudizio dalla difesa dell'Ente in data 31.3.2023, concernenti l'adozione della presa d'atto del Comune di Napoli del “progetto definitivo di adeguamento alla Linea Guida CHIAIA-SAN FERDINANDO_CS05_ Piazza Rodinò” del 14.2.2023, i cui estremi e il cui contenuto integrale non è dato conoscere; p) di tutti gli atti preparatori, presupposti, conseguenti o comunque connessi tra i quali, ove necessario e per quanto di ragione, il “progetto definitivo di adeguamento alla Linea Guida CHIAIA-SAN FERDINANDO_CS05_ Piazza Rodinò” trasmesso dal S.U.A.P. alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli con nota prot. n. PG/2022/917495 del 20.12.2022; il parere reso dalla Polizia Locale di Napoli, U.O. Chiaia, PG/2023/118933 del 10.2.2023 espresso sul ridetto progetto; il provvedimento della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli prot. n. 1505 del 30.1.2023 con cui è stata autorizzata la realizzazione del medesimo progetto di modifica delle Linee Guida ambito Piazza Rodinò, in specie nella parte in cui prescrive che l'area di prospicienza del locale ubicato al civico n. 32 di Piazza Rodinò “valutata quali assi di mezzeria dei muri laterali del locale commerciale” debba essere interamente destinata a corridoio di passaggio; oltre che di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti di seguito menzionati nel presente ricorso per motivi aggiunti;
E PER LA DECLARATORIA DELL'OBBLIGO
del Comune di Napoli di porre comunque in essere la dovuta attività di ridistribuzione delle superfici già concesse in occupazione alle società esercitanti attività commerciali nell'ambito omogeneo Rodinò – Filangieri, al fine di consentire anche alla società ricorrente di poter occupare parte ulteriore del suolo pubblico, rispetto a quella immediatamente prospiciente all'esercizio commerciale ad essa spettante di diritto, mediante installazione di arredi a servizio dell'attività.
(per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/7/2023):
degli atti già impugnati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - My Space s.r.l. svolge – giusta SCIA prot. 0722762 del 6/10/2021 - attività di somministrazione di alimenti e bevande in Napoli, alla piazza Rodinò n. 32 nel medesimo locale in cui altra ditta gestisce una rivendita di tabacchi.
In data 26/10/21 la ricorrente ha presentato al SUAP una richiesta per occupare per cinque anni il tratto di strada prospiciente la facciata del locale sito al civico n. 32 (per un’estensione di mq 30, poi ridotta a 27) che il Comune ha negativamente riscontrato affermando:
“ 1. la domanda di occupazione è in contrasto con il richiamato art. 15, comma 2 del Regolamento “Dehors” approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014, nella misura in cui l’occupazione viene richiesta su una porzione di suolo non prospiciente il fronte dell’esercizio commerciale in cui ha sede l’attività MY SPACE srl senza le prescritte autorizzazioni delle attività commerciali frontiste e su un’area già concessa in occupazione in attuazione della Linea Guida CHIAIA-SAN FERDINANDO_CS.05_Piazza Rodinò;
2. l’occupazione richiesta se collocata nell’area prospiciente l’attività richiedente sarebbe in contrasto con la Linea Guida CHIAIA-SAN FERDINANDO_CS.05_Piazza Rodinò tavola CS.05.02, nella misura in cui il progetto delle occupazioni approvato non prevede alcuna superficie da concedere in occupazione nell’area prospiciente il civico 32, in quanto la superficie prospiciente il civ. 32, è oggi un “corridoio di passaggio” in accoglimento delle richieste pervenute dall’allora attività tabacchi ”.
Il diniego è stato preceduto dalla comunicazione in data 16/11/2022 dei seguenti motivi ostativi: “ 1. l’occupazione richiesta se collocata nell’area prospiciente l’attività richiedente sarebbe in contrasto con la Linea Guida CHIAIA-SAN FERDINANDO_CS.05_Piazza Rodinò tavola CS.05.02, nella misura in cui il progetto delle occupazioni approvato non prevede alcuna superficie da concedere in occupazione nell’area prospiciente il civico 32, in quanto la superficie prospiciente il civ. 32, è oggi un “corridoio di passaggio” in accoglimento delle richieste pervenute dall’allora attività “tabacchi”; 2. l’occupazione richiesta (cfr. grafico allegato all’istanza del 28/12/2021 e nuovo grafico relativo alle integrazioni del 28/01/2022) è in contrasto con il richiamato art. 15, comma 2 del Regolamento “Dehors” approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014, nella misura in cui l’occupazione viene richiesta su una porzione di suolo per la maggior non prospiciente il fronte dell’esercizio commerciale in cui ha sede l’attività MY SPACE srl bensì sul fronte prospiciente altre attività di somministrazione, senza le prescritte autorizzazioni delle attività commerciali frontiste ”.
1.1 Avverso tale diniego è insorta la ricorrente lamentando in estrema sintesi:
- il provvedimento contrasta con le norme che presidiano la liberalizzazione delle attività commerciali; il Suap non ha correttamente applicato le delibere comunali che disciplinano l’occupazione della piazza, omettendo di considerare che: A) il suolo richiesto è proprio quello frontistante l’esercizio (ovvero quello compreso tra le proiezioni dei limiti della relativa particella catastale, individuati dal prolungamento delle direttrici dei muri perimetrali del locale fronte strada); B) il “corridoio di passaggio” occupa un’area estesa mq 15,60, cosicché residuano circa mq 20 da occupare con arredi; C) non è necessario il rilascio delle autorizzazioni da parte delle altre attività commerciali frontiste; gli operatori già presenti sulla piazza (taluni dei quali occupano aree esterne di estensione superiore a quella effettivamente spettante) hanno sottoscritto atti di sottomissione giusta delibera n. 523/2013, pertanto il Comune deve provvedere a “rimodulare” gli spazi, come peraltro aveva già iniziato a fare con la nota in data 11/5/22 PG/2022/370081, rimasta – poi - inattuata.
1.2 In subordine, la ricorrente ha chiesto annullarsi in parte qua “ sia la norma (art. 15, comma 2) del Regolamento “Dehors”, approvato con delibera di C.C. n. 71/2014 (nella parte in cui prevede la previa autorizzazione delle attività commerciali o dei privati frontisti), sia le Linee guida (con riferimento all’Ambito urbano Chiaia – San Ferdinando ed all’elaborato grafico figurante tra gli allegati parte integrante e sostanziale della delibera di G.C. n. 213/2019 di approvazione, di cui alla tavola CS.05.02 Piazza Rodinò), laddove intese come raffiguranti uno status quo di assetto definitivo della suddetta piazza insuscettibile di modifiche ”, siccome in contrasto con i principi la libertà di iniziativa economica e di concorrenza.
1.3 In aggiunta alla domanda principale, la ricorrente ha chiesto ordinarsi al Comune di Napoli l’esibizione di tutta la documentazione richiesta con l’istanza di accesso 29/12/22, respinta parzialmente per EN . Con ordinanza n. 2462/2023, il Tribunale ha obbligato il Comune di Napoli a consentire alla ricorrente l’accesso agli atti oggetto della richiesta del 29/12/2022 non ancora ostesi.
1.4 Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 10/5/23, la ricorrente ha gravato gli ulteriori atti in epigrafe indicati (rimarcando il travisamento delle circostanze poste dal Comune a fondamento del diniego, nonché la illegittimità commessa dall’Amministrazione nel concedere ad altri operatori spazi pubblici antistanti il civico 32), insistendo per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Napoli di avviare la redistribuzione delle superfici già concesse in occupazione ad altri operatori economici. Il provvedimento soprintendentizio gravato, invece, sarebbe illegittimo ove da intendersi nel senso che l’intera superficie prospiciente il civico n. 32 debba essere destinata a corridoio di passaggio.
1.5 Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 12/7/2023, My Space ha ulteriormente censurato gli atti già impugnati.
2 - Il Comune di Napoli ha resistito all’impugnativa, insistendo per il suo rigetto.
3 - Il Ministero della Cultura ha versato in atti costituzione di stile.
4 - Non hanno preso parte al giudizio Molto Buono s.r.l. e R33 s.r.l., attuali titolari delle concessioni per o.s.p. oggetto di impugnativa a mezzo del primo ricorso per motivi aggiunti.
5 – Rinunciata l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
6 – La domanda caducatoria avente ad oggetto il diniego comunale di o.s.p. va accolta.
6.1 – A tale conclusione il Tribunale addiviene muovendo dall’esame della normativa locale applicabile.
Con d. G.C. n. 140/13 (“Individuazione dell’area definita Ambito Omogeneo relativo a piazzetta Rodinò/Filangieri e quantificazione della superficie massima concedibile nell’area individuata”), previa delimitazione grafica del suddetto “ambito omogeneo”, si è stabilito che rispetto alla estensione di mq 900, la piazza sia occupabile per la minore estensione di mq 308” (secondo quanto indicato anche dalla Soprintendenza, coinvolta nel procedimento in quanto la piazza costituisce bene culturale ex art. 10 co. 4 lett g. d. lgs. n. 42/04).
Giusta richiamo al verbale di riunione in data 10/1/2023 integrativo della predetta delibera, si è inoltre stabilito il principio per il quale “ le occupazioni di suolo siano prospicienti i tratti delle facciate dell'esercizio commerciale autorizzato alla somministrazione, intendendosi per tratto prospiciente l'area di suolo pubblico antistante l'esercizio compresa tra le proiezioni dei limiti della relativa particella catastale, esclusivamente individuati dal prolungamento delle direttrici dei muri perimetrali dei soli locali fronte strada ”.
Richiamato, poi, il principio della “ equa distribuzione tra tutte le attività potenzialmente concorrenti e insistenti sulla medesima area ”, si è stabilito di “q uantificare il numero complessivo di vani catastali che rispondono ai requisiti di prospicienza rispetto all'area d'ambito ”, di “ calcolare .. la massima superficie complessivamente concedibile all’interno dell’area ..”, di “ suddividere la massima superficie complessiva per il numero massimo di vani catastali prospicienti l'area ”, di “ definire la massima superficie concedibile per ciascuno dei vani catastali ” corrispondente al modulo ottenuto dal rapporto tra superficie concedibile e vani catastali espresso in metri quadri; per il caso di disponibilità di moduli di superfici per cui non siano pervenute richieste di occupazione di suolo, l'Amministrazione si è riservata la facoltà di concedere temporaneamente tali spazi ad altri esercizi di somministrazione, purché prospicienti alla stessa area individuata quale ambito omogeneo. Individuati 22 vani catastali su piazzetta Rodinò, ciascun modulo è risultato costituito da circa 14 mq ed “ in tale ottica andranno valutate tutte le singole proposte progettuali che dovessero pervenire … ”.
Con successiva delibera di G.C. n. 523 dell’11/7/2013, su sollecitazione della Soprintendenza, è stata integrata la precedente deliberazione giuntale n. 140/2013 mediante l’individuazione delle superfici, giaciture e materiali cui si devono uniformare le singole concessioni secondo il progetto presentato dai cinque operatori titolari – all’ epoca - di o.s.p., per un’estensione complessiva di mq 241,20, rimarcandosi, altresì che “ i titolari degli esercizi pubblici si impegna(va)no a ridurre gli spazi concessi in caso di apertura di ulteriori esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ”.
Con delibera di C.C. n. 71 del 10.12.2014, il Comune di Napoli si è, poi, dotato del Regolamento “Dehors”, stabilendo, all’art. 15, co. 2, che le occupazioni di suolo “devono essere di norma prospicienti il tratto di facciata interessato dall'esercizio commerciale, tale limite può essere derogato quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci. Quando il tratto di facciata prospiciente l’occupazione presenti altre aperture private e/o commerciali si potrà estendere l’occupazione nella zona antistante gli stessi previa autorizzazione delle attività commerciali o dei privati frontisti”.
6.2 - Come anticipato, il gravato diniego si fonda su due autonome ragioni, in dipendenza del fatto che il Comune ha concluso il procedimento senza avere – evidentemente - chiara quale fosse l’area oggetto della richiesta e, comunque, individuando ragioni di contrasto con la normativa vigente tanto per l’ipotesi che l’area richiesta sia prospicente al civico n. 32, quanto per l’ipotesi inversa (ovvero che l’occupazione abbia ad oggetto una porzione di suolo non prospiciente il fronte dell’esercizio commerciale, occupato da altro operatore). Va a tal proposito rimarcato che l’incertezza sul presupposto è certamente dipesa dall’assenza di precisi riferimenti sulla sussistenza della “prospicienza” nella domanda della ricorrente: quest’ultima ha richiesto l’occupazione di mq 30 (poi ridotti a mq 27) “prospicienti il tratto di facciata interessato dall’esercizio commerciale”. Il grafico allegato alla domanda individua con enfatizzazione cromatica l’area interessata (che almeno in parte risulta ictu oculi prospiciente il civico n. 32), senza tuttavia identificare ( rectius : misurare) il fronte di prospicienza del civico 32. Il SUAP, nella comunicazione dei motivi ostativi del novembre 2022, ha rimarcato ( ex aliis ) che “l’occupazione viene richiesta su una porzione di suolo non prospiciente il fronte dell’esercizio commerciale in cui ha sede l’attività MY SPACE srl ma sul fronte prospiciente altre attività di somministrazione”, invitando la ricorrente a presentare osservazioni/documentazione che – tuttavia - My Space non ha mai fornito.
Tale lacuna si ricava anche dalla lettura delle note comunali oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti; in particolare, ancora in data 30/3/2023 il Suap (nella nota indirizzata al Servizio Difesa Giuridica Amministrativa del Comune) scrive: “ .. in tutti i grafici mancano le quote delle mura perimetrali dei locali dell’attività, fondamentali per comprendere quale sia effettivamente l’area prospiciente i locali della ricorrente (dove per area prospiciente l’attività si intende la porzione di suolo pubblico antistante l’esercizio commerciale compresa tra le proiezioni dei limiti della relativa particella catastale, esclusivamente individuati dal prolungamento delle bisettrici dei muri perimetrali dei soli locali fronte strada) ”.
Per completezza va osservato che solo in corso di causa, My Space ha prodotto la relazione a firma del geom. OB recante le risultanze del rilievo metrico volto alla misurazione della effettiva consistenza dell’area “prospiciente” il civico n. 32, corredato da planimetria quotata dell’area in esame. Le risultanze di tale perizia (non contestate dalla difesa comunale) rivelano che l’area di prospicienza del civico n. 32 è estesa circa per mq 34/36, dei quali mq 16,05 costituiscono il percorso pedonale, mentre la restante parte risulta occupata dalla pedana di altra attività commerciale.
6.2.1 – Orbene, ai fini della delibazione delle ragioni del diniego necessita ribadire che nella delibera n. 140 cit., tra i criteri adottati per la valutazione delle proposte di occupazione, c’è quello della concedibilità temporanea ad “altri esercizi commerciali ..prospicienti” la piazza di “moduli di superfici” per i quali non è pervenuta richiesta di occupazione. Nella successiva delibera integrativa n. 523, il Comune ha poi dato atto dell’occupazione di una superficie estesa mq 241,20 per effetto delle cinque concessioni assentite, nonché dell’acquisizione degli atti di sottomissione degli operatori economici, impegnatisi a ridurre gli spazi concessi in caso di apertura di ulteriori esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Proprio nel solco di tali criteri, il SUAP, con nota prot. n. 370081/2022 ha comunicato ai titolari degli esercizi commerciali prospicienti la piazza l’avvio della “rimodulazione delle superfici concesse in occupazione, sul dichiarato presupposto della necessità di una nuova distribuzione delle superfici dovendosi garantire l’ “ingresso” di My Space, facendo presente che “ la modifica delle concessioni di piazza Rodinò/Filangieri risult[a] idonea a tutelare gli interessi di rilievo pubblico coinvolti rinvenibili nel rispetto dei vincoli di superficie occupabili da ciascuna attività di somministrazione, stabiliti con la richiamata delibera di G.C. n. 140/2013, nonché a contemperare gli interessi di tutte le attività commerciali insistenti nell’ambito ”. Il SUAP nella indicata comunicazione ha, quindi, invitato i soggetti a “ presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che verranno valutati qualora pertinenti con l’oggetto del procedimento e/o un progetto di ridistribuzione degli spazi, condiviso e sottoscritto da tutte le attività presenti in piazza Rodinò ”.
Il procedimento in tal modo avviato, però, non è mai addivenuto ad una formale conclusione; al riguardo, nella nota comunale ex art. 10 bis l. n. 241/90 prot n. PG/2022/827395 del 16/11/22 si legge che “ In riscontro alla predetta comunicazione PG/2022/370081 del 11/05/2022, tuttavia, tutte le attività interessate hanno presentato per iscritto le proprie osservazioni (allegati 6, 7, 8, 9 e 10), ritenute dallo scrivente pertinenti con l’oggetto del procedimento e accoglibili ”.
6.2.1.1 - Il SUAP ha quindi negato a My Space l’occupazione per asserito contrasto con l’art. 15 del regolamento Dehors e, segnatamente, per assenza di prospicienza della superficie richiesta, nonché per assenza dell’autorizzazione da parte dei titolari delle attività commerciali frontiste e per essere l’area richiesta già data in concessione.
Sennonché (fermo restando quanto già osservato in punto di fatto con riferimento al requisito della prospicienza, supra par. 6.2), va osservato che l'articolo 15 del regolamento indica i criteri generali di collocazione dei dehors e prevede l'autorizzazione delle attività commerciali o dei privati frontisti qualora essi affaccino nel tratto di facciata sul quale il titolare dell’esercizio commerciale richiede l'occupazione.
Con riferimento all'ambito omogeneo piazzetta Rodinò, le suindicate delibere (vigenti da epoca antecedente rispetto al citato regolamento) hanno tuttavia introdotto una disciplina specifica volta a contemperare le esigenze di più operatori commerciali, tutti esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande e titolari di concessioni di occupazione di suolo pubblico (presupposto non contemplato dall’art. 15 cit.). Questa disciplina prevede, come anticipato, un'occupazione massima (cd. modulo) di 14 mq per ciascun vano catastale, che può raggiungere una estensione maggiore solo nella misura in cui ciò sia compatibile con le esigenze parimenti rilevanti di altri operatori, al dichiarato fine di distribuire equamente gli spazi disponibili.
Queste disposizioni costituiscono evidentemente una normativa di dettaglio per l'ambito omogeneo piazzetta Rodinò, non abrogata dal sopravvenuto regolamento “dehors” né esplicitamente, né implicitamente, essendo la normativa regolamentare del tutto compatibile con quella già vigente, nella misura in cui quest’ultima - lo si ribadisce – prevede criteri di collocazione specifici per un unico ambito omogeneo rappresentato da una piazza di limitate dimensioni che costituisce, oltretutto, un bene culturale.
Alla luce della surrichiamata normativa, il Tribunale è dell’avviso che l’ingresso di un nuovo operatore non possa essere impedito dall’eventuale “resistenza” di operatori già stanziati sulla piazza.
Risulta, infatti, chiaro dalla lettura delle delibere n. 140 e 523 cit. che l'occupazione di una superficie maggiore rispetto al singolo modulo di superficie spettante a ciascuna attività è solo temporanea e subordinata alla compatibilità con la presenza o successivo ingresso di altri operatori. Nessun riferimento ad un indefettibile consenso di esercenti occupanti superfici maggiori di quelle spettanti è previsto dalle delibere.
Prova di tanto può trarsi dalla vicenda procedimentale che ha riguardato la società Bagaria s.r.l. nel 2021, in cui il Comune ha avviato - non diversamente da come avvenuto per la ricorrente - il procedimento di rimodulazione delle concessioni già in corso sulla base di una nuova soluzione concordata con i relativi titolari. All’esito, il Comune ha sostituito le vecchie concessioni con nuove concessioni di occupazione di suolo pubblico rimodulate (in riduzione) quanto alla superficie occupata. Non può però ritenersi che in caso di mancato accordo tra operatori una successiva rimodulazione rimanga “paralizzata”, in quanto il Comune è comunque tenuto, in attuazione di quanto previsto dalle delibere, a soddisfare le richieste che via via pervengano, previa verifica di tutti gli ulteriori presupposti.
6.2.2 - Quanto, invece, al motivo opposto dal Comune per l’ipotesi che la richiesta di My Space abbia ad oggetto l’area prospiciente, non giova all’ente rimarcare che la rivendita di tabacchi ebbe a richiedere in passato solo che dell’intera area prospiciente fosse lasciato libero un “corridoio di passaggio”: tale circostanza non può pregiudicare le aspettative del nuovo operatore economico che nei limiti dell’area prospiciente il vano catastale (e ferma restando la presenza del corridoio di passaggio) intenda occupare a fini di somministrazione una porzione di suolo pubblico al pari degli operatori già presenti sulla piazza.
6.2.3 - Il ricorso introduttivo va, pertanto, accolto e - per l'effetto – annullato il diniego impugnato.
Da tale annullamento deriva l'obbligo per il Comune di Napoli di ripronunciarsi sull'istanza della ricorrente, riattivando il procedimento secondo il paradigma indicato dalle citate delibere, come specificato in parte motiva.
7 – Il ricorso per motivi aggiunti depositato il 10/5/2023 è invece inammissibile, nella parte in cui ha ad oggetto le note comunali in epigrafe sub h), i) ed l), siccome meri atti interni.
7.1 - Parimenti è a dirsi per l’impugnativa del parere della Soprintendenza, formulata in termini perplessi e dubitativi. D’altro canto, la ricorrente non ha puntualizzato alcunché con riferimento al “corridoio di passaggio” dopo aver preso visione della nuova sistemazione della piazza avvenuta nel 2023 previo parere della Soprintendenza (sistemazione che – peraltro – ha visto ridursi la larghezza del corridoio a 2 mt, dai 2,50 mt indicati nella previgente tavola CS.05.02).
7.1.1 – Inammissibile, altresì, è l’impugnativa della concessione n. I1105/2023/80, rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Napoli alla società R33 s.r.l. in data 14.2.2023, avverso la quale non risultano formulate specifiche censure.
7.2 – Il progetto definitivo di adeguamento alla Linea Guida CHIAIA-SAN FERDINANDO_CS05_ Piazza Rodinò” del 14.2.2023 e la concessione rilasciata a Molto Buono s.r.l. n. I1105/2023/84 del 14/2/2023, (oggetto di impugnativa nei due ricorsi per motivi aggiunti) resistono, invece, alle censure attoree.
Benché, come ammesso dal Comune stesso nell’ultima memoria difensiva, la superficie totale disponibile della piazza è stata “.. determinata anche in accoglimento della precisa richiesta del titolare della tabaccheria di vedersi assegnato uno spazio atto a garantire la visibilità dell’esercizio commerciale ed il comodo accesso per i suoi potenziali clienti, con rinuncia a spazi destinati a tavolini e sedie ” e “ gli spazi antistanti il civico 32 (ossia quello della tabaccheria/My Space) innanzitutto sono assegnati ed occupati dagli esercizi dei civici 16 e 31 in un momento in cui l’attività di somministrazione della soc. My Space non esisteva ancora e legittimamente in quanto la tabaccheria aveva chiesto e “barattato” tali spazi, che risultavano inutili per tale tipologia di esercizio, con un ampio corridoio che garantisse visibilità ed accesso al negozio di vendita di prodotti del Monopolio di Stato ”, all’epoca della adozione degli atti gravati, infatti, il Comune aveva già provveduto a respingere la domanda dell’odierna ricorrente, cosicché non si imponeva all’Amministrazione di tenerne in considerazione la “posizione”.
7.2.1 - In chiave conformativa va tuttavia precisato che sarà onere del Comune di Napoli, in caso di eventuale accoglibilità della domanda di concessione di suolo pubblico di My Space, verificare se e in che misura andranno modificati il progetto di sistemazione della piazza da ultimo approvato e le concessioni esistenti.
8 – L’esito complessivo della lite e la condotta procedimentale della ricorrente come evidenziata al par. 6.2 indicono a compensare le spese del giudizio tra la ricorrente ed il Comune di Napoli.
Spese compensate tra la ricorrente e il Ministero della Cultura, che si è limitato alla formale costituzione. Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti:
Accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il provvedimento comunale n. PG/2022/875010 del 2/12/2022.
Dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti limitatamente all’impugnativa delle note comunali in epigrafe sub h), i) ed l), del parere della Soprintendenza e della concessione n. I1105/2023/80, rilasciata alla società R33 s.r.l.
Respinge i due ricorsi per motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite tra la ricorrente, il Comune di Napoli e la Soprintendenza.
Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO