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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7905/2018 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Raucci, presso il cui studio in
Capodrise, alla Via Kennedy n. 8, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
contro
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Portento, presso il cui studio in alla Via G. Falcone n. 65, è elettivamente CP_1
domiciliata;
CONVENUTA
nonché
in persona del legale rappresentante, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Salzillo, presso il cui studio in alla Via Guido Rossa n. 6, è elettivamente domiciliata;
CP_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento dei danni 2051 c.c.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di sentirlo condannare Controparte_1 per il sinistro occorsole in data 02.02.2018 in alla via CP_1
Misericordia, allorquando, camminando su un marciapiede della predetta via, incappava con il piede in una piastrella sconnessa e malferma, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra.
L'attrice rappresentava che, a causa della caduta, riportava gravi lesioni consistenti in una “frattura del terzo prossimale femore destro”, come diagnosticatole presso il P.S. dell'Ospedale di Caserta “Sant'Anna e San
Sebastiano”, dove fu trasportata in ambulanza subito dopo l'accaduto.
Le lesioni riportate comportavano un intervento chirurgico e cure fisioterapiche, finalizzate alla riabilitazione dell'arto, ma ad oggi l'attrice continuerebbe a presentare una lieve zoppia di fuga a destra.
L'attrice ha dunque concluso chiedendo di dichiarare l'esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c., nella causazione Controparte_1
del sinistro e per l'effetto di condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti per le lesioni sofferte dalla propria persona, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di € 22.000,00 o in quella accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio il eccependo in via Controparte_1
preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice; nel merito: la non imputabilità dell'evento al convenuto, né ex art. 2043 c.c., in quanto CP_1
la caduta si sarebbe verificata in luogo adiacente all'abitazione della Pt_1
e con illuminazione perfettamente funzionante, essendo pertanto la presunta insidia soggettivamente prevedibile ed evitabile;
né ex art. 2051 c.c., atteso che la manutenzione del tratto stradale in cui si sarebbe verificata la caduta spettava in via esclusiva alla Controparte_3
Il pertanto, concludeva chiedendo: la Controparte_1
chiamata in giudizio della di rigettare la domanda Controparte_2 proposta dall'attrice; in subordine, in caso di accoglimento della domanda, di riconoscere in capo all'attore un concorso nella causazione dell'evento, in applicazione del principio della pari corresponsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, con compensazione delle spese.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituiva la Controparte_2 la quale precisato il corretto numero del contratto di appalto intercorrente con il convenuto, ha eccepito: la nullità dell'atto di citazione per assoluta CP_1 genericità ed indeterminatezza dello stesso;
la mancata prova da parte dell'attrice che la caduta sia riconducibile alla fattispecie dell'insidia e trabocchetto;
che, al più, il avrebbe potuto invocare una CP_1 responsabilità concorrente della nell'ipotesi in cui le avesse Controparte_2
richiesto un intervento di manutenzione ed essa non avesse prontamente operato, circostanza che non si è verificata, né è stata provata.
La ha concluso chiedendo: in via preliminare, di Controparte_2 dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio;
nel merito, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale di tre testi e veniva disposta una C.T.U. medico-legale.
La causa è stata assegnata, infine, assegnata alla scrivente in data
16.09.2024 e all'udienza del 05.12.2024 è stata disposta una integrazione della C.T.U con rinvio all'udienza del 10.4.2025, in cui la causa è stata riservata in decisione senza termini.
*
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Eccezioni preliminari: 1. Preliminarmente, quanto alla eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di parte attrice sollevata dal Controparte_1 giova ricordare che, secondo i principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a SS.UU. dalla Suprema Corte del 16.02.2016 n. 2951, la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, la legittimazione attiva dell'attrice sussiste avendo la stessa riportato le lesioni in seguito alla caduta ed avendo prodotto, ai fini della richiesta del risarcimento dei danni, la documentazione medica a supporto.
A tal proposito il disconoscimento della documentazione in quanto prodotta in copia non appare adeguatamente operato dal convenuto, CP_1 che non chiarisce neppure se il disconoscimento muova dalla contestazione dell'identificazione del sottoscrittore, dell'esistenza di poteri rappresentativi in capo al sottoscrittore, dell'autografia dell'apparente autore della sottoscrizione, o della riferibilità della sottoscrizione a tutte le pagine del documento. Ed invero, l'operato disconoscimento appare del tutto generico, sprovvisto dell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta. Occorre tener presente che la contestazione della conformità di un documento prodotto non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile sez. III del 03/04/2014 n. 7775; Cass. n.
5461/2006).
1.1 Priva di pregio è anche l'ulteriore eccezione preliminare relativa alla nullità dell'atto di citazione formulata dalla Controparte_2 In punto di diritto va osservato che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto e postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2760 del 21/11/2008; Cass. Sez. n. 11751 del
15/05/2013). Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva
(Cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attrice ha compiutamente indicato le ragioni della domanda, avendo analiticamente esposto sia i motivi di doglianza che le norme di legge violate, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità e pertanto la relativa doglianza va rigettata.
2. Inquadramento giuridico e legittimazione passiva.
2.1. Ciò premesso, entrando nel merito della vicenda, la fattispecie in esame deve essere ricondotta all'alveo dell'art. 2051 c.c., il quale cristallizza il principio della c.d. responsabilità da cose in custodia. Ed invero, come oramai ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni subiti dagli utenti della strada pubblica in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della strada stessa da parte dell'Ente proprietario, la responsabilità civile da custodia ex art. 2051
c.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione della notevole estensione della strada e dell'uso diretto e generale della stessa da parte di terzi, atteso che questi costituiscono soltanto meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile, rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità.
La possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. – vanno, dunque, accertate da parte del giudice di merito, all'esito di un'indagine da svolgersi con riferimento al caso concreto.
Solo ove l'esercizio del potere di controllo e di vigilanza non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043
c.c.
Alla stregua di tale principio, si è quindi segnalato che la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non solo in relazione all'estensione delle strada ed all'uso generale e diretto di essa da parte della collettività, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che la connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta in quanto ciò assume rilievo condizionante anche delle aspettative della generalità degli utenti (si v. sul punto, tra le tante: Corte appello sez. II
- Napoli, 29/09/2023, n. 4119; Cass. Sez. III, sent. n. 15383 del 06-07-2006;
Cass. n.21328/2010).
L'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro (Sul punto, da ultimo la S.C. con sentenza della sez. III del 13/05/2024, n. 12988: Per la Cassazione in detto precedente è corretto il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al contenuto nella sentenza gravata, in considerazione del fatto che la CP_1 caduta si è verificata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in strada ubicata nel centro storico del e di continua frequentazione CP_1
degli utenti rappresentando quindi per tutti un evidente elemento di pericolo).
Ebbene, in applicazione di tali condivisi principi, nella fattispecie in esame, poiché dalla documentazione in atti si evince che l'incidente si è verificato sicuramente in una strada situata all'interno del perimetro urbano del Comune di e comunque in una zona non periferica o isolata, CP_1 in quanto caratterizzata dalla presenza di abitazioni, strutture pubbliche, negozi, marciapiedi etc., trova certamente applicazione la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
2.2 All'astratta configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. non osta il fatto che in epoca concomitante alla verificazione del sinistro, quel tratto di strada in Via Misericordia rientrasse nel contratto di appalto stipulato con la terza chiamata in causa. Controparte_4
Più nello specifico, dall'istruttoria documentale acquisita risulta che tra il e la terza chiamata fosse in essere al momento dei fatti di causa CP_1
il contratto rep. n.1 del 18.1.2018 che, debitamente integrato dalle clausole del capitolato speciale, affidava a quest'ultima il “servizio integrato di manutenzione e gestione delle strade e della pubblica illuminazione” riprendendo in massima parte le clausole del precedente contratto del
14.3.2013 stipulato tra le medesime parti.
Non ha trovato sostegno la difesa della terza chiamata, secondo cui l'obbligo manutentivo in forza delle previsioni contrattuali sarebbe scattato solo in presenza di una previa segnalazione da parte dell'ente comunale.
In effetti, non vi è traccia della necessità di detto previo incombente ai fini del sorgere dell'obbligo contrattuale. Al contrario, dalle previsioni del capitolato speciale d'appalto prodotto dalla stessa si legge CP_2
all'art. 52 la pattuizione di specifiche periodicità cui l'assuntore del servizio era obbligato ad eseguire i controlli e la manutenzione programmata per la gestione tecnica integrata di strade e piazze.
Pertanto, non hanno trovato sostegno le ragioni dedotte dalla terza chiamata a fondamento della propria domanda di estromissione per assenza di legittimazione, essendo stato dimostrato che il tratto stradale era oggetto di appalto per la manutenzione e gestione tra il e la Controparte_1
ditta e che la stessa avesse l'obbligo di adottare tutte le Controparte_2 cautele atte a prevenire incidenti, dovendo in contrario rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Tanto esposto, va altresì chiarito che, l'eventuale contratto, di opera o di appalto, posto in essere fra la p.a. ed un soggetto terzo, costituisce un mero strumento tecnico-giuridico volto alla realizzazione concreta del compito istituzionale di manutenzione, gestione e pulizia delle strade affidate alla cura dell'ente territoriale e non esclude la responsabilità della p.a. committente nei confronti degli utenti delle strade in applicazione dell'art. 2051 c.c.
Siffatta responsabilità in capo alla p.a. verrebbe meno solo in ipotesi di totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla res;
laddove invece il trasferimento di potere a terzi sia solo parziale l'ente proprietario continua a rispondere come custode: in tal caso, dunque, questi deve continuare ad esercitare sull'opera l'opportuna vigilanza ed i necessari controlli.
In tali casi, alla responsabilità del ex art. 2051 c.c. si CP_1 affianca poi quella dell'appaltatore ai sensi del medesimo articolo, giacchè come si desume dai principi innanzi richiamati, la consegna del bene fa comunque sorgere in capo all'appaltatore l'obbligo di custodire il cantiere e di apporre e mantenere efficiente la segnaletica, nonchè di adottare tutte le cautele atte a prevenire incidenti.
Nel caso di specie, risulta pacifico che la strada teatro del sinistro che ha coinvolto fosse adibita al traffico, e quindi utilizzata a Parte_1 fini della circolazione di veicoli e pedoni, non essendo presente alcun cantiere, né essendo in corso alcun intervento di ripristino.
Sussiste dunque anche certamente la legittimazione passiva del
Controparte_1
3. Esame della responsabilità nel caso specifico.
3.1. Passando adesso ai presupposti della responsabilità ex art. 2051
c.c., va ulteriormente premesso che si tratta di responsabilità scaturente (cfr., per tali considerazioni, anche Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 1997, n. 3672):
a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determina il danno (cfr. anche Cass. n. 1948/2003; n. 1127/2008).
Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento.
Le Sezioni Unite, nel celebre arresto del 30/06/2022 n. 20943, hanno chiarito – a composizione di un contrasto che permaneva sul punto - che i principi cui l'interprete deve attenersi nell'applicare detta fattispecie, sono quelli già espressi dalla terza sezione civile in veste nomofilattica con le due sentenze rese in data 1° febbraio 2018, nn. 2480 e 2481 e, in particolare: a)
"l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art.
2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227
c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
In sostanza, la disciplina in commento esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno (comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (cfr. ex multis Cass. n. 1127/2008; n.
376/2005; n. 15429/2004).
Sotto il profilo probatorio, dunque, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode, per liberarsi, deve dimostrare il caso fortuito nei termini di cui sopra. 3.2. Ebbene, in applicazione di tali principi, le acquisite risultanze istruttorie consentono di ritenere la responsabilità del convenuto ente comunale e della a norma dell'art. 2051 c.c. in ordine alla Controparte_2
causazione dell'incidente occorso ai danni di . Parte_1
L'attrice, invero, ha dimostrato in maniera esaustiva che la sua caduta
è avvenuta a causa di un dissesto presente, all'epoca dei fatti, sul manto del marciapiedi di Via Misericordia, e che in conseguenza di essa ha sofferto di lesioni personali eziologicamente legate a tale evento.
Innanzitutto, l'assunto attoreo ha trovato pieno riscontro nelle deposizioni dei testi escussi.
In particolare, dichiarava che: “Sono vicina di Testimone_1 casa dell'attrice... Ho assistito al fatto, in quanto quel giorno camminavo sullo stesso marciapiede percorso dall'attrice, dietro di lei a circa 15- venti metri di distanza, entrambe stavamo tornando dalla messa dalla chiesa di
San Carlo, e procedevamo con direzione ospedale- cimitero. Ho visto la signora cadere e c'era una mattonella che non andava bene, era sconnessa, si trattava di due o tre mattonelle sconnesse. Sia io che la signora camminavamo da sole... Ho visto la mattonella quando mi sono avvicinata, la stessa traballava. La signora è caduta a terra, una persona, un uomo che non conoscevo l'ha alzata e l'ha fatta sedere su una sedia. Poi è arrivata
l'ambulanza che l'ha trasportata in ospedale. Io mi sono allontanata per avvisare la figlia della signora, , che è poi arrivata sul posto Persona_1
ed anche io vi sono ritornata ed ho visto l'arrivo dell'ambulanza. Preciso che la signora e la figlia abitano in via Misericordia, poco distante Pt_1
dal luogo dove è caduta. La mattonella non era segnalata. Al momento del fatto piovigginava e la strada era poco illuminata, sia perché era tardo pomeriggio sia perché l'illuminazione pubblica è scarsa, fa poca luce. Era verso le 18.00. Sono andata a trovare l'attrice quando è ritornata a casa, dopo il ricovero. Non ricordo su quale lato del corpo è caduta. Mi sembra che fosse la gamba destra. Si lamentava forte per il dolore. Posso dire che io passavo sempre per quella strada e si vedeva che le mattonelle erano traballanti. Al momento del fatto il pavimento era un po' bagnato perché piovigginava”.
Ancora il teste dichiarava: “Io mi stavo recando Testimone_2
dal fruttivendolo che si trova sul lato opposto a quello su cui stava camminando l'attrice. Era buio. Io mi trovavo fuori al negozio quando ho visto che la signora era caduta dal marciapiede sul tratto stradale. Mi sono avvicinato ed ho visto che più di una piastrella era traballante nel senso che non aderiva al massetto e si sollevava. Io ed altre persone abbiamo soccorso la signora che si lamentava per il dolore al piede destro. Poichè non riusciva ad alzarsi prima l'abbiamo aiutata a sedere a terra e poi su una sedia. Altre persone hanno contattato i familiari dell'attrice e l'ambulanza e poco dopo
è sopraggiunta la figlia della ed il 118 che dopo averla caricata Parte_2
in ambulanza l'ha trasportata in Ospedale. Non so in quale Ospedale sia stata trasportata ma se ben ricordo i medici dissero che l'avrebbero portata all'Ospedale di Caserta”.
A conferma dello stato dei luoghi, l'attore ha prodotto anche un fascicolo fotografico da cui risulta la presenza di pavimentazione sconnessa, non segnalata ed insidiosa.
Anche la C.T.U. medico legale redatta dal Dott. Persona_2
ha confermato la ricostruzione dei fatti per come prospettata da parte attrice.
Invero, nelle conclusioni della perizia è indicato che: “Premesso che il tipo di lesione descritto e documentato è compatibile con il tipo di evento traumatico riferito dall'attrice, si può affermare che il danno subito dalla stessa sia stato “Frattura pertrocanterica del femore dx trattata chirurgicamente chiodo endomidollare”. La disamina della documentazione sanitaria e delle dichiarazioni effettuate dalla perizianda, mettono in evidenza la presenza del Criterio Cronologico e del Nesso Causale”.
La scheda del pronto soccorso dell'ospedale di Caserta “Sant'Anna
e San Sebastiano”, prodotta agli atti dall'istante, permette ulteriormente di constatare la coerenza del fatto storico rappresentato in giudizio, tanto da un punto di vista cronologico che da un punto di vista fattuale 4. Appurato che l'istante ha rispettato l'onore probatorio su di essa gravante in forza dell'art. 2051 c.c., occorre adesso valutare la responsabilità del e l'esistenza della prova liberatoria del caso fortuito. CP_5
A tal riguardo, la Corte di Cassazione concorda che anche la condotta medesima dell'utente della strada, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe, può essere idonea ad interferire in varia misura con il rapporto causale tra l'evento e il danno, arrivando perfino ad interromperlo del tutto.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, infatti, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ordinanza n.
25460/2020).
Ciononostante, con una recente sentenza, la Suprema Corte al cospetto dell'art. 2051 c.c., ha osservato che “ove il danno consegua alla normale interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta colposa del danneggiato non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (Cass. n. 4035/2021).
Il caso fortuito è un evento che “praevideri non potest”, pertanto, la colpa della vittima, per poter emergere come tale, esige un duplice accertamento: (a) che la condotta sia stata negligente;
(b) che quella condotta non fosse concretamente prevedibile perché eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata, e di conseguenza non prevenibile da parte dell'ente custode della strada.
Tornando al caso di specie, non appaiono condivisibili le difese del tese a ritenere la condotta dell'anziana signora Controparte_1
incauta e negligente al punto da interrompere in tutto o in parte il nesso di causalità tra il dissesto stradale e l'evento per cui è causa.
Invero, indice di una condotta prudente da parte dell'attrice è già
l'utilizzo del marciapiede al lato della carreggiata oggetto di transito di veicoli. La circostanza poi che il pavimento fosse un po' bagnato, perchè come riferito dal primo teste “piovigginava” non è circostanza rilevante in quanto non risulta aver influito nella dinamica della caduta avvenuta per l'inciampo nella mattonella sporgente/traballante e non a causa del carattere eventualmente scivoloso del manto. Inconferente appare, infine, la circostanza che l'attrice vivesse nelle strette vicinanze del luogo del sinistro, per l'ovvia considerazione che ciò non può costituire un'esimente per il né giustificare un giudizio di concorso di colpa, non potendosi CP_1
richiedere una cautela maggiore al pedone solo perché abitante “nei pressi” del teatro del sinistro.
Del resto, la scarsa visibilità della strada sede dell'evento lesivo ha trovato piena conferma nelle parole dei testi, i quali hanno rimarcato che la via Misericordia aveva una scarsa illuminazione pubblica e che al momento dell'incidente erano le ore 18.00 circa del mese di febbraio.
In definitiva, i fatti così ricostruiti escludono la sussistenza del cosiddetto caso fortuito, esimente della responsabilità per colpa presunta in capo la pubblica amministrazione, dovendosi così ritenere l'evento direttamente riconducibile alla cattiva manutenzione del marciapiede in tenimento del Controparte_1
5. Ciò posto rispetto all'an, può procedersi dunque alla quantificazione dei danni patiti da . In proposito, si rileva Parte_1 che secondo le conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. , in conseguenza del fatto per cui è causa, l'attrice ha Persona_2 subito una lesione fisica, riportando una “Frattura pertrocanterica del femore dx trattata chirurgicamente chiodo endomidollare”, così quantificata:
- danno biologico permanente: 6,5%;
- 60 giorni di invalidità totale al 100%;
- 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%;
Condividendosi le motivate conclusioni cui è giunto il perito, che non hanno neppure incontrato osservazioni critiche né da parte del
[...]
, né da parte della è possibile decidere in CP_1 Controparte_2
conformità.
La quantificazione del danno, da operare secondo le tabelle di
Milano, , facendo riferimento alla determinazione del “valore punto” rapportato alla gravità del danno biologico permanente ed all'età del danneggiato al momento del sinistro (82 anni), si determina come segue:
€ Danno non patrimoniale risarcibile 6.839,00
€ Invalidità temporanea totale 6.900,00
€ Invalidità temporanea parziale al 50% 575,00
€ Invalidità temporanea parziale al 25% 287,50
€ Totale danno biologico temporaneo 7.762,50
€ Totale generale: 14.601,50
Essendo stato accertato un credito risarcitorio, vanno poi riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez.
Un. Sentenza n. 1712 del 17/2/95; Cass. Sentenza n. 4242 del 24/3/2003).
Conseguentemente, tale importo, devalutato al dì dell'evento
(02.02.2018) diventa pari a € 12.229,06. Su tale ultimo importo via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 16.122,58. Su tali somme devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1282 c.c.
In definitiva il e la sono Controparte_1 Controparte_2
condannati al pagamento in solido in favore di della somma Parte_1 di € € 16.122,58
Non può invece essere riconosciuto l'invocato danno morale, attesa la totale mancanza di allegazione e prova sul punto.
Nulla è dovuto infine per le spese mediche sostenute da parte attrice in quanto non documentate, come evidenziato anche dal C.T.U. nella sua perizia.
5. Le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU per come liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata e del valore dell'accolto rispetto allo scaglione di riferimento. La semplicità delle questioni e quanto precede, unitamente ad una fase decisoria semplificata, induce ad una liquidazione tra i valori minimi e quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la corresponsabilità del sinistro dedotto in lite del in solido con la e per l'effetto: Controparte_1 Controparte_2
- condanna il in persona del sindaco p.t. e Controparte_1
la in persona del legale rappresentante p.t. in solido al Controparte_2 pagamento di € 16.122,58 in favore di , oltre interessi legali Parte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il in persona del sindaco p.t. e la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. in solido al Controparte_2 pagamento le spese di lite del presente giudizio liquidate nella somma di €
3.000,00 per compenso professionale, ed € 237,00 + 27,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Pasquale Raucci;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti soccombenti in ragione del 50 % ciascuna.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, il 16.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano