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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 Pt_1
, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
[...]
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
TAMBURRINO MARIA CONSIGLIA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
AVV. CLAUDIA IZZO, in qualità di curatore speciale del minore;
Persona_1
CURATORE SPECIALE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.06.2023, parte ricorrente ha esposto: - di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente e che, dalla stessa, è nato un bambino, (22.12.2022); Per_1
- di aver continuato a sostenere la nella sua gravidanza anche a seguito della rottura CP_1
1 dell'unione affettiva;
- che, tuttavia, ad un certo punto, la ha impedito al ricorrente di CP_1
accompagnarla alle visite e ha iniziato a manifestare la volontà di voler riconoscere il figlio in via autonoma;
- di aver appreso della nascita del piccolo , e del riconoscimento effettuato dalla Per_1
resistente, solo a mezzo pec pervenuta in data 27.12.2022; - che la immediatamente CP_1
comunicava il proprio dissenso al riconoscimento del minore da parte del ricorrente;
- che tale dissenso appare del tutto ingiustificato.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto: - di essere autorizzato ex art. 250 c.c. a riconoscere come proprio figlio il minore , con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato civile Persona_1
di Maddaloni di provvedere alla relativa annotazione;
- adottarsi eventuali provvedimenti temporanei ed urgenti al fine di consentire l'istaurazione della relazione padre/figlio, procedendo anche alla eventuale nomina di un curatore speciale del minore;
- adottarsi i necessari provvedimenti in punto di cognome, affidamento, mantenimento e collocazione del piccolo . Per_1
Si è costituita la resistente, la quale, contestato quanto riferito dal ricorrente, ha esposto: - che il ricorrente, sin dall'inizio della relazione con la , ha assunto una condotta aggressiva, CP_1
violenta ed arrogante nei confronti della stessa;
- che con provvedimento del 06.06.2023 lo stesso veniva riconosciuto responsabile del reato ex art. 612 bis c.p. e gli veniva applicata la pena di 3 mesi e 10 giorni di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione della pena;
- che il Formato non si è mai effettivamente interessato della resistente e del minore;
- che il ricorrente è una persona inaffidabile, che vive di espedienti e, da ultimo, è un abituale consumatore di droghe e alcool;
- di opporsi fermamente al riconoscimento del figlio minore da parte del ricorrente.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto: - in via preliminare, procedersi alla nomina di un curatore speciale;
- nel merito, rigettarsi le domande attoree;
- in subordine, in caso di accoglimento della domanda di riconoscimento, pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre naturale, stante la sua inidoneità e/o incapacità genitoriale;
- in via ulteriormente gradata, disporsi l'affido esclusivo e/o rafforzato del minore alla madre, con diritto di visita Persona_1
protetto del padre da espletarsi presso i S.S. territorialmente competenti e con la previsione di un assegno di mantenimento del figlio minore a carico del padre;
- disporsi, eventualmente, l'aggiunta del cognome del padre biologico a quello già assunto dal minore . Persona_1
All'esito dell'udienza dell'11.10.2023, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato ha nominato, quale curatore speciale del minore, l'avv.to Claudia Izzo.
Nel corso del giudizio, previo raggiungimento di un accordo tra le parti sul punto, il ricorrente ha provveduto al riconoscimento del minore aggiungendo il proprio cognome a quello materno.
All'esito dell'udienza del 28.05.2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e ha previsto: - l'affido esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la stessa e il diritto
2 di visita del padre da espletarsi mediante incontri assistiti presso i Servizi Sociali;
- un contributo di mantenimento a carico del ricorrente in favore del figlio minore pari ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Acquisite le relazioni positive dei SS territorialmente competenti, all'udienza del 18.03.2025 le parti hanno raggiunto un accordo, la resistente ha rinunciato alla domanda di decadenza e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alle domande, avanzate da parte ricorrente, di riconoscimento del figlio e di attribuzione del cognome paterno, per avervi le parti già provveduto di comune accordo tra di esse (cfr. atti di causa e verbale di udienza del
19.03.2024).
Con riguardo alle statuizioni accessorie, all'udienza del 18.03.2025 le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
- diritto di visita del padre: due pomeriggi a settimana da concordarsi tra le parti compatibilmente con le esigenze lavorative del Formato e tenuto conto delle esigenze del minore;
weekend alternati (sabato e domenica) dalle 10,00 del mattino alle ore 20,00, allo stato senza pernotto tenuto conto dell'età del minore, il pernotto sarà introdotto dal quarto anno di età del minore;
festività natalizie e pasquali alternate;
per l'anno in corso il papà terrà il minore con sé il giorno di Pasqua;
per il periodo estivo il padre terrà con sé il minore per sette giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, allo stato senza pernotto che sarà introdotto sempre dal quarto anno di età dal minore;
a partire dal quarto anno di età il padre terrà con sé il minore per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
con riguardo al diritto di visita del minore sono fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per il minore;
- contributo di mantenimento a carico del padre in favore del figlio minore di 200,00 euro mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- assegno unico al 100% alla madre;
- rinuncia alla domanda di decadenza formulata da parte resistente;
- le parti dichiarano che si è conclusa anche la procedura di attribuzione del cognome, sicché il minore oggi si chiama . Persona_2
La curatrice ha concluso per il recepimento del suddetto accordo.
Il P.M. esprimeva parere favorevole.
3 Tanto premesso, il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore, tenuto conto, altresì, delle positive relazione depositate in atti da parte dei SS delegati e dell'ASL competente.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di riconoscimento del minore avanzata dal ricorrente;
- recepisce l'accordo raggiunto dalle parti;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 Pt_1
, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
[...]
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
TAMBURRINO MARIA CONSIGLIA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
AVV. CLAUDIA IZZO, in qualità di curatore speciale del minore;
Persona_1
CURATORE SPECIALE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.06.2023, parte ricorrente ha esposto: - di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente e che, dalla stessa, è nato un bambino, (22.12.2022); Per_1
- di aver continuato a sostenere la nella sua gravidanza anche a seguito della rottura CP_1
1 dell'unione affettiva;
- che, tuttavia, ad un certo punto, la ha impedito al ricorrente di CP_1
accompagnarla alle visite e ha iniziato a manifestare la volontà di voler riconoscere il figlio in via autonoma;
- di aver appreso della nascita del piccolo , e del riconoscimento effettuato dalla Per_1
resistente, solo a mezzo pec pervenuta in data 27.12.2022; - che la immediatamente CP_1
comunicava il proprio dissenso al riconoscimento del minore da parte del ricorrente;
- che tale dissenso appare del tutto ingiustificato.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto: - di essere autorizzato ex art. 250 c.c. a riconoscere come proprio figlio il minore , con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato civile Persona_1
di Maddaloni di provvedere alla relativa annotazione;
- adottarsi eventuali provvedimenti temporanei ed urgenti al fine di consentire l'istaurazione della relazione padre/figlio, procedendo anche alla eventuale nomina di un curatore speciale del minore;
- adottarsi i necessari provvedimenti in punto di cognome, affidamento, mantenimento e collocazione del piccolo . Per_1
Si è costituita la resistente, la quale, contestato quanto riferito dal ricorrente, ha esposto: - che il ricorrente, sin dall'inizio della relazione con la , ha assunto una condotta aggressiva, CP_1
violenta ed arrogante nei confronti della stessa;
- che con provvedimento del 06.06.2023 lo stesso veniva riconosciuto responsabile del reato ex art. 612 bis c.p. e gli veniva applicata la pena di 3 mesi e 10 giorni di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione della pena;
- che il Formato non si è mai effettivamente interessato della resistente e del minore;
- che il ricorrente è una persona inaffidabile, che vive di espedienti e, da ultimo, è un abituale consumatore di droghe e alcool;
- di opporsi fermamente al riconoscimento del figlio minore da parte del ricorrente.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto: - in via preliminare, procedersi alla nomina di un curatore speciale;
- nel merito, rigettarsi le domande attoree;
- in subordine, in caso di accoglimento della domanda di riconoscimento, pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre naturale, stante la sua inidoneità e/o incapacità genitoriale;
- in via ulteriormente gradata, disporsi l'affido esclusivo e/o rafforzato del minore alla madre, con diritto di visita Persona_1
protetto del padre da espletarsi presso i S.S. territorialmente competenti e con la previsione di un assegno di mantenimento del figlio minore a carico del padre;
- disporsi, eventualmente, l'aggiunta del cognome del padre biologico a quello già assunto dal minore . Persona_1
All'esito dell'udienza dell'11.10.2023, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato ha nominato, quale curatore speciale del minore, l'avv.to Claudia Izzo.
Nel corso del giudizio, previo raggiungimento di un accordo tra le parti sul punto, il ricorrente ha provveduto al riconoscimento del minore aggiungendo il proprio cognome a quello materno.
All'esito dell'udienza del 28.05.2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e ha previsto: - l'affido esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la stessa e il diritto
2 di visita del padre da espletarsi mediante incontri assistiti presso i Servizi Sociali;
- un contributo di mantenimento a carico del ricorrente in favore del figlio minore pari ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Acquisite le relazioni positive dei SS territorialmente competenti, all'udienza del 18.03.2025 le parti hanno raggiunto un accordo, la resistente ha rinunciato alla domanda di decadenza e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alle domande, avanzate da parte ricorrente, di riconoscimento del figlio e di attribuzione del cognome paterno, per avervi le parti già provveduto di comune accordo tra di esse (cfr. atti di causa e verbale di udienza del
19.03.2024).
Con riguardo alle statuizioni accessorie, all'udienza del 18.03.2025 le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
- diritto di visita del padre: due pomeriggi a settimana da concordarsi tra le parti compatibilmente con le esigenze lavorative del Formato e tenuto conto delle esigenze del minore;
weekend alternati (sabato e domenica) dalle 10,00 del mattino alle ore 20,00, allo stato senza pernotto tenuto conto dell'età del minore, il pernotto sarà introdotto dal quarto anno di età del minore;
festività natalizie e pasquali alternate;
per l'anno in corso il papà terrà il minore con sé il giorno di Pasqua;
per il periodo estivo il padre terrà con sé il minore per sette giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, allo stato senza pernotto che sarà introdotto sempre dal quarto anno di età dal minore;
a partire dal quarto anno di età il padre terrà con sé il minore per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
con riguardo al diritto di visita del minore sono fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per il minore;
- contributo di mantenimento a carico del padre in favore del figlio minore di 200,00 euro mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- assegno unico al 100% alla madre;
- rinuncia alla domanda di decadenza formulata da parte resistente;
- le parti dichiarano che si è conclusa anche la procedura di attribuzione del cognome, sicché il minore oggi si chiama . Persona_2
La curatrice ha concluso per il recepimento del suddetto accordo.
Il P.M. esprimeva parere favorevole.
3 Tanto premesso, il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore, tenuto conto, altresì, delle positive relazione depositate in atti da parte dei SS delegati e dell'ASL competente.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di riconoscimento del minore avanzata dal ricorrente;
- recepisce l'accordo raggiunto dalle parti;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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