TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1991/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mariarita Parte_1
CC (PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle E liti in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: ); Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rosa Versaci (PEC:
. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/9/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000449000, notificata il 31.8.2024, cui sono sottesi i seguenti atti di pagamento: l'avviso di addebito n. 43920160000055329000; la cartella di pagamento n. 13920160007317123000; l'avviso di addebito n. 4392016000057461400; l'avviso di addebito n. 43920170000255662000; l'avviso di addebito n. 43920180000150416000; l'avviso di addebito
1 n. 43920180000737528000; l'avviso di addebito n. 43920190000208825000; l'avviso di addebito n. 43920190000865986000; l'avviso di addebito n. 439202100003121101000; l'avviso di addebito n. 43920220000275785000; l'avviso di addebito n. 43920220001052036000, di importo complessivamente pari a 26.329,83€, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica di tali atti e, ad ogni modo, che i crediti ivi riportati siano da considerarsi estinti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria per i motivi di cui ai punti 1), 2) ,3),4 b) per l'effetto annullare l'avviso di preventiva iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di addebito) c) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare il parziale difetto di giurisdizione e il parziale accoglimento del ricorso.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati, per intervenuta prescrizione.
3. Preliminarmente, occorre dichiarare il difetto di giurisdizione in relazione alle deduzioni sollevate relativamente alla cartella di pagamento n. 13920160007317123000, avente ad oggetto Imposte sostitutive contribuenti minimi anno 2013, in favore del Giudice tributario, poiché trattasi di crediti non previdenziali.
4. Deve, poi, osservarsi come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta
2 decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. L' previdenziale ha documentato di aver notificato a parte ricorrente gli avvisi di addebito CP_4 sottesi alla richiesta di pagamento impugnata in via principale, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000055329000 è stato notificato il 30.4.2016;
- l'avviso di addebito n. 4392016000057461400 è stato notificato il 7.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920170000255662000 è stato notificato il 7.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920180000150416000 è stato notificato il 7.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920180000737528000 è stato notificato il 7.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920190000208825000 è stato notificato il 7.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920190000865986000 è stato notificato il 7.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920210000312110100 è stato notificato il 14.1.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000275785000 è stato notificato il 28.12.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220001052036000 è stato notificato il 30.3.2023.
6. Il ha, altresì, documentato di aver notificato a parte ricorrente l'intimazione di CP_5 pagamento n. 13920249002125444000, contenente tutti gli avvisi di addebito di cui si tratta, nella data del 31.8.2024.
7. Si evince, facilmente, come relativamente all'avviso di addebito n. 43920160000055329000, notificato il 30.4.2016, sia abbondantemente decorso il termine quinquennale, considerato che, come risulta dalla documentazione versata in atti, la prima richiesta di pagamento della medesima pretesa è stata notificata a parte ricorrente solo il 31.8.2024.
8. Si dichiara, pertanto, l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti richiamati dall'avviso di addebito n. 43920160000055329000.
9. Nel resto, il ricorso non può trovare accoglimento, perché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (o comunque dell'intimazione di pagamento predetta) avvenuta il 31.8.2024 non è, inutilmente, decorso il termine quinquennale di prescrizione.
10. Pertanto, nel resto, il ricorso deve essere rigettate.
11. Le spese possono essere compensate per la metà e per il resto sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario relativamente alla cartella di pagamento n. 13920160007317123000;
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti richiamati dall'avviso di addebito n. 43920160000055329000, sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per la metà le spese di lite
3 - condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Persona_1
500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Persona_1
500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mariarita Parte_1
CC (PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle E liti in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: ); Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rosa Versaci (PEC:
. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/9/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000449000, notificata il 31.8.2024, cui sono sottesi i seguenti atti di pagamento: l'avviso di addebito n. 43920160000055329000; la cartella di pagamento n. 13920160007317123000; l'avviso di addebito n. 4392016000057461400; l'avviso di addebito n. 43920170000255662000; l'avviso di addebito n. 43920180000150416000; l'avviso di addebito
1 n. 43920180000737528000; l'avviso di addebito n. 43920190000208825000; l'avviso di addebito n. 43920190000865986000; l'avviso di addebito n. 439202100003121101000; l'avviso di addebito n. 43920220000275785000; l'avviso di addebito n. 43920220001052036000, di importo complessivamente pari a 26.329,83€, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica di tali atti e, ad ogni modo, che i crediti ivi riportati siano da considerarsi estinti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria per i motivi di cui ai punti 1), 2) ,3),4 b) per l'effetto annullare l'avviso di preventiva iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di addebito) c) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare il parziale difetto di giurisdizione e il parziale accoglimento del ricorso.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati, per intervenuta prescrizione.
3. Preliminarmente, occorre dichiarare il difetto di giurisdizione in relazione alle deduzioni sollevate relativamente alla cartella di pagamento n. 13920160007317123000, avente ad oggetto Imposte sostitutive contribuenti minimi anno 2013, in favore del Giudice tributario, poiché trattasi di crediti non previdenziali.
4. Deve, poi, osservarsi come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta
2 decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. L' previdenziale ha documentato di aver notificato a parte ricorrente gli avvisi di addebito CP_4 sottesi alla richiesta di pagamento impugnata in via principale, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000055329000 è stato notificato il 30.4.2016;
- l'avviso di addebito n. 4392016000057461400 è stato notificato il 7.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920170000255662000 è stato notificato il 7.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920180000150416000 è stato notificato il 7.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920180000737528000 è stato notificato il 7.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920190000208825000 è stato notificato il 7.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920190000865986000 è stato notificato il 7.7.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920210000312110100 è stato notificato il 14.1.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000275785000 è stato notificato il 28.12.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220001052036000 è stato notificato il 30.3.2023.
6. Il ha, altresì, documentato di aver notificato a parte ricorrente l'intimazione di CP_5 pagamento n. 13920249002125444000, contenente tutti gli avvisi di addebito di cui si tratta, nella data del 31.8.2024.
7. Si evince, facilmente, come relativamente all'avviso di addebito n. 43920160000055329000, notificato il 30.4.2016, sia abbondantemente decorso il termine quinquennale, considerato che, come risulta dalla documentazione versata in atti, la prima richiesta di pagamento della medesima pretesa è stata notificata a parte ricorrente solo il 31.8.2024.
8. Si dichiara, pertanto, l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti richiamati dall'avviso di addebito n. 43920160000055329000.
9. Nel resto, il ricorso non può trovare accoglimento, perché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (o comunque dell'intimazione di pagamento predetta) avvenuta il 31.8.2024 non è, inutilmente, decorso il termine quinquennale di prescrizione.
10. Pertanto, nel resto, il ricorso deve essere rigettate.
11. Le spese possono essere compensate per la metà e per il resto sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario relativamente alla cartella di pagamento n. 13920160007317123000;
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti richiamati dall'avviso di addebito n. 43920160000055329000, sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per la metà le spese di lite
3 - condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Persona_1
500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Persona_1
500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4