Versione
12 luglio 1986
12 luglio 1986
Art. 1. 1. Il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 , recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al comma 1, le parole: "e' prorogato fino al 31 ottobre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica con l'incremento del 42 per cento a decorrere dal 1 maggio 1986".
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 235 miliardi per l'anno 1986 e in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 18 luglio 1986.
All'articolo 1, al comma 1, le parole: "e' prorogato fino al 31 ottobre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica con l'incremento del 42 per cento a decorrere dal 1 maggio 1986".
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 235 miliardi per l'anno 1986 e in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 18 luglio 1986.
Giurisprudenza • 2
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- art. 43 legge 224/1986·
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