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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3146/2023 R.G., promossa da: nato il [...] a [...], c.f , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MICALI FRANCESCO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.MONORITI ANTONELLO;
- resistente -
OGGETTO: post atp assegno ordinario di invalidità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/10/2023, esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 1436/22, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla riconferma dell'assegno ordinario di invalidità.
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento della prestazione richiesta;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini personali;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla meritevole dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data
CP_ della domanda amministrativa e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Nel merito, il c.t.u., descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la parte ricorrente risulta affetta, afferma espressamente che le stesse non comportano la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti le attitudini personali, sicché ad essa non compete la riconferma dell'assegno ordinario di invalidità.
Il CTU, su espresso mandato di questo Giudice, si è compiutamente pronunciato sulla sussistenza del requisito sanitario della prestazione oggetto del giudizio, specificando, in base ad un raffronto tra l'obiettività clinica che fu rilevata in seno al precedente giudizio inter partes dando luogo alla concessione dell'AOI e la situazione successiva, le ragioni per cui si sia verificato il miglioramento delle condizioni sanitarie del periziando, tale da non consentire la riconferma dell'assegno ordinario di invalidità.
Le conclusioni del CTU meritano, pertanto, di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, che non vengono affatto scalfite dalle censure proposte dalla parte ricorrente.
In definitiva, va dichiarato che non si trova nelle condizioni Parte_1
sanitarie legittimanti l'assegno ordinario di invalidità.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 09/10/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che on si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti Parte_1
l'assegno ordinario di invalidità;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di atp;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 06/03/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena