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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 973/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n. 973-17 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili TRA rappresentato e difeso dall' Avv. Faccenda Cosimo come da Parte_1 procura in atti Ricorrente Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Cobuccio Tiziana, come da procura in atti Resistente E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Pirone e Ornella Pirone CP_2
resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 05/05/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso datato 01.02.2017, l'istante, premetteva di essere Parte_1 proprietario e possessore di un appartamento sito in Eboli, via G. Matteotti, 6, nonché amministratore del condominio in cui è sito il menzionato appartamento – Condominio Via G. Matteotti, 6. L'intero stabile, prospiciente la piazza della Repubblica, rientra a far parte della zona
“Centro Storico di Eboli”, espressiva della rilevanza storico artistica del medesimo comune. L'indicato immobile è composto da un piano terra e da due piani adibiti ad abitazione, dotati di finestre e balconi per l'affaccio.
pagina 1 di 9 Accadeva che, nel mese di dicembre 2016, il sig. , conduttore di un Controparte_1 locale situato al piano terra di proprietà del Sig. lato Piazza della CP_2
Repubblica, in cui svolge l'attività commerciale “ , Controparte_1 realizzava una canna fumaria e una struttura che la contiene di grosse dimensioni, utilizzata per lo scarico dei fumi erogati dal forno adibito allo svolgimento della suddetta attività. La predetta canna fumaria ha inizio dal piano terra e, per il tramite di un foro praticato nella parete portante della facciata dell'edificio, attraversava tutti i piani, sbucando oltre il soffitto e terminando con un comignolo alto circa due metri. Parte ricorrente sosteneva che tale costruzione, posta a esclusivo servizio del locale del resistente, andasse a ledere la sua proprietà e, prima ancora, il proprio possesso e anche quello dei condomini, e che dalla stessa fuoriuscissero fumi, calore e olezzi. Riteneva, inoltre, che la suddetta opera non solo era stata costruita arbitrariamente, ovvero senza il consenso del condominio, ma addirittura contro il suo volere, tenuto conto del fatto che per la sua realizzazione sarebbe stato in ogni caso necessario anche il rilascio del permesso di costruire, e che trattasi di opera clandestina, realizzata da un soggetto considerato non proprietario, limitando la normale utilizzabilità delle cose comuni dei condomini comproprietari. In particolare, si contestava che la canna fumaria non autorizzata e i vari fori prodotti compromettevano al ricorrente e a tutti i condomini il possesso delle cose comuni, con la conseguenza di menomare la veduta da finestre e balconi, emettere fumi non autorizzati, calore e olezzi, determinare una lesione del possesso del lastrico solare di tutti i condomini, nonché deturpare la facciata dell'edificio, prospiciente la piazza della Repubblica, dal punto di vista estetico-architettonico, determinando anche un deprezzamento dello stabile. L'odierno ricorrente, dunque, rilevava che tali opere venivano realizzate su di un fabbricato ubicato nel centro storico e sottoposto a vincolo, in modo clandestino, e tali da privare i condomini del possesso dei beni comuni, legittimandoli a richiedere la tutela della già menzionata situazione di fatto mediante l'azione di reintegrazione e manutenzione ex artt. 1168 e 1170 c.c. Dettagliatamente, parte ricorrente sosteneva che tale costruzione, come si evince anche dalle consulenze tecniche di parte redatte dall'Ing. e dall'Arch. Persona_1
allegate agli atti: A) modificava la facciata dell'intero palazzo e la Controparte_3 sua natura storica, determinando, una limitazione di visuale a danno dei condomini, dato che, per il suo spessore, limitava la pregressa visibilità e deturpava l'estetica dello stesso, caratterizzato da portoni con portali in pietra ad arco ribassato posizionati in maniera regolare e lavorati a bocciarda, come si evinceva dalle foto allegate nelle perizie;
B) comportava la foratura della muratura portante in sette punti senza alcun controllo strutturale e autorizzazioni necessarie, compromettendo la staticità del palazzo e mettendo a rischio i beni dei ricorrenti;
C) tagliava il lastrico solare e il manto di tegole, attraversandolo, senza alcuna autorizzazione, con l'uscita di un comignolo di circa un metro con cappello girevole, tutto in distonia con l'armonia architettonica dello pagina 2 di 9 stabile;
D) era rifinita in maniera rudimentale e decontestualizzata, dato che era stata rivestita da una copertura in cartongesso rettangolare approssimata, ancorata alla parete con staffe e, oltre a deturpare l'estetica, era particolarmente voluminosa e ingombrante;
E) alterava il microclima degli appartamenti circostanti di proprietà e posseduti dai condomini e dal comparente a causa del calore promanante dalla canna fumaria, rendendolo caldo e delle volte umido, a seconda del clima esterno e del loro funzionamento. L'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale si considerava, da parte ricorrente, come una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa che ciascun condomino poteva apportare a sua cura e spese, ma a condizione che, tra l'altro, non alterasse il decoro architettonico, "fenomeno - quest'ultimo- che si verifica non già quando si mutano le originarie linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile.” Pertanto, chiedeva all'On. Le Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti di: a) ordinare, anche con decreto e inaudita altera parte, l'immediata reintegra dei ricorrenti nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato, nonché l'immediata riduzione in pristino della canna fumaria e delle opere che comportavano la lesione nel possesso dell'immobile come sopra specificato, oltre all'esecuzione, a cura e a spese del resistente di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi;
b) condannare il resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non cagionati a seguito della illegittima realizzazione dell'opera abusiva sopra indicata;
c) con vittoria di spese e competenze legali del presente procedimento. Incardinato il processo, il Giudice fissava la comparizione personale delle parti per l'udienza del 18.5.2017, nel quale si costituiva il resistente Controparte_1 impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto. Nelle udienze successive venivano escussi sommari informatori testimoniali di entrambe le parti del processo, ma nelle more, l'istante evidenziava che il ricorrente aveva installato a fianco della prima canna fumaria addirittura una seconda canna fumaria, ingrandendo le dimensioni del manufatto che le conteneva, eseguendo ulteriori lavori sull'immobile, ed aggravando ulteriormente ai condomini tutti i disagi lamentati. Successivamente veniva disposta CTU, depositata, impugnata dal ricorrente, depositate note autorizzate da entrambe le parti per la decisione. Con ordinanza del 14.9.2019, il G.U. disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa del Sig. , proprietario del locale pizzeria CP_2 condotto in locazione dal Sig. , per poi emettere, in data 19.02.2020, Controparte_1
Ordinanza di parziale accoglimento del ricorso, ritenendo fondata la sola molestia del (com)possesso della parte comune dell'edificio (la facciata del palazzo) dedotta nella lettera D del ricorso, – ordinava al resistente di rivestire il condotto fumario con adeguata e misurata copertura adeguata all'estetica dell'edificio - e successivamente in data 25.2.2020, con Ordinanza di correzione errore materiale, condannava il resistente al pagamento delle spese processuali.
pagina 3 di 9 Avverso tale provvedimento, il Sig. interponeva reclamo al collegio Controparte_1 asserendo che il G.U. aveva errato e ignorato la risposta del CTU nella relazione tecnica, il quale escludeva ogni vizio in ordine all'opera - canne fumarie – realizzate dal predetto resistente, nonché l'erronea statuizione sulle spese processuali. Il Collegio, con Ordinanza del 25.09.2020, comunicata in data 28.09.2020, accoglieva il reclamo compensando le spese processuali tra le parti e ponendo a carico delle stesse il pagamento della espletata CTU nella misura dl 50% ciascuna. Il Collegio nella citata Ordinanza affermava che, a prescindere dalla svista nella lettura della consulenza, il giudice di prime cure aveva ritenuto l'opera effettivamente lesiva del decoro architettonico del fabbricato per il modo antiestetico con cui è stato rivestito il condotto fumario (un rivestimento in cartongesso rettangolare, voluminoso ed ingombrante, ancorato alla parete con staffe) ma non aveva ordinato il ripristino dello stato originario, come richiesto dal ricorrente, bensì una diversa copertura delle canne fumarie adeguata all'estetica dell'edificio. L'accoglimento solo parziale della domanda non veniva impugnato dal ricorrente con un reclamo incidentale, cosicché il Collegio non poteva, confermando il primo giudizio, disporre la rimozione delle canne fumarie. Per l'effetto devolutivo, il reclamo può solo confermare o revocare l'ordine di rifacimento del rivestimento ma non può disporre l'eliminazione dell'intero manufatto. Continuava il Collegio affermando che non risultasse nella consulenza tecnica d'ufficio che fosse possibile una sostituzione degli attuali rivestimenti delle canne fumarie con una adeguata e misurata copertura adeguata all'estetica dell'edificio, non con una copertura di colore diverso, con una di minore volume ed ingombro, con altro materiale e altra sistemazione. In sintesi, il provvedimento impugnato non poteva essere confermato poiché prescriveva la sostituzione dei rivestimenti senza individuare una soluzione diversa a minor impatto estetico, né poteva disporsi la rimozione in mancanza di un reclamo incidentale. L'accoglimento del reclamo comportava un diverso regolamento delle spese che andavano compensate tra le parti. Il ricorrente chiedeva, ai sensi e per l'effetto dell'art. 703 cpc IV° comma, fissarsi l'udienza di prosecuzione del giudizio di merito del procedimento possessorio R.G. 973/2017, e l'accoglimento delle istanze formulate in ricorso e negli atti successivi, ovvero: 1) in via principale, ordinare ai resistenti l'immediata reintegra dei ricorrenti nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato, nonché l'immediata riduzione in pristino della canna fumaria e delle opere che comportano la lesione nel possesso dell'immobile come specificato negli atti di causa, oltre all'esecuzione, a cura e a spese dei resistenti di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi;
2) in via subordinata, e nel caso in cui l'azione illegittima dei resistenti fosse qualificabile come manutenzione del possesso, ordinare agli stessi la cessazione della turbativa, uniformando il posizionamento, le dimensioni e l'estetica dei condotti fumari, secondo quanto previsto dal regolamento comunale in materia, ovvero disporre l'adozione dei provvedimenti necessari affinché la turbativa cessi. pagina 4 di 9 L'odierno ricorrente chiedeva, inoltre, la condanna di parte resistente al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati a seguito della realizzazione dell'opera ritenuta abusiva. Il procedimento di merito proseguiva con richieste istruttorie delle parti, ed in particolar modo l'istante chiedeva la rinnovazione della CTU in quanto non esaustiva, come indicato nelle anzidette memorie 183 VI comma c.p.c. Il difensore del convenuto con note di trattazione scritta del 28.02.2024, CP_1 evidenziava che il proprio assistito, in data 16.09.2023, aveva provveduto a rimuovere le canne fumarie e rispristinare lo stato dei luoghi. Con successive note di trattazione scritte, il comparente, preso atto di quant'innanzi, chiedeva rinvio della causa per le conclusioni. Ritenendo la causa matura per la decisione, all'udienza del 5.5.2024, la si tratteneva a sentenza concedendo alle parti termine ex art. 190 c.p.c.
Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo il resistente, in data 16.09.2023, provveduto a rimuovere le canne fumarie e rispristinare lo stato dei luoghi. Va comunque esaminata la fattispecie in esame in quanto la condotta posta in essere dal resistente sebbene abbia di fatto soddisfatto le pretese del ricorrente è avvenuta per motivazioni che esulano dalle pretese del presente giudizio. Il caso di specie va inquadrato nell'ambito delle norme dettate dal codice civile per la comunione in generale. Ai sensi dell'art 1102 c.c. “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.”
La nozione di pari uso non va intesa in senso di uso "identico", tanto che è normalmente ammesso che un condomino faccia un uso più intenso della cosa rispetto agli altri: l'importante è che ciascuno abbia il diritto ad usare potenzialmente della cosa al pari degli altri. Orbene, la nozione di pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., sebbene non debba intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, implica pur sempre che la destinazione della cosa resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti. Incanalando quanto detto nel caso odierno, va detto che, al fine di conclamare la legittimità dell'uso particolare del bene comune, spetta all'interprete verificare se l'opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l'indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento di uso. Anche alle modificazioni apportate dal singolo condomino, ex art. 1102 c.c., si applica il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall'art. 1120 dello stesso Codice civile. L'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che, seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico.
pagina 5 di 9 L'alterazione del decoro architettonico si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. Preliminarmente, si deve tener conto delle condizioni in cui il fabbricato si trovava al momento in cui venivano realizzate le opere contestate. È espressione della più consolidata giurisprudenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori. Se l'edificio ha perso, nel tempo, il suo valore perché non è stato oggetto di manutenzione e si trova in condizioni di degrado, oppure se già altri condomini hanno eseguito interventi che lo hanno privato delle sue originarie linee, allora l'opera non potrà considerarsi un'alterazione dell'estetica. Come da relazione peritale, nel caso in questione l'edificio non presenta situazioni di degrado da mancanza di manutenzione, però come si può verificare dal rilievo fotografico, sulla facciata dove trova accesso la pizzeria, le linee originarie si trovano già alterate dalle griglie apposte sui fori limitrofi alle due canne fumarie, e da altri elementi quali scarico fumi di caldaia e griglia di estrazione presenti al piano secondo della stessa facciata prospiciente Via Vincenzo Giudice e sull'altra facciata prospiciente Via IA Sisto dove si trova il bar. Va aggiunto che, ai fini della tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile. Neppure è decisiva la diminuzione di valore economico correlata alla modifica, in quanto, ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, per effetto della realizzazione di una canna fumaria apposta sulla facciata, il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata - in quanto di per sé meritevole di salvaguardia - dalle norme che ne vietano l'alterazione. Per quel che concerne l'alterazione dell'estetica, il CTU incaricato suggeriva, ai fini di giustizia, che si tenesse conto del fatto che, prima dell'installazione delle due canne fumarie, la facciata del fabbricato era già interessata da fori, griglie e scarichi fumari a parete. Si aggiunge poi che, sempre alla luce degli accertamenti compiuti dal ctu è emerso che, a seguito della modifica dello stato dei luoghi, non risulta danneggiata l'estetica della facciata del palazzo “Sulla facciata prospiciente Via Giudice è stata installata una canna fumaria del diametro di 300 mm al servizio di un forno a gas per la cottura delle pizze. Detto forno è situato all'interno della pizzeria e, precedentemente all'installazione della canna fumaria, i fumi della combustione venivano smaltiti a parete tramite un foro nel muro della facciata condominiale in oggetto;
quanto riferito emerge dalla lettura dell'ordinanza presente agli atti di causa pronunciata in data 14/04/2018 “ la materia del contendere risulta cessata in ordine all'originario sfiato di fumi e calore, provenienti dal pagina 6 di 9 forno a gas metano del locale pizzeria, posto al di sotto delle finestre dell'appartamento dei ricorrenti, atteso che il resistente successivamente al deposito del ricorso CP_1 cautelare, ha provveduto ad installare una canna fumaria che, come si evince dai rilievi fotografici agli atti, si erge al di sopra del fabbricato1…” Di fianco alla canna fumaria al servizio del forno a gas, è stata realizzata anche l'installazione di una seconda canna fumaria più piccola di diametro di 100 mm per lo scarico, questa, dei fumi provenienti dalla cucina, dove si effettua anche la frittura delle vivande;
detta canna passa attraverso un foro di pari diametro praticato nel muro condominiale. Entrambe le canne fumarie descritte in precedenza sono rivestite da una pannellatura, fissata al muro, che le ricopre per tutta la lunghezza fin sotto la sporgenza del cornicione del fabbricato. Esse, poi, prive del rivestimento precedentemente descritto, attraversano il cornicione che è stato forato, e scaricano i fumi al di sopra delle tegole. Al di sopra del cornicione, il loro sviluppo prosegue con sezioni di condotto fumario e con due terminali di scarico rispettivamente del tipo girevole (quello per la canna fumaria del diametro di 300 mm) e fisso antipioggia (al servizio di quella più piccola di diametro 100 mm). In posizione limitrofa alla pannellatura contenente le due canne fumarie, ad una altezza compresa tra m 2,50 e m 3,30 dal marciapiede sono presenti ulteriori fori ricoperti da griglie, per i quali durante le operazioni peritali, insieme ai CTP si è potuto appurare che: due sono per l'estrazione dell'aria dai locali wc interni alla pizzeria, e due fori sono utilizzati per l'impianto d'aria condizionata della pizzeria. Di un altro foro presente sulla stessa parete non è stato identificato l'utilizzo. In generale l'edificio si presenta in sufficienti condizioni di manutenzione ordinaria. Osservando l'intera facciata dello stabile, cioè, compresi i piani superiori, si scorgono ulteriori fori e scarichi dei fumi. Ad esempio, al secondo piano è presente un condotto di scarico fumi afferente ad una caldaia murale, invece sulla facciata limitrofa, ortogonale alla prima, è presente un foro con griglia presuntivamente utilizzato per l'areazione di un'altra attività commerciale (bar); sul pavimento di uno dei balconi al secondo piano, sono installate due unità esterne (moto condensanti) di un impianto di climatizzazione, le quali espellono all'esterno, dalla ventola di cui sono dotate, aria calda o fredda a seconda che l'impianto stia funzionando in raffrescamento o in riscaldamento….Nel caso in questione l'edificio NON PRESENTA situazioni di degrado da mancanza di manutenzione, però come si può verificare dal rilievo fotografico, sulla facciata dove trova accesso la pizzeria, le linee originarie si trovano GIA' ALTERATE dalle griglie apposte sui fori limitrofi alle due canne fumarie, e da altri elementi quali scarico fumi di caldaia e griglia di estrazione presenti al piano secondo della stessa facciata prospiciente Via Vincenzo Giudice e sull'altra facciata prospiciente Via IA Sisto dove si trova il bar. Il rivestimento della canna fumaria più grande, per la profondità precedentemente menzionata, limita PARZIALMENTE la veduta laterale. Dalle considerazioni riportate non può dirsi compromessa l'estetica, nonostante il particolare pregio architettonico, storico o urbanistico che non viene messo in discussione.
pagina 7 di 9 Tenendo conto delle condizioni in cui si trovava il fabbricato prima degli interventi può ritenersi provato che gli stessi non abbiano comportato particolare menomazioni alla facciata dell'edificio, la cui estetica era stata già danneggiata da precedenti lavori. Infine, si espone nella relazione peritale che “nella camera da letto matrimoniale, seppure esposta a nord rispetto al soggiorno/salone dell'immobile, è stata registrata una temperatura significativamente più alta dell'ordinario, con un andamento marcatamente influenzato dal locale pizzeria, proprio nel punto che coincide con la verticale del sottostante forno". Sulla circostanza di cui sopra, cioè in ordine all'ultimo punto 5 della relazione peritale
“alterazione del microclima interno agli appartamenti attraversati dall'esterno dal condotto fumario”, il ctu accertava che la temperatura raggiungibile sulla superficie della canna fumaria non può alterare le condizioni termo-igrometriche interne dei locali nelle unità immobiliari in cui, sulla verticale esterna al muro, transita il condotto fumario in quanto “le canne fumarie cd in doppia parete, normalmente utilizzate per i forni, sono concepite per attenuare in maniera efficace lo scambio termico con i materiali circostanti, per i tre distinti modi di trasmissione del calore, irraggiamento, conduzione e convezione. Ad avallare le affermazioni del consulente tecnico è rilevante quanto scritto nell'ordinanza n. 10295/2016 pronunciata in data 14/04/2018 dal dott. Persona_2 magistrato del Tribunale Ordinario di Salerno, a seguito del monitoraggio eseguito durante le attività peritali condotte dal suo consulente, in cui l'aumento di temperatura è attribuito al forno sottostante: "Invero, nella camera da letto matrimoniale, seppure esposta a nord rispetto al soggiorno/salone dell'immobile, è stata registrata una temperatura significativamente più alta dell'ordinario, con un andamento marcatamente influenzato dal locale pizzeria, proprio nel punto che coincide con la verticale del sottostante forno" (cfr. pag.6 dell'ordinanza). Gli interventi da eseguire all'interno dei locali della pizzeria per ovviare agli intollerabili andamenti termici sono quindi indicati alla pagina 8 della suddetta ordinanza dove si apprende anche che: "Si potrebbe poi intervenire all'origine dei flussi di calore, ossia sulle pareti esterne del forno a metano, rivestendole ulteriormente, in modo da attenuare alla fonte la temperatura superficiale, riducendo così l'irraggiamento su pareti e controsoffitto". Dunque, il CTU, dott. , concordava sulla circostanza per cui la causa Persona_3 dei fatti descritti fosse da attribuire al forno a gas per la cottura delle pizze e non al condotto fumario al servizio dello stesso ed installato sulla facciata esterna. Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di ctu vanno poste a carico della parti in solido
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere pagina 8 di 9 -Condanna parte ricorrente al pagamento della spese di giustizia in favore dei resistenti nella misura di € 6.860, oltre accessori di legge
- pone le spese di CTU a carico delle parti in solido Salerno 7 feb. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n. 973-17 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili TRA rappresentato e difeso dall' Avv. Faccenda Cosimo come da Parte_1 procura in atti Ricorrente Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Cobuccio Tiziana, come da procura in atti Resistente E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Pirone e Ornella Pirone CP_2
resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 05/05/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso datato 01.02.2017, l'istante, premetteva di essere Parte_1 proprietario e possessore di un appartamento sito in Eboli, via G. Matteotti, 6, nonché amministratore del condominio in cui è sito il menzionato appartamento – Condominio Via G. Matteotti, 6. L'intero stabile, prospiciente la piazza della Repubblica, rientra a far parte della zona
“Centro Storico di Eboli”, espressiva della rilevanza storico artistica del medesimo comune. L'indicato immobile è composto da un piano terra e da due piani adibiti ad abitazione, dotati di finestre e balconi per l'affaccio.
pagina 1 di 9 Accadeva che, nel mese di dicembre 2016, il sig. , conduttore di un Controparte_1 locale situato al piano terra di proprietà del Sig. lato Piazza della CP_2
Repubblica, in cui svolge l'attività commerciale “ , Controparte_1 realizzava una canna fumaria e una struttura che la contiene di grosse dimensioni, utilizzata per lo scarico dei fumi erogati dal forno adibito allo svolgimento della suddetta attività. La predetta canna fumaria ha inizio dal piano terra e, per il tramite di un foro praticato nella parete portante della facciata dell'edificio, attraversava tutti i piani, sbucando oltre il soffitto e terminando con un comignolo alto circa due metri. Parte ricorrente sosteneva che tale costruzione, posta a esclusivo servizio del locale del resistente, andasse a ledere la sua proprietà e, prima ancora, il proprio possesso e anche quello dei condomini, e che dalla stessa fuoriuscissero fumi, calore e olezzi. Riteneva, inoltre, che la suddetta opera non solo era stata costruita arbitrariamente, ovvero senza il consenso del condominio, ma addirittura contro il suo volere, tenuto conto del fatto che per la sua realizzazione sarebbe stato in ogni caso necessario anche il rilascio del permesso di costruire, e che trattasi di opera clandestina, realizzata da un soggetto considerato non proprietario, limitando la normale utilizzabilità delle cose comuni dei condomini comproprietari. In particolare, si contestava che la canna fumaria non autorizzata e i vari fori prodotti compromettevano al ricorrente e a tutti i condomini il possesso delle cose comuni, con la conseguenza di menomare la veduta da finestre e balconi, emettere fumi non autorizzati, calore e olezzi, determinare una lesione del possesso del lastrico solare di tutti i condomini, nonché deturpare la facciata dell'edificio, prospiciente la piazza della Repubblica, dal punto di vista estetico-architettonico, determinando anche un deprezzamento dello stabile. L'odierno ricorrente, dunque, rilevava che tali opere venivano realizzate su di un fabbricato ubicato nel centro storico e sottoposto a vincolo, in modo clandestino, e tali da privare i condomini del possesso dei beni comuni, legittimandoli a richiedere la tutela della già menzionata situazione di fatto mediante l'azione di reintegrazione e manutenzione ex artt. 1168 e 1170 c.c. Dettagliatamente, parte ricorrente sosteneva che tale costruzione, come si evince anche dalle consulenze tecniche di parte redatte dall'Ing. e dall'Arch. Persona_1
allegate agli atti: A) modificava la facciata dell'intero palazzo e la Controparte_3 sua natura storica, determinando, una limitazione di visuale a danno dei condomini, dato che, per il suo spessore, limitava la pregressa visibilità e deturpava l'estetica dello stesso, caratterizzato da portoni con portali in pietra ad arco ribassato posizionati in maniera regolare e lavorati a bocciarda, come si evinceva dalle foto allegate nelle perizie;
B) comportava la foratura della muratura portante in sette punti senza alcun controllo strutturale e autorizzazioni necessarie, compromettendo la staticità del palazzo e mettendo a rischio i beni dei ricorrenti;
C) tagliava il lastrico solare e il manto di tegole, attraversandolo, senza alcuna autorizzazione, con l'uscita di un comignolo di circa un metro con cappello girevole, tutto in distonia con l'armonia architettonica dello pagina 2 di 9 stabile;
D) era rifinita in maniera rudimentale e decontestualizzata, dato che era stata rivestita da una copertura in cartongesso rettangolare approssimata, ancorata alla parete con staffe e, oltre a deturpare l'estetica, era particolarmente voluminosa e ingombrante;
E) alterava il microclima degli appartamenti circostanti di proprietà e posseduti dai condomini e dal comparente a causa del calore promanante dalla canna fumaria, rendendolo caldo e delle volte umido, a seconda del clima esterno e del loro funzionamento. L'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale si considerava, da parte ricorrente, come una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa che ciascun condomino poteva apportare a sua cura e spese, ma a condizione che, tra l'altro, non alterasse il decoro architettonico, "fenomeno - quest'ultimo- che si verifica non già quando si mutano le originarie linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile.” Pertanto, chiedeva all'On. Le Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti di: a) ordinare, anche con decreto e inaudita altera parte, l'immediata reintegra dei ricorrenti nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato, nonché l'immediata riduzione in pristino della canna fumaria e delle opere che comportavano la lesione nel possesso dell'immobile come sopra specificato, oltre all'esecuzione, a cura e a spese del resistente di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi;
b) condannare il resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non cagionati a seguito della illegittima realizzazione dell'opera abusiva sopra indicata;
c) con vittoria di spese e competenze legali del presente procedimento. Incardinato il processo, il Giudice fissava la comparizione personale delle parti per l'udienza del 18.5.2017, nel quale si costituiva il resistente Controparte_1 impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto. Nelle udienze successive venivano escussi sommari informatori testimoniali di entrambe le parti del processo, ma nelle more, l'istante evidenziava che il ricorrente aveva installato a fianco della prima canna fumaria addirittura una seconda canna fumaria, ingrandendo le dimensioni del manufatto che le conteneva, eseguendo ulteriori lavori sull'immobile, ed aggravando ulteriormente ai condomini tutti i disagi lamentati. Successivamente veniva disposta CTU, depositata, impugnata dal ricorrente, depositate note autorizzate da entrambe le parti per la decisione. Con ordinanza del 14.9.2019, il G.U. disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa del Sig. , proprietario del locale pizzeria CP_2 condotto in locazione dal Sig. , per poi emettere, in data 19.02.2020, Controparte_1
Ordinanza di parziale accoglimento del ricorso, ritenendo fondata la sola molestia del (com)possesso della parte comune dell'edificio (la facciata del palazzo) dedotta nella lettera D del ricorso, – ordinava al resistente di rivestire il condotto fumario con adeguata e misurata copertura adeguata all'estetica dell'edificio - e successivamente in data 25.2.2020, con Ordinanza di correzione errore materiale, condannava il resistente al pagamento delle spese processuali.
pagina 3 di 9 Avverso tale provvedimento, il Sig. interponeva reclamo al collegio Controparte_1 asserendo che il G.U. aveva errato e ignorato la risposta del CTU nella relazione tecnica, il quale escludeva ogni vizio in ordine all'opera - canne fumarie – realizzate dal predetto resistente, nonché l'erronea statuizione sulle spese processuali. Il Collegio, con Ordinanza del 25.09.2020, comunicata in data 28.09.2020, accoglieva il reclamo compensando le spese processuali tra le parti e ponendo a carico delle stesse il pagamento della espletata CTU nella misura dl 50% ciascuna. Il Collegio nella citata Ordinanza affermava che, a prescindere dalla svista nella lettura della consulenza, il giudice di prime cure aveva ritenuto l'opera effettivamente lesiva del decoro architettonico del fabbricato per il modo antiestetico con cui è stato rivestito il condotto fumario (un rivestimento in cartongesso rettangolare, voluminoso ed ingombrante, ancorato alla parete con staffe) ma non aveva ordinato il ripristino dello stato originario, come richiesto dal ricorrente, bensì una diversa copertura delle canne fumarie adeguata all'estetica dell'edificio. L'accoglimento solo parziale della domanda non veniva impugnato dal ricorrente con un reclamo incidentale, cosicché il Collegio non poteva, confermando il primo giudizio, disporre la rimozione delle canne fumarie. Per l'effetto devolutivo, il reclamo può solo confermare o revocare l'ordine di rifacimento del rivestimento ma non può disporre l'eliminazione dell'intero manufatto. Continuava il Collegio affermando che non risultasse nella consulenza tecnica d'ufficio che fosse possibile una sostituzione degli attuali rivestimenti delle canne fumarie con una adeguata e misurata copertura adeguata all'estetica dell'edificio, non con una copertura di colore diverso, con una di minore volume ed ingombro, con altro materiale e altra sistemazione. In sintesi, il provvedimento impugnato non poteva essere confermato poiché prescriveva la sostituzione dei rivestimenti senza individuare una soluzione diversa a minor impatto estetico, né poteva disporsi la rimozione in mancanza di un reclamo incidentale. L'accoglimento del reclamo comportava un diverso regolamento delle spese che andavano compensate tra le parti. Il ricorrente chiedeva, ai sensi e per l'effetto dell'art. 703 cpc IV° comma, fissarsi l'udienza di prosecuzione del giudizio di merito del procedimento possessorio R.G. 973/2017, e l'accoglimento delle istanze formulate in ricorso e negli atti successivi, ovvero: 1) in via principale, ordinare ai resistenti l'immediata reintegra dei ricorrenti nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato, nonché l'immediata riduzione in pristino della canna fumaria e delle opere che comportano la lesione nel possesso dell'immobile come specificato negli atti di causa, oltre all'esecuzione, a cura e a spese dei resistenti di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi;
2) in via subordinata, e nel caso in cui l'azione illegittima dei resistenti fosse qualificabile come manutenzione del possesso, ordinare agli stessi la cessazione della turbativa, uniformando il posizionamento, le dimensioni e l'estetica dei condotti fumari, secondo quanto previsto dal regolamento comunale in materia, ovvero disporre l'adozione dei provvedimenti necessari affinché la turbativa cessi. pagina 4 di 9 L'odierno ricorrente chiedeva, inoltre, la condanna di parte resistente al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati a seguito della realizzazione dell'opera ritenuta abusiva. Il procedimento di merito proseguiva con richieste istruttorie delle parti, ed in particolar modo l'istante chiedeva la rinnovazione della CTU in quanto non esaustiva, come indicato nelle anzidette memorie 183 VI comma c.p.c. Il difensore del convenuto con note di trattazione scritta del 28.02.2024, CP_1 evidenziava che il proprio assistito, in data 16.09.2023, aveva provveduto a rimuovere le canne fumarie e rispristinare lo stato dei luoghi. Con successive note di trattazione scritte, il comparente, preso atto di quant'innanzi, chiedeva rinvio della causa per le conclusioni. Ritenendo la causa matura per la decisione, all'udienza del 5.5.2024, la si tratteneva a sentenza concedendo alle parti termine ex art. 190 c.p.c.
Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo il resistente, in data 16.09.2023, provveduto a rimuovere le canne fumarie e rispristinare lo stato dei luoghi. Va comunque esaminata la fattispecie in esame in quanto la condotta posta in essere dal resistente sebbene abbia di fatto soddisfatto le pretese del ricorrente è avvenuta per motivazioni che esulano dalle pretese del presente giudizio. Il caso di specie va inquadrato nell'ambito delle norme dettate dal codice civile per la comunione in generale. Ai sensi dell'art 1102 c.c. “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.”
La nozione di pari uso non va intesa in senso di uso "identico", tanto che è normalmente ammesso che un condomino faccia un uso più intenso della cosa rispetto agli altri: l'importante è che ciascuno abbia il diritto ad usare potenzialmente della cosa al pari degli altri. Orbene, la nozione di pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., sebbene non debba intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, implica pur sempre che la destinazione della cosa resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti. Incanalando quanto detto nel caso odierno, va detto che, al fine di conclamare la legittimità dell'uso particolare del bene comune, spetta all'interprete verificare se l'opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l'indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento di uso. Anche alle modificazioni apportate dal singolo condomino, ex art. 1102 c.c., si applica il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall'art. 1120 dello stesso Codice civile. L'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che, seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico.
pagina 5 di 9 L'alterazione del decoro architettonico si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. Preliminarmente, si deve tener conto delle condizioni in cui il fabbricato si trovava al momento in cui venivano realizzate le opere contestate. È espressione della più consolidata giurisprudenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori. Se l'edificio ha perso, nel tempo, il suo valore perché non è stato oggetto di manutenzione e si trova in condizioni di degrado, oppure se già altri condomini hanno eseguito interventi che lo hanno privato delle sue originarie linee, allora l'opera non potrà considerarsi un'alterazione dell'estetica. Come da relazione peritale, nel caso in questione l'edificio non presenta situazioni di degrado da mancanza di manutenzione, però come si può verificare dal rilievo fotografico, sulla facciata dove trova accesso la pizzeria, le linee originarie si trovano già alterate dalle griglie apposte sui fori limitrofi alle due canne fumarie, e da altri elementi quali scarico fumi di caldaia e griglia di estrazione presenti al piano secondo della stessa facciata prospiciente Via Vincenzo Giudice e sull'altra facciata prospiciente Via IA Sisto dove si trova il bar. Va aggiunto che, ai fini della tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile. Neppure è decisiva la diminuzione di valore economico correlata alla modifica, in quanto, ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, per effetto della realizzazione di una canna fumaria apposta sulla facciata, il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata - in quanto di per sé meritevole di salvaguardia - dalle norme che ne vietano l'alterazione. Per quel che concerne l'alterazione dell'estetica, il CTU incaricato suggeriva, ai fini di giustizia, che si tenesse conto del fatto che, prima dell'installazione delle due canne fumarie, la facciata del fabbricato era già interessata da fori, griglie e scarichi fumari a parete. Si aggiunge poi che, sempre alla luce degli accertamenti compiuti dal ctu è emerso che, a seguito della modifica dello stato dei luoghi, non risulta danneggiata l'estetica della facciata del palazzo “Sulla facciata prospiciente Via Giudice è stata installata una canna fumaria del diametro di 300 mm al servizio di un forno a gas per la cottura delle pizze. Detto forno è situato all'interno della pizzeria e, precedentemente all'installazione della canna fumaria, i fumi della combustione venivano smaltiti a parete tramite un foro nel muro della facciata condominiale in oggetto;
quanto riferito emerge dalla lettura dell'ordinanza presente agli atti di causa pronunciata in data 14/04/2018 “ la materia del contendere risulta cessata in ordine all'originario sfiato di fumi e calore, provenienti dal pagina 6 di 9 forno a gas metano del locale pizzeria, posto al di sotto delle finestre dell'appartamento dei ricorrenti, atteso che il resistente successivamente al deposito del ricorso CP_1 cautelare, ha provveduto ad installare una canna fumaria che, come si evince dai rilievi fotografici agli atti, si erge al di sopra del fabbricato1…” Di fianco alla canna fumaria al servizio del forno a gas, è stata realizzata anche l'installazione di una seconda canna fumaria più piccola di diametro di 100 mm per lo scarico, questa, dei fumi provenienti dalla cucina, dove si effettua anche la frittura delle vivande;
detta canna passa attraverso un foro di pari diametro praticato nel muro condominiale. Entrambe le canne fumarie descritte in precedenza sono rivestite da una pannellatura, fissata al muro, che le ricopre per tutta la lunghezza fin sotto la sporgenza del cornicione del fabbricato. Esse, poi, prive del rivestimento precedentemente descritto, attraversano il cornicione che è stato forato, e scaricano i fumi al di sopra delle tegole. Al di sopra del cornicione, il loro sviluppo prosegue con sezioni di condotto fumario e con due terminali di scarico rispettivamente del tipo girevole (quello per la canna fumaria del diametro di 300 mm) e fisso antipioggia (al servizio di quella più piccola di diametro 100 mm). In posizione limitrofa alla pannellatura contenente le due canne fumarie, ad una altezza compresa tra m 2,50 e m 3,30 dal marciapiede sono presenti ulteriori fori ricoperti da griglie, per i quali durante le operazioni peritali, insieme ai CTP si è potuto appurare che: due sono per l'estrazione dell'aria dai locali wc interni alla pizzeria, e due fori sono utilizzati per l'impianto d'aria condizionata della pizzeria. Di un altro foro presente sulla stessa parete non è stato identificato l'utilizzo. In generale l'edificio si presenta in sufficienti condizioni di manutenzione ordinaria. Osservando l'intera facciata dello stabile, cioè, compresi i piani superiori, si scorgono ulteriori fori e scarichi dei fumi. Ad esempio, al secondo piano è presente un condotto di scarico fumi afferente ad una caldaia murale, invece sulla facciata limitrofa, ortogonale alla prima, è presente un foro con griglia presuntivamente utilizzato per l'areazione di un'altra attività commerciale (bar); sul pavimento di uno dei balconi al secondo piano, sono installate due unità esterne (moto condensanti) di un impianto di climatizzazione, le quali espellono all'esterno, dalla ventola di cui sono dotate, aria calda o fredda a seconda che l'impianto stia funzionando in raffrescamento o in riscaldamento….Nel caso in questione l'edificio NON PRESENTA situazioni di degrado da mancanza di manutenzione, però come si può verificare dal rilievo fotografico, sulla facciata dove trova accesso la pizzeria, le linee originarie si trovano GIA' ALTERATE dalle griglie apposte sui fori limitrofi alle due canne fumarie, e da altri elementi quali scarico fumi di caldaia e griglia di estrazione presenti al piano secondo della stessa facciata prospiciente Via Vincenzo Giudice e sull'altra facciata prospiciente Via IA Sisto dove si trova il bar. Il rivestimento della canna fumaria più grande, per la profondità precedentemente menzionata, limita PARZIALMENTE la veduta laterale. Dalle considerazioni riportate non può dirsi compromessa l'estetica, nonostante il particolare pregio architettonico, storico o urbanistico che non viene messo in discussione.
pagina 7 di 9 Tenendo conto delle condizioni in cui si trovava il fabbricato prima degli interventi può ritenersi provato che gli stessi non abbiano comportato particolare menomazioni alla facciata dell'edificio, la cui estetica era stata già danneggiata da precedenti lavori. Infine, si espone nella relazione peritale che “nella camera da letto matrimoniale, seppure esposta a nord rispetto al soggiorno/salone dell'immobile, è stata registrata una temperatura significativamente più alta dell'ordinario, con un andamento marcatamente influenzato dal locale pizzeria, proprio nel punto che coincide con la verticale del sottostante forno". Sulla circostanza di cui sopra, cioè in ordine all'ultimo punto 5 della relazione peritale
“alterazione del microclima interno agli appartamenti attraversati dall'esterno dal condotto fumario”, il ctu accertava che la temperatura raggiungibile sulla superficie della canna fumaria non può alterare le condizioni termo-igrometriche interne dei locali nelle unità immobiliari in cui, sulla verticale esterna al muro, transita il condotto fumario in quanto “le canne fumarie cd in doppia parete, normalmente utilizzate per i forni, sono concepite per attenuare in maniera efficace lo scambio termico con i materiali circostanti, per i tre distinti modi di trasmissione del calore, irraggiamento, conduzione e convezione. Ad avallare le affermazioni del consulente tecnico è rilevante quanto scritto nell'ordinanza n. 10295/2016 pronunciata in data 14/04/2018 dal dott. Persona_2 magistrato del Tribunale Ordinario di Salerno, a seguito del monitoraggio eseguito durante le attività peritali condotte dal suo consulente, in cui l'aumento di temperatura è attribuito al forno sottostante: "Invero, nella camera da letto matrimoniale, seppure esposta a nord rispetto al soggiorno/salone dell'immobile, è stata registrata una temperatura significativamente più alta dell'ordinario, con un andamento marcatamente influenzato dal locale pizzeria, proprio nel punto che coincide con la verticale del sottostante forno" (cfr. pag.6 dell'ordinanza). Gli interventi da eseguire all'interno dei locali della pizzeria per ovviare agli intollerabili andamenti termici sono quindi indicati alla pagina 8 della suddetta ordinanza dove si apprende anche che: "Si potrebbe poi intervenire all'origine dei flussi di calore, ossia sulle pareti esterne del forno a metano, rivestendole ulteriormente, in modo da attenuare alla fonte la temperatura superficiale, riducendo così l'irraggiamento su pareti e controsoffitto". Dunque, il CTU, dott. , concordava sulla circostanza per cui la causa Persona_3 dei fatti descritti fosse da attribuire al forno a gas per la cottura delle pizze e non al condotto fumario al servizio dello stesso ed installato sulla facciata esterna. Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di ctu vanno poste a carico della parti in solido
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere pagina 8 di 9 -Condanna parte ricorrente al pagamento della spese di giustizia in favore dei resistenti nella misura di € 6.860, oltre accessori di legge
- pone le spese di CTU a carico delle parti in solido Salerno 7 feb. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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