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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/12/2025, n. 3614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3614 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3656/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 20/12/2024 avverso la sentenza del Tribunale di LA n. 7577/2024, pubblicata il 05/08/2024 da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Andrea CIRINO (C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._1 via Avvocata a Piazza Dante 25, presso lo studio del difensore, giusta delega in atti
-APPELLANTE- contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Paolo Maria CP_1 C.F._2
ZZ (C.F. ) e dell'Abogado Garofita Liana STETCU C.F._3
( , elettivamente domiciliato in Lodi, via delle Orfane 9 presso lo studio C.F._4 degli stessi, giusta delega in atti
-APPELLATO-
(C.F. ) CP_1 C.F._5
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATI CONTUMACI-
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 Per : Parte_1
“in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di LA 3° sezione civile, G.I. dott.ssa
Trentini, n. 7577 del 4/8/2024, pubblicata il 5/8/2024, non notificata, accertare e dichiarare che le somme presenti sul conto pignorato non sono di esclusiva competenza dell'opponente sig. e che per tale motivo sono sottoponibili al già instaurato pignoramento ad CP_1 istanza dell' , tuttora pendente dinanzi al Tribunale di LA, Parte_1 sezione Esecuzioni, rge 8319/2022, contro la sig.ra ; CP_1 per l'effetto, rigettare l'opposizione di terzo proposta dal suddetto;
CP_1 vittoria di spese e competenze di lite del presente grado e della doppia fase del giudizio di primo grado”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, riportandosi l'odierna difesa interamente ai pregressi atti di difesa nonché alla documentazione prodotta anche nel primo grado di giudizio, così decidere
• In via principale e nel merito, respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo dell'atto d'appello e per l'effetto accertare e dichiarare che le somme presenti sul conto corrente pignorato sono di esclusiva competenza dell'odierno appellato, sig. e pertanto non sono sottoponibili al già instaurato CP_1 pignoramento ad istanza dell' ad oggi dichiarato estinto dal Parte_1
Tribunale di LA, sezione esecuzioni, con provvedimento del 09/12/2024 dalla dottoressa
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 7577 del 04/08/2024 Controparte_3 in quanto giusta e correttamente motivata;
• Condannare l' al pagamento delle spese e compensi Controparte_4 processuali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge dell'odierno processo che il sig. ha dovuto sostenere.” CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 624 c.p.c., (di seguito Controparte_5 CP_6 conveniva in giudizio chiedendo che venisse accertato che le somme presenti sul CP_1 conto corrente pignorato presso l'istituto di credito Intesa San Paolo non fossero di esclusiva competenza dell'opponente-convenuto , ma altresì della debitrice esecutata e CP_1 cointestataria e, pertanto, sottoponibili a pignoramento nell'ambito della già CP_1 instaurata procedura esecutiva presso terzi pendente dinanzi al Tribunale di LA RGE n.
8319/2022. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione di terzo proposta ex art. 619 c.p.c. da pagina 2 di 7 nonché la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, disposta dal CP_1
Giudice dell'esecuzione il 28/03/2023 sul presupposto che i versamenti sul conto corrente pignorato fossero da ricondursi esclusivamente ad accrediti derivanti dalla retribuzione/emolumento del terzo opponente . Chiedeva, infine, l'assegnazione CP_1 delle somme pignorate.
In particolare, deduceva di aver pignorato il conto corrente presso Intesa San Paolo in virtù di una serie di cartelle e avvisi di addebito regolarmente notificati alla debitrice esecutata, per un importo pari ad € 46.082,32, e che la banca terza pignorata, nel rendere la propria dichiarazione, aveva rilevato che, al netto degli importi non pignorabili in quanto aventi natura di emolumenti lavorativi, il conto presentava un saldo pignorabile di € 10.632,77 e che, comunque, a mente dell'art. 1854 c.c., i cointestatari del conto sono considerati, nei confronti della banca, creditori in solido dei saldi del conto, ragione per la quale l'intero importo avrebbe potuto essere oggetto di assegnazione, a prescindere dalla provenienza delle rimesse.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio l'opponente , contestando integralmente le CP_1 argomentazioni di controparte e ribadendo che le somme presenti sul conto corrente erano di sua esclusiva pertinenza, avendo superato, con le allegazioni prodotte, la presunzione di solidarietà di cui all'art. 1854 c.c. In ogni caso osservava che “quand'anche si dovesse immaginare che le somme inerenti agli assegni di modesta entità [segnalati da controparte e riferibili al solo anno 2017 n.d.r.] fossero state apportate dalla signora , bisognerà CP_1 necessariamente mettere in conto il fatto che il modesto apporto sarebbe comunque stato neutralizzato dalle spese sostenute per il pagamento del mutuo e delle relative spese della casa ad entrambi intestata, nonché delle normali spese della vita di coppia che tutte, come si evince dagli estratti conto bancari, vengono accreditate nel conto corrente pignorato”. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande di e per la condanna al pagamento delle spese di CP_6 lite.
3. Con sentenza n. 7577 del 2024 il Tribunale accoglieva l'opposizione del terzo e dichiarava che non aveva diritto a procedere a esecuzione forzata per i debiti di sul CP_6 CP_1 conto corrente oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva avente n. 8319/2022 RGE e condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, dopo aver ricordato, richiamando l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, il diverso regime che regola i rapporti interni fra i cointestatari del conto corrente (art. 1298 co. 2 c.c.) e i rapporti con la banca (art. 1854 c.c.), riteneva provato che la provvista del conto corrente fosse stata integralmente costituita da e che CP_1 pertanto la medesima non potesse essere oggetto di pignoramento per un debito riconducibile pagina 3 di 7 unicamente alla mera cointestataria del conto, dovendosi peraltro escludere che tale
“cointestazione costituisca donazione indiretta delle somme ivi giacenti”, in assenza di prova della volontà del preteso donante di porre in essere un atto di liberalità.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello, censurando l'accertamento effettuato dal CP_6
Tribunale in merito alla proprietà delle somme giacenti sul conto corrente.
Nello specifico, lamentava come né il Giudice dell'esecuzione né il Giudice istruttore della fase di merito avessero tenuto conto della dichiarazione del terzo pignorato che evidenziava un saldo pignorabile di € 10.632,77, al netto degli importi non pignorabili in quanto aventi natura di emolumenti lavorativi.
Non solo, deduceva che l'opponente non aveva chiarito “il perché detti importi si trovano su un conto intestato anche alla sig.ra ” osservando, comunque, che il rapporto con CP_1
i terzi dovesse essere disciplinato dall'art. 1854 c.c. in termini di solidarietà tra i correntisti.
Argomentava che l'opponente non avesse, quindi, provato l'effettiva proprietà delle somme presenti sul conto, ma solo la loro provenienza, così come non era stata provata la provenienza del saldo positivo ricavabile dall'estratto conto del 2017 né dei diversi accrediti derivanti da versamenti di assegni e/o contanti la cui causale era sconosciuta. Chiedeva, quindi, di accertare che le somme presenti sul conto pignorato non fossero di esclusiva competenza dell'opponente ma nella contitolarità tra il terzo e la debitrice pignorata ex art. 1854 c.c. e, di conseguenza, sottoponibili al già instaurato pignoramento.
5. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello stante la genericità e, CP_1 comunque, l'infondatezza dei motivi di censura. Nello specifico ribadiva che tutte le somme accreditate sul conto riguardavano esclusivamente “crediti del ricorrente inerenti a somme percepite a titolo di stipendio e simili quale lavoratore dipendente”, trattandosi di buste paga emesse dall'azienda Geomovi s.r.l. dove attualmente lavora, dalla Ducoli Costruzioni s.r.l. dalla quale riceve accrediti per stipendi e TFR pregressi non pagati a suo tempo e dalla AS IL
a lui esclusivamente indirizzati. Deduceva, inoltre, che il saldo pregresso di € 7.968,27 risalente al 2017 e qualche assegno incassato nello stesso anno erano “anch'essi di proprietà del sig.
” e che “da allora -come si evince dagli estratti conto- veniva addebitato il mutuo a CP_1 pagamento della prima casa del sig. e della sig.ra e le numerose altre spese CP_1 CP_1 quotidiane (…) di mantenimento della coppia” di talché, “quand'anche si dovesse immaginare che le somme inerenti gli assegni di modesta entità fossero state apportate dalla signora
, bisognerà necessariamente mettere in conto il fatto che il modesto apporto sarebbe CP_1 comunque stato neutralizzato dalle spese sostenute per il pagamento del mutuo e delle relative spese della casa ad entrambi intestata, nonché delle normali spese della vita di coppia.”
pagina 4 di 7 Quanto all'accredito sul conto corrente, in data 14.9.2017, della somma di € 10.664,27 a titolo di finanziamento, tale somma era stata destinata all'acquisto della macchina del figlio
[...]
come da bonifico in uscita effettuato nella stessa data. Riteneva, quindi, di aver CP_7 assolto il proprio onere probatorio e di aver superato la presunzione di appartenenza pro quota.
Deduceva, infine, che fosse priva di rilievo la contestazione di controparte in ordine alla prova del titolo in forza del quale fruisse delle stesse, trattandosi di cointestazione CP_1 derivante dall'essere la compagna di vita convivente dell'opponente. CP_1
6. L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, puntualmente richiamato dal primo giudice, la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854
c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione legale iuris tantum dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. n.
18777/2015) e che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (cfr., per tutte, Cass. n. 27069/2022).
Ebbene, applicati i principi giurisprudenziali sopra richiamati alla concreta fattispecie, la Corte ritiene che l'opponente , odierno appellato, abbia fornito prova adeguata della CP_1 esclusiva titolarità delle somme presenti sul conto corrente pignorato, riuscendo pertanto a superare la presunzione di contitolarità delle stesse.
Procedendo infatti a una analisi dettagliata degli estratti conto prodotti dal 2017 al 2022 (doc.
2 - doc. 2 A - doc. 2 B - doc. 2 C – doc.2 D – doc. 2E, allegati alla comparsa di costituzione di primo grado) si evidenzia che la parte nettamente prevalente degli accrediti effettuati sul conto corrente cointestato, utilizzato anche per il pagamento delle rate di mutuo (pari a oltre 1.000,00
€ mensili), sono da attribuirsi, in via esclusiva, a in quanto accreditati a titolo di CP_1 stipendi e TFR pregressi. Nello specifico:
- nell'anno 2022 tutti gli accrediti sono stati effettuati in favore di da Ducoli CP_1
Costruzioni s.r.l., Geomovi s.r.l. e AS IL LA (con causale “stipendio”), salvo due accrediti, di cui uno effettuato dal sempre in favore di Controparte_8 CP_1
, e uno, per un importo di € 200,00, disposto a favore della coppia;
[...]
pagina 5 di 7 - nell'anno 2021, oltre ai periodici accrediti da parte di Ducoli Costruzioni s.r.l., Geomovi
s.r.l. e AS IL LA (sempre con causale “stipendio”), si rileva un versamento in contanti di € 300,00 (in data 24.05.2021);
- nell'anno 2020, fermi i periodici accrediti di Ducoli Costruzioni s.r.l., Geomovi s.r.l. e
AS IL LA (per “stipendio”), si rileva un versamento in contanti di € 600,00
(del 16.06.2020), il versamento di un assegno per € 1.400,00 (del 19.06.2020) e il versamento di un assegno per € 700,00 (del 27.03.2020);
- nell'anno 2019, oltre agli accrediti per stipendio, si rileva un versamento in contanti di
€ 850,00 (l'11.01.1019), un versamento in contanti di € 200,00 (dell'11.02.2019), il versamento di un assegno bancario per € 1.115,10 (il 13.03.2019), e un versamento in contanti di € 250,00 (del 17.07.2019).
Anche con riferimento agli anni 2018 e 2017, la maggior parte degli accrediti è sempre riferibile a stipendi dell'opponente, al di là di alcuni assegni riguardanti il solo anno 2017 per un importo cadauno di circa 1.000,00 €.
L'unico accredito significativo risalente al 14.9.2017 è rappresentato dalla somma di €
10.664,27 costituito da un finanziamento sottoscritto dalla coppia per l'acquisto di una vettura intestata al figlio, come espressamente indicato nella causale dell'uscita di € 10.000,00 effettuato in pari data.
Emerge quindi, con chiara evidenza, che, tenuto conto della giacenza media ai fini ISEE 1 (pari a € 4.348,56 nel 2017; a € 2.179,52 nel 2018; a € 1.773,19 nel 2019; a € 3.209,78 nel 2020 e a
€ 9.707,25 nel 2021 in corrispondenza all'aumento degli accrediti per stipendi a favore dell'opponente), la modestia nel numero e negli importi degli sporadici (e risalenti) accrediti effettuati nell'arco di sei anni, non immediatamente riconducibili agli stipendi accreditati a
, corrobora l'affermazione svolta dal primo giudice secondo cui, considerato il CP_1 saldo di € 13.741,43 al 31.5.2022 e, a partire da quella data, le spese pari a € 16.036,89, “ogni rimessa anteriore (…) è stata ampiamente erosa da spese familiari”.
La Corte condivide anche la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla dichiarazione resa dalla banca ex art. 547 c.p.c. “che dà indicazioni unicamente in ordine alle entrate a titolo di emolumenti”, tale in ogni caso da non poter escludere il fatto che, ove la provvista sia stata integralmente costituita dall'opponente, la stessa non potrebbe essere oggetto di pignoramento.
7. Al rigetto dell'appello segue, per il principio di soccombenza, la condanna di al CP_6 pagamento delle spese del grado, liquidate in base al valore della controversia (scaglione da € 1 La giacenza media ai fini ISEE è l'importo medio delle somme a credito del Cliente in un anno e si calcola dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365 giorni (o 366 per l'anno bisestile). pagina 6 di 7 26.001,00 a € 52.000,00) applicando i parametri medi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 (stante la media difficoltà delle questioni trattate), ad eccezione dei compensi per la sola fase di trattazione (liquidati nei minimi in quanto conclusasi in una sola udienza e senza espletamento di attività istruttoria), nella misura di complessivi di € 8.469,00 per onorari (pari ad € 2.058,00 per la fase studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di LA n. 7577/2024, pubblicata Controparte_5 il 05/08/2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al rimborso in favore di delle Controparte_5 CP_1 spese del grado che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in LA, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della ott.ssa Maria Auricchio CP_9
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 20/12/2024 avverso la sentenza del Tribunale di LA n. 7577/2024, pubblicata il 05/08/2024 da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Andrea CIRINO (C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._1 via Avvocata a Piazza Dante 25, presso lo studio del difensore, giusta delega in atti
-APPELLANTE- contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Paolo Maria CP_1 C.F._2
ZZ (C.F. ) e dell'Abogado Garofita Liana STETCU C.F._3
( , elettivamente domiciliato in Lodi, via delle Orfane 9 presso lo studio C.F._4 degli stessi, giusta delega in atti
-APPELLATO-
(C.F. ) CP_1 C.F._5
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATI CONTUMACI-
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 Per : Parte_1
“in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di LA 3° sezione civile, G.I. dott.ssa
Trentini, n. 7577 del 4/8/2024, pubblicata il 5/8/2024, non notificata, accertare e dichiarare che le somme presenti sul conto pignorato non sono di esclusiva competenza dell'opponente sig. e che per tale motivo sono sottoponibili al già instaurato pignoramento ad CP_1 istanza dell' , tuttora pendente dinanzi al Tribunale di LA, Parte_1 sezione Esecuzioni, rge 8319/2022, contro la sig.ra ; CP_1 per l'effetto, rigettare l'opposizione di terzo proposta dal suddetto;
CP_1 vittoria di spese e competenze di lite del presente grado e della doppia fase del giudizio di primo grado”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, riportandosi l'odierna difesa interamente ai pregressi atti di difesa nonché alla documentazione prodotta anche nel primo grado di giudizio, così decidere
• In via principale e nel merito, respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo dell'atto d'appello e per l'effetto accertare e dichiarare che le somme presenti sul conto corrente pignorato sono di esclusiva competenza dell'odierno appellato, sig. e pertanto non sono sottoponibili al già instaurato CP_1 pignoramento ad istanza dell' ad oggi dichiarato estinto dal Parte_1
Tribunale di LA, sezione esecuzioni, con provvedimento del 09/12/2024 dalla dottoressa
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 7577 del 04/08/2024 Controparte_3 in quanto giusta e correttamente motivata;
• Condannare l' al pagamento delle spese e compensi Controparte_4 processuali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge dell'odierno processo che il sig. ha dovuto sostenere.” CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 624 c.p.c., (di seguito Controparte_5 CP_6 conveniva in giudizio chiedendo che venisse accertato che le somme presenti sul CP_1 conto corrente pignorato presso l'istituto di credito Intesa San Paolo non fossero di esclusiva competenza dell'opponente-convenuto , ma altresì della debitrice esecutata e CP_1 cointestataria e, pertanto, sottoponibili a pignoramento nell'ambito della già CP_1 instaurata procedura esecutiva presso terzi pendente dinanzi al Tribunale di LA RGE n.
8319/2022. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione di terzo proposta ex art. 619 c.p.c. da pagina 2 di 7 nonché la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, disposta dal CP_1
Giudice dell'esecuzione il 28/03/2023 sul presupposto che i versamenti sul conto corrente pignorato fossero da ricondursi esclusivamente ad accrediti derivanti dalla retribuzione/emolumento del terzo opponente . Chiedeva, infine, l'assegnazione CP_1 delle somme pignorate.
In particolare, deduceva di aver pignorato il conto corrente presso Intesa San Paolo in virtù di una serie di cartelle e avvisi di addebito regolarmente notificati alla debitrice esecutata, per un importo pari ad € 46.082,32, e che la banca terza pignorata, nel rendere la propria dichiarazione, aveva rilevato che, al netto degli importi non pignorabili in quanto aventi natura di emolumenti lavorativi, il conto presentava un saldo pignorabile di € 10.632,77 e che, comunque, a mente dell'art. 1854 c.c., i cointestatari del conto sono considerati, nei confronti della banca, creditori in solido dei saldi del conto, ragione per la quale l'intero importo avrebbe potuto essere oggetto di assegnazione, a prescindere dalla provenienza delle rimesse.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio l'opponente , contestando integralmente le CP_1 argomentazioni di controparte e ribadendo che le somme presenti sul conto corrente erano di sua esclusiva pertinenza, avendo superato, con le allegazioni prodotte, la presunzione di solidarietà di cui all'art. 1854 c.c. In ogni caso osservava che “quand'anche si dovesse immaginare che le somme inerenti agli assegni di modesta entità [segnalati da controparte e riferibili al solo anno 2017 n.d.r.] fossero state apportate dalla signora , bisognerà CP_1 necessariamente mettere in conto il fatto che il modesto apporto sarebbe comunque stato neutralizzato dalle spese sostenute per il pagamento del mutuo e delle relative spese della casa ad entrambi intestata, nonché delle normali spese della vita di coppia che tutte, come si evince dagli estratti conto bancari, vengono accreditate nel conto corrente pignorato”. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande di e per la condanna al pagamento delle spese di CP_6 lite.
3. Con sentenza n. 7577 del 2024 il Tribunale accoglieva l'opposizione del terzo e dichiarava che non aveva diritto a procedere a esecuzione forzata per i debiti di sul CP_6 CP_1 conto corrente oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva avente n. 8319/2022 RGE e condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, dopo aver ricordato, richiamando l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, il diverso regime che regola i rapporti interni fra i cointestatari del conto corrente (art. 1298 co. 2 c.c.) e i rapporti con la banca (art. 1854 c.c.), riteneva provato che la provvista del conto corrente fosse stata integralmente costituita da e che CP_1 pertanto la medesima non potesse essere oggetto di pignoramento per un debito riconducibile pagina 3 di 7 unicamente alla mera cointestataria del conto, dovendosi peraltro escludere che tale
“cointestazione costituisca donazione indiretta delle somme ivi giacenti”, in assenza di prova della volontà del preteso donante di porre in essere un atto di liberalità.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello, censurando l'accertamento effettuato dal CP_6
Tribunale in merito alla proprietà delle somme giacenti sul conto corrente.
Nello specifico, lamentava come né il Giudice dell'esecuzione né il Giudice istruttore della fase di merito avessero tenuto conto della dichiarazione del terzo pignorato che evidenziava un saldo pignorabile di € 10.632,77, al netto degli importi non pignorabili in quanto aventi natura di emolumenti lavorativi.
Non solo, deduceva che l'opponente non aveva chiarito “il perché detti importi si trovano su un conto intestato anche alla sig.ra ” osservando, comunque, che il rapporto con CP_1
i terzi dovesse essere disciplinato dall'art. 1854 c.c. in termini di solidarietà tra i correntisti.
Argomentava che l'opponente non avesse, quindi, provato l'effettiva proprietà delle somme presenti sul conto, ma solo la loro provenienza, così come non era stata provata la provenienza del saldo positivo ricavabile dall'estratto conto del 2017 né dei diversi accrediti derivanti da versamenti di assegni e/o contanti la cui causale era sconosciuta. Chiedeva, quindi, di accertare che le somme presenti sul conto pignorato non fossero di esclusiva competenza dell'opponente ma nella contitolarità tra il terzo e la debitrice pignorata ex art. 1854 c.c. e, di conseguenza, sottoponibili al già instaurato pignoramento.
5. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello stante la genericità e, CP_1 comunque, l'infondatezza dei motivi di censura. Nello specifico ribadiva che tutte le somme accreditate sul conto riguardavano esclusivamente “crediti del ricorrente inerenti a somme percepite a titolo di stipendio e simili quale lavoratore dipendente”, trattandosi di buste paga emesse dall'azienda Geomovi s.r.l. dove attualmente lavora, dalla Ducoli Costruzioni s.r.l. dalla quale riceve accrediti per stipendi e TFR pregressi non pagati a suo tempo e dalla AS IL
a lui esclusivamente indirizzati. Deduceva, inoltre, che il saldo pregresso di € 7.968,27 risalente al 2017 e qualche assegno incassato nello stesso anno erano “anch'essi di proprietà del sig.
” e che “da allora -come si evince dagli estratti conto- veniva addebitato il mutuo a CP_1 pagamento della prima casa del sig. e della sig.ra e le numerose altre spese CP_1 CP_1 quotidiane (…) di mantenimento della coppia” di talché, “quand'anche si dovesse immaginare che le somme inerenti gli assegni di modesta entità fossero state apportate dalla signora
, bisognerà necessariamente mettere in conto il fatto che il modesto apporto sarebbe CP_1 comunque stato neutralizzato dalle spese sostenute per il pagamento del mutuo e delle relative spese della casa ad entrambi intestata, nonché delle normali spese della vita di coppia.”
pagina 4 di 7 Quanto all'accredito sul conto corrente, in data 14.9.2017, della somma di € 10.664,27 a titolo di finanziamento, tale somma era stata destinata all'acquisto della macchina del figlio
[...]
come da bonifico in uscita effettuato nella stessa data. Riteneva, quindi, di aver CP_7 assolto il proprio onere probatorio e di aver superato la presunzione di appartenenza pro quota.
Deduceva, infine, che fosse priva di rilievo la contestazione di controparte in ordine alla prova del titolo in forza del quale fruisse delle stesse, trattandosi di cointestazione CP_1 derivante dall'essere la compagna di vita convivente dell'opponente. CP_1
6. L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, puntualmente richiamato dal primo giudice, la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854
c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione legale iuris tantum dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. n.
18777/2015) e che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (cfr., per tutte, Cass. n. 27069/2022).
Ebbene, applicati i principi giurisprudenziali sopra richiamati alla concreta fattispecie, la Corte ritiene che l'opponente , odierno appellato, abbia fornito prova adeguata della CP_1 esclusiva titolarità delle somme presenti sul conto corrente pignorato, riuscendo pertanto a superare la presunzione di contitolarità delle stesse.
Procedendo infatti a una analisi dettagliata degli estratti conto prodotti dal 2017 al 2022 (doc.
2 - doc. 2 A - doc. 2 B - doc. 2 C – doc.2 D – doc. 2E, allegati alla comparsa di costituzione di primo grado) si evidenzia che la parte nettamente prevalente degli accrediti effettuati sul conto corrente cointestato, utilizzato anche per il pagamento delle rate di mutuo (pari a oltre 1.000,00
€ mensili), sono da attribuirsi, in via esclusiva, a in quanto accreditati a titolo di CP_1 stipendi e TFR pregressi. Nello specifico:
- nell'anno 2022 tutti gli accrediti sono stati effettuati in favore di da Ducoli CP_1
Costruzioni s.r.l., Geomovi s.r.l. e AS IL LA (con causale “stipendio”), salvo due accrediti, di cui uno effettuato dal sempre in favore di Controparte_8 CP_1
, e uno, per un importo di € 200,00, disposto a favore della coppia;
[...]
pagina 5 di 7 - nell'anno 2021, oltre ai periodici accrediti da parte di Ducoli Costruzioni s.r.l., Geomovi
s.r.l. e AS IL LA (sempre con causale “stipendio”), si rileva un versamento in contanti di € 300,00 (in data 24.05.2021);
- nell'anno 2020, fermi i periodici accrediti di Ducoli Costruzioni s.r.l., Geomovi s.r.l. e
AS IL LA (per “stipendio”), si rileva un versamento in contanti di € 600,00
(del 16.06.2020), il versamento di un assegno per € 1.400,00 (del 19.06.2020) e il versamento di un assegno per € 700,00 (del 27.03.2020);
- nell'anno 2019, oltre agli accrediti per stipendio, si rileva un versamento in contanti di
€ 850,00 (l'11.01.1019), un versamento in contanti di € 200,00 (dell'11.02.2019), il versamento di un assegno bancario per € 1.115,10 (il 13.03.2019), e un versamento in contanti di € 250,00 (del 17.07.2019).
Anche con riferimento agli anni 2018 e 2017, la maggior parte degli accrediti è sempre riferibile a stipendi dell'opponente, al di là di alcuni assegni riguardanti il solo anno 2017 per un importo cadauno di circa 1.000,00 €.
L'unico accredito significativo risalente al 14.9.2017 è rappresentato dalla somma di €
10.664,27 costituito da un finanziamento sottoscritto dalla coppia per l'acquisto di una vettura intestata al figlio, come espressamente indicato nella causale dell'uscita di € 10.000,00 effettuato in pari data.
Emerge quindi, con chiara evidenza, che, tenuto conto della giacenza media ai fini ISEE 1 (pari a € 4.348,56 nel 2017; a € 2.179,52 nel 2018; a € 1.773,19 nel 2019; a € 3.209,78 nel 2020 e a
€ 9.707,25 nel 2021 in corrispondenza all'aumento degli accrediti per stipendi a favore dell'opponente), la modestia nel numero e negli importi degli sporadici (e risalenti) accrediti effettuati nell'arco di sei anni, non immediatamente riconducibili agli stipendi accreditati a
, corrobora l'affermazione svolta dal primo giudice secondo cui, considerato il CP_1 saldo di € 13.741,43 al 31.5.2022 e, a partire da quella data, le spese pari a € 16.036,89, “ogni rimessa anteriore (…) è stata ampiamente erosa da spese familiari”.
La Corte condivide anche la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla dichiarazione resa dalla banca ex art. 547 c.p.c. “che dà indicazioni unicamente in ordine alle entrate a titolo di emolumenti”, tale in ogni caso da non poter escludere il fatto che, ove la provvista sia stata integralmente costituita dall'opponente, la stessa non potrebbe essere oggetto di pignoramento.
7. Al rigetto dell'appello segue, per il principio di soccombenza, la condanna di al CP_6 pagamento delle spese del grado, liquidate in base al valore della controversia (scaglione da € 1 La giacenza media ai fini ISEE è l'importo medio delle somme a credito del Cliente in un anno e si calcola dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365 giorni (o 366 per l'anno bisestile). pagina 6 di 7 26.001,00 a € 52.000,00) applicando i parametri medi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 (stante la media difficoltà delle questioni trattate), ad eccezione dei compensi per la sola fase di trattazione (liquidati nei minimi in quanto conclusasi in una sola udienza e senza espletamento di attività istruttoria), nella misura di complessivi di € 8.469,00 per onorari (pari ad € 2.058,00 per la fase studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
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avverso la sentenza del Tribunale di LA n. 7577/2024, pubblicata Controparte_5 il 05/08/2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al rimborso in favore di delle Controparte_5 CP_1 spese del grado che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in LA, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della ott.ssa Maria Auricchio CP_9
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