CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1563/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15688/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259029423863000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259029423863000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259029423863000 TARI 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1552/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 15 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha impugnato il sollecito di pagamento n. 071 2024 49055854076 000 notificato il 4 dicembre 2024, emesso sulla base della cartella n. 071 2013 0132416034 000, notificata l'8 novembre 2014, relativa a Tassa smaltimento rifiuti (Tari) per gli anni dal 2006 al 2010, per l'importo complessivo di € 1.213,76.
Ha eccepito la nullità del sollecito per mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del diritto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha riconosciuto che per la pretesa in contestazione
è effettivamente maturato il termine di prescrizione, ed ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
L'8 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato memorie nelle quali, preso atto della posizione di controparte, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia di condannare la controparte al pagamento dell spese di lite secondo il principio di soccombenza virtuale.
All'udienza del 29 gennaio 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare e assorbente, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Come risulta da quanto rappresentato in fatto, è venuto meno l'interesse delle parti a ottenere una pronuncia sul merito della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere. Pertanto deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 546/92.
2. Circa il regime delle spese, non può accedersi alla richiesta di compensazione formulata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
In proposito giova richiamare quanto osservato dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n, 29 marzo 2019, n. 8990: “Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese" (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011, Rv. 620084; conf. Cass. n. 7273 del 2016, di questa Sottosezione, nonché Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 19947 del 21/09/2010, Rv. 614544, e Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017, Rv.
643203)”.
Alla stregua del suddetto principio, valutato che non sussiste nella fattispecie alcun profilo di complessità, essendo l'annullamento dell'atto derivato dalla circostanza (immediatamente e facilmente evincibile) della maturata prescrizione, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Pertanto, sulla base di quanto fin qui esposto, la resistente deve essere ritenuta virtualmente soccombente e, in conseguenza, condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese di lite, che liquida in € 450,00 per compensi, oltre 15% per spese processuali, rimborso del contributo unificato se versato, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15688/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259029423863000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259029423863000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259029423863000 TARI 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1552/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 15 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha impugnato il sollecito di pagamento n. 071 2024 49055854076 000 notificato il 4 dicembre 2024, emesso sulla base della cartella n. 071 2013 0132416034 000, notificata l'8 novembre 2014, relativa a Tassa smaltimento rifiuti (Tari) per gli anni dal 2006 al 2010, per l'importo complessivo di € 1.213,76.
Ha eccepito la nullità del sollecito per mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del diritto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha riconosciuto che per la pretesa in contestazione
è effettivamente maturato il termine di prescrizione, ed ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
L'8 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato memorie nelle quali, preso atto della posizione di controparte, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia di condannare la controparte al pagamento dell spese di lite secondo il principio di soccombenza virtuale.
All'udienza del 29 gennaio 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare e assorbente, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Come risulta da quanto rappresentato in fatto, è venuto meno l'interesse delle parti a ottenere una pronuncia sul merito della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere. Pertanto deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 546/92.
2. Circa il regime delle spese, non può accedersi alla richiesta di compensazione formulata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
In proposito giova richiamare quanto osservato dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n, 29 marzo 2019, n. 8990: “Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese" (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011, Rv. 620084; conf. Cass. n. 7273 del 2016, di questa Sottosezione, nonché Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 19947 del 21/09/2010, Rv. 614544, e Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017, Rv.
643203)”.
Alla stregua del suddetto principio, valutato che non sussiste nella fattispecie alcun profilo di complessità, essendo l'annullamento dell'atto derivato dalla circostanza (immediatamente e facilmente evincibile) della maturata prescrizione, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Pertanto, sulla base di quanto fin qui esposto, la resistente deve essere ritenuta virtualmente soccombente e, in conseguenza, condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese di lite, che liquida in € 450,00 per compensi, oltre 15% per spese processuali, rimborso del contributo unificato se versato, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.