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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 611/24 CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
Nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO Presidente rel.
Dott. Valeria ALBINO Consigliere
Dott. Lorenzo FABRIS Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n.1484/24, pubblicata il 15.05.24 dal Tribunale di Genova nel proc.to n. 4000/2023 RG fra
C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 [...] del Foro di Massa Carrara Pt_2
appellante
contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e l (C.F. Controparte_2
), in persona del Direttore pro tempore, assistiti e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Genova
parti appellate
avente a oggetto: proprietà
nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI per parte appellante Parte_1 “Con la presente nota, la sig.ra manifesta la volontà di accettare, come in effetti Parte_1 accetta, la proposta conciliativa sopra formulata e a tal fine sottoscrive per piena adesione e mandato, nonché ratifica e conferma”;
per parti appellate Controparte_3
:
[...]
“dichiarano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Collegio nella suddetta ordinanza accettandone i conseguenti effetti processuali per come illustrati nella medesima ordinanza”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“… definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettate:
1. dichiara la nullità e, conseguentemente, l'inefficacia dell'atto unilaterale di rinuncia posto in essere dalla convenuta con atto del 13.10.22 ricevuto dal Notaio Rep. n. 93493, Racc. Persona_1
n. 28194;
2. dichiara tenuta e condanna la sig.ra a rifondere alle parti attrici le spese di Parte_1 lite che si liquidano in € 518,00 per contributo unificato ed € 5.810,00 per compenso del difensore oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.”
Avverso tale pronuncia proponeva appello come da atto di citazione in data Parte_1
17/6/2024, di fronte a questa Corte di Appello, impugnando i capi della sentenza relativi alla dichiarazione di nullità dell'atto di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare e alla sindacabilità da parte dell'autorità giudiziaria dell'atto di rinuncia con riguardo alla sua causa.
In esito alla prima udienza, la Corte sospendeva l'esecutività della sentenza gravata ed il C.I. in data
24.9.25, formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c, cui si rinvia, avvertendo le Parti che, in caso di adesione di entrambe, l'adesione stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere,
a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto.
Con note scritte rispettivamente in data 8.10.25 e in data 7.11.25, sia Parte appellante, che Parti appellate dichiaravano, in rapporto all'udienza cartolare del 11.11.25, di aderire alla proposta conciliativa formulata con la citata ordinanza, sì che la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna.
Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere.
Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n.1484/24 emessa dal
Tribunale di Genova il 14.5.24, R.G. 4000/23, pubblicata in data 15.5.24, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, 12/11/2025
IL PRESIDENTE estensore
Dr. MARCELLO BRUNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
Nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO Presidente rel.
Dott. Valeria ALBINO Consigliere
Dott. Lorenzo FABRIS Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n.1484/24, pubblicata il 15.05.24 dal Tribunale di Genova nel proc.to n. 4000/2023 RG fra
C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 [...] del Foro di Massa Carrara Pt_2
appellante
contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e l (C.F. Controparte_2
), in persona del Direttore pro tempore, assistiti e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Genova
parti appellate
avente a oggetto: proprietà
nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI per parte appellante Parte_1 “Con la presente nota, la sig.ra manifesta la volontà di accettare, come in effetti Parte_1 accetta, la proposta conciliativa sopra formulata e a tal fine sottoscrive per piena adesione e mandato, nonché ratifica e conferma”;
per parti appellate Controparte_3
:
[...]
“dichiarano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Collegio nella suddetta ordinanza accettandone i conseguenti effetti processuali per come illustrati nella medesima ordinanza”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“… definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettate:
1. dichiara la nullità e, conseguentemente, l'inefficacia dell'atto unilaterale di rinuncia posto in essere dalla convenuta con atto del 13.10.22 ricevuto dal Notaio Rep. n. 93493, Racc. Persona_1
n. 28194;
2. dichiara tenuta e condanna la sig.ra a rifondere alle parti attrici le spese di Parte_1 lite che si liquidano in € 518,00 per contributo unificato ed € 5.810,00 per compenso del difensore oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.”
Avverso tale pronuncia proponeva appello come da atto di citazione in data Parte_1
17/6/2024, di fronte a questa Corte di Appello, impugnando i capi della sentenza relativi alla dichiarazione di nullità dell'atto di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare e alla sindacabilità da parte dell'autorità giudiziaria dell'atto di rinuncia con riguardo alla sua causa.
In esito alla prima udienza, la Corte sospendeva l'esecutività della sentenza gravata ed il C.I. in data
24.9.25, formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c, cui si rinvia, avvertendo le Parti che, in caso di adesione di entrambe, l'adesione stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere,
a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto.
Con note scritte rispettivamente in data 8.10.25 e in data 7.11.25, sia Parte appellante, che Parti appellate dichiaravano, in rapporto all'udienza cartolare del 11.11.25, di aderire alla proposta conciliativa formulata con la citata ordinanza, sì che la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna.
Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere.
Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n.1484/24 emessa dal
Tribunale di Genova il 14.5.24, R.G. 4000/23, pubblicata in data 15.5.24, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, 12/11/2025
IL PRESIDENTE estensore
Dr. MARCELLO BRUNO