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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 17900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 17900/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Ferrucci n. 10, Torino presso lo studio dell'avv.
MACOLINO GIANLUPO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PIOSSASCO il Parte_1 Parte_2
10/09/2010.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 10/04/2013 e l'11/05/2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 21/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra . Pt_2
DISPONE che entrambe le figlie minori siano affidate ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre per quanto riguarda , mentre con residenza presso il padre, per quanto riguarda Natura. Per_2
DISPONE che la gestione delle minori, salvo diversi accordi fra le parti, venga organizzata in ottica paritaria con le seguenti modalità:
- lunedì - martedì - mercoledì mattina sino all'accompagno scolastico con la mamma, mercoledì dall'uscita da scuola - giovedì - venerdì mattina con il papà;
- proseguendo, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola e sino al lunedì mattina a settimane alterne fra i due genitori.
- in occasione dei compleanni delle minori, entrambi i genitori li trascorreranno insieme a loro in un luogo condiviso;
- ad anni alterni entrambe le minori trascorreranno il 24 ed il 25 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro genitore, lasciando il resto dell'organizzazione alla calendarizzazione di cui al sopra;
entrambe le figlie, ad anni alterni, trascorreranno le vacanze pasquali con il genitore con cui non hanno trascorso il 24-25 dicembre;
due settimane consecutive con un genitore ed altrettante con l'altro genitore durante le vacanze estive nel mese di agosto;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente fra i due genitori.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per le due figlie sarà percepito al 100% dalla sig.ra con Pt_2 Pt_ contestuale rinuncia, da parte del sig. , alla propria quota del 50% così come previsto per legge.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, siano a carico di entrambi i genitori e, tenuto riguardo delle condizioni economiche di ciascuno dei genitori, che il padre concorra nella misura dell'80% e la madre in quella del 20%.
PRENDE ATTO che, secondo quanto previsto dal Protocollo 15.03.2016 sottoscritto a Torino ed a cui le parti fanno espresso riferimento, sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa: a,b) Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pagina 2 di 3 pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
i) spese per la patente;
I) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari. gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. Sempre alla stregua dell'indicato documento devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; i) spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorati di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
I) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. Pt_ PRENDE ATTO che i signori e dichiarano di aver definito ogni altra questione di carattere Pt_2 patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra. Pt_ PONE le spese del presente giudizio interamente a carico del sig. .
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 17900/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Ferrucci n. 10, Torino presso lo studio dell'avv.
MACOLINO GIANLUPO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PIOSSASCO il Parte_1 Parte_2
10/09/2010.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 10/04/2013 e l'11/05/2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 21/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra . Pt_2
DISPONE che entrambe le figlie minori siano affidate ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre per quanto riguarda , mentre con residenza presso il padre, per quanto riguarda Natura. Per_2
DISPONE che la gestione delle minori, salvo diversi accordi fra le parti, venga organizzata in ottica paritaria con le seguenti modalità:
- lunedì - martedì - mercoledì mattina sino all'accompagno scolastico con la mamma, mercoledì dall'uscita da scuola - giovedì - venerdì mattina con il papà;
- proseguendo, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola e sino al lunedì mattina a settimane alterne fra i due genitori.
- in occasione dei compleanni delle minori, entrambi i genitori li trascorreranno insieme a loro in un luogo condiviso;
- ad anni alterni entrambe le minori trascorreranno il 24 ed il 25 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro genitore, lasciando il resto dell'organizzazione alla calendarizzazione di cui al sopra;
entrambe le figlie, ad anni alterni, trascorreranno le vacanze pasquali con il genitore con cui non hanno trascorso il 24-25 dicembre;
due settimane consecutive con un genitore ed altrettante con l'altro genitore durante le vacanze estive nel mese di agosto;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente fra i due genitori.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per le due figlie sarà percepito al 100% dalla sig.ra con Pt_2 Pt_ contestuale rinuncia, da parte del sig. , alla propria quota del 50% così come previsto per legge.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, siano a carico di entrambi i genitori e, tenuto riguardo delle condizioni economiche di ciascuno dei genitori, che il padre concorra nella misura dell'80% e la madre in quella del 20%.
PRENDE ATTO che, secondo quanto previsto dal Protocollo 15.03.2016 sottoscritto a Torino ed a cui le parti fanno espresso riferimento, sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa: a,b) Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pagina 2 di 3 pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
i) spese per la patente;
I) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari. gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. Sempre alla stregua dell'indicato documento devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; i) spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorati di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
I) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. Pt_ PRENDE ATTO che i signori e dichiarano di aver definito ogni altra questione di carattere Pt_2 patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra. Pt_ PONE le spese del presente giudizio interamente a carico del sig. .
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3