TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 904 /2024, proposta da
, con il patrocinio degli Avv.ti AMELIA FABRIZIO e Parte_1
GIOIOSO RAFFAELLO per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. MENTUCCI ADRIANO per P_
procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 05.11.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“1.la casa familiare sita in Roma, Via Diomede Pantaleoni, 10, di proprietà esclusiva del padre del IG. , viene assegnata al predetto, con quanto in essa contenuto Parte_1
e la moglie se ne allontanerà portando seco tutti i suoi beni personali entro e non oltre due mesi dal deposito del presente ricorso;
2.i figli e vengo affidati in via condivisa ad entrambi i genitori (affido Per_1 Per_2 condiviso) i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e, su esplicita richiesta di entrambi i figli, vivranno con il padre presso la casa familiare sita in Roma alla Via
Diomede Pantaleoni, 10.
3. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. la madre vedrà e terrà con sé i figli, rispettivamente di 16 e 13 anni, settimanalmente accordandosi direttamente con loro e così anche per i periodi natalizi, pasquali ed estivi;
5. il giorno del compleanno del padre ed il giorno della Festa del Papà, i figli li trascorreranno con lui ed il giorno del compleanno della madre ed il giorno della festa della mamma, i figli li trascorreranno con la madre.
6. La madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, verserà entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat.
7. Le spese straordinarie per i figli verranno suddivise al 50% ciascuno, e l'importo dovrà essere rimborsato al genitore anticipatario, previa esibizione della relativa documentazione di spesa. Per la regolamentazione delle spese straordinarie per i figli, le parti faranno riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017.
8. Gli assegni familiari erogati dal datore di lavoro verranno percepiti al 100% ed in via esclusiva dalla IG.ra , in ragione del regime di affido condiviso, senza che P_ la stessa abbia poi l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario, IG. Parte_1 un importo pari al 50 per cento oppure alcun importo della detrazione fiscale. Pertanto, per espresso patto sottoscritto da entrambi i coniugi, tali assegni andranno in via esclusiva alla moglie che potrà richiederli al proprio datore di lavoro trattenendo le intere somme per sé stessa.” ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse dei minori, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 P_
, coniugati in Roma il 09/09/2006, alle condizioni congiunte riportate
[...] in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto 00165,
Parte 2, Serie A06, Anno 2006);
- nulla sulle spese
Roma, 13/3/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 904 /2024, proposta da
, con il patrocinio degli Avv.ti AMELIA FABRIZIO e Parte_1
GIOIOSO RAFFAELLO per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. MENTUCCI ADRIANO per P_
procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 05.11.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“1.la casa familiare sita in Roma, Via Diomede Pantaleoni, 10, di proprietà esclusiva del padre del IG. , viene assegnata al predetto, con quanto in essa contenuto Parte_1
e la moglie se ne allontanerà portando seco tutti i suoi beni personali entro e non oltre due mesi dal deposito del presente ricorso;
2.i figli e vengo affidati in via condivisa ad entrambi i genitori (affido Per_1 Per_2 condiviso) i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e, su esplicita richiesta di entrambi i figli, vivranno con il padre presso la casa familiare sita in Roma alla Via
Diomede Pantaleoni, 10.
3. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. la madre vedrà e terrà con sé i figli, rispettivamente di 16 e 13 anni, settimanalmente accordandosi direttamente con loro e così anche per i periodi natalizi, pasquali ed estivi;
5. il giorno del compleanno del padre ed il giorno della Festa del Papà, i figli li trascorreranno con lui ed il giorno del compleanno della madre ed il giorno della festa della mamma, i figli li trascorreranno con la madre.
6. La madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, verserà entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat.
7. Le spese straordinarie per i figli verranno suddivise al 50% ciascuno, e l'importo dovrà essere rimborsato al genitore anticipatario, previa esibizione della relativa documentazione di spesa. Per la regolamentazione delle spese straordinarie per i figli, le parti faranno riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017.
8. Gli assegni familiari erogati dal datore di lavoro verranno percepiti al 100% ed in via esclusiva dalla IG.ra , in ragione del regime di affido condiviso, senza che P_ la stessa abbia poi l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario, IG. Parte_1 un importo pari al 50 per cento oppure alcun importo della detrazione fiscale. Pertanto, per espresso patto sottoscritto da entrambi i coniugi, tali assegni andranno in via esclusiva alla moglie che potrà richiederli al proprio datore di lavoro trattenendo le intere somme per sé stessa.” ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse dei minori, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 P_
, coniugati in Roma il 09/09/2006, alle condizioni congiunte riportate
[...] in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto 00165,
Parte 2, Serie A06, Anno 2006);
- nulla sulle spese
Roma, 13/3/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi