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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1016.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide Palmieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1016/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
16.10.2024, promosso da:
(C.F. E P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
responsabile degli atti introduttivi del Giudizio Lazio, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco
Francini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Arezzo, Via P. Uccello n.6 ;
Appellante
Nei confronti di
( ), nata a [...] il [...] ed i vi Controparte_1 CodiceFiscale_1
residente, in Via Augusto Zafframe n.4.
Appellata contumace
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 757/2021 del Giudice di Pace di Viterbo, pubblicata in data 12.11.2021, nel procedimento n.1138/2021 R.G.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello l' impugnava la sentenza n. Parte_1
757/2021 del Giudice di Pace di Viterbo con la quale veniva parzialmente accolta l'opposizione proposta da disponendo l'annullamento per prescrizione delle cartelle Controparte_1
1 esattoriali n. 125 2011 0002933115000 e n.125 2011 0002933014000 e la convalida della cartella esattoriale n.125 2019 0004818843000.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante deduceva che il primo giudice aveva errato nel rigettare l'eccezione di difetto di interesse ad agire, ritenendo validamente impugnato l'estratto di ruolo.
Al riguardo affermava che, in assenza di azioni esecutive, il debitore non avrebbe alcun interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, non essendovi nessun pregiudizio da rimuovere. Peraltro, l'estratto di ruolo doveva considerarsi non impugnabile, in virtù di quanto disposto dall'art. 12 co. 4 bis Dpr
602/73
Pertanto, chiedeva la riforma integrale della sentenza e la condanna dell'appellata alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
2.Nessuno si costituiva per l'appellata nonostante la rituale notifica dell'atto di Controparte_1
citazione al procuratore domiciliatario.
All'udienza del 31.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
In limine, accertata la rituale notifica dell'impugnazione, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata.
Il costrutto sul quale fonda il proprio appello non è condivisibile. CP_2
Il Giudice di Pace ha, infatti, correttamente argomentato e motivato, facendo applicazione del principio nomofilattico secondo cui la contestazione che ha ad oggetto, non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo (da ultimo, anche Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024).
Sul piano dell'interesse ad agire basti ricordare che, nel caso in esame, erano state emesse le cartelle di pagamento di cui l'appellante ha affermato la corretta notifica. Tali atti hanno la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto (la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento;
nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973) e, pertanto, in presenza dell'intimazione, deve evidentemente ritenersi sussistente l'interesse del debitore ad ottenere un accertamento negativo del diritto di procedere all'esecuzione.
2 Ne discende che deve ritenersi inconferente il richiamo al comma 4 bis dell'art.12 del Dpr 602/743, in quanto il petitum dell'opposizione proposta non aveva ad oggetto la legittimità dell'estratto di ruolo, ma piuttosto l'accertamento del diritto a procedere all'esecuzione.
Le spese possono essere compensate, avuto riguardo alla contumacia dell'appellata che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
757/2021 emessa dal Giudice di Pace di Viterbo, che deve essere confermata.
2. Spese di lite compensate.
Così deciso in Viterbo il 08.01.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide Palmieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1016/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
16.10.2024, promosso da:
(C.F. E P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
responsabile degli atti introduttivi del Giudizio Lazio, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco
Francini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Arezzo, Via P. Uccello n.6 ;
Appellante
Nei confronti di
( ), nata a [...] il [...] ed i vi Controparte_1 CodiceFiscale_1
residente, in Via Augusto Zafframe n.4.
Appellata contumace
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 757/2021 del Giudice di Pace di Viterbo, pubblicata in data 12.11.2021, nel procedimento n.1138/2021 R.G.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello l' impugnava la sentenza n. Parte_1
757/2021 del Giudice di Pace di Viterbo con la quale veniva parzialmente accolta l'opposizione proposta da disponendo l'annullamento per prescrizione delle cartelle Controparte_1
1 esattoriali n. 125 2011 0002933115000 e n.125 2011 0002933014000 e la convalida della cartella esattoriale n.125 2019 0004818843000.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante deduceva che il primo giudice aveva errato nel rigettare l'eccezione di difetto di interesse ad agire, ritenendo validamente impugnato l'estratto di ruolo.
Al riguardo affermava che, in assenza di azioni esecutive, il debitore non avrebbe alcun interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, non essendovi nessun pregiudizio da rimuovere. Peraltro, l'estratto di ruolo doveva considerarsi non impugnabile, in virtù di quanto disposto dall'art. 12 co. 4 bis Dpr
602/73
Pertanto, chiedeva la riforma integrale della sentenza e la condanna dell'appellata alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
2.Nessuno si costituiva per l'appellata nonostante la rituale notifica dell'atto di Controparte_1
citazione al procuratore domiciliatario.
All'udienza del 31.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
In limine, accertata la rituale notifica dell'impugnazione, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata.
Il costrutto sul quale fonda il proprio appello non è condivisibile. CP_2
Il Giudice di Pace ha, infatti, correttamente argomentato e motivato, facendo applicazione del principio nomofilattico secondo cui la contestazione che ha ad oggetto, non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo (da ultimo, anche Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024).
Sul piano dell'interesse ad agire basti ricordare che, nel caso in esame, erano state emesse le cartelle di pagamento di cui l'appellante ha affermato la corretta notifica. Tali atti hanno la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto (la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento;
nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973) e, pertanto, in presenza dell'intimazione, deve evidentemente ritenersi sussistente l'interesse del debitore ad ottenere un accertamento negativo del diritto di procedere all'esecuzione.
2 Ne discende che deve ritenersi inconferente il richiamo al comma 4 bis dell'art.12 del Dpr 602/743, in quanto il petitum dell'opposizione proposta non aveva ad oggetto la legittimità dell'estratto di ruolo, ma piuttosto l'accertamento del diritto a procedere all'esecuzione.
Le spese possono essere compensate, avuto riguardo alla contumacia dell'appellata che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
757/2021 emessa dal Giudice di Pace di Viterbo, che deve essere confermata.
2. Spese di lite compensate.
Così deciso in Viterbo il 08.01.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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