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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ET NL, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 411/2022 depositato il 05/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 293/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 18/05/2022
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TW3CR1000045 IRES-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e spese compensate.
Resistente/Appellato: dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere in ordine al rilievo contestato nel motivo n. 3 dell'appello, oggetto di autotutela parziale;
rigettare per il resto l'appello, confermando la sentenza di primo grado;
condannare la parte alla rifusione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari sez. III n. 293/2022 emessa il 21/03/2022 e depositata in data 18/05/2022 con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla società avverso l'atto di recupero n. TW3CR1000045 2019. In data 25/06/2019 il nucleo di Polizia economico-finanziaria, Gruppo Entrate, della G.d.F. di Cagliari notificava al sig. Rappresentante_1, legale rappresentante della Ricorrente_1 SRL, un processo verbale di constatazione relativo agli anni d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, contenente, per l'anno 2014, una contestazione in merito all'indebita compensazione di un credito inesistente, avendo la società indebitamente goduto delle agevolazioni di cui alla L. 296/2006 in tema di investimenti in aree svantaggiate. I verificatori avevano accertato che la società aveva effettuato investimenti per complessivi € 5.236.867,00 tra cui l'investimento riferito all'acquisizione di un “brevetto”, nell'anno 2007, per l'importo di € 3.850.000,00, riguardante la realizzazione di un'attrezzatura da utilizzarsi per “lavaggi idrodinamici ad altra pressione di scambiatori di calore”. L'Ufficio emetteva quindi l'atto di recupero n. TW3CR1000014/2019 con il quale riprendeva a tassazione l'importo di € 1.691.189,16 pari al complessivo credito utilizzato in compensazione nel 2014 oltre a richiedere interessi (per € 397.133,09) ed irrogare la sanzione di cui all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, nella misura pari all'importo del credito utilizzato. L'Ufficio provvedeva poi ad annullare in autotutela l'atto di recupero n. TW3CR1000014/2019 in quanto contenente vizi formali e ad emettere un nuovo atto di recupero n. TW3CR1000045/2019, contenente le medesime contestazioni. La società odierna appellante contesta la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1. Nullità dell'atto per illegittimo utilizzo dell'autotutela sostitutiva e violazione del principio dell'unicità dell'accertamento tributario.
2. Illegittimità dell'atto di recupero. Illegittimo recupero di un credito spettante.
3. Illegittimità dell'atto di recupero. Erronea quantificazione del credito d'imposta asseritamente inesistente. Manifesta erroneità della sentenza per travisamento dei fatti e delle prove.
4. Nullità della sanzione irrogata con l'atto di recupero. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta la fondatezza dei motivi di appello 1, 2 e 4 mentre, con riferimento al motivo 3, fa presente di avere emesso, in accoglimento del rilievo del contribuente, un provvedimento di autotutela parziale per cui chiede venga dichiarata sul punto la cessazione della materia del contendere. Ricorrente_1Con atto del 23/01/2026, il difensore della società srl fa presente che la società, in relazione al debito iscritto a ruolo (contenuto nella cartella n. 025 2020 00101743 78 già agli atti) scaturente dall'atto di recupero n. TW3CR1000045 2019 oggetto del presente giudizio, ha presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 24/01/2023 la Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi a ruolo (c.d. “rottamazione–quater”), ottenendo dalla stessa AdER, ai sensi dell'art. 1, comma 241 della Legge n. 197/2022, specifico riscontro con l'indicazione del debito da pagare per la definizione e la ripartizione rateale delle somme dovute, e che la società Ricorrente_1 Srl sta effettuando regolarmente i pagamenti, come risulta dal prospetto estratto dal sito di AdER. Il difensore della società, in base a quanto stabilito dall'art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione di spese. Nella pubblica udienza del 16/02/2026, sono intervenute entrambe le parti che hanno confermato la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L'Agenzia delle Entrate in particolare conferma che il contribuente ha aderito alla rottamazione di cui sopra e la compensazione delle spese. Nella camera di consiglio del 16/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto della documentazione presentata dalla società e cioè della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione del 25/07/2023 di accettazione della istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione (rottamazione quater) del 24/01/2023 prot. W-2023012401603841 con indicazione delle somme dovute, laddove nel prospetto di sintesi ivi allegato è compresa la cartella di pagamento riferita all'atto di recupero impugnato, e dell'estratto del sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dal quale risulta il pagamento di rate della suddetta definizione agevolata, e di quanto dichiarato dall'Agenzia in udienza, ritiene che si sia perfezionata la definizione della procedura e che pertanto sia cessata la materia del contendere. Ciò premesso, il Collegio accoglie la richiesta di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del d.lgs 546/92, ricorrendo nella fattispecie de quo l'ipotesi di definizione della pendenza tributaria prevista dalla legge (comma 1 art. 46 cit.). Il Collegio ritiene da ultimo che, trattandosi di definizione della pendenza tributaria in ipotesi prevista dalla legge, è legittima l'applicazione della sostanziale compensazione “ex lege” delle spese tra le parti (così C. Cost. 274/2005), prevista dal comma 3 dell'art. 46 cit. (“le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna sezione I dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ET NL, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 411/2022 depositato il 05/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 293/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 18/05/2022
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TW3CR1000045 IRES-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e spese compensate.
Resistente/Appellato: dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere in ordine al rilievo contestato nel motivo n. 3 dell'appello, oggetto di autotutela parziale;
rigettare per il resto l'appello, confermando la sentenza di primo grado;
condannare la parte alla rifusione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari sez. III n. 293/2022 emessa il 21/03/2022 e depositata in data 18/05/2022 con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla società avverso l'atto di recupero n. TW3CR1000045 2019. In data 25/06/2019 il nucleo di Polizia economico-finanziaria, Gruppo Entrate, della G.d.F. di Cagliari notificava al sig. Rappresentante_1, legale rappresentante della Ricorrente_1 SRL, un processo verbale di constatazione relativo agli anni d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, contenente, per l'anno 2014, una contestazione in merito all'indebita compensazione di un credito inesistente, avendo la società indebitamente goduto delle agevolazioni di cui alla L. 296/2006 in tema di investimenti in aree svantaggiate. I verificatori avevano accertato che la società aveva effettuato investimenti per complessivi € 5.236.867,00 tra cui l'investimento riferito all'acquisizione di un “brevetto”, nell'anno 2007, per l'importo di € 3.850.000,00, riguardante la realizzazione di un'attrezzatura da utilizzarsi per “lavaggi idrodinamici ad altra pressione di scambiatori di calore”. L'Ufficio emetteva quindi l'atto di recupero n. TW3CR1000014/2019 con il quale riprendeva a tassazione l'importo di € 1.691.189,16 pari al complessivo credito utilizzato in compensazione nel 2014 oltre a richiedere interessi (per € 397.133,09) ed irrogare la sanzione di cui all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, nella misura pari all'importo del credito utilizzato. L'Ufficio provvedeva poi ad annullare in autotutela l'atto di recupero n. TW3CR1000014/2019 in quanto contenente vizi formali e ad emettere un nuovo atto di recupero n. TW3CR1000045/2019, contenente le medesime contestazioni. La società odierna appellante contesta la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1. Nullità dell'atto per illegittimo utilizzo dell'autotutela sostitutiva e violazione del principio dell'unicità dell'accertamento tributario.
2. Illegittimità dell'atto di recupero. Illegittimo recupero di un credito spettante.
3. Illegittimità dell'atto di recupero. Erronea quantificazione del credito d'imposta asseritamente inesistente. Manifesta erroneità della sentenza per travisamento dei fatti e delle prove.
4. Nullità della sanzione irrogata con l'atto di recupero. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta la fondatezza dei motivi di appello 1, 2 e 4 mentre, con riferimento al motivo 3, fa presente di avere emesso, in accoglimento del rilievo del contribuente, un provvedimento di autotutela parziale per cui chiede venga dichiarata sul punto la cessazione della materia del contendere. Ricorrente_1Con atto del 23/01/2026, il difensore della società srl fa presente che la società, in relazione al debito iscritto a ruolo (contenuto nella cartella n. 025 2020 00101743 78 già agli atti) scaturente dall'atto di recupero n. TW3CR1000045 2019 oggetto del presente giudizio, ha presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 24/01/2023 la Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi a ruolo (c.d. “rottamazione–quater”), ottenendo dalla stessa AdER, ai sensi dell'art. 1, comma 241 della Legge n. 197/2022, specifico riscontro con l'indicazione del debito da pagare per la definizione e la ripartizione rateale delle somme dovute, e che la società Ricorrente_1 Srl sta effettuando regolarmente i pagamenti, come risulta dal prospetto estratto dal sito di AdER. Il difensore della società, in base a quanto stabilito dall'art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione di spese. Nella pubblica udienza del 16/02/2026, sono intervenute entrambe le parti che hanno confermato la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L'Agenzia delle Entrate in particolare conferma che il contribuente ha aderito alla rottamazione di cui sopra e la compensazione delle spese. Nella camera di consiglio del 16/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto della documentazione presentata dalla società e cioè della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione del 25/07/2023 di accettazione della istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione (rottamazione quater) del 24/01/2023 prot. W-2023012401603841 con indicazione delle somme dovute, laddove nel prospetto di sintesi ivi allegato è compresa la cartella di pagamento riferita all'atto di recupero impugnato, e dell'estratto del sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dal quale risulta il pagamento di rate della suddetta definizione agevolata, e di quanto dichiarato dall'Agenzia in udienza, ritiene che si sia perfezionata la definizione della procedura e che pertanto sia cessata la materia del contendere. Ciò premesso, il Collegio accoglie la richiesta di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del d.lgs 546/92, ricorrendo nella fattispecie de quo l'ipotesi di definizione della pendenza tributaria prevista dalla legge (comma 1 art. 46 cit.). Il Collegio ritiene da ultimo che, trattandosi di definizione della pendenza tributaria in ipotesi prevista dalla legge, è legittima l'applicazione della sostanziale compensazione “ex lege” delle spese tra le parti (così C. Cost. 274/2005), prevista dal comma 3 dell'art. 46 cit. (“le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna sezione I dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.