Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2015, n. 15646
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Sentenza 17 febbraio 2015

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In tema di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, l'autore di uno stampo per la contraffazione di singoli componenti risponde del delitto previsto dall'art. 473 cod. pen. non solo con riferimento alla realizzazione di questo strumento, ma anche, a titolo di continuazione, per le successive condotte, da lui poste in essere, di lavorazione e commercializzazione dei beni realizzati con tale mezzo.

Non è causa di nullità della sentenza la celebrazione del giudizio nonostante la dichiarazione di astensione dalle udienze formulata dal difensore quando lo stesso, a seguito del rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza, vi partecipi esercitando l'attività difensiva a lui riservata.

Integra il reato di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen. la condotta di omesso rispetto di una inibitoria all'uso commerciale di un'invenzione brevettata, stabilita dal giudice civile con sentenza provvisoriamente esecutiva, costituendo il brevetto una forma di tutela della proprietà ed industriale, e, conseguentemente, l'inibitoria un provvedimento che prescrive misure cautelari a difesa della proprietà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2015, n. 15646
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15646
    Data del deposito : 17 febbraio 2015

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