Sentenza 17 febbraio 2015
Massime • 3
In tema di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, l'autore di uno stampo per la contraffazione di singoli componenti risponde del delitto previsto dall'art. 473 cod. pen. non solo con riferimento alla realizzazione di questo strumento, ma anche, a titolo di continuazione, per le successive condotte, da lui poste in essere, di lavorazione e commercializzazione dei beni realizzati con tale mezzo.
Non è causa di nullità della sentenza la celebrazione del giudizio nonostante la dichiarazione di astensione dalle udienze formulata dal difensore quando lo stesso, a seguito del rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza, vi partecipi esercitando l'attività difensiva a lui riservata.
Integra il reato di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen. la condotta di omesso rispetto di una inibitoria all'uso commerciale di un'invenzione brevettata, stabilita dal giudice civile con sentenza provvisoriamente esecutiva, costituendo il brevetto una forma di tutela della proprietà ed industriale, e, conseguentemente, l'inibitoria un provvedimento che prescrive misure cautelari a difesa della proprietà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2015, n. 15646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15646 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 17/02/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 243
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 45356/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER DO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 18-9-13 della Corte di Appello di Milano, sezione 4^ penale;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Vincenzo Rotundo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CANEVELLI Paolo che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi gli avv.ti Pelanda Nicolò (in sost. dell'avv. Massimo Di Noia) per la parte civile e Antonio Miriello (in sost. dell'avv. Nardo Vinicio) per l'imputato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 18-7-12 il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ER DO in ordine al reato di cui all'art. 473 c.p., comma 2 (così qualificata l'originaria imputazione ascritta ex art. 474 cod. pen. al predetto) perché estinto per prescrizione, e ha condannato il medesimo ER alla pena di euro duemila di multa (nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva di euro trentamila, ed alla rifusione delle spese dalla medesima parte civile sostenute, liquidate come da dispositivo per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 388 c.p., comma 2. In particolare, ER DO è stato ritenuto responsabile di avere, in qualità di legale rappresentante della AP s.p.a, pubblicizzato, fatto commercio e posto in vendita il procedimento creato dalla società Uretek s.r.l., denominato IL.SE (metodo industriale concernente le tecniche di consolidamento dei terreni di fondazione di strutture edili, soggetto a brevetto), contraffacendone il marchio, tanto che il Tribunale di Milano con sentenza 8863/2005 aveva dichiarato contraffattorio il procedimento LS commercializzato da AP e con ordinanza del 18-5-06 aveva condannato la AP al pagamento di una penale per il ritardo nella esecuzione dei provvedimenti di inibitoria disposti nell'ambito della citata sentenza, con conseguente elusione delle disposizioni del Tribunale Civile di Milano in materia di misure cautelari a difesa della proprietà industriale.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano, sezione 4 penale, in data 18-9-13, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ER DO in relazione al reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2, limitatamente alle condotte poste in essere sino al 18-3-06, essendo le medesime estinte per prescrizione, e, per l'effetto, ha ridotto la pena inflitta al ER a Euro milleottocento di multa, condannandolo al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile con i reati di cui all'art. 473 c.p., comma 2 e art. 388 c.p., comma 2 limitatamente alle condotte poste in essere successivamente all'8-12- 2005, danni da liquidarsi in separato giudizio, confermando nel resto e condannando l'imputato alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate come da dispositivo.
2. Avverso la predetta sentenza del 18-9-13 ha proposto ricorso per cassazione, tramite i suoi difensori, ER DO, chiedendone l'annullamento.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. per avere la Corte di Appello di Milano respinto la richiesta di rinvio dell'udienza del 18-9-13, avanzata dalla Difesa del ER in ragione della adesione alla astensione collettiva dalle udienze indetta dall'Unione Camere Penali con Delib. 6 agosto 2013. Ad avviso del ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, anche nelle udienze a partecipazione eventuale dovrebbe essere garantito al difensore l'esercizio del diritto di astenersi dalle udienze e d'altra parte questo sarebbe l'orientamento anche della più recente giurisprudenza sul punto delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 473 c.p., comma 2. Ad avviso del ricorrente, sarebbe priva di fondamento la tesi, sostenuta dai Giudici di merito, secondo cui il delitto di contraffazione di brevetto di cui alla citata norma incriminatrice, pur avendo natura istantanea, si sarebbe nel caso in esame manifestato in forma continuata, in quanto la condotta contraffattoria (commessa con certezza prima del 16-6-2005, data della pronuncia del Tribunale civile di Milano) si sarebbe ripetuta ogni volta che si impiegava il procedimento tecnico contestato, con la conseguenza che il ER doveva essere condannato al risarcimento dei danni che la parte civile aveva sofferto per i fatti commessi dopo l'8-12-05 e non ancora prescritti alla data della sentenza di primo grado. Ad avviso del ricorrente, in realtà la disposizione citata punirebbe in una prima fattispecie la contraffazione e, con essa, l'eventuale uso susseguente;
in una seconda fattispecie punirebbe autonomamente e in via residuale l'uso, quando l'agente non abbia concorso nella contraffazione. Ne discenderebbe che la moltiplicazione delle condotte contraffattorie (tante quante sarebbero state le condotte di sfruttamento commerciale del brevetto contraffatto) e l'assoggettamento delle stesse al vincolo della continuazione avrebbero finito per stravolgere i requisiti strutturali dell'art. 473 cod. pen., allo scopo di posticiparne il momento consumativo e riconoscere alla parte civile un risarcimento cui la stessa non aveva diritto, atteso che la prescrizione si era maturata prima dell'inizio del processo penale. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 388 c.p., comma 2, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla
Corte di Appello, l'inibitoria in questione non costituirebbe una misura cautelare a difesa della proprietà (la cui violazione integra gli estremi per il reato di cui alla predetta norma incriminatrice), ma avrebbe natura sanzionatoria.
Con l'ultimo motivo di ricorso si contesta la legittimazione della persona offesa a costituirsi parte civile nel presente giudizio. La Corte di Appello ha ritenuto che il rigetto della domanda di risarcimento da parte del Giudice civile fosse limitato ai danni antecedenti alla sentenza civile del giugno 2005 e non riguardasse le condotte successive. Secondo il ricorrente però, per le ragioni sopra svolte, tali condotte successive non avrebbero rilievo penale e non legittimerebbero pertanto le pretese risarcitorie e la stessa presenza in giudizio della parte civile.
3. In prossimità della odierna pubblica udienza, sono state depositate due memorie nell'interesse del ricorrente ER DO e una memoria nell'interesse della parte civile, Thur s.r.l., società incorporante dall'1-1-2014 di Uretek s.r.l.. Nelle memorie prodotte nell'interesse dell'imputato, si insiste, in particolare, per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, segnalando la attuale pendenza presso le Sezioni Unite di questa Corte della questione relativa alla rilevanza del diritto di astensione del difensore anche nel giudizio abbreviato di appello. Nella memoria depositata nell'interesse della parte civile, si conclude per il rigetto del ricorso.
4. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il Collegio condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale il mancato rinvio dell'udienza camerale richiesto dal difensore nel corretto esercizio del diritto di astensione dalle udienze determina la nullità della sentenza pronunciata in sua assenza, per mancata assistenza dell'imputato, la quale va considerata a regime intermedio, in ragione della non obbligatorietà dell'assistenza del difensore (Sez. 6, Sentenza n. 1826 del 24/10/2013, Rv. 258336). Si tratta, per altro, di decisione presa in una fattispecie, del tutto simile a quella in esame, in cui la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del giudice di appello, che non aveva accolto la richiesta di rinvio dell'udienza camerale nel giudizio di appello a seguito di abbreviato, motivata dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze. Tale orientamento, del resto, risulta recepito anche dalle Sezioni Unite in una recentissima pronuncia, la cui motivazione è in corso di redazione.
Tuttavia la fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte presenta peculiarità che rendono in questo caso infondata la censura. Nel caso in esame, infatti, contrariamente a quanto avvenuto nella vicenda oggetto della sentenza sopra citata, il difensore, che aveva dichiarato di aderire all'astensione, non soltanto ha presenziato all'udienza, ma, a fronte del diniego del richiesto rinvio da parte della Corte di Appello, ha scelto di non esercitare il proprio diritto di astensione e ha effettivamente esercitato la propria attività difensiva, discutendo la causa ed assumendo le proprie conclusioni.
Ne discende che nessun pregiudizio al diritto dell'imputato di godere della difesa tecnica da parte del proprio difensore si è, nel caso di specie, verificato, sicché nessuna nullità della sentenza si è determinata.
5. Infondato è anche il secondo ordine di censure.
Questa Corte ha già spiegato che in riferimento al delitto di cui all'art. 473 cod. pen. è errato fare riferimento, quanto alla consumazione del reato, al suo momento iniziale (rappresentato dalla realizzazione dello stampo utilizzato per la produzione di singoli componenti) e considerare irrilevanti tutte le successive condotte con cui i beni, realizzati dal contraffattore con lo stampo, erano stati di volta in volta prodotti e commercializzati. Infatti ci si trova in presenza di ipotesi di reato continuato, che consta di diversi momenti di produzione dello stesso prodotto e, dunque, della reiterazione nel tempo di un stesso fatto, ogni volta capace, di per sè, di integrare i presupposti della fattispecie delittuosa. Sarebbe, del resto, clamorosamente incongrua ed irragionevole la conseguenza della censurata interpretazione: limitare la rilevanza penale solo all'attività di produzione dello stampo significherebbe considerare irrilevante, agli effetti penali, la successiva attività di lavorazione e commercializzazione del prodotto, in fasi distinte e successive, ciascuna delle quali, nondimeno, è causa di pregiudizio patrimoniale per il titolare dell'esclusiva (Sez. 5, Sentenza n. 37553 del 15/07/2008, Rv. 241642, Pedrollo). Ne discende che il diretto contraffattore il quale continui nel tempo a sfruttare economicamente un'invenzione altrui, realizzando di volta in volta diretti atti di contraffazione, deve parimenti rispondere di quelle condotte e non soltanto della prima di esse. Tutti gli atti di sfruttamento economico e di esecuzione del procedimento devono essere valutati come autonome violazioni dell'art. 473 cod. pen. poste in continuazione tra loro.
6. Privo di fondamento è altresì il terzo motivo di ricorso. Come si è visto, secondo il ricorrente la fattispecie in esame non sarebbe inquadrabile nell'art. 388 c.p., comma 2, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, l'inibitoria in questione non costituirebbe una misura cautelare a difesa della proprietà, ma avrebbe natura sanzionatoria. In realtà non sembrano sussistere dubbi che un provvedimento di inibitoria quale quello violato nel caso di specie appartenga alla categoria dei provvedimenti a difesa della proprietà, costituendo il brevetto una forma di tutela della cd. proprietà intellettuale ed essendo in modo incontroverso la proprietà intellettuale a tutti gli effetti una forma di proprietà, come, del resto, testualmente affermato dagli artt. 1 e 2 del Codice della Proprietà Industriale, là dove si stabilisce che "l'espressione proprietà industriale comprende ... le invenzioni" e che "i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione ... e sono oggetto di brevettazione le invenzioni".
D'altra parte questa Corte ha già avuto modo di affermare expressis verbis che l'omesso rispetto di una inibitoria all'uso commerciale di un'invenzione brevettata, stabilita dal Giudice civile con la sentenza provvisoriamente esecutiva, integra gli estremi del reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 4298 del 19/03/1997, Rv. 208885, Olivieri).
7. L'infondatezza delle censure sopra esaminate rende superato l'esame dell'ultimo motivo di ricorso, con il quale si contesta la legittimazione della persona offesa a costituirsi parte civile nel presente giudizio sul presupposto, rivelatosi errato per i motivi esposti ai punti che precedono, della mancanza di rilievo penale delle condotte successive alla sentenza civile del giugno 2005. 8. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alla parte civile Thur s.r.l. le spese sostenute in questo grado, che liquida in complessivi Euro cinquemila, oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015