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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 435 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione con ordinanza del 23 settembre 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dall'avv. Piero Guido Alpa e dall'avv. Antonio Florio, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione, attore;
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Maria Corbò, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Febbo, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto - chiamante in causa;
nonché (C.F. e P. Iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini, in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, terza chiamata in causa;
nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4 P.IVA_4
terza chiamata in causa contumace;
Oggetto: risarcimento dei danni causati da cosa in custodia e responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 18 settembre 2024, svoltasi mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione conveniva in giudizio la società Parte_1
ed il chiedendone la condanna, Controparte_5 Controparte_2
ex art. 2051 c.c. ovvero ex art 2043 e 2055 c.c., al risarcimento dei danni cagionati al suo immobile sito in Casalincontrada (CH), alla via Roma n. 1, in conseguenza di infiltrazioni di acqua riconducibili a consistenti perdite da reti idriche.
Adduceva a sostegno, tra l'altro, che: dal mese di dicembre 2017 rilevava la presenza di notevole umidità a tergo del muro del piano seminterrato in corrispondenza con via Roma
e allertava prontamente l affinché provvedesse ad effettuare le opportune CP_6
verifiche volte alla risoluzione della problematica infiltrativa;
dal 2018 al 2020 (anno in cui ha promosso ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.), venivano effettuati numerosi sopralluoghi/verifiche, i quali non fornivano una soluzione definitiva alle copiose infiltrazioni;
considerata l'inefficienza del e di ed Controparte_2 CP_1 al fine di prevenire ulteriori danni all'immobile, all'interno del seminterrato veniva realizzato,
a spese di parte attrice, un sistema di trincee drenanti scavate al di sotto della pavimentazione che convogliano l'acqua in due pozzi di raccolta, uno interno ai locali seminterrati e uno esterno sul piazzale di accesso agli stessi locali;
determinato dalla necessità di preservare la
2 proprietà dell'unità immobiliare, proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. diretto ad accertare che le infiltrazioni di acqua presenti nel seminterrato derivavano da condotta di adduzione dell'acqua potabile di rete pubblica;
il C.T.U. Ing. appurava che le infiltrazioni nei Per_1
locali seminterrati e l'acqua confluita nel sistema di trincee approntato dall'attore sono da ricondursi esclusivamente a perdite da acquedotto, la cui entità varia al variare delle pressioni di esercizio presenti in rete, precisando che non è stato possibile individuare specificatamente la condotta idraulica a causa della scarsa collaborazione di nonostante i solleciti CP_1
successivi alla predetta procedura di accertamento tecnico preventivo, le parti convenute non hanno reputato opportuno intervenire per trovare congiuntamente una pronta soluzione.
Precisava, inoltre, che la gestione delle condutture idriche comunali, nonché qualsivoglia attività di manutenzione, grava su in virtù della concessione CP_1
sottoscritta in data 20 dicembre 2000 con il e, pertanto, la società Controparte_2
è qualificabile come custode della res e diretta responsabile per danni a terzi ex art. 2051 c.c..
Alla pacifica e incontestabilità responsabilità ex art. 2051 c.c. è soggetto altresì il in via solidale, in quanto effettivo proprietario degli impianti idrici Controparte_2
e acquedottistici nonché onerato da un dovere di vigilanza e custodia sulle concesse in comodato.
Tanto dedotto, l'attore ha concluso chiedendo la condanna di Controparte_5
e del : al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. con
[...] Controparte_2
obbligo di ripristino dello status quo ante, ovvero ex artt. 2043 e 2055 c.c., per non avere interrotto le infiltrazioni e provocato con atti commissivi e omissivi il danno lamentato;
al pagamento dell'importo complessivo di € 216.436,00, a titolo di danno derivante da mancata utilizzazione e da svalutazione dell'immobile, nonché la condanna a risarcire i danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., derivanti dalla limitazione del diritto di proprietà nella sua accezione di diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente garantito.
Si costituiva in giudizio l in house providing sostenendo che le CP_1 CP_1
infiltrazioni erano causate dal ruscellamento delle acque della fontana pubblica di proprietà del il quale ha l'esclusiva competenza per la manutenzione e la Controparte_2
sorveglianza e, in qualità di custode, deve comunque rispondere dei danni subìti in virtù della
3 relazione qualificata con la res, ai sensi all'art. 2051 c.c., nonché contestando l'elaborato peritale e le conclusioni rassegnate dal CTU.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande o, in subordine, delle richieste per le voci di danno non dovute e non provate, con accertamento del diritto a recuperare dal
[...]
le somme che dovesse essere tenuta a risarcire a parte attrice. Controparte_2
Costituendosi in giudizio, il chiedeva il rigetto delle Controparte_2
domande di parte attrice, rappresentando che: le infiltrazioni non erano da ricondurre alla struttura della fontana pubblica e alle relative condutture ma alle condotte idriche in gestione
Contr dell , eventualmente ed ulteriormente danneggiate in occasione dei lavori di ristrutturazione da parte dell'attore; la fontana comunale non evidenziava difetti all'origine delle infiltrazioni come acclarato anche dal CTU Ing. nell'ambito dell'ATP; l'attore Per_1
ha proceduto alla realizzazione di opere ultronee rispetto alle necessità, arbitrariamente ed infondatamente ritenute indispensabili ma palesate come superflue, ingiustificate e non richieste dalla situazione contingente;
la quantificazione delle voci di pregiudizio è sproporzionata nonché sprovvista di supporto istruttorio. Eccepiva l'infondatezza della
Contr responsabilità solidale per danno da cosa in custodia e omessa vigilanza sull'operato di ,
evidenziando che essa può essere invocata solo laddove i danni sofferti da terzi siano conseguenza di difetti di costruzione o strutturali degli impianti, preesistenti all'affidamento in concessione o comodato degli stessi, pur se sul concessionario grava l'onere di provvedere alla loro manutenzione, anche straordinaria. Inoltre, l'art. 10 della convenzione prevede che
“il si impegna a sollevare l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi CP_7
responsabilità per danni che potessero derivare a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione”.
Sulla scorta di tali deduzioni concludeva per il rigetto delle domande, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa le compagnie assicuratrici Controparte_8
e per essere da queste garantito. In via riconvenzionale, chiedeva
[...] CP_4
Contr l'accertamento dell'obbligo in capo ad di manlevare e tenere indenne il
[...]
da qualsiasi pretesa attorea. Controparte_2
Autorizzatane la citazione, si costituiva in giudizio la resistendo Controparte_3 alle domande dell'attore e, relativamente alla chiamata da parte del alla domanda di CP_2
4 manleva da questo formulata. Eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 2952 c.c., e, in merito al contratto assicurativo, eccepiva la decorrenza dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016, con proroga al 31 dicembre 2017, il massimale di € 3.000.000,00 per la RC Terzi con franchigia assoluta di € 2.500,00, la copertura limitata alla parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze nonché il termine di quindici giorni lavorativi entro il quale il Contraente deve dare avviso scritto alla Società e all'Agenzia. Deduceva la violazione, da parte dell'amministrazione comunale, dell'obbligo di salvataggio, ai sensi dell'art. 1914 c.c., in quanto non si era attivata prontamente per ovviare alle denunciate infiltrazioni, pur evidenziando l'esclusiva responsabilità dell dal CP_1
momento che le infiltrazioni d'acqua sono da ricondursi esclusivamente a perdite da acquedotto e l'oggettiva impossibilità di controllo si pone come limite alla configurabilità della custodia. Pertanto, contestando il quantum ex adverso richiesto nonché il nesso di causalità fra i danni lamentati dall'istante e l'evento di cui è causa, la concludeva Controparte_3 preliminarmente per l'estromissione dal giudizio e nel merito si associava alla domanda riconvenzionale spiegata dal nei confronti della Controparte_2 CP_9
invece, non si costituiva in giudizio.
[...]
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in ordine alle posizioni delle parti, in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, non ancora dichiarata nel corso di causa, della compagnia assicurativa la quale non si è costituita, nonostante la regolare notifica dell'atto CP_4
di chiamata in causa del terzo.
Passando all'esame del merito, è incontestato che l'immobile di proprietà del , Pt_1
sito in , alla via Roma n. 1, abbia subito dei danni da infiltrazione. Controparte_2
Quella fatta valere dall'attore è un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., che grava sul soggetto che ha in custodia la rete idrica, da cui è pacifico sia scaturito il danno lamentato, custodia che l on ha in alcun modo contestato. CP_1
5 In merito, si rileva che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,
e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del
danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. Unite Civili, ordinanza n. 20943 del 30.6.2022).
Ritiene il Tribunale che sia stata fornita adeguata prova della derivazione causale dei danni lamentati dall'attore da perdite della rete idrica gestita dalla società convenuta
[...]
custode della condotta stessa. CP_1
Dalla documentazione acquisita e dalla CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo è emerso che il , riscontrati sin dal dicembre 2017 fenomeni di Pt_1
infiltrazione a tergo del muro del piano seminterrato in corrispondenza della via Roma, che progressivamente si aggravavano, ha segnalato la problematica al Controparte_2
e ad i quali, nonostante i molteplici sopralluoghi effettuati dal 2018 al 2020, non CP_1
hanno fornito soluzioni adeguate.
Al fine di prevenire ulteriori e peggiori danni all'immobile, dovuti alle persistenti infiltrazioni, l'attore ha realizzato, a sue spese, un sistema di trincee drenanti scavate al di sotto della pavimentazione che convogliano l'acqua in due pozzi di raccolta, uno interno ai locali seminterrati e uno esterno, nonché dei cordoli perimetrali di sottofondazione del muro in pietra.
Tali opere di messa in sicurezza realizzate dal , come evidenziato dal CTU, Pt_2 hanno rappresento un valido strumento per evitare che l'acqua invadesse i locali di sua proprietà e hanno determinato una progressiva riduzione delle infiltrazioni. Tuttavia,
l'ausiliario ritiene necessaria l'ultimazione delle opere con il completamento dei pozzi di raccolta del sistema di trincee e l'allaccio alla più vicina griglia di raccolta delle acque meteoriche, indispensabili per evitare il futuro accumularsi delle acque nei pozzetti stessi (pag.
35 CTU Ing. . Per_1
In risposta al quesito n. 2, il CTU riconduce le infiltrazioni registrate dall'inizio delle operazioni peritali e fino al 16 febbraio 2021 per caratteristiche delle acque, volumi e
6 ripetitività “esclusivamente a consistenti perdite da reti idriche, come ampliamente dimostrato dalle prove effettuate e dagli interventi che è stata letteralmente costretta ad CP_1 effettuare” (pag. 34 CTU Ing. . Per_1
Al contrario, in merito alla riconducibilità delle infiltrazioni alla fontana comunale, il
CTU rileva che durante le fasi di funzionamento della fontana non sono state rilevate perdite di entità compatibili alla consistenza delle infiltrazioni stesse e nel periodo di completa chiusura di fontana e beverini sono stati registrati i valori massimi di quantitativo d'acqua all'interno dei pozzi di drenaggio del , circostanze che portano ad escludere che tali Pt_1
infiltrazioni per entità e per tempistiche in cui sono state rilevate possano essere riconducibili alla fontana comunale (pag. 12 CTU Ing. . Per_1
Prive di rilievo sono le considerazioni della convenuta in merito alle CP_1
conclusioni della CTU, dal momento che è intervenuta la confutazione da parte di quest'ultimo delle osservazioni di parte formulate dai CTP.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto,
replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili (Cass. Civ., sent. n.
12195/2024).
L ha, piuttosto, sostenuto che l'evento non le è imputabile, limitandosi CP_1
essa alla gestione della rete idrica, di cui è proprietario il Controparte_2
allegazione inconferente ai fini della decisione.
Nessun rilievo può avere, almeno nei confronti del danneggiato , il fatto che il Pt_1
sia proprietario della rete idrica, trattandosi di circostanze che Controparte_2
Contr rilevano unicamente per l'azione di regresso ex art. 2055 c.c. da parte dell . nei confronti del di cui si dirà nel prosieguo. CP_2
L'attore ha, quindi, fornito una prova più che adeguata della derivazione causale delle Contr infiltrazioni lamentate da perdite da acquedotto gestito dall , la quale, dal canto suo, non ha fornito, né chiesto di fornire, la prova liberatoria del caso fortuito.
7 Contr Deve quindi essere dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell in house e del verso l'attore. CP_5 Controparte_2
Passando alla domanda di manleva spiegata dal convenuto Controparte_2
nei confronti di essa deve essere accolta per le ragioni che seguono. CP_1
La CTU ha accertato la negligenza e la responsabilità della alla quale il CP_1
ha concesso in comodato gli impianti idrici ed acquedottistici sin Controparte_2
dal 1° gennaio 2001 (giusta delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2000, che prevedeva obblighi di costruzione, manutenzione e potenziamento degli impianti idrici a carico
Contr dell , adottata sulla base ed in applicazione delle speciali disposizioni di cui alla legge n.
36/1994 e legge regionale Abruzzo n. 2/1997), mentre i danni lamentati dall'attore risalgono al dicembre 2017, quasi diciassette anni dopo l'affidamento in comodato degli impianti ad
CP_1
Il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità della cosa può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato (Cass., Sez. 3, n.
22839/2017).
In applicazione di tale principio, può ritenersi che l'ampiezza del potere di controllo Contr sulla res attribuito convenzionalmente ad sia sufficiente ad escludere il dovere di controllo e vigilanza del CP_2
Invero, la ratio del modello di responsabilità ex art. 2051 c.c. risiede proprio nello stretto rapporto intercorrente tra un soggetto e la cosa in custodia, tanto che giustifica la specialità del modello di responsabilità del custode, distinguendola, per taluni aspetti, dal modello generale.
In tal senso, con la sentenza n. 8888 del 13 maggio 2020, la terza sezione della Suprema
Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è necessario che il custode eserciti un effettivo potere sulla cosa, ovvero ne abbia la disponibilità giuridica e materiale, non essendo sufficiente la mera titolarità del diritto di proprietà.
Contr Ciò premesso, l'articolo 9 della Convenzione stipulata tra il e l , rubricato CP_2
“Osservanza delle disposizioni di legge - Risarcimento danni - Modalità gestionali”, specifica
8 al primo comma che “il dovrà sempre osservare, nell'espletamento del servizio CP_7
concesso, le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne il Concedente da ogni e
qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della presente convenzione.”
Inoltre, all'art. 10 rubricato “Obblighi del ” prevede quello di “tenere indenne CP_7
l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a terzi in conseguenza delle attività previste dalla Convenzione”.
Pertanto, anche in virtù della predetta convenzione, il potere sul bene è da considerarsi nel completo governo di con la conseguenza che non può residuare, neanche in CP_1
via solidale e concorrente, una responsabilità di tal tipo in capo al Controparte_2
Sulla base di quanto osservato, per quanto riguarda i rapporti tra l'attore e i convenuti,
questi ultimi sono tenuti in solido al risarcimento del danno nei confronti dell'attore; tuttavia, per quanto riguarda i rapporti interni tra i due convenuti, l è tenuta a manlevare CP_1
completamente il per quanto riguarda i danni causati verso l'esterno. CP_2
Si ritiene assorbita la domanda di garanzia avanzata dal nei Controparte_2
confronti di e di , non essendo di fatto tenuto il Controparte_8 CP_4
a versare somme. CP_2
Invero, principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Dopo aver stabilito gli obblighi risarcitori è possibile a questo punto passare alla quantificazione del danno, la quale deve essere effettuata sulla base degli accertamenti condotti dal CTU, che ha quantificato in € 40.846,39 le spese effettuate e da effettuare per il completamento dei lavori, con esclusione delle restanti spese che l'attore ha dichiarato di avere
9 sostenuto, senza però fornirne alcuna prova. Tale somma, rivalutata all'attualità, è pari ad €
48.239,48.
In merito alle ulteriori richieste di risarcimento danni, l'attore si è limitato ad affermare genericamente la presenza di lucro cessante e di danno non patrimoniale, senza fornire prove concrete e dettagliate.
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Inoltre, quanto all'asserito pregiudizio derivante dalla mancata utilizzazione dell'immobile, l'attore si è limitato ad allegare il certificato di residenza, non è stata fornita prova idonea a smentire le asserzioni di parte avversa, relative alla mancata dimora da parte dell'attore nel Comune di protratta per oltre 20 anni. Controparte_2
Parimenti, il danno non patrimoniale anche quando derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è sempre un danno-conseguenza che deve essere provato in giudizio. In altri termini, il danneggiato deve dimostrare non solo la lesione del diritto di proprietà, ma anche le concrete conseguenze non patrimoniali che ne sono derivate, ad esempio il pregiudizio alla vita di relazione o altre forme di pregiudizio non economico.
Come detto, la somma sopra indicata è liquidata all'attualità.
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, vanno riconosciuti anche gli interessi sui rispettivi crediti, con decorrenza dalla data del fatto.
Infatti, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 II comma c.c.
Quindi, non avendo fornito l'attore alcun elemento di prova in ordine ai possibili
10 impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un.
17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto
(dicembre 2017; non vi è contestazione sul periodo in cui i danni si sarebbero iniziati a manifestare), e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
In riferimento al governo delle spese di lite - tenuto conto che verrà applicato il criterio del decisum anziché quello del disputatum (Cass. S.U. civili n.1911/63 e n.19014/07) - va osservato che l'entità del risarcimento emersa all'esito dell'istruttoria è risultata notevolmente inferiore rispetto alla pretesa risarcitoria richiesta, con la conseguenza che, per quanto riguarda i rapporti tra l'attori e i due convenuti, sussistono i presupposti perché le spese di lite
(comprensive della fase dell'a.t.p.) siano poste a carico dei convenuti soccombenti nella misura del 50%, con compensazione del rimanente 50%.
Per quanto concerne i rapporti tra il convenuto e le compagnie assicurative terze CP_2
chiamate in causa, in ragione dell'assenza di pretesa creditoria di fatto nei confronti del stesso, sussistono i presupposti perché le spese di lite siano integralmente CP_2
compensate.
Le spese della c.t.u. esse vanno poste a carico di tutte le parti in solido, in ragione della sproporzione della richiesta rispetto a quanto effettivamente accertato.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia della terza chiamata in causa;
CP_4
- condanna la società e il al risarcimento dei CP_1 Controparte_2
danni subiti da , e pertanto li condanna al pagamento, in Parte_1
11 favore di , della somma di € 48.239,48, oltre interessi Parte_1
corrispondenti al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, calcolati su detta somma devalutata all'epoca del fatto
(dicembre 2017) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, nonché interessi
in misura legale dalla pubblicazione della sentenza;
- condanna la società a tenere indenne il da CP_1 Controparte_2
quanto è tenuto a versare in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno;
- condanna i convenuti alla refusione del 50% delle spese legali, in favore di parte attrice, che si quantificano in complessivi € 4.433,00 per compensi ed € 272,75 per esborsi (somme già calcolate al 50%), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA
come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra il chiamante in causa e le terze CP_2
chiamate in causa;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della c.t.u.
Chieti, 10 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 435 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione con ordinanza del 23 settembre 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dall'avv. Piero Guido Alpa e dall'avv. Antonio Florio, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione, attore;
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Maria Corbò, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Febbo, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto - chiamante in causa;
nonché (C.F. e P. Iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini, in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, terza chiamata in causa;
nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4 P.IVA_4
terza chiamata in causa contumace;
Oggetto: risarcimento dei danni causati da cosa in custodia e responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 18 settembre 2024, svoltasi mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione conveniva in giudizio la società Parte_1
ed il chiedendone la condanna, Controparte_5 Controparte_2
ex art. 2051 c.c. ovvero ex art 2043 e 2055 c.c., al risarcimento dei danni cagionati al suo immobile sito in Casalincontrada (CH), alla via Roma n. 1, in conseguenza di infiltrazioni di acqua riconducibili a consistenti perdite da reti idriche.
Adduceva a sostegno, tra l'altro, che: dal mese di dicembre 2017 rilevava la presenza di notevole umidità a tergo del muro del piano seminterrato in corrispondenza con via Roma
e allertava prontamente l affinché provvedesse ad effettuare le opportune CP_6
verifiche volte alla risoluzione della problematica infiltrativa;
dal 2018 al 2020 (anno in cui ha promosso ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.), venivano effettuati numerosi sopralluoghi/verifiche, i quali non fornivano una soluzione definitiva alle copiose infiltrazioni;
considerata l'inefficienza del e di ed Controparte_2 CP_1 al fine di prevenire ulteriori danni all'immobile, all'interno del seminterrato veniva realizzato,
a spese di parte attrice, un sistema di trincee drenanti scavate al di sotto della pavimentazione che convogliano l'acqua in due pozzi di raccolta, uno interno ai locali seminterrati e uno esterno sul piazzale di accesso agli stessi locali;
determinato dalla necessità di preservare la
2 proprietà dell'unità immobiliare, proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. diretto ad accertare che le infiltrazioni di acqua presenti nel seminterrato derivavano da condotta di adduzione dell'acqua potabile di rete pubblica;
il C.T.U. Ing. appurava che le infiltrazioni nei Per_1
locali seminterrati e l'acqua confluita nel sistema di trincee approntato dall'attore sono da ricondursi esclusivamente a perdite da acquedotto, la cui entità varia al variare delle pressioni di esercizio presenti in rete, precisando che non è stato possibile individuare specificatamente la condotta idraulica a causa della scarsa collaborazione di nonostante i solleciti CP_1
successivi alla predetta procedura di accertamento tecnico preventivo, le parti convenute non hanno reputato opportuno intervenire per trovare congiuntamente una pronta soluzione.
Precisava, inoltre, che la gestione delle condutture idriche comunali, nonché qualsivoglia attività di manutenzione, grava su in virtù della concessione CP_1
sottoscritta in data 20 dicembre 2000 con il e, pertanto, la società Controparte_2
è qualificabile come custode della res e diretta responsabile per danni a terzi ex art. 2051 c.c..
Alla pacifica e incontestabilità responsabilità ex art. 2051 c.c. è soggetto altresì il in via solidale, in quanto effettivo proprietario degli impianti idrici Controparte_2
e acquedottistici nonché onerato da un dovere di vigilanza e custodia sulle concesse in comodato.
Tanto dedotto, l'attore ha concluso chiedendo la condanna di Controparte_5
e del : al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. con
[...] Controparte_2
obbligo di ripristino dello status quo ante, ovvero ex artt. 2043 e 2055 c.c., per non avere interrotto le infiltrazioni e provocato con atti commissivi e omissivi il danno lamentato;
al pagamento dell'importo complessivo di € 216.436,00, a titolo di danno derivante da mancata utilizzazione e da svalutazione dell'immobile, nonché la condanna a risarcire i danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., derivanti dalla limitazione del diritto di proprietà nella sua accezione di diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente garantito.
Si costituiva in giudizio l in house providing sostenendo che le CP_1 CP_1
infiltrazioni erano causate dal ruscellamento delle acque della fontana pubblica di proprietà del il quale ha l'esclusiva competenza per la manutenzione e la Controparte_2
sorveglianza e, in qualità di custode, deve comunque rispondere dei danni subìti in virtù della
3 relazione qualificata con la res, ai sensi all'art. 2051 c.c., nonché contestando l'elaborato peritale e le conclusioni rassegnate dal CTU.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande o, in subordine, delle richieste per le voci di danno non dovute e non provate, con accertamento del diritto a recuperare dal
[...]
le somme che dovesse essere tenuta a risarcire a parte attrice. Controparte_2
Costituendosi in giudizio, il chiedeva il rigetto delle Controparte_2
domande di parte attrice, rappresentando che: le infiltrazioni non erano da ricondurre alla struttura della fontana pubblica e alle relative condutture ma alle condotte idriche in gestione
Contr dell , eventualmente ed ulteriormente danneggiate in occasione dei lavori di ristrutturazione da parte dell'attore; la fontana comunale non evidenziava difetti all'origine delle infiltrazioni come acclarato anche dal CTU Ing. nell'ambito dell'ATP; l'attore Per_1
ha proceduto alla realizzazione di opere ultronee rispetto alle necessità, arbitrariamente ed infondatamente ritenute indispensabili ma palesate come superflue, ingiustificate e non richieste dalla situazione contingente;
la quantificazione delle voci di pregiudizio è sproporzionata nonché sprovvista di supporto istruttorio. Eccepiva l'infondatezza della
Contr responsabilità solidale per danno da cosa in custodia e omessa vigilanza sull'operato di ,
evidenziando che essa può essere invocata solo laddove i danni sofferti da terzi siano conseguenza di difetti di costruzione o strutturali degli impianti, preesistenti all'affidamento in concessione o comodato degli stessi, pur se sul concessionario grava l'onere di provvedere alla loro manutenzione, anche straordinaria. Inoltre, l'art. 10 della convenzione prevede che
“il si impegna a sollevare l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi CP_7
responsabilità per danni che potessero derivare a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione”.
Sulla scorta di tali deduzioni concludeva per il rigetto delle domande, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa le compagnie assicuratrici Controparte_8
e per essere da queste garantito. In via riconvenzionale, chiedeva
[...] CP_4
Contr l'accertamento dell'obbligo in capo ad di manlevare e tenere indenne il
[...]
da qualsiasi pretesa attorea. Controparte_2
Autorizzatane la citazione, si costituiva in giudizio la resistendo Controparte_3 alle domande dell'attore e, relativamente alla chiamata da parte del alla domanda di CP_2
4 manleva da questo formulata. Eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 2952 c.c., e, in merito al contratto assicurativo, eccepiva la decorrenza dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016, con proroga al 31 dicembre 2017, il massimale di € 3.000.000,00 per la RC Terzi con franchigia assoluta di € 2.500,00, la copertura limitata alla parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze nonché il termine di quindici giorni lavorativi entro il quale il Contraente deve dare avviso scritto alla Società e all'Agenzia. Deduceva la violazione, da parte dell'amministrazione comunale, dell'obbligo di salvataggio, ai sensi dell'art. 1914 c.c., in quanto non si era attivata prontamente per ovviare alle denunciate infiltrazioni, pur evidenziando l'esclusiva responsabilità dell dal CP_1
momento che le infiltrazioni d'acqua sono da ricondursi esclusivamente a perdite da acquedotto e l'oggettiva impossibilità di controllo si pone come limite alla configurabilità della custodia. Pertanto, contestando il quantum ex adverso richiesto nonché il nesso di causalità fra i danni lamentati dall'istante e l'evento di cui è causa, la concludeva Controparte_3 preliminarmente per l'estromissione dal giudizio e nel merito si associava alla domanda riconvenzionale spiegata dal nei confronti della Controparte_2 CP_9
invece, non si costituiva in giudizio.
[...]
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in ordine alle posizioni delle parti, in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, non ancora dichiarata nel corso di causa, della compagnia assicurativa la quale non si è costituita, nonostante la regolare notifica dell'atto CP_4
di chiamata in causa del terzo.
Passando all'esame del merito, è incontestato che l'immobile di proprietà del , Pt_1
sito in , alla via Roma n. 1, abbia subito dei danni da infiltrazione. Controparte_2
Quella fatta valere dall'attore è un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., che grava sul soggetto che ha in custodia la rete idrica, da cui è pacifico sia scaturito il danno lamentato, custodia che l on ha in alcun modo contestato. CP_1
5 In merito, si rileva che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,
e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del
danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. Unite Civili, ordinanza n. 20943 del 30.6.2022).
Ritiene il Tribunale che sia stata fornita adeguata prova della derivazione causale dei danni lamentati dall'attore da perdite della rete idrica gestita dalla società convenuta
[...]
custode della condotta stessa. CP_1
Dalla documentazione acquisita e dalla CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo è emerso che il , riscontrati sin dal dicembre 2017 fenomeni di Pt_1
infiltrazione a tergo del muro del piano seminterrato in corrispondenza della via Roma, che progressivamente si aggravavano, ha segnalato la problematica al Controparte_2
e ad i quali, nonostante i molteplici sopralluoghi effettuati dal 2018 al 2020, non CP_1
hanno fornito soluzioni adeguate.
Al fine di prevenire ulteriori e peggiori danni all'immobile, dovuti alle persistenti infiltrazioni, l'attore ha realizzato, a sue spese, un sistema di trincee drenanti scavate al di sotto della pavimentazione che convogliano l'acqua in due pozzi di raccolta, uno interno ai locali seminterrati e uno esterno, nonché dei cordoli perimetrali di sottofondazione del muro in pietra.
Tali opere di messa in sicurezza realizzate dal , come evidenziato dal CTU, Pt_2 hanno rappresento un valido strumento per evitare che l'acqua invadesse i locali di sua proprietà e hanno determinato una progressiva riduzione delle infiltrazioni. Tuttavia,
l'ausiliario ritiene necessaria l'ultimazione delle opere con il completamento dei pozzi di raccolta del sistema di trincee e l'allaccio alla più vicina griglia di raccolta delle acque meteoriche, indispensabili per evitare il futuro accumularsi delle acque nei pozzetti stessi (pag.
35 CTU Ing. . Per_1
In risposta al quesito n. 2, il CTU riconduce le infiltrazioni registrate dall'inizio delle operazioni peritali e fino al 16 febbraio 2021 per caratteristiche delle acque, volumi e
6 ripetitività “esclusivamente a consistenti perdite da reti idriche, come ampliamente dimostrato dalle prove effettuate e dagli interventi che è stata letteralmente costretta ad CP_1 effettuare” (pag. 34 CTU Ing. . Per_1
Al contrario, in merito alla riconducibilità delle infiltrazioni alla fontana comunale, il
CTU rileva che durante le fasi di funzionamento della fontana non sono state rilevate perdite di entità compatibili alla consistenza delle infiltrazioni stesse e nel periodo di completa chiusura di fontana e beverini sono stati registrati i valori massimi di quantitativo d'acqua all'interno dei pozzi di drenaggio del , circostanze che portano ad escludere che tali Pt_1
infiltrazioni per entità e per tempistiche in cui sono state rilevate possano essere riconducibili alla fontana comunale (pag. 12 CTU Ing. . Per_1
Prive di rilievo sono le considerazioni della convenuta in merito alle CP_1
conclusioni della CTU, dal momento che è intervenuta la confutazione da parte di quest'ultimo delle osservazioni di parte formulate dai CTP.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto,
replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili (Cass. Civ., sent. n.
12195/2024).
L ha, piuttosto, sostenuto che l'evento non le è imputabile, limitandosi CP_1
essa alla gestione della rete idrica, di cui è proprietario il Controparte_2
allegazione inconferente ai fini della decisione.
Nessun rilievo può avere, almeno nei confronti del danneggiato , il fatto che il Pt_1
sia proprietario della rete idrica, trattandosi di circostanze che Controparte_2
Contr rilevano unicamente per l'azione di regresso ex art. 2055 c.c. da parte dell . nei confronti del di cui si dirà nel prosieguo. CP_2
L'attore ha, quindi, fornito una prova più che adeguata della derivazione causale delle Contr infiltrazioni lamentate da perdite da acquedotto gestito dall , la quale, dal canto suo, non ha fornito, né chiesto di fornire, la prova liberatoria del caso fortuito.
7 Contr Deve quindi essere dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell in house e del verso l'attore. CP_5 Controparte_2
Passando alla domanda di manleva spiegata dal convenuto Controparte_2
nei confronti di essa deve essere accolta per le ragioni che seguono. CP_1
La CTU ha accertato la negligenza e la responsabilità della alla quale il CP_1
ha concesso in comodato gli impianti idrici ed acquedottistici sin Controparte_2
dal 1° gennaio 2001 (giusta delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2000, che prevedeva obblighi di costruzione, manutenzione e potenziamento degli impianti idrici a carico
Contr dell , adottata sulla base ed in applicazione delle speciali disposizioni di cui alla legge n.
36/1994 e legge regionale Abruzzo n. 2/1997), mentre i danni lamentati dall'attore risalgono al dicembre 2017, quasi diciassette anni dopo l'affidamento in comodato degli impianti ad
CP_1
Il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità della cosa può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato (Cass., Sez. 3, n.
22839/2017).
In applicazione di tale principio, può ritenersi che l'ampiezza del potere di controllo Contr sulla res attribuito convenzionalmente ad sia sufficiente ad escludere il dovere di controllo e vigilanza del CP_2
Invero, la ratio del modello di responsabilità ex art. 2051 c.c. risiede proprio nello stretto rapporto intercorrente tra un soggetto e la cosa in custodia, tanto che giustifica la specialità del modello di responsabilità del custode, distinguendola, per taluni aspetti, dal modello generale.
In tal senso, con la sentenza n. 8888 del 13 maggio 2020, la terza sezione della Suprema
Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è necessario che il custode eserciti un effettivo potere sulla cosa, ovvero ne abbia la disponibilità giuridica e materiale, non essendo sufficiente la mera titolarità del diritto di proprietà.
Contr Ciò premesso, l'articolo 9 della Convenzione stipulata tra il e l , rubricato CP_2
“Osservanza delle disposizioni di legge - Risarcimento danni - Modalità gestionali”, specifica
8 al primo comma che “il dovrà sempre osservare, nell'espletamento del servizio CP_7
concesso, le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne il Concedente da ogni e
qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della presente convenzione.”
Inoltre, all'art. 10 rubricato “Obblighi del ” prevede quello di “tenere indenne CP_7
l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a terzi in conseguenza delle attività previste dalla Convenzione”.
Pertanto, anche in virtù della predetta convenzione, il potere sul bene è da considerarsi nel completo governo di con la conseguenza che non può residuare, neanche in CP_1
via solidale e concorrente, una responsabilità di tal tipo in capo al Controparte_2
Sulla base di quanto osservato, per quanto riguarda i rapporti tra l'attore e i convenuti,
questi ultimi sono tenuti in solido al risarcimento del danno nei confronti dell'attore; tuttavia, per quanto riguarda i rapporti interni tra i due convenuti, l è tenuta a manlevare CP_1
completamente il per quanto riguarda i danni causati verso l'esterno. CP_2
Si ritiene assorbita la domanda di garanzia avanzata dal nei Controparte_2
confronti di e di , non essendo di fatto tenuto il Controparte_8 CP_4
a versare somme. CP_2
Invero, principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Dopo aver stabilito gli obblighi risarcitori è possibile a questo punto passare alla quantificazione del danno, la quale deve essere effettuata sulla base degli accertamenti condotti dal CTU, che ha quantificato in € 40.846,39 le spese effettuate e da effettuare per il completamento dei lavori, con esclusione delle restanti spese che l'attore ha dichiarato di avere
9 sostenuto, senza però fornirne alcuna prova. Tale somma, rivalutata all'attualità, è pari ad €
48.239,48.
In merito alle ulteriori richieste di risarcimento danni, l'attore si è limitato ad affermare genericamente la presenza di lucro cessante e di danno non patrimoniale, senza fornire prove concrete e dettagliate.
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Inoltre, quanto all'asserito pregiudizio derivante dalla mancata utilizzazione dell'immobile, l'attore si è limitato ad allegare il certificato di residenza, non è stata fornita prova idonea a smentire le asserzioni di parte avversa, relative alla mancata dimora da parte dell'attore nel Comune di protratta per oltre 20 anni. Controparte_2
Parimenti, il danno non patrimoniale anche quando derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è sempre un danno-conseguenza che deve essere provato in giudizio. In altri termini, il danneggiato deve dimostrare non solo la lesione del diritto di proprietà, ma anche le concrete conseguenze non patrimoniali che ne sono derivate, ad esempio il pregiudizio alla vita di relazione o altre forme di pregiudizio non economico.
Come detto, la somma sopra indicata è liquidata all'attualità.
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, vanno riconosciuti anche gli interessi sui rispettivi crediti, con decorrenza dalla data del fatto.
Infatti, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 II comma c.c.
Quindi, non avendo fornito l'attore alcun elemento di prova in ordine ai possibili
10 impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un.
17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto
(dicembre 2017; non vi è contestazione sul periodo in cui i danni si sarebbero iniziati a manifestare), e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
In riferimento al governo delle spese di lite - tenuto conto che verrà applicato il criterio del decisum anziché quello del disputatum (Cass. S.U. civili n.1911/63 e n.19014/07) - va osservato che l'entità del risarcimento emersa all'esito dell'istruttoria è risultata notevolmente inferiore rispetto alla pretesa risarcitoria richiesta, con la conseguenza che, per quanto riguarda i rapporti tra l'attori e i due convenuti, sussistono i presupposti perché le spese di lite
(comprensive della fase dell'a.t.p.) siano poste a carico dei convenuti soccombenti nella misura del 50%, con compensazione del rimanente 50%.
Per quanto concerne i rapporti tra il convenuto e le compagnie assicurative terze CP_2
chiamate in causa, in ragione dell'assenza di pretesa creditoria di fatto nei confronti del stesso, sussistono i presupposti perché le spese di lite siano integralmente CP_2
compensate.
Le spese della c.t.u. esse vanno poste a carico di tutte le parti in solido, in ragione della sproporzione della richiesta rispetto a quanto effettivamente accertato.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia della terza chiamata in causa;
CP_4
- condanna la società e il al risarcimento dei CP_1 Controparte_2
danni subiti da , e pertanto li condanna al pagamento, in Parte_1
11 favore di , della somma di € 48.239,48, oltre interessi Parte_1
corrispondenti al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, calcolati su detta somma devalutata all'epoca del fatto
(dicembre 2017) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, nonché interessi
in misura legale dalla pubblicazione della sentenza;
- condanna la società a tenere indenne il da CP_1 Controparte_2
quanto è tenuto a versare in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno;
- condanna i convenuti alla refusione del 50% delle spese legali, in favore di parte attrice, che si quantificano in complessivi € 4.433,00 per compensi ed € 272,75 per esborsi (somme già calcolate al 50%), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA
come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra il chiamante in causa e le terze CP_2
chiamate in causa;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della c.t.u.
Chieti, 10 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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