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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2328/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000001630/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000001658/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000001659/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000001665/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000001666/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000002140/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000002141/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000002142/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000002143/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000002144/0/001 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1279/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: preliminarmente ordinare all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro il deposito delle attestazioni di avvenuta notifica degli avvisi di liquidazione alla IO BR nella sua qualità di debitore principali condannata alla refusione della tassa di registro.
1. Accertare e dichiarare la richiesta di pagamento avanzata con gli avvisi di liquidazione opposti, illegittima ex art. 46 della L. 21 Novembre 1991, n. 374; 2. per l'effetto dichiarare nulli gli avvisi di liquidazione in oggetto dettagliatamente indicati nella premessa del presente ricorso, in quanto gli importi richiesti non sono dovuti per tutti i motivi ampiamente esposti in narrativa, con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
3. In via gradata si chiede che, in considerazione della messa in liquidazione coatta amministrativa dell'A.Fo.R.
BR, l'On. Commissione Tributaria adita sospenda le procedure di recupero attivate nei confronti della ricorrente in attesa della liquidazione dell'A.Fo.R. BR. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Resistente: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma
2-septies, del d.lgs. n. 546/1992
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate il 15.7.2024, l'avvocato Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso n. 10 avvisi di liquidazione di imposta di registro, emessi dal suddetto ufficio impositore per la registrazione di altrettante ordinanze di assegnazione, in favore della ricorrente, di somme o crediti pignorati, emesse, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., dal Tribunale di Catanzaro - Ufficio esecuzioni mobiliari, ciascuna dell'importo complessivo superiore ad euro 1.033,00, ma relative a procedimento esecutivi instaurati per la tutela di crediti di importo inferiore a tale cifra (si tratta, segnatamente, dei seguenti avvisi di liquidazione :
1) TDE2021005EM0000016300001, notificato il 21.6.2024; 2) TDE2021005EM0000016580001, notificato il 20.5.2024; 3) TDE2021005EM0000016590001, notificato il 16.5.2024; 4) TDE2021005EM0000016650001, notificato il 20.5.2024; 5) TDE2021005EM0000016660001, notificato il 20.5.2024; 6)
TDE2021005EM0000021400001, notificato il 3.7.2024; 7) TDE2021005EM0000021410001, notificato il
3.7.2024; 8) TDE2021005EM0000021420001, notificato il 3.7.2024; 9) TDE2021005EM0000021430001, notificato il 3.7.2024; 10) TDE2021005EM0000021440001, notificato il 3.7.2024.
La ricorrente ha lamentato l'illegittimità degli avvisi di liquidazione impugnati: 1) perché si trattava di atti esenti da imposta di registro, ai sensi dell'art. 46 della legge, n. 374/1991, essendo ordinanze di assegnazione di somme emesse dal Tribunale nell'ambito di procedure di esecuzione mobiliare attivate in forza di sentenze rese dal Giudice di pace in controversie di valore inferiore ad euro 1.033,00; 2) per mancata richiesta di pagamento dell'imposta alla IO BR che, quale terzo pignorato, doveva rispondere dell'imposta di registro applicata, evidenziando che le ordinanze riguardavano crediti nei confronti della A.fo.r. e della
IO BR e che la ricorrente non avrebbe modo di recuperare l'esborso per l'imposta di registro con un'azione di regresso, in quanto tutte le procedure nei confronti dell'A.Fo.R. erano state sospese.
Ha concluso come sopra trascritto.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, tramite apposita memoria, con cui ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, posto che: a) quanto alla reclamata esenzione dall'imposta di registro ex art ex art. 46 della legge n. 374/1991, il valore della controversia doveva essere verificato in relazione al provvedimento emesso dal giudice (decisum), e non in base alla domanda (petitum), trattandosi di un'imposta d'atto, il cui contenuto doveva individuarsi, esclusivamente, sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza potersi far riferimento ad elementi extratestuali;
b) il secondo motivo di ricorso non era comprensibile, dato che il Tribunale di Catanzaro, in ogni singola ordinanza, nel disporre il pagamento in favore della ricorrente, aveva ordinato al terzo pignorato il pagamento delle somme dovute, oltre alle spese di registrazione dell'ordinanza stessa. Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite.
Con apposita memoria illustrativa, la ricorrente ha precisato e ribadito le argomentazioni contenute nel ricorso e le relative conclusioni.
All'udienza del 2.12.2025, all'esito della discussione, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Esso concerne la questione, non ancora risolta con orientamento univoco dalla giurisprudenza di legittimità
e di merito della modalità di calcolo della base imponibile della imposta di registro relativa alle ordinanze di assegnazione di crediti o somme di danaro, ai sensi dell'art. 553 c.p.c.
Non è in discussione l'applicabilità, anche a tale imposta di registro, dell'art 46 della legge n. 374/1991 che, sebbene preveda l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo di tutti i provvedimenti relativi alle cause di competenza del Giudice di Pace di valore inferiore ad € 1.033,00, viene interpretata, univocamente, come riferita a tutte le cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa, il cui valore non ecceda euro
1.033,00, poiché la sua ratio è quella di esentare l'utente dal costo di servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali appare incongruo pretendere l'assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa avente valore determinato, ammonta ad importo irrisorio e, spesso, inadeguato a giustificare la procedura di esazione (cfr. la costante giurisprudenza di legittimità e, in particolare, quella richiamata dalla ricorrente che, essenzialmente, risolve tale questione, ribadendo principi ormai consolidati).
La questione controversa concerne, piuttosto, le modalità di calcolo della base imponibile, anche ai fini del limite di valore (euro 1.033,00) per la esenzione suddetta, prospettandosi due ipotesi interpretative, ossia che debba aversi riguardo: 1) all'importo del credito oggetto di precetto (come sostenuto dalla ricorrente); oppure 2) all'importo complessivo della ordinanza di assegnazione della somma o del credito, di solito, maggiore, perché comprensivo delle spese del procedimento (come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate).
Ritiene questo giudice che, sebbene entrambe le interpretazioni siano plausibili, debba propendersi per la seconda, sulla base di alcune considerazioni di carattere sistematico: a) le norme sulle esenzioni da imposta, essendo eccezionali, sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica;
b)
l'art. 20 della legge n. 131/1986 esclude che, nell'applicare l'imposta, possano avere rilievo dati extratestuali;
c) l'imposta di registro è una imposta d'atto, in cui rileva il contenuto dell'atto che vi è soggetto (v. Corte
Costituzionale n. 158/2020; Cass. n. 12013/2020) e, quindi, l'attribuzione di ricchezza correlata al suo contenuto;
d) il creditore pignorante ha diritto a recuperare l'importo pagato, agendo nei confronti del terzo, se l'ordinanza di assegnazione (come nel caso in esame) lo prevede e, comunque, del debitore principale;
e) interpretando diversamente la disciplina e, segnatamente, attribuendo rilievo, piuttosto che al contenuto dell'ordinanza, al valore del credito oggetto di precetto, si perverrebbe, in caso di sproporzione tra l'elevato valore del credito precettato e quello, minore, dell'ordinanza (la giurisprudenza è, ormai, orientata nel senso di riconoscere valore proporzionale all'imposta), al risultato aberrante che il creditore dovrebbe pagare una imposta di registro elevata, a fronte di una assegnazione di somme che non la giustifica (v., sul punto, ad esempio, Cass., sez. V, n. 30917/2025).
Come accennato, fatta eccezione per un accenno contenuto nella pronuncia della Corte di Cassazione n.
5889/2025, la giurisprudenza di legittimità non sembra essersi occupata, specificamente, della questione in esame, limitandosi a ribadire l'applicabilità alla fattispecie del citato art. 46, senza, tuttavia, specificare i criteri di calcolo della base imponibile dell'imposta.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, giacché, come accennato, la ricorrente ha diritto di recuperare l'imposta di registro pagata, innanzi tutto, dalla IO BR (v. le ordinanze di assegnazione) e nessuna norma, del resto, consente di obbligare l'ufficio impositore a emettere l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro di cui si tratta nei confronti del terzo anziché del creditore che riceve l'attribuzione patrimoniale.
Analoga considerazione vale per la richiesta di sospensione delle procedure di recupero dell'imposta attivate nei confronti della ricorrente, in attesa della liquidazione dell'A.Fo.R. BR.
La circostanza che sulla questione principale non si sia formato un orientamento univoco e che esista almeno un precedente di legittimità che, seppure in via incidentale, sembrerebbe avallare la tesi della ricorrente, induce a ritenere i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, il 2.12.2025.
Il giudice
AN RI
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2328/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000001630/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000001658/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000001659/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000001665/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000001666/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000002140/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000002141/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000002142/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000002143/0/001 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2021/005/EM/000002144/0/001 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1279/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: preliminarmente ordinare all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro il deposito delle attestazioni di avvenuta notifica degli avvisi di liquidazione alla IO BR nella sua qualità di debitore principali condannata alla refusione della tassa di registro.
1. Accertare e dichiarare la richiesta di pagamento avanzata con gli avvisi di liquidazione opposti, illegittima ex art. 46 della L. 21 Novembre 1991, n. 374; 2. per l'effetto dichiarare nulli gli avvisi di liquidazione in oggetto dettagliatamente indicati nella premessa del presente ricorso, in quanto gli importi richiesti non sono dovuti per tutti i motivi ampiamente esposti in narrativa, con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
3. In via gradata si chiede che, in considerazione della messa in liquidazione coatta amministrativa dell'A.Fo.R.
BR, l'On. Commissione Tributaria adita sospenda le procedure di recupero attivate nei confronti della ricorrente in attesa della liquidazione dell'A.Fo.R. BR. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Resistente: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma
2-septies, del d.lgs. n. 546/1992
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate il 15.7.2024, l'avvocato Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso n. 10 avvisi di liquidazione di imposta di registro, emessi dal suddetto ufficio impositore per la registrazione di altrettante ordinanze di assegnazione, in favore della ricorrente, di somme o crediti pignorati, emesse, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., dal Tribunale di Catanzaro - Ufficio esecuzioni mobiliari, ciascuna dell'importo complessivo superiore ad euro 1.033,00, ma relative a procedimento esecutivi instaurati per la tutela di crediti di importo inferiore a tale cifra (si tratta, segnatamente, dei seguenti avvisi di liquidazione :
1) TDE2021005EM0000016300001, notificato il 21.6.2024; 2) TDE2021005EM0000016580001, notificato il 20.5.2024; 3) TDE2021005EM0000016590001, notificato il 16.5.2024; 4) TDE2021005EM0000016650001, notificato il 20.5.2024; 5) TDE2021005EM0000016660001, notificato il 20.5.2024; 6)
TDE2021005EM0000021400001, notificato il 3.7.2024; 7) TDE2021005EM0000021410001, notificato il
3.7.2024; 8) TDE2021005EM0000021420001, notificato il 3.7.2024; 9) TDE2021005EM0000021430001, notificato il 3.7.2024; 10) TDE2021005EM0000021440001, notificato il 3.7.2024.
La ricorrente ha lamentato l'illegittimità degli avvisi di liquidazione impugnati: 1) perché si trattava di atti esenti da imposta di registro, ai sensi dell'art. 46 della legge, n. 374/1991, essendo ordinanze di assegnazione di somme emesse dal Tribunale nell'ambito di procedure di esecuzione mobiliare attivate in forza di sentenze rese dal Giudice di pace in controversie di valore inferiore ad euro 1.033,00; 2) per mancata richiesta di pagamento dell'imposta alla IO BR che, quale terzo pignorato, doveva rispondere dell'imposta di registro applicata, evidenziando che le ordinanze riguardavano crediti nei confronti della A.fo.r. e della
IO BR e che la ricorrente non avrebbe modo di recuperare l'esborso per l'imposta di registro con un'azione di regresso, in quanto tutte le procedure nei confronti dell'A.Fo.R. erano state sospese.
Ha concluso come sopra trascritto.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, tramite apposita memoria, con cui ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, posto che: a) quanto alla reclamata esenzione dall'imposta di registro ex art ex art. 46 della legge n. 374/1991, il valore della controversia doveva essere verificato in relazione al provvedimento emesso dal giudice (decisum), e non in base alla domanda (petitum), trattandosi di un'imposta d'atto, il cui contenuto doveva individuarsi, esclusivamente, sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza potersi far riferimento ad elementi extratestuali;
b) il secondo motivo di ricorso non era comprensibile, dato che il Tribunale di Catanzaro, in ogni singola ordinanza, nel disporre il pagamento in favore della ricorrente, aveva ordinato al terzo pignorato il pagamento delle somme dovute, oltre alle spese di registrazione dell'ordinanza stessa. Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite.
Con apposita memoria illustrativa, la ricorrente ha precisato e ribadito le argomentazioni contenute nel ricorso e le relative conclusioni.
All'udienza del 2.12.2025, all'esito della discussione, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Esso concerne la questione, non ancora risolta con orientamento univoco dalla giurisprudenza di legittimità
e di merito della modalità di calcolo della base imponibile della imposta di registro relativa alle ordinanze di assegnazione di crediti o somme di danaro, ai sensi dell'art. 553 c.p.c.
Non è in discussione l'applicabilità, anche a tale imposta di registro, dell'art 46 della legge n. 374/1991 che, sebbene preveda l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo di tutti i provvedimenti relativi alle cause di competenza del Giudice di Pace di valore inferiore ad € 1.033,00, viene interpretata, univocamente, come riferita a tutte le cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa, il cui valore non ecceda euro
1.033,00, poiché la sua ratio è quella di esentare l'utente dal costo di servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali appare incongruo pretendere l'assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa avente valore determinato, ammonta ad importo irrisorio e, spesso, inadeguato a giustificare la procedura di esazione (cfr. la costante giurisprudenza di legittimità e, in particolare, quella richiamata dalla ricorrente che, essenzialmente, risolve tale questione, ribadendo principi ormai consolidati).
La questione controversa concerne, piuttosto, le modalità di calcolo della base imponibile, anche ai fini del limite di valore (euro 1.033,00) per la esenzione suddetta, prospettandosi due ipotesi interpretative, ossia che debba aversi riguardo: 1) all'importo del credito oggetto di precetto (come sostenuto dalla ricorrente); oppure 2) all'importo complessivo della ordinanza di assegnazione della somma o del credito, di solito, maggiore, perché comprensivo delle spese del procedimento (come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate).
Ritiene questo giudice che, sebbene entrambe le interpretazioni siano plausibili, debba propendersi per la seconda, sulla base di alcune considerazioni di carattere sistematico: a) le norme sulle esenzioni da imposta, essendo eccezionali, sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica;
b)
l'art. 20 della legge n. 131/1986 esclude che, nell'applicare l'imposta, possano avere rilievo dati extratestuali;
c) l'imposta di registro è una imposta d'atto, in cui rileva il contenuto dell'atto che vi è soggetto (v. Corte
Costituzionale n. 158/2020; Cass. n. 12013/2020) e, quindi, l'attribuzione di ricchezza correlata al suo contenuto;
d) il creditore pignorante ha diritto a recuperare l'importo pagato, agendo nei confronti del terzo, se l'ordinanza di assegnazione (come nel caso in esame) lo prevede e, comunque, del debitore principale;
e) interpretando diversamente la disciplina e, segnatamente, attribuendo rilievo, piuttosto che al contenuto dell'ordinanza, al valore del credito oggetto di precetto, si perverrebbe, in caso di sproporzione tra l'elevato valore del credito precettato e quello, minore, dell'ordinanza (la giurisprudenza è, ormai, orientata nel senso di riconoscere valore proporzionale all'imposta), al risultato aberrante che il creditore dovrebbe pagare una imposta di registro elevata, a fronte di una assegnazione di somme che non la giustifica (v., sul punto, ad esempio, Cass., sez. V, n. 30917/2025).
Come accennato, fatta eccezione per un accenno contenuto nella pronuncia della Corte di Cassazione n.
5889/2025, la giurisprudenza di legittimità non sembra essersi occupata, specificamente, della questione in esame, limitandosi a ribadire l'applicabilità alla fattispecie del citato art. 46, senza, tuttavia, specificare i criteri di calcolo della base imponibile dell'imposta.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, giacché, come accennato, la ricorrente ha diritto di recuperare l'imposta di registro pagata, innanzi tutto, dalla IO BR (v. le ordinanze di assegnazione) e nessuna norma, del resto, consente di obbligare l'ufficio impositore a emettere l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro di cui si tratta nei confronti del terzo anziché del creditore che riceve l'attribuzione patrimoniale.
Analoga considerazione vale per la richiesta di sospensione delle procedure di recupero dell'imposta attivate nei confronti della ricorrente, in attesa della liquidazione dell'A.Fo.R. BR.
La circostanza che sulla questione principale non si sia formato un orientamento univoco e che esista almeno un precedente di legittimità che, seppure in via incidentale, sembrerebbe avallare la tesi della ricorrente, induce a ritenere i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, il 2.12.2025.
Il giudice
AN RI