Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 45
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Avvisi di liquidazione illegittimi ex art. 46 L. 374/1991

    L'esenzione ex art. 46 L. 374/1991 si applica alle cause di valore inferiore a 1.033,00 euro. Tuttavia, la base imponibile per l'imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione deve essere calcolata sull'importo complessivo dell'ordinanza (comprensivo delle spese), non sul credito oggetto di precetto. Pertanto, l'importo complessivo delle ordinanze supera la soglia di esenzione.

  • Rigettato
    Mancata richiesta di pagamento all'IO BR

    La ricorrente ha diritto di recuperare l'imposta di registro pagata, come previsto dalle ordinanze di assegnazione, sia nei confronti della IO BR che del debitore principale. Nessuna norma impone all'ufficio impositore di emettere l'avviso di liquidazione nei confronti del terzo pignorato anziché del creditore assegnatario.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione procedure

    La circostanza che la questione principale non abbia un orientamento univoco e l'esistenza di un precedente giurisprudenziale che potrebbe avvalorare la tesi della ricorrente sono state considerate ai fini della compensazione delle spese, ma non giustificano la sospensione delle procedure di recupero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 45
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 45
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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