Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2006, n. 6701
CASS
Sentenza 8 febbraio 2006

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Massime3

In tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute negli scritti presentati nei procedimenti dinanzi alla autorità giudiziaria, scriminabili ai sensi dell'art. 598 cod. pen., spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono scritte le frasi offensive, il quale è l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte.(Fattispecie nella quale tali frasi erano contenute in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo e la Corte ha dichiarato che il giudice penale che aveva applicato la causa di non punibilità era incompetente, nella specie, a decidere sul risarcimento del danno previsto dal comma secondo dell'art. 598 cod. pen.).

In tema di diffamazione, l'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (in base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria) costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 cod. pen., in quanto riconducibile all'art. 24 Cost., e si fonda esclusivamente sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettate nell'ambito di una controversia giudiziaria, sicché non si richiede che le offese abbiano una base di veridicità o una particolare continenza espressiva.

L'art. 598 cod. pen., nella parte in cui prevede il risarcimento del danno per le frasi offensive che "concernono" l'oggetto della causa, va inteso come riferibile a quelle offese che, pur non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa, ed esso si pone in contraddizione solo apparente rispetto all'art. 89 cod. proc. civ., che dispone il risarcimento soltanto per le frasi offensive che "non riguardano" l'oggetto della causa. Quest'ultima norma va infatti intesa come riferibile alle offese non necessarie alla difesa, sebbene ad essa non estranee.

Commentari5

  • 1Art. 598 - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative
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    La massima In tema di diffamazione, può configurarsi l'esimente di cui all'art. 598, comma 1, c.p. anche quando le espressioni offensive siano contenute in una diffida stragiudiziale, prodromica a successive iniziative legali (Cassazione penale sez. V - 09/04/2019, n. 24452). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 24 aprile 2018 dalla Corte di appello di Milano, che ha ribaltato la condanna inflitta dal Tribunale della stessa città a A.P.M.M.A.D. per diffamazione aggravata ai danni del notaio G.F.. La diffamazione …

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2006, n. 6701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6701
Data del deposito : 8 febbraio 2006

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