Sentenza 8 febbraio 2006
Massime • 3
In tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute negli scritti presentati nei procedimenti dinanzi alla autorità giudiziaria, scriminabili ai sensi dell'art. 598 cod. pen., spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono scritte le frasi offensive, il quale è l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte.(Fattispecie nella quale tali frasi erano contenute in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo e la Corte ha dichiarato che il giudice penale che aveva applicato la causa di non punibilità era incompetente, nella specie, a decidere sul risarcimento del danno previsto dal comma secondo dell'art. 598 cod. pen.).
In tema di diffamazione, l'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (in base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria) costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 cod. pen., in quanto riconducibile all'art. 24 Cost., e si fonda esclusivamente sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettate nell'ambito di una controversia giudiziaria, sicché non si richiede che le offese abbiano una base di veridicità o una particolare continenza espressiva.
L'art. 598 cod. pen., nella parte in cui prevede il risarcimento del danno per le frasi offensive che "concernono" l'oggetto della causa, va inteso come riferibile a quelle offese che, pur non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa, ed esso si pone in contraddizione solo apparente rispetto all'art. 89 cod. proc. civ., che dispone il risarcimento soltanto per le frasi offensive che "non riguardano" l'oggetto della causa. Quest'ultima norma va infatti intesa come riferibile alle offese non necessarie alla difesa, sebbene ad essa non estranee.
Commentari • 5
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Rassegna di giurisprudenza L'esimente di cui all'art.598 non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, 19325/2021). La disposizione prevista dall'art. 598 concerne le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria od amministrativa, non punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed …
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Anche le offese non necessarie (nè vere), sppur non giustificate nell'ambito processual-civilistico, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 598 cod. pen., sempre che concernano l'oggetto della controversia. La ratio legis sottesa all'art. 598 cod. pen. è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa: in tema diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen., sono necessarie due condizioni, vale a dire che le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente dinanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, e che le stesse abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni …
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La massima In tema di diffamazione, può configurarsi l'esimente di cui all'art. 598, comma 1, c.p. anche quando le espressioni offensive siano contenute in una diffida stragiudiziale, prodromica a successive iniziative legali (Cassazione penale sez. V - 09/04/2019, n. 24452). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 24 aprile 2018 dalla Corte di appello di Milano, che ha ribaltato la condanna inflitta dal Tribunale della stessa città a A.P.M.M.A.D. per diffamazione aggravata ai danni del notaio G.F.. La diffamazione …
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La massima In tema di diffamazione, non è configurabile la scriminante del diritto di critica giudiziaria quando si tacci un magistrato di parzialità per ragioni politiche senza che vi sia prova della verità storica del fatto, per la intrinseca offensività della affermazione, che involge gli imprescindibili caratteri di indipendenza ed autonomia nell'esercizio della funzione giudiziaria, risolvendosi in una critica alla persona, piuttosto che alle capacità professionali del magistrato (Cassazione penale sez. V - 25/10/2021, n. 45249). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2006, n. 6701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6701 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/02/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 248
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 16549/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AR, n. a Città di Castello il 3 luglio 1974;
avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo depositata il 7 maggio 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. MURA Antonio che ha chiesto il rigetto;
Udito, per la parte civile, l'avv. Bonacci Antonio;
udito il difensore avv. Spadini Paolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza resa il 2 maggio 2003 il Giudice di pace di Arezzo, in applicazione dell'art. 598 c.p., comma 1 c.p., assolse MA AR dall'imputazione di diffamazione ai danni del funzionario di banca IS NI, accusato in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo di avere partecipato a una truffa consumata ai suoi danni facendogli sottoscrivere una richiesta di finanziamento senza che egli si rendesse conto degli impegni assunti. Con la stessa decisione il giudice di pace escluse altresì che fosse giusto riconoscere alla parte civile una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a norma dell'art. 598 c.p., comma 2. Appellata dalla parte civile IS NI, la sentenza fu riformata dal Tribunale di Arezzo limitatamente a questa seconda pronuncia, ritenuta priva di effettiva giustificazione, e MA AR fu condannato perciò al pagamento della somma di mille Euro alla parte civile.
Ricorre per cassazione AR MA e propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 51 e 598 c.p., sostenendo che, in quanto le frasi offensive erano necessarie alla sua difesa in giudizio, deve escludersi ogni titolo di responsabilità anche civile a suo carico.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla dedotta connessione, oggettiva e indispensabile, delle frasi offensive con l'esercizio del suo diritto di difesa.
Con il terzo motivo il ricorrente censura la qualificazione come simbolica della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
2. Il ricorso è fondato nella parte in cui deduce la violazione dell'art. 598 c.p.. Come risulta dalla sentenza impugnata, il tribunale ha ritenuto che, pur quando prosciolga l'imputato in applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p., comma 1, il giudice penale competente a pronunciarsi sull'imputazione contestata per le offese all'altrui reputazione possa tuttavia assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Sennonché questo assunto si fonda su un'erronea interpretazione dell'art. 598 c.p., comma 2, che attribuisce invece solo al giudice della causa nella quale sono state scritte o pronunciate le frasi offensive il potere di decidere, a conclusione del giudizio, se assegnare all'offeso una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre a disporre eventualmente la cancellazione delle frasi offensive ovvero l'annotazione della sentenza in calce agli atti che le contengano. Tanto prevede, infatti, quanto alla competenza, anche l'art. 89 c.p.c., comma 2, sebbene sulla base di diversi presupposti, la cui contraddizione con quelli previsti dall'art. 598 c.p., comma 2, come si vedrà, è solo apparente. Del resto l'art. 538 c.p.p., comma 1, applicabile evidentemente anche nel processo penale celebrato per le ingiurie o le diffamazioni in ambito giudiziale, prevede che solo "quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti". Sicché la pronuncia di proscioglimento a norma dell'art. 598 c.p., comma 1 preclude la possibilità di pronunciare il provvedimento di condanna al risarcimento dei danni che dovrebbe comunque essere adottato, se si ritenesse che l'art. 598 c.p., comma 2 sia applicabile anche nel processo penale per le ingiurie e le diffamazioni coperte da immunità giudiziale.
In realtà è discusso in dottrina se l'art. 598 c.p., comma 1 preveda una causa di giustificazione, che esclude l'illiceità del fatto, o una causa di non punibilità in senso stretto, che non ne esclude l'illiceità. Tuttavia non pare possa disconoscersi che l'art. 598 c.p. costituisce comunque un'applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p., in quanto riconducibile all'art. 24 Cost. (Cass., sez. 2^, 6 giugno 1966, Fransoni, m. 103016), e si fondi sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettate nell'ambito di una controversia giudiziaria. Sicché la sola condizione di applicabilità della norma è che "le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta" (Cass., sez. 5^, 23 settembre 1998, Lamendola, m. 214354, Cass., sez. 5^, 4 aprile 2000, Tumbiolo, m. 217523). Contrariamente a quanto avviene per l'esercizio del diritto di cronaca, ad esempio, non si richiede che le offese abbiano una base di veridicità, perché i fatti portati in giudizio sono per definizione controversi;
e ciascuna parte ha per l'appunto il diritto di esporli al giudice secondo la sua prospettiva di interesse, salva la responsabilità civile, anche per le spese, e la responsabilità penale per calunnia. Nè si richiede esplicitamente una particolare continenza espressiva, posto che un limite in proposito deriva appunto dalla necessità di una rilevanza delle offese in funzione difensiva. Ne consegue che i limiti di applicabilità dell'art. 598 c.p., comma 1 sono tutti nella funzionalità delle eventuali offese all'esercizio del diritto di agire in giudizio riconosciuto a chiunque dall'art. 24 Cost.. Ed è quindi ragionevole concludere che solo il giudice della causa in cui le frasi offensive furono scritte o pronunciate possa valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte.
In questa prospettiva deve essere infatti risolta l'apparente contraddizione tra l'art. 89 c.p.c., che prevede il risarcimento del danno solo quando le frasi offensive non riguardino l'oggetto della causa, e l'art. 598 c.p., comma 2, che ammette il risarcimento anche quando le offese riguardino l'oggetto della causa.
Infatti il riferimento alle offese che non riguardano l'oggetto della causa contenuto nell'art. 89 c.p.c., va inteso come riferibile alle offese "non necessarie alla difesa", sebbene a essa non estranee. Mentre il riferimento alle "offese che concernono l'oggetto della causa" contenuto nell'art. 598 c.p. va inteso come riferibile a quelle offese che, pur non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa. Sicché il nesso pur non necessario con l'oggetto della causa esclude comunque la punibilità del fatto;
non esclude però il risarcimento dei danni quando tale nesso non sia indispensabile alla difesa.
Nel caso in esame dunque la decisione del giudice d'appello è errata sia perché la competenza a riconoscere il risarcimento del danno spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono scritte le frasi offensive, sia perché l'evidente necessaria strumentalità alla difesa di quelle frasi escludeva la stessa ammissibilità del risarcimento.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. d), perché consiste in un provvedimento non consentito dalla legge.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese tra le parti private.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2006