Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 05/02/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02649/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08923/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8923 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala, Adrian Hila, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto del Ministro dell'interno, emesso in data 8 novembre 2018 e notificato in data 2 maggio 2019, che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 (pratica n. K10-OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2024 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 26 agosto 2015.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda con d.m. 8 novembre 2018, previa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990.
Il diniego è fondato su un precedente penale emerso nel corso dell’istruttoria sul conto dell’istante, rappresentato da una sentenza ex art. 444 e 445 c.p.p. del Tribunale di Verona del 28.04.2008 con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992 ( guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ), nonché sulla circostanza che lo stesso richiedente ha autocertificato, all’atto della presentazione della domanda, di non aver mai subito condanne.
III. – Il ricorrente con il presente strumento di gravame impugna il decreto di diniego, in quanto asseritamente affetto dai vizi di violazione dell’art. 9 l. n. 91 del 1992 e dell’art. 5 d.P.R. n. 572 del 1993. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta .
In particolare, si deduce l’inidoneità a sorreggere il provvedimento di diniego adottato della precedente condanna riportata dall’interessato, relativa ad un illecito, tra l’altro contravvenzionale, isolato e risalente nel tempo, a fronte del livello di integrazione asseritamente raggiunto dal ricorrente nella comunità nazionale.
Con riguardo, inoltre, alla contestazione della dichiarazione non veritiera per aver autocertificato di non aver riportato precedenti condanne, l’istante assume di essere stato in buona fede, visto che il reato, essendo estinto, non risultava già dal Certificato penale del casellario Giudiziale del 5 giugno 2012 (che il ricorrente ha considerato nel redigere la domanda).
IV. - Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. - All’udienza smaltimento del 13 dicembre 2024, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’ agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “ concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa ”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis , Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
III. - Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
IV. - Alla luce del quadro ricostruito, è possibile ritenere prive di pregio le censure di parte attrice, volte a confutare l’operato dell’amministrazione resistente che ha formulato, previo contraddittorio con l’interessato, un giudizio di inaffidabilità del ricorrente e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale per la sussistenza di una condanna per fatti penalmente rilevanti posti in essere nel decennio antecedente la presentazione della domanda, omettendo di dichiararla in sede di presentazione della domanda di cittadinanza.
V. – Il Collegio ritiene il provvedimento impugnato supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avendo l’Amministrazione valutato correttamente tutti fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante.
Segnatamente, non si considera irragionevole la scelta di attribuire rilevanza ad un precedente penale riscontrato in capo all’aspirante cittadino di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (ex art. 186, commi 1 e 2, d. lgs. 285/1992).
Come affermato dal giudice di appello, in relazione ad un caso analogo a quello che ci occupa, nella recentissima sentenza n. 5516 del 20 giugno 2024: “ Nella valutazione articolata che spetta all'amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini ”.
Orbene, il comportamento rimproverato al ricorrente, oggetto di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.), in quanto, seppure non commesso a ridosso della presentazione della domanda, risalendo al 2007, ricade nel c.d. “periodo di osservazione”, corrispondente al decennio (periodo di residenza “legale” inteso come “senza incorrere in violazioni della legge”) antecedente la domanda (che nel caso di specie è stata presentata nel 2015), in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status , compreso quello dell’irreprensibilità della condotta: si tratta in altre parole del frangente di vita del richiedente trascorso in Italia cui deve essere riservata maggiore attenzione al fine di stabilire se questi si trovi o meno nelle condizioni per poter acquisire la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992: cfr. Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022).
In particolare, sull’importanza del periodo di osservazione, puntualmente richiamato dal provvedimento, il Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 3216/2019 ha affermato: “ Il reato non può, inoltre, considerarsi risalente nel tempo essendo stato commesso durante il decennio antecedente l’emanazione del decreto di diniego, ossia all’interno di un arco temporale assunto dalla giurisprudenza prevalente quale adeguato periodo di riferimento per valutare l’effettiva integrazione raggiunta dal richiedente la cittadinanza italiana ” [cfr. in termini Cons. Stato. I Sez. parere n. 192/2023: “ Priva di pregio, infine, appare la censura relativa alla risalenza nel tempo delle condanne …; al riguardo, si richiama la giurisprudenza di questa Sezione che, anche recentemente, ha ribadito che la condanna riportata nel decennio antecedente non può ritenersi risalente (Sez. I, n. 1756/2022) ” e Tar Lazio, sez. V bis, n. 10636 del 2024: “ il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità ”]. Peraltro, si tenga conto che il decennio non rappresenta il periodo limite entro il quale l’Amministrazione può estendere l’indagine istruttoria. È stato infatti in proposito chiarito, “ l’art. 9, comma 1, lett. f) della l. n. 91/1992 individua nei “dieci anni” di legale residenza nel territorio della Repubblica il periodo minimo richiesto per la concessione della cittadinanza allo straniero, ma non un limite temporale alla valutazione del comportamento dello straniero che risieda in Italia da un maggiore lasso di tempo ” (Cons. Stato. I Sez. parere n. 1046/2022).
Inoltre, sempre con riferimento alla rilevanza del precedente riscontrato nell’ambito del giudizio di meritevolezza dell’acquisizione dello status e del possesso dei requisiti necessari, si fa rilevare, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, che, sebbene oggetto dell’unica decisione giudiziaria di condanna, si tratta di una fattispecie che, pur se contravvenzionale e non grave con riferimento alla pena edittale, oltre a provocare un forte allarme sociale, è connotata da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, in quanto suscettibile di mettere a rischio l’incolumità dei cittadini.
In questa prospettiva la giurisprudenza ritiene che il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere oggetto di un serio apprezzamento, in quanto volto a garantire una tutela anticipata della pubblica incolumità; detto reato, pertanto, giustifica di per sé il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza, rilevandone la portata offensiva nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. I parere n. 383 e 385 del 21 marzo 2024 nonché n. 122 del 5 febbraio 2024, confermando l’orientamento tradizionale sintetizzato dal parere n. 702 del 4 aprile 2022, e, tra tanti, Sez. I, n. 780/2020; Tar Lazio, Sez. V bis, n. 3026/2022).
Inoltre, è stato altresì osservato che si tratta di un fatto che denota un’insensibilità al rispetto delle norme del Codice della strada, che non può essere sottovalutata, visto il numero progressivamente crescente di incidenti stradali negli ultimi anni, di fronte a cui l’ordinamento ha reagito, in riscontro alle istanze di tutela della collettività, apprestando misure sempre più incisive nei confronti di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, fino a giungere all’introduzione di una fattispecie autonoma di reato per la diversa ipotesi dell’omicidio stradale (previsto e punito dall’art. 589- bis c.p., inserito con la legge n. 41/2016) ( ex multis , Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 4469/2022 e sentenze ivi richiamate).
In tale prospettiva, questo Tribunale ha inquadrato tale comportamento nell’ambito dei reati stradali, evidenziandone il disvalore sotto il profilo della mancanza di solidarietà sociale in quanto mette a rischio dell’incolumità dei passanti incidendo su beni costituzionalmente tutelati, quali la salute e integrità fisica delle persone (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 4295 e 4623 del 2022, 4703, 4945, 6126, 6490, 8045, 8308 del 2022, da ultimo n. 16221/22). A tale riguardo è stato ritenuto che “ la guida in stato di ebbrezza commessa in violazione dell’art. 186 del codice della strada effettivamente provoca un forte allarme sociale ed è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché posto a presidio della sicurezza pubblica. Si tratta di un fatto di reato che denota una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, insensibilità che è stata causa, negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad un generale inasprimento delle pene per i reati stradali con la legge n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”) e, più di recente, anche ad introdurre una fattispecie autonoma per la diversa ipotesi dell’omicidio stradale (previsto e punito dall’art. 589-bis c.p. inserito con la Legge n. 41/2016) al fine di aggravare il trattamento sanzionatorio dei conducenti che, al momento del fatto, si trovino in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti” (cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 4469/2022). In questa prospettiva, valga anche richiamare il recente parere Cons. Stato n. 702/2022 che ha avuto modo di ribadire che “il reato di guida in stato di ebbrezza, oltre a provocare un forte allarme sociale, pur se non grave con riferimento alla pena edittale, è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, essendo posto come tutela anticipata della pubblica incolumità, e pertanto giustifica il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza” (cfr. Cons. St., sez. I, parere n. 653/2022; n. n. 960/2022; n. 1225/2022; 1145/2022, 1138/2022 ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1218/2023).
Alla luce delle considerazioni sopra richiamate è stato ritenuto non irragionevole il giudizio di disvalore su tali condotte di guida chiarendo che non vale, “ in senso contrario, sostenere che “non è legittimo pretendere dallo straniero un quantum di moralità maggiore rispetto a quello esigibile dal cittadino” dato che la mancanza addebitata non consiste nel consumo di sostanze (alcooliche o stupefacenti) in sé considerato, quanto, piuttosto, nel fatto di mettersi alla guida in stato uno stato alterato dall’assunzione di tali sostanze (cd. stato di ebbrezza), mettendo in tal modo a repentaglio l’incolumità altrui (soprattutto delle fasce più deboli della popolazione che finiscono per essere le vittime più frequenti degli incidenti che ne conseguono: bambini, anziani, portatori di handicap etc. come risulta dai recenti fatti di cronaca) ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 3677/2023).
In ogni caso, il Collegio conosce altresì l’insegnamento di parte della giurisprudenza, evocata dal ricorrente, che si è occupata della rilevanza di fatti ritenuti “di modesto rilievo penale” – anche con specifico riferimento alla guida in stato di ebbrezza – costituenti un episodio isolato e risalente (cfr. Cons. St., sez. III, nn. 8022, 4151, 1893 del 2021; n. 1837/2019; 14/05/2019 n. 3121; n. 1837/2019; n. 2185/2015; n. 4159/2011), secondo cui, nell’esaminare la richiesta per l’ottenimento della cittadinanza italiana, nel caso di una condanna pregressa per un episodio isolato e commesso in tempo risalente, il Ministero dell’Interno è chiamato a valutare se il comportamento del richiedente, per le concrete modalità del fatto contravvenzionale sia concretamente indice di un mancato inserimento sociale e, quindi, di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale o se, al contrario, simile comportamento, tenuto conto, nel complesso, dell’entità della violazione, oltre che della sua condotta di vita, della sua permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa e di tutti gli elementi ritenuti rilevanti a tal fine, non debba reputarsi insufficiente a denotare quella mancata adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico che preclude il rilascio della cittadinanza.
Ne deriva che, da un lato, si deve escludere la valenza automaticamente ostativa di tali condanne, dall’altro lato, si deve del pari escludere che gli elementi favorevoli sopraindicati comportino l’automatica vanificazione della rilevanza delle medesime condotte, le quali, invece, pongono in capo all’Amministrazione l’onere di valutare tutto quel complesso degli specifici elementi, positivi e negativi, che risultino rilevanti nel caso concreto al fine di esprimere un giudizio sull’effettiva assimilazione, da parte del richiedente, dei valori fondamentali su cui si regge la comunità di cui lo stesso aspira a far parte nonché di formulare una valutazione prognostica sull’inserimento dello stesso nella medesima comunità (tanto che le sentenze richiamate hanno annullato i provvedimenti negativi per difetto di motivazione, con “rinvio per il riesame”).
Quindi il giudizio prognostico negativo non è stato formulato in maniera irragionevole, come riconosciuto dall’orientamento giurisprudenziale richiamato (Consiglio di Stato, sez. III, n. 7036/2020; Consiglio di Stato, sez. I, n. 779/2020 e 780/2020; 2183/2020, n. 670/2022, 702/2022, 1145/2022, 1223/2022, 1225/2022, 1288/2022, 1290/2022, 1302/2022, 1436/2022, 1479/2022, 1761/2022, 1936/2022, confermando i precedenti risalenti già a Consiglio di Stato, sez. I, n. n. 1430/2011,- 102/2013, 2557/2014, 4194/2014, 557/2015, 1117/2015, 1153/2016, 452/2018, 580/2018, 3216/2019), cui questo Tribunale ha aderito, da ultimo, con la recente sentenza n. 10636/2024, sopra richiamata, in cui si evidenzia come “ il comune sentire nei confronti dei reati stradali ha subito un'evoluzione nel nostro Paese che si è progressivamente allineato al giudizio di disvalore già espresso dagli ordinamenti nei diversi Paesi: dall'iniziale atteggiamento di tolleranza di certi comportamenti spavaldi alla guida, che potevano essere giustificati in un'epoca in cui erano poco rischiosi a causa della limitata quantità di veicoli in circolazione nell'Italia del dopoguerra, si è infatti progressivamente passati ad un approccio sempre più severo, dovuto all'enorme aumento di incidenti ”, che ha indotto il legislatore ad intervenire con le soprarichiamate legge n. 94/2009, la legge n. 41/2016 (che ha introdotto l'art. 589-bis c.p.) e, da ultimo, la legge 177/2024 che ha introdotto significative novità in materia di sicurezza stradale e di revisione del Codice della Strada, con interventi mirati a rafforzare la sicurezza stradale, modificando in particolare gli articoli 186 e 187, relativi rispettivamente alla guida in stato di ebbrezza e alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La stessa sentenza n. 10636/2024 ancora precisa che: “ Le misure adottate non sono percepite come sufficienti, dato che il problema nel tempo si è ulteriormente aggravato, essendo fatto notorio il recente incremento di incidenti mortali o con gravi lesioni dovuti alla guida sotto l'effetto di alcool o sostanze psicotrope, che, come risulta dai recenti fatti di cronaca, vede come vittime più frequenti (oltre ai conducenti stessi che non figurano nelle statistiche e a chi utilizza modalità alternative di trasporto) le cd. fasce deboli della popolazione (bambini, anziani, portatori di handicap). L'aumento di tali incidenti e la gravità delle conseguenze ha molto colpito l'opinione pubblica, ingenerando in ampi strati della popolazione un diffuso senso di insicurezza, oltre ad un generalizzato senso di ingiustizia per l'impunità oppure per la lievità delle conseguenze a carico del guidatore (spesso nemmeno identificato, in caso fuga del conducente, che talvolta nemmeno si accorge di aver investito il passante; talvolta è lui stesso l'unica vittima, tanto che, in caso di morte, si ha una sottostima statistica del fenomeno). In tali circostanze risulta tutt'altro che irragionevole il giudizio di disvalore di tale condotta, a prescindere dalle conseguenze effettivamente prodotte, dato che il danno potrebbe non essersi verificato per circostanze del tutto casuali (magari grazie all'abilità del passante a schivare l'impatto), ed a prescindere anche dalla qualificazione penale del comportamento o dall'eventuale intervento di leggi di depenalizzazione (spesso determinate esclusivamente da politiche di deflazione dell'affollamento carcerario), oppure dalla distinzione in base alla quantità del tasso alcolemico ai fini dell'irrogazione della sanzione, penale o amministrativa (a quest'ultimo riguardo va peraltro ricordato che il pericolo per l'incolumità altrui insorge già con l'assunzione di una modica quantità di alcool, tanto che in alcuni Paesi è vietato mettersi alla guida anche in tali condizioni, dato che persino ad una bassa concentrazione comporta comunque una riduzione del livello di attenzione, del controllo dei riflessi e riduzione delle inibizioni, come chiunque può constatare grazie ai simulatori di guida a disposizione sull'internet). Se si guarda alla condotta tenuta non dal punto di vista penalistico, della proporzionalità della sanzione da irrogare in base alla colpevolezza dell'autore ed alla gravità del danno effettivamente prodotto, ma la si considera per la sua valenza sintomatica di "indicatore del grado di condivisione di valori fondamentali per la Comunità", risulta allora comprensibile e condivisibile il giudizio prognostico sfavorevole formulato dall'Amministrazione, che a ragione lo ha considerato indicativo della scarsa attitudine ad assumersi i doveri che incombono sul cittadino, in primis il dovere di solidarietà nei confronti del prossimo, violato da condotte che ne mettono a repentaglio la vita e l'incolumità fisica. Le conseguenze del diniego della naturalizzazione non possono neppure essere ritenute sproporzionate considerato il valore della posta in gioco e la durata solo temporanea degli effetti del provvedimento di diniego della cittadinanza. Il sacrificio dell'aspirazione dello straniero ad acquisire la cittadinanza italiana è infatti limitato nel tempo: il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di naturalizzazione non ha alcun effetto definitivo, dato che la richiesta può essere ripresentata, senza alcun limite, non appena superati i fattori ostativi, già solo un anno dopo il primo rifiuto, come espressamente sancito dall'art. 5 del DPR 572/1992, recante Regolamento di esecuzione della legge n. 91/1992. Invece il DPR che accoglie l'istanza conferisce lo status in modo irrevocabile. Il sacrificio è limitato anche dal punto di vista sostanziale: il diniego della cittadinanza non comporta "l'esclusione dello straniero dalla società" e tantomeno la sua espulsione, essendo le "conseguenze negative" che ne discendono limitate alla mancata attribuzione (immediata) dei diritti politici e della possibilità di esercitare funzioni pubbliche da parte dello straniero, dato che l'acquisto di tali posizioni di vantaggio viene ad essere differito nel tempo. Com'è noto il DPR di "concessione" della cittadinanza, nonostante la denominazione, costituisce un atto di ammissione di un nuovo membro nella Comunità politica nazionale, conferendogli, a completamento e coronamento del percorso di integrazione effettivamente maturato, quella "frazione di sovranità" (in quanto viene a far parte del Popolo italiano, cioè di un elemento costitutivo dello Stato) che gli consente di partecipare alla scelte fondamentali per la vita della Nazione tramite l'elettorato attivo e passivo al Parlamento Nazionale (cui sono riservate le decisioni di massimo rilievo a livello internazionale, in particolare in merito all'adozione di trattati politici, alla modifica dei confini, all'entrata in guerra che, in teoria, potrebbe interessare lo stesso Stato di appartenenza del naturalizzando) e di divenire titolare di cariche o impieghi che comportino direttamente o indirettamente l'esercizio di poteri pubblici (si pensi all'esercizio delle funzioni diplomatiche oppure della conduzione di forze armate in situazioni in cui sia coinvolto il Paese di origine dell'interessato). In ogni caso, le limitazioni sopraindicate sono compensate dalla mancata imposizione dei "correlativi doveri pubblici" ai quali il richiedente altrimenti sarebbe stato assoggettato con il DPR di conferimento della cittadinanza. Come evidenziato dagli studiosi, lo status di cittadino non consiste esclusivamente in posizioni di vantaggio, ma comporta anche l'assunzione di doveri pubblici - che costituiscono la "contropartita" dell'attribuzione di diritti politici - che gravano solo sul connazionale. Questi non sono limitati al dovere di contribuire allo sviluppo socio-economico della Nazione, derivante dagli art. 2 e 52 Cost., ma includono anche il "sacro dovere di difendere la Patria" sancito dall'art. 53 della Costituzione, che rischia di tornare di attualità nell'attuale congiuntura internazionale per cui, in caso di mobilitazione generale, mentre lo straniero sarebbe libero di allontanarsi dall'Italia e mettersi in salvo altrove, il connazionale che lo facesse incorrerebbe in gravi sanzioni e sarebbe comunque forzatamente fatto rientrare nel proprio Paese per difenderlo ”.
VI. – A quanto sopra affermatosi si aggiunga, a conferma della correttezza dell’operato della p.a., che l’avversato diniego è altresì fondato sull’aver autocertificato in sede di presentazione della domanda di cittadinanza di non aver riportato condanne penali.
Sull’omessa autocertificazione della precedente condanna, non appaiono dirimenti le argomentazioni difensive della parte circa l’erronea convinzione, maturata in buona fede (visto che il reato, estinto, non era menzionato nel certificato penale richiesto da privati), di non avere precedenti penali, ciò in quanto ai fini della domanda, con riferimento alla posizione giudiziaria in Italia, l’autocertificazione ha chiaramente ad oggetto l’aver o meno riportato condanne penali in Italia, anche ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 185/2025).
Sul punto, in disparte la punibilità in sede penale di tale falsa autodichiarazione, la giurisprudenza è costante nell’affermare che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco. Ne consegue, ulteriormente, che la disposizione non lascia margini di discrezionalità alle amministrazioni in quanto il diniego della cittadinanza si pone come inevitabile conseguenza dell’accertata dichiarazione mendace, circostanza confermata dalle risultanze in atti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 05.07.2021, n. 7395). Peraltro, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, l’omessa dichiarazione è comunque indicativa di una non compiuta integrazione, in quanto può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione, il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte della straniera ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis (cfr. da ultimo, ex pluris , Cons. Stato, sez. III, 185/2025 cit.; T.A.R. Lazio, sez. I ter, 31/08/2020 n. 9289; n.10317/2020; n. 7919/21; cfr., da ultimo, n. 6541/2021).
VII. - Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Collegio conclusivamente ritiene che il precedente penale, emerso nel corso della fase istruttoria sul conto del richiedente, sia stato ragionevolmente ritenuto ostativo al rilascio dello status , non potendo assumere valore dirimente neanche gli ulteriori presunti elementi di favore allegati dal ricorrente nel corso del presente giudizio.
In particolare, sono da ritenere inconsistenti gli argomenti sulla mancata valutazione globale dello stesso, della complessiva condotta tenuta e del livello di integrazione raggiunto, visto che il Collegio rileva che in realtà l’interessato non allega alcun elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato.
Invero, neanche lo stabile inserimento socio-economico, come più volte chiarito dalla Sezione, rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale ( ex multis , Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022).
In altri termini il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall'art. 4 co. 3 e 5 co 5 T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.
L’inserimento sociale e professionale dell’istante rappresenta un elemento sintomatico di una raggiunta situazione di normalità che consente la permanenza dello straniero in Italia, ma non consiste in una particolare benemerenza tale da indurre la Pubblica Amministrazione a ritenere l’interesse pubblico ad integrare nella comunità nazionale un elemento se ha dimostrato di non condividerne i fondamentali valori di solidarietà e sicurezza.
In altre parole, si richiede che l’istante sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.
VIII. - Infine, a favore della posizione del ricorrente, il Collegio ritiene in ogni caso opportuno rammentare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro (già dopo un anno dal primo rifiuto) e che dunque le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “ interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente ” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’istante può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Quindi, per il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, ha ritenuto recessivo l'interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, l’irragionevolezza è altresì esclusa alla luce della circostanza che il diniego di cittadinanza provoca il solo svantaggio temporale sopraindicato, il quale risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione di tale status . Da tale punto di vista, infatti, risulta inopportuno ampliare la platea dei cittadini mediante l'inserimento di un nuovo componente ove sussistano dubbi sulla sua attitudine a rispettare i valori fondamentali per la comunità di cui diviene parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica.
IX. - In conclusione, il Collegio, muovendosi nell’angusto solco di un sindacato meramente estrinseco e formale, ritiene che il ricorso deve essere respinto, non avendo rinvenuto, per tutto quanto osservato, la presenza di elementi in grado di scalfire la legittimità dell’operato della p.a. nell’esercizio del potere altamente discrezionale attribuitole dal legislatore, alla luce dei vizi dedotti con l’atto introduttivo del presente giudizio.
X. - Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie esaminata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente
Luca Emanuele Ricci, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.