Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17669 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
7669 /02 Aula 'A' REPUB L OLG ALIANO LA CO TE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IN MILEO Presidente R.G.N. 9988/00 Consigliere Cron. 41520 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 26/06/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MA OC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA N.195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar MARIO SICIGNANO di TORINO dell'11 giugno 2002, Rep. n. 35249; - ricorrente contro in persona del legale VINCENZO BONA SRL, pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e2002 3051 difende unitamente all'avvocato AGOSTINO PACCHIANA -1- PARRAVICINI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza 11. 1439/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 25/06/99 R.G.N. 1259/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi. -2- R.G. n. 9988/00 Svolgimento del processo Il sig. CC NC, ricorre per la cassazione della sentenza, descritta in epigrafe, del Tribunale di Torino che, confermando quelle (non definitiva e definitiva) di primo grado, ha respinto la sua domanda volta ad ottenere la condanna della s.r.l. IN BO, presso la quale aveva lavorato, dal giugno '80 al maggio '93, in qualità di addetto a macchine litografiche, al ri- sarcimento del danno biologico che assumeva derivato sia da un infortunio, per quanto ancora interessa, escluso quello risalente al 1982, subito nell'a- prile 1985 quando, scivolando da una scala aziendale, aveva riportato una frattura alla piramide nasale, con conseguente ostacolo respiratorio, sia con- seguente all'insieme delle tecnopatie (ipoacusia bilaterale, epatopatia eso- tossica) provocate dalla rumorosità e dall'inquinamento ambientale per le sostanze usate (trielina, benzina, petrolio), per le quali, essendo state trascu- rate appropriate protezioni, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gli aveva riconosciuto una rendita complessiva pari al 45 %, anche a causa del deficit respiratorio e della limitazione funzionale alla caviglia sx derivata dal primo infortunio. La sentenza impugnata ha argomentato che il lavoratore non aveva provato che la srl IN BO, subentrata ad un ramo dell'azienda Arti grafiche IN BO srl nel dicembre 1990, fosse a conoscenza dell'infortunio subito nell'85, sia perché l'incidente non risultava iscritto nei libri dell'a- zienda trasferita (Arti grafiche IN BO srl) alla attuale controparte, sia perché "neppure è stata allegata, da parte del NC, documentazione medica di data prossima al 15.5.1985, atta ad ingenerare il dubbio circa la consapevolezza dell'infortunio da parte della datrice di lavoro... (risalendo) la prima certificazione... dell'infortunio... addirittura al 1989..., cosicché neppure si può attribuire con certezza un collegamento causale tra infortu- nio ed attività espletata... ". Aggiungeva, inoltre, la sentenza, condividendo le valutazioni dell'Ausiliare con riferimento alla richiesta del NC collegata alle malattie professio- nali (per le quali era stata disposta, in sede penale, l'archiviazione su richie- sta del P.M.), da un lato che "parte appellante non prospetta alcuna partico- lare specifica censura (tecnicamente evidenziabile) nei confronti della con- sulenza tecnica d'ufficio del dr. Gatti" e, dall'altro, che, con riferimento al- l'ipoacusia, "...il danno è praticamente nullo.." e, in relazione all'epatopatia, la malattia è "..solo possibile, ma non sicura e neppure molto probabile..", con un danno in ogni caso non superiore al 4%. Contro questa sentenza il ricorrente prospetta i vizi di motivazione e le vio- lazioni di legge infra descritti. Resiste l'intimato con controricorso integrato da memoria. Motivi della decisione Il sig. NC denunciando con il ricorso per cassazione "violazione di legge e contraddittoria motivazione - infortunio del 15/5/1985"-osserva che, avendo la srl IN BO acquistato dalla Arti grafiche IN BO srl, a sua volta subentrata alla Quetzal srl, "già Tipografia IN BO s.a.s.", il ramo d'azienda in cui egli era occupato, l'assenza di "una sostan- ziale mutazione organica" rende insostenibile la tesi che la IN BO srl "non sia mai stata a conoscenza delle vicende" della Arti grafiche Vin- cenzo BO, con conseguenze sia sotto il profilo della solidarietà delle ob- bligazioni, tenuto conto dell'estensione del concetto "crediti di lavoro", sia dell'irrilevanza delle scritture dell'azienda trasferita in caso di continuazio- ne, senza soluzione, del rapporto di lavoro. Aggiunge, inoltre, che il Giudice collegiale ha trascurato di considerare, con riferimento alla condivisa ctu, che il riconoscimento della rendita Inail, oltre ad avvalorare l'origine professionale dell'ipoacusia e dell'epatopatia, evidenziava l'insufficienza della valutazione medico-legale assunta a fon- damento della decisione, oltretutto presa senza l'indagine testimoniale ri- 4 chiesta, lamentando, che: "In ogni caso, quanto meno il 4 % (indicato dal CTU -nota dell'est.) andava riconosciuto.". Le censure, pur distintamente formulate, l'una espressamente titolata e di- scussa con riferimento all'infortunio dell'85, l'altra incentrata sul versante delle malattie, possono, per economia di giudizio, essere trattate e valutate congiuntamente. Entrambe, tuttavia, non meritano di essere accolte, perché ad ambedue le sottese questioni il Giudice d'appello ha risposto con una duplice ratio de- cidendi, una sola delle quali è stata contestata con il ricorso, mentre l'altra sorregge autonomamente la decisione. Infatti, quanto all'infortunio, il ricorrente si é limitato a denunciare il mal- governo del principio di solidarietà padronale effettuato dal Tribunale in ca- so di trasferimento d'azienda, ma ha trascurato di censurare quella parte del- la sentenza che, rilevando l'ambiguità del riferimento temporale dell'infor- tunio del 1985, ma per la prima volta riscontrato nel 1989, ha escluso l'esi- stenza della prova del nesso di causalità mentre, per quanto riguarda le ma- lattie, ha omesso di evidenziare l'errore logico giuridico in cui sarebbe in- corso il Tribunale per aver ritenuto, conformemente alla relazione peritale, che esse erano state reputate scarsamente riferibili all'attività lavorativa: con riferimento all'ipoacusia "...il danno è praticamente nullo.." e, in rela- zione all'epatopatia, la malattia è "..solo possibile, ma non sicura e neppure molto probabile..". Trattandosi, infatti, di un giudizio di merito va riaffermato il principio di di- ritto secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, non possono essere pro- spettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle prece- denti fasi. (Cass. 23 giugno 1995, n. 7100) D'altra parte questo concetto "trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico (e, per esse, alla sentenza che le abbia recepite in sede di motivazione), con la conseguenza che dette contestazioni sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione 5 sempre che ne risulti la tempestiva proposizione dinanzi al giudice di meri- to, e che la tempestività di tale proposizione risulti, a sua volta, dalla sen- tenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ri- corso, con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette erano state formulate, onde consentire alla Corte di controllare, ex actis, la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel me- rito la questione sottopostale". (Cass., 29 settembre 1998, n. 9711) Infine, con specifico riferimento alla denuncia in argomento, é appena il са- so di rilevare che la difesa del ricorrente omette del tutto di indicare, nell'esposizione del ricorso, ex art. 366, n. 3, cod. proc. civ., quali fossero i capitoli di prova testimoniale, di cui era stata richiesta vanamente l'ammis- sione, sicché non se ne può in questa sede valutare il carattere di decisività, necessario per un apprezzamento favorevole della censura. Le spese processuali di questo giudizio di cassazione seguono la soccom- benza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali che liquida in € 12,50, oltre € 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari. Così deciso in Roma il 26 giugno 2002 ISTRO Il Consigliere esp , E DA OGN ESENTE DA POSTA DI BOLLO, DI sid I SPESA , TASSA Pre Il DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 illo DELLA LEGGE 11:0:70 N: 583 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 1DIC 20021/010/2002 IL CANCELLIERZ 6