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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MANGIARACINA GAETANO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 500/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500004292000 TASSA AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200012625316000 TASSA AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210035413228000 TASSA AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/05/2025 innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ricorre contro l'Agenzia delle Entrate/ Riscossione e nei confronti della Regione Siciliana – Ass. Regionale dell'Econ. Finanze e Credito avverso la comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n. 299 80202500004292/000 di € 16.226,02 sull'autovettura AUDI A1 SB 1.6 TDI – Targata Targa_1, notificatogli in data 28/03/2025, limitatamente alle seguenti presupposte cartelle di pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 299 2020 0012625316/000 relativa a Tasse Automobilistiche – Anno 2017 per complessive € 806,49 asseritamente notificata in data 08/02/2023;
2. Cartella di pagamento n. 299 2021 0035413228/000 relativa a Tasse Automobilistiche – Anno 2016 per complessive € 282,70 asseritamente notificata in data 02/02/2023.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del preavviso di Fermo Amministrativo per mancata notifica delle cartelle sopra indicate e la decadenza/prescrizione delle stesse (Tassa Auto prescrizione 3 anni), in quanto, dalla loro presunta notifica ad oggi, non vi è stato alcun atto interruttivo. Conclude chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo, in relazione alle cartelle sopra menzionate con vittoria delle spese ed onorari.
Costituitasi l'Agenzia delle Entrate/Riscossione in data 15/07/2025 controdeduce ai motivi di ricorso, limitatamente alle cartelle di pagamento enunciate dal ricorrente, fermo restando la validità dell'atto impugnato, a tal fine deposita la documentazione attestante l'avvenuta regolare notifica delle citate cartelle propedeutiche all'atto impugnato (In atti) e deposita altresì la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita in data 27/11/2024, valevole a tutti gli effetti di legge come atto interruttivo della prescrizione. Conclude, pertanto, per il rigetto della sospensione, e la conferma della legittimità degli atti impugnati con vittoria di spese e compensi.
Con successive memorie del 05/09/2025 e 20/11/2025, Parte ricorrente, fermo restando quanto assunto con il ricorso introduttivo, ha contestato le relate di notifica prodotte dall'Agente della Riscossione (una per ogni cartella) non collegabili alle cartelle poiché le stesse non risultano prodotte in allegato alle ricevute postali;
inoltre insiste sulla prescrizione della pretesa impositiva ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 953/82.
All'udienza del 29/09/2025 la Corte, in composizione monocratica, tenuto conto del disposto dell'art. 47 del
D. Lgs., dispone la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato rinviando il merito della controversia all'udienza del 15/12/2025, ore 9,00.
In data 11/12/2025 si costituisce in giudizio la Regione Sicilia Ass. Econ. Dip. Finanze e Credito, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Alla pubblica udienza del 15/12/2025 (udienza fissata per la trattazione del merito) la difesa insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi agli atti depositati, e considerata la tardiva costituzione della Regione
Sicilia chiede, pertanto, un rinvio per esaminare gli atti prodotti dalla Regione Sicilia. La Corte, in composizione monocratica rinvia la causa al 26/01/2026 ore 9,00, con collegamento da remoto con l'Ader. All'udienza del 26/01/2026, presente solo l'Ader, in collegamento da remoto, il quale insiste per il rigetto del ricorso riportandosi agli atti depositati, il Giudice pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione - dettata a verbale (15/12/2025) dal difensore del ricorrente - della costituzione in giudizio della Regione Sicilia per essere stata prodotta in ritardo (11/12/2025).
Al riguardo, osserva la Corte che, in tema di contenzioso tributario, l'art.32 del D. Lgs. 546 del 1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione.
Secondo consolidata giurisprudenza, tale termine, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria e quindi sanzionato con la decadenza. Nella fattispecie, la Regione Sicilia –
Ass. Reg. dell'Econ. Dip. Finanze e Credito si è costituita ed ha depositato il fascicolo senza il rispetto del menzionato termine decadenziale. Ne consegue che resta inibito al giudice fondare la propria decisione su tali documenti tardivamente depositati.
In altre parole, detti documenti, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla loro regolarità e valenza, non possono essere presi in considerazione alcuna e non sono idonei a suffragare le eccezioni della parte resistente ed a contrastare i motivi posti a fondamento del ricorso.
Ciò premesso, osserva il Giudice, dalla documentazione in atti depositata dall'Ufficio, che la notificazione delle cartelle deve ritenersi correttamente eseguita dall'Agente della Riscossione.
Tanto rilevato, osserva la Corte, che l'eccezione di prescrizione dei crediti di cui alle prodromiche cartelle di pagamento, aventi ad oggetto la tassa automobilistica, proposta con l'atto oggi impugnato risulta fondata.
Ed infatti:
1.Cartella di pagamento n. 299 2020 0012625316/000 relativa a Tasse Automobilistiche – Anno 2017 per complessive € 806,49 notificata in data 08/02/2023 risulta prescritta poiché notificata dopo il 31/12/2022
(termine prorogato di 24 mesi per effetto dell'art. 68 comma 4/bis del D. L. 18/20), nonostante sia stata seguita dalla notifica di una intimazione di pagamento in data 27/11/2024 e successivamente dall'atto oggi impugnato;
2.Cartella di pagamento n. 299 2021 0035413228/000 relativa a Tasse Automobilistiche – Anno 2016 notificata in data 02/02/2023 risulta prescritta poiché notificata dopo il 31/12/2019, nonostante sia stata seguita dalla notifica di una intimazione di pagamento in data 27/11/2024 e successivamente dall'atto oggi impugnato.
In conclusione, il ricorso va accolto, con rideterminazione dell'ammontare della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e, per l'effetto, annullare le cartelle di pagamento presupposte riguardanti la tassa auto 2016 e 2017. Stante la peculiarità delle questioni trattate, si ritiene giusto compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di AP, Sezione II:
1. Accoglie il ricorso;
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate/Riscossione e la Regione Sicilia – Ass. Reg. dell'Economia, Dip. Finanze
e Credito al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 500,00, oltre oneri e accessori, in ragione del 50% ciascuno in favore del ricorrente.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26/01/2026.
Il Giudice
ET RA
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MANGIARACINA GAETANO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 500/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500004292000 TASSA AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200012625316000 TASSA AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210035413228000 TASSA AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/05/2025 innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ricorre contro l'Agenzia delle Entrate/ Riscossione e nei confronti della Regione Siciliana – Ass. Regionale dell'Econ. Finanze e Credito avverso la comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n. 299 80202500004292/000 di € 16.226,02 sull'autovettura AUDI A1 SB 1.6 TDI – Targata Targa_1, notificatogli in data 28/03/2025, limitatamente alle seguenti presupposte cartelle di pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 299 2020 0012625316/000 relativa a Tasse Automobilistiche – Anno 2017 per complessive € 806,49 asseritamente notificata in data 08/02/2023;
2. Cartella di pagamento n. 299 2021 0035413228/000 relativa a Tasse Automobilistiche – Anno 2016 per complessive € 282,70 asseritamente notificata in data 02/02/2023.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del preavviso di Fermo Amministrativo per mancata notifica delle cartelle sopra indicate e la decadenza/prescrizione delle stesse (Tassa Auto prescrizione 3 anni), in quanto, dalla loro presunta notifica ad oggi, non vi è stato alcun atto interruttivo. Conclude chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo, in relazione alle cartelle sopra menzionate con vittoria delle spese ed onorari.
Costituitasi l'Agenzia delle Entrate/Riscossione in data 15/07/2025 controdeduce ai motivi di ricorso, limitatamente alle cartelle di pagamento enunciate dal ricorrente, fermo restando la validità dell'atto impugnato, a tal fine deposita la documentazione attestante l'avvenuta regolare notifica delle citate cartelle propedeutiche all'atto impugnato (In atti) e deposita altresì la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita in data 27/11/2024, valevole a tutti gli effetti di legge come atto interruttivo della prescrizione. Conclude, pertanto, per il rigetto della sospensione, e la conferma della legittimità degli atti impugnati con vittoria di spese e compensi.
Con successive memorie del 05/09/2025 e 20/11/2025, Parte ricorrente, fermo restando quanto assunto con il ricorso introduttivo, ha contestato le relate di notifica prodotte dall'Agente della Riscossione (una per ogni cartella) non collegabili alle cartelle poiché le stesse non risultano prodotte in allegato alle ricevute postali;
inoltre insiste sulla prescrizione della pretesa impositiva ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 953/82.
All'udienza del 29/09/2025 la Corte, in composizione monocratica, tenuto conto del disposto dell'art. 47 del
D. Lgs., dispone la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato rinviando il merito della controversia all'udienza del 15/12/2025, ore 9,00.
In data 11/12/2025 si costituisce in giudizio la Regione Sicilia Ass. Econ. Dip. Finanze e Credito, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Alla pubblica udienza del 15/12/2025 (udienza fissata per la trattazione del merito) la difesa insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi agli atti depositati, e considerata la tardiva costituzione della Regione
Sicilia chiede, pertanto, un rinvio per esaminare gli atti prodotti dalla Regione Sicilia. La Corte, in composizione monocratica rinvia la causa al 26/01/2026 ore 9,00, con collegamento da remoto con l'Ader. All'udienza del 26/01/2026, presente solo l'Ader, in collegamento da remoto, il quale insiste per il rigetto del ricorso riportandosi agli atti depositati, il Giudice pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione - dettata a verbale (15/12/2025) dal difensore del ricorrente - della costituzione in giudizio della Regione Sicilia per essere stata prodotta in ritardo (11/12/2025).
Al riguardo, osserva la Corte che, in tema di contenzioso tributario, l'art.32 del D. Lgs. 546 del 1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione.
Secondo consolidata giurisprudenza, tale termine, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria e quindi sanzionato con la decadenza. Nella fattispecie, la Regione Sicilia –
Ass. Reg. dell'Econ. Dip. Finanze e Credito si è costituita ed ha depositato il fascicolo senza il rispetto del menzionato termine decadenziale. Ne consegue che resta inibito al giudice fondare la propria decisione su tali documenti tardivamente depositati.
In altre parole, detti documenti, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla loro regolarità e valenza, non possono essere presi in considerazione alcuna e non sono idonei a suffragare le eccezioni della parte resistente ed a contrastare i motivi posti a fondamento del ricorso.
Ciò premesso, osserva il Giudice, dalla documentazione in atti depositata dall'Ufficio, che la notificazione delle cartelle deve ritenersi correttamente eseguita dall'Agente della Riscossione.
Tanto rilevato, osserva la Corte, che l'eccezione di prescrizione dei crediti di cui alle prodromiche cartelle di pagamento, aventi ad oggetto la tassa automobilistica, proposta con l'atto oggi impugnato risulta fondata.
Ed infatti:
1.Cartella di pagamento n. 299 2020 0012625316/000 relativa a Tasse Automobilistiche – Anno 2017 per complessive € 806,49 notificata in data 08/02/2023 risulta prescritta poiché notificata dopo il 31/12/2022
(termine prorogato di 24 mesi per effetto dell'art. 68 comma 4/bis del D. L. 18/20), nonostante sia stata seguita dalla notifica di una intimazione di pagamento in data 27/11/2024 e successivamente dall'atto oggi impugnato;
2.Cartella di pagamento n. 299 2021 0035413228/000 relativa a Tasse Automobilistiche – Anno 2016 notificata in data 02/02/2023 risulta prescritta poiché notificata dopo il 31/12/2019, nonostante sia stata seguita dalla notifica di una intimazione di pagamento in data 27/11/2024 e successivamente dall'atto oggi impugnato.
In conclusione, il ricorso va accolto, con rideterminazione dell'ammontare della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e, per l'effetto, annullare le cartelle di pagamento presupposte riguardanti la tassa auto 2016 e 2017. Stante la peculiarità delle questioni trattate, si ritiene giusto compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di AP, Sezione II:
1. Accoglie il ricorso;
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate/Riscossione e la Regione Sicilia – Ass. Reg. dell'Economia, Dip. Finanze
e Credito al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 500,00, oltre oneri e accessori, in ragione del 50% ciascuno in favore del ricorrente.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26/01/2026.
Il Giudice
ET RA