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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3082/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3082/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ,
[...] C.F._3 Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio
[...] C.F._4 dell'avv. ALESSANDRO GUIDO DEMARTIS, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Sassari, Via Capitano Bellieni 5 attori c o n t r o
(C.F. ) Parte_5 C.F._5 convenuta contumace
C O N C CP_1
Per gli attori, come da atto di citazione:
“Contrariis reiectis;
1. Accertare e dichiarare giudizialmente verificata la scrittura privata di compravendita inter partes del 16 novembre 2022 e dunque, ex art. 2932 c.c., dichiarare il trasferimento della piena proprietà della quota pari al 4/100 del terreno edificabile sito in Nuoro tra la via Galileo Galilei e Luigi Oggiano, distinto al catasto terreni al Foglio 52, Mappali n. 66, n. 105 e n. 2034 da parte della venditrice sig.ra , nata ad [...] il Parte_5
pagina 1 di 4 31.10.1938, CF , nella misura di 1/100 ciascuno, in C.F._5 favore degli acquirenti , nata ad [...] il [...], Parte_1
CF , nata ad [...] C.F._1 Parte_2
(SS) il 16.1.1950, CF , , C.F._2 Parte_3 nata ad [...] il [...], CF , C.F._3 [...]
nato ad [...] il [...], CF Parte_4
ordinando al Conservatore di trascrivere la sentenza C.F._4 con esonero dello stesso da ogni responsabilità in merito.
2. Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , con atto di citazione
[...] Parte_4 regolarmente notificato, allegano:
1) di aver concluso, in data 16.11.2022, un contratto preliminare di compravendita con la convenuta , la quale aveva promesso Parte_5 di vendere loro, nella misura di 1/100 ciascuno, la piena proprietà della propria quota pari a 4/100 del terreno edificabile sito in Nuoro tra via Galileo Galilei e via Luigi Oggiano, distinto al Catasto terreni al Foglio 52, Mappali n. 66 (di superficie catastale 1.224 m2, reddito dominicale € 2,21, reddito agrario € 1,90), n. 105 (di superficie catastale 1.359 m2, reddito dominicale € 2,46, reddito agrario € 2,211) e n. 2034 (di superficie catastale 674 m2, reddito dominicale, € 1,22, reddito agrario € 1,04);
2) di essere comproprietari del terreno in forza della sentenza n. 454/2002, mediante la quale il Tribunale di Nuoro aveva riconosciuto la piena proprietà del terreno de quo in capo agli stessi, unitamente alla loro madre in comunione tra loro, nella misura di 1/5 ciascuno;
Persona_1
3) di aver ereditato, a seguito della morte della madre, la quota di 4/100 ciascuno, insieme alla convenuta, e di aver poi deciso di acquistare la quota di quest'ultima nella misura di 1/100 ciascuno, pattuendo un prezzo complessivo di vendita di € 16.000,00, pari ad € 4.000,00 per ogni promissario acquirente, versati mediante quattro assegni circolari in occasione della stipula del preliminare;
4) l'inadempimento della convenuta all'obbligazione di conclusione del contratto definitivo di vendita.
pagina 2 di 4 Pertanto, gli attori chiedono di dichiarare giudizialmente verificata la scrittura privata di compravendita del 16.11.2022 e di pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza di trasferimento della proprietà della quota pari a 4/100 del bene immobile oggetto del contratto preliminare, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione dell'emananda sentenza.
1.2. , pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, Parte_5 così che ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. La causa è stata istruita mediante sole produzioni documentali ed è stata posta in decisione all'udienza del 6.02.2025 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. La domanda è fondata e dev'essere accolta, per le seguenti ragioni.
2.1. Si rileva, innanzitutto, che gli attori hanno dato prova del titolo di cui domandano l'esecuzione, producendo il contratto preliminare di compravendita stipulato fra le parti in data 16.11.2022 (doc. 1), da cui emerge il chiaro tenore delle obbligazioni, rispettivamente assunte, di vendere ed acquistare la porzione di terreno ivi descritta, prevedendo la conclusione del contratto definitivo di vendita entro il 31.12.2022. Tale scrittura privata, ai sensi dell'art. 215, comma I, n. 1 c.p.c., è peraltro da aversi per legalmente riconosciuta, stante la contumacia della convenuta. Orbene, il Tribunale osserva che, da tale scrittura e, in particolare, dalla dichiarazione della promittente venditrice, ivi contenuta, di aver ricevuto quattro assegni circolari per € 4.000,00 cadauno (doc. 3), risulta che gli attori promissari acquirenti hanno pagato integralmente il prezzo convenuto di € 16.000,00. Gli attori – conformemente all'onere probatorio sugli stessi gravante (Cass. Sez. Un. sent. n. 13533/2001) – hanno dunque fornito la prova del titolo contrattuale e del proprio adempimento, allegando l'inadempimento della promittente venditrice , consistente nel rifiuto di Parte_5 addivenire alla stipula del definitivo. Tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla data concordata per la stipulazione del contratto definitivo – considerato altresì che parte convenuta, nella pur legittima scelta di non costituirsi in giudizio, non ha pagina 3 di 4 adempiuto al proprio onere probatorio – risulta certamente inadempiuto l'obbligo di vendere l'immobile de quo assunto da con il Parte_5 contratto in questione. Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'invocata sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, rilevato altresì che è stato prodotto in giudizio il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Nuoro in data 19.09.2024.
Non vi è, peraltro, necessità di ordinare alcunché al Conservatore, atteso che la trascrizione si esegue, per legge, in forza del titolo, senza necessità di ordine del giudice.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte (esclusa quindi la fase istruttoria) e le prestazioni difensive rese, con applicazione dei parametri minimi, in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e della contumacia della convenuta.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone il trasferimento da a , , Parte_5 Parte_1 Parte_2 [...]
e della proprietà Parte_3 Parte_4 della complessiva quota di 4/100, in ragione della quota di 1/100 per ciascuno, del terreno edificabile sito in Nuoro, distinto al Catasto terreni del detto Comune al Foglio 52, Mappali n. 66, n. 105 e n. 2034; 2. condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese processuali, che sono liquidate in complessivi € 1.700,00, per compensi, oltre ad € 264,00 per esborsi ed oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Sassari, 22/05/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3082/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ,
[...] C.F._3 Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio
[...] C.F._4 dell'avv. ALESSANDRO GUIDO DEMARTIS, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Sassari, Via Capitano Bellieni 5 attori c o n t r o
(C.F. ) Parte_5 C.F._5 convenuta contumace
C O N C CP_1
Per gli attori, come da atto di citazione:
“Contrariis reiectis;
1. Accertare e dichiarare giudizialmente verificata la scrittura privata di compravendita inter partes del 16 novembre 2022 e dunque, ex art. 2932 c.c., dichiarare il trasferimento della piena proprietà della quota pari al 4/100 del terreno edificabile sito in Nuoro tra la via Galileo Galilei e Luigi Oggiano, distinto al catasto terreni al Foglio 52, Mappali n. 66, n. 105 e n. 2034 da parte della venditrice sig.ra , nata ad [...] il Parte_5
pagina 1 di 4 31.10.1938, CF , nella misura di 1/100 ciascuno, in C.F._5 favore degli acquirenti , nata ad [...] il [...], Parte_1
CF , nata ad [...] C.F._1 Parte_2
(SS) il 16.1.1950, CF , , C.F._2 Parte_3 nata ad [...] il [...], CF , C.F._3 [...]
nato ad [...] il [...], CF Parte_4
ordinando al Conservatore di trascrivere la sentenza C.F._4 con esonero dello stesso da ogni responsabilità in merito.
2. Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , con atto di citazione
[...] Parte_4 regolarmente notificato, allegano:
1) di aver concluso, in data 16.11.2022, un contratto preliminare di compravendita con la convenuta , la quale aveva promesso Parte_5 di vendere loro, nella misura di 1/100 ciascuno, la piena proprietà della propria quota pari a 4/100 del terreno edificabile sito in Nuoro tra via Galileo Galilei e via Luigi Oggiano, distinto al Catasto terreni al Foglio 52, Mappali n. 66 (di superficie catastale 1.224 m2, reddito dominicale € 2,21, reddito agrario € 1,90), n. 105 (di superficie catastale 1.359 m2, reddito dominicale € 2,46, reddito agrario € 2,211) e n. 2034 (di superficie catastale 674 m2, reddito dominicale, € 1,22, reddito agrario € 1,04);
2) di essere comproprietari del terreno in forza della sentenza n. 454/2002, mediante la quale il Tribunale di Nuoro aveva riconosciuto la piena proprietà del terreno de quo in capo agli stessi, unitamente alla loro madre in comunione tra loro, nella misura di 1/5 ciascuno;
Persona_1
3) di aver ereditato, a seguito della morte della madre, la quota di 4/100 ciascuno, insieme alla convenuta, e di aver poi deciso di acquistare la quota di quest'ultima nella misura di 1/100 ciascuno, pattuendo un prezzo complessivo di vendita di € 16.000,00, pari ad € 4.000,00 per ogni promissario acquirente, versati mediante quattro assegni circolari in occasione della stipula del preliminare;
4) l'inadempimento della convenuta all'obbligazione di conclusione del contratto definitivo di vendita.
pagina 2 di 4 Pertanto, gli attori chiedono di dichiarare giudizialmente verificata la scrittura privata di compravendita del 16.11.2022 e di pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza di trasferimento della proprietà della quota pari a 4/100 del bene immobile oggetto del contratto preliminare, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione dell'emananda sentenza.
1.2. , pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, Parte_5 così che ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. La causa è stata istruita mediante sole produzioni documentali ed è stata posta in decisione all'udienza del 6.02.2025 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. La domanda è fondata e dev'essere accolta, per le seguenti ragioni.
2.1. Si rileva, innanzitutto, che gli attori hanno dato prova del titolo di cui domandano l'esecuzione, producendo il contratto preliminare di compravendita stipulato fra le parti in data 16.11.2022 (doc. 1), da cui emerge il chiaro tenore delle obbligazioni, rispettivamente assunte, di vendere ed acquistare la porzione di terreno ivi descritta, prevedendo la conclusione del contratto definitivo di vendita entro il 31.12.2022. Tale scrittura privata, ai sensi dell'art. 215, comma I, n. 1 c.p.c., è peraltro da aversi per legalmente riconosciuta, stante la contumacia della convenuta. Orbene, il Tribunale osserva che, da tale scrittura e, in particolare, dalla dichiarazione della promittente venditrice, ivi contenuta, di aver ricevuto quattro assegni circolari per € 4.000,00 cadauno (doc. 3), risulta che gli attori promissari acquirenti hanno pagato integralmente il prezzo convenuto di € 16.000,00. Gli attori – conformemente all'onere probatorio sugli stessi gravante (Cass. Sez. Un. sent. n. 13533/2001) – hanno dunque fornito la prova del titolo contrattuale e del proprio adempimento, allegando l'inadempimento della promittente venditrice , consistente nel rifiuto di Parte_5 addivenire alla stipula del definitivo. Tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla data concordata per la stipulazione del contratto definitivo – considerato altresì che parte convenuta, nella pur legittima scelta di non costituirsi in giudizio, non ha pagina 3 di 4 adempiuto al proprio onere probatorio – risulta certamente inadempiuto l'obbligo di vendere l'immobile de quo assunto da con il Parte_5 contratto in questione. Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'invocata sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, rilevato altresì che è stato prodotto in giudizio il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Nuoro in data 19.09.2024.
Non vi è, peraltro, necessità di ordinare alcunché al Conservatore, atteso che la trascrizione si esegue, per legge, in forza del titolo, senza necessità di ordine del giudice.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte (esclusa quindi la fase istruttoria) e le prestazioni difensive rese, con applicazione dei parametri minimi, in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e della contumacia della convenuta.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone il trasferimento da a , , Parte_5 Parte_1 Parte_2 [...]
e della proprietà Parte_3 Parte_4 della complessiva quota di 4/100, in ragione della quota di 1/100 per ciascuno, del terreno edificabile sito in Nuoro, distinto al Catasto terreni del detto Comune al Foglio 52, Mappali n. 66, n. 105 e n. 2034; 2. condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese processuali, che sono liquidate in complessivi € 1.700,00, per compensi, oltre ad € 264,00 per esborsi ed oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Sassari, 22/05/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
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