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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5643 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritta al numero 6293 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa ai sensi degli artt. 6 del d.lgs. 1°.9.2011, n. 150 e 437 c.p.c. all'udienza del giorno
6.10.2025 tra
(cod. fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc. ), in persona del procuratore speciale, , P.IVA_1 Parte_3
E (cod. fisc. ), in persona del CP_1 Parte_4 P.IVA_2 procuratore speciale, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Parte_5
Piazza Cavour n. 17, presso lo studio degli avv. Renzo Ristuccia (cod. fisc.
) e (cod. fisc. CodiceFiscale_2 Parte_6 C.F._3
, che li rappresentano e difendono per procure alle liti da ritenersi in
[...] calce al ricorso in riassunzione;
-ricorrente in riassunzione- e
(cod. fisc. Controparte_2
), in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via P.IVA_3 dei ORghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
-resistente in riassunzione-
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e segg. legge n. 689/1981.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per , e “Voglia Parte_1 Parte_2 Controparte_3
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in qualità di Giudice del rinvio, (…) i) riquantificare la sanzione di cui al decreto n. 14238 del 27.06.2014 del conomia sulla base del principio del favor rei e quindi, tenuto Controparte_2 conto di quanto previsto dal vigente testo del D.Lgs. 231/2007 (a seguito delle modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 90/2017), secondo i criteri indicati nel presente atto e comunque in misura non superiore a € 3.000 ovvero in via subordinata a € 30.000 ovvero ancora a quella ritenuta di giustizia ma in ogni caso significativamente inferiore a € 100.325,00;
ii) conseguentemente disporre la restituzione in favore d Parte_2
(in quanto successore a titolo particolare d nel diritto con- Controparte_4 troverso), ovvero (in quanto successore a titolo uni- Controparte_3 versale d LA maggior somma già corrisposta dalla dante Controparte_4 caus in adempimento volontario del suddetto decreto;
Controparte_4
iii) condannare i resistente al pagamento in favore dei riassumenti CP_2 delle spese di lite in relazione al giudizio innanzi al Tribunale, al primo giu- dizio di appello, a quello di Cassazione e al presente giudizio di riassun- zione”; per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, Controparte_2 contrariis reiectis, dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso siccome in- fondato, confermando integralmente la quantificazione LA sanzione origi- nariamente dovuta, pari ad € 100.325,00, così come già affermato dalla precedente impugnata sentenza n. 313/18 di codesta Corte, con ogni con- sequenziale statuizione di legge e con il favore delle spese del giudizio di legittimità”.
FATTI E DIRITTO
1. , all'epoca dei fatti direttore LA filiale di IS OR LA Parte_1
, e (succeduta alla Controparte_5 Controparte_4 Controparte_5
in quanto incorporante LA stessa), proposero opposizione ex
[...] art. 6 d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto n. 14239 del 27.6.2014 con cui il ha applicato a Controparte_2 Parte_1 la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento, in solido con la
[...] di € 100.325,00 per avere Controparte_6 Parte_1 omesso di segnalare operazioni sospette, in violazione dell'art. 41 d.lgs.
231/2007 (sempre nel testo anteriore alle modifiche recate dal d.lgs. n. 90/2017). In particolare, a era stato imputato di non avere Parte_1
2 segnalato tempestivamente all'Unità di Informazione Finanziaria – UIF l'ope- ratività transitata, a partire dal 6.2.2008, sui conti correnti n. 10901 inte- stato ad e n. 60099 intestato alla ditta individuale Controparte_7
“Hotel Flora di Di Meglio Gabriella” per un importo complessivo pari a € 1.003.253,22; e, conseguentemente, a lui quale autore materiale LA con- dotta e alla quale responsabile in solido ex Controparte_6 art. 6 LA legge n. 689/1981 era stata così comminata una sanzione am- ministrativa pecuniaria di € 100.325,00, pari al 10% dell'importo delle ope- razioni non segnalate, e ciò ai sensi dell'allora vigente art. 57, co. 4 del d.lgs.
n. 231/2007 in base al quale “l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'operazione non segnalata”.
Con sentenza n. 19776/2016 depositata il 21.10.2016 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, rigettò l'opposizione, anche in relazione al quantum sanzionatorio.
2. Depositato il ricorso in appello, in data 4.7.2017 entrò in vigore il d.lgs. n. 90/2017, con cui venne pressoché integralmente riformata la normativa antiriciclaggio e, in particolare, quella detta dal d.lgs. n. 231/2007, sulla scorta del quale era stata accertata la condotta illecita e – soprattutto, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio di rinvio – comminata la sanzione amministrativa opposta. In particolare, l'art. 5, co. 2, d.lgs. n.
90/2017 ha introdotto all'interno del d.lgs. n. 231/2007 un art. 69, rubri- cato “Successione di leggi nel tempo”, che recita: “Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca LA commessa viola- zione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del paga- mento in misura ridotta”.
Con la sentenza n. 313/2018 del 6.3.2018 questa Corte rigettò integral- mente l'appello, confermando dunque la decisione di primo grado. In parti- colare, il giudice di secondo grado ha rigettato la tesi degli attuali ricorrenti in riassunzione secondo cui, per il disposto dell'art. 69 d.lgs. n. 231/2007, introdotto con il d.lgs. n. 90/2017, al comportamento illecito contestato a non avrebbe dovuto essere applicato il testo del d.lgs. n. Parte_1
231/2007 vigente al momento del compimento del fatto, bensì quello
3 risultante dalla novella recata dal medesimo d.lgs. n. 90/2017, in quanto il co. 1 dell'art. 69 d.lgs. n. 231/2007 – secondo cui “nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni com- messe anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca LA commessa vio- lazione, se più favorevole” – andava interpretato nel senso che l'espressione
“presente decreto” si riferisse non al d.lgs. n. 90/2017, bensì allo stesso d.lgs. n. 231/2007; e richiamò il principio tempus regit actum, vigente in tema di sanzioni amministrative, traendone la conseguenza che la retroatti- vità LA legge posteriore più favorevole non potrebbe essere affermata se non in presenza di una disposizione di legge chiara ed inequivocabile.
3. Avverso la suddetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione e la (incorporante la Parte_1 Controparte_4 Controparte_8 cona , deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 69 d.lgs. CP_4
n. 231/2007, nel testo introdotto dall'art. 5 co. 2 d.lgs. n. 90/2017. Con ordinanza n. 24017/2022 del 3.8.2022 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha rinviato a questo giudicante, anche per le spese di quel grado di giudizio.
Con la suddetta decisione la Suprema Corte ha osservato:
- “E' pacifico che i fatti contestati siano stati compiuti sotto la vigenza del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di «attuazione LA direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché LA direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»”;
- “L'art. 41 co. 1, d.lgs. 231/2007, rubricato 'segnalazione di operazioni sospette', così prevedeva: «I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state com- piute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il so- spetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivo- glia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche LA capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico»”.
- “La sanzione a tale precetto era prevista dall'art. 57 co. 4 d.lgs. 231/2007, se- condo cui «salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni
4 sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto LA gravità LA violazione desunta dalle circostanze LA stessa e dall'im- porto dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione LA sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato»”;
- “Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 90/2017, che ha riscritto il Titolo II del d.lgs. 231/2007, il testo dell'art. 41 è stato oggetto di modifiche e di nuova numerazione, divenendo l'art. 35, rubricato “obbligo di operazioni sospette”, ora così prevede: «1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segna- lazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragione- voli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate opera- zioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indi- pendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro col- legamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ra- gione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche LA capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette»”;
- “Il decreto legislativo 90/2017 ha profondamente innovato la disciplina sanziona- toria, riscrivendo, con l'art.
5. co. 2, l'intero Capo II del Titolo V del decreto legisla- tivo 21 novembre 2007, n. 231. L'omessa segnalazione di operazioni sospette è ora sanzionata dall'art. 58, secondo cui: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità LA violazione è determinata anche tenuto conto:
a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascri- vibilità, in tutto o in parte, LA violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
5 c) LA rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado LA sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) LA reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimen- sioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.
3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'o- messa segnalazione di operazione sospetta.
4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime produ- cono un vantaggio economico, l'importo massimo LA sanzione di cui al comma 2:
a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia deter- minato o determinabile.
5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni LA stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica LA clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.
6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di so- spensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro»”;
- “Il decreto legislativo 90/2017 (art.
5. co. 2) ha inoltre aggiunto ex novo al d.lgs. 231/2007 l'art. 69, il cui co. 1 così recita: «nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo [il titolo V, ndr.] non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca LA commessa violazione, se più favorevole […]»”;
- l'interpretazione che la Corte d'appello ha dato all'art. 69 del d.lgs. n. 231/2007
- alla cui stregua l'applicazione retroattiva LA disciplina più favorevole recata dal d.lgs. n. 90/2017 opererebbe solo in relazione alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007 - è già stata smentita dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 20697/2018. “In tale sentenza, infatti, si afferma (a pag. 6, ultimo capoverso) che il suddetto art. 69 d.lgs. 231/2007 prevede «che la legge vigente all'epoca LA violazione si applica alle violazioni commesse prima
6 dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017 solo se più favorevole (il che equivale a dire che per tali violazioni deve invece applicarsi la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 90/2017)» senza operare alcuna distinzione, nell'ambito delle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017, tra quelle antecedenti e quelle successive all'entrata in vigore del d.lgs. 231/2007”;
- “Tale interpretazione, è poi stata legificata, nella pendenza del presente giudizio di cassazione, dal decreto legislativo n. 125/2019. L'art. 4, co. 1, lettera m), d.lgs. n. 125/2019 ha infatti modificato l'art. 69 d.lgs. 231/2007, che ora prevede espressamente: «nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca LA commessa violazione, se più favorevole»”;
- “l'opzione interpretativa LA Corte d'appello non (…) potrebbe trovare fonda- mento sul rilievo che la lex mitior del 2017 sarebbe applicabile retroattivamente solo agli illeciti per i quali non forse stato emesso alcun provvedimento amministra- tivo sanzionatorio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017. Tale tesi è infatti stata smentita da questa Corte nel citato precedente n. 20697/18 e, in precedenza, anche in Cass. n. 20647/2018, ove si è chiarito che l'applicabilità dello jus superveniens alle violazioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017, era già stato adottato un provvedimento san- zionatorio, è pienamente conforme non solo alla chiara littera legis dell'art. 69 d.lgs. cit. (relativo alle «violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del pre- sente decreto», non contenente alcun riferimento al requisito LA mancata emana- zione del provvedimento sanzionatorio) ma anche agli altri interventi legislativi con cui è stata disposta la retroattività dello jus superveniens delle sanzioni amministra- tive (v. l'art. 3 d.lgs. n. 472/1997 e l'art. 23 bis d.P.R. n. 148/1988: entrambe tali disposizioni, che già precedentemente avevano introdotto l'applicazione del princi- pio del favor rei alle sanzioni amministrative nelle materie tributaria e valutaria, in- dicano infatti, quale unico limite alla regola LA retroattività LA lex mitior, l'inter- venuta definitività del provvedimento sanzionatorio, la quale, evidentemente, pre- suppone l'esaurimento dell'eventuale fase di impugnazione giurisdizionale dello stesso)”;
- “la clausola di invarianza 10 dettata dall'articolo 74, comma 1, d.lgs. 231/2007, anch'esso introdotto dal decreto legislativo n. 90/2017 («dall'attuazione del pre- sente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico LA finanza pubblica»), non possa essere ritenuta idonea a sorreggere un'interpretazione che escluda l'ap- plicazione LA lex mitior alle violazioni, pur commesse prima LA data di entrata in vigore dal decreto legislativo n. 90/2017, per le quali, tuttavia, a tale data fosse già stata emessa l'ordinanza sanzionatoria, perché la formula «nuovi o maggiori oneri a carico LA finanza pubblica» va interpretata ah come “danno emergente” e
7 non come “lucro cessante”, quali sarebbero le minori entrate dovute all'applicazione LA disciplina favorevole sopravvenuta”.
4. Ciò chiarito, con specifico riguardo al caso in esame la Suprema Corte ha ritenuto che:
- “il precetto applicabile al caso di specie sia quello vigente all'epoca dei fatti ascritti al sig. , stante il principio di legalità fissato nell'articolo 1 Pt_1 LA legge n. 689/1981. È applicabile cioè l'art. 41 d.lgs. 231/2007 appli- cabile ratione temporis”, rilevando come “A confortare tale scelta ermeneu- tica è Cass. n. 20697/2018 (spec. pag. 4 ult. cpv.)”;
- l'art. 69 d.lgs. n. 90/2017 impone un giudizio comparativo tra la disciplina sanzionatoria del 2007 (art. 57, co. 4, d.lgs. 231/2007, che prevedeva “una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'im- porto dell'operazione non segnalata”) e quella del 2017 (art. 58 d.lgs. n. 90/2017) perché venga applicata quella più favorevole: e che “tale compa- razione deve «fondarsi sull'individuazione in concreto del regime complessi- vamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristi- che del caso specifico» (così C. Cost. n. 68/17, § 8)”;
- “Al riguardo è pertanto necessario considerare anche il disposto dell'arti- colo 67 d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, il quale recita: «Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pe- cuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero
finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili Controparte_2 di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in parti- colare, tenuto conto del fatto che il destinatario LA sanzione sia una per- sona fisica o giuridica:
a) la gravità e durata LA violazione;
b) il grado di responsabilità LA persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria LA persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto LA violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto LA violazione, nella misura in cui sia determinabile;
8 f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato LA persona fisica o giuridica responsabile;
g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli arti- coli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis LA legge 24 novembre 1981, n. 689 (103), in materia di concorso formale, di continua- zione e di reiterazione delle violazioni»”.
Il Supremo Collegio, così tracciata la disciplina normativa applicabile al caso in esame, ha poi osservato come, “Ai fini LA individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole risulta quindi necessario un apprezzamento di fatto - che non può essere compiuto se non in sede di merito - delle circo- stanze di commissione dell'illecito, onde stabilire se, per la violazione con- cretamente commessa da , risulti più favorevole la sanzione irroga- Pt_1 bile secondo la disciplina vigente all'epoca di commissione dell'illecito o quella irrogabile secondo la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 90/2017, comprensiva dei criteri di graduazione LA sanzione sopra men- zionati”. In altri termini, la Suprema Corte ha demandato al giudice del rinvio di valutare se risulti più favorevole a la disciplina intro- Persona_1 dotta con la riforma del d.lgs. n. 231/2007 di cui al d.lgs. n. 90/2017 ovvero quella previgente, tenendo conto dei criteri di graduazione sanzionatoria previsti dalla nuova normativa.
5. Con il decreto n. 14239 del 27.6.2014 il Controparte_2
, vigente il testo “originario” del d.lgs. n. 231/2007, aveva quantifi-
[...] cato la sanzione in misura pari al 10% degli importi “non segnalati”, per complessivi € 1.003.253,22, comminando così la sanzione di € €
100.325,00 al trasgressore e all'obbligata in solido con questi.
Secondo gli odierni attori in riassunzione, tale quantificazione sarebbe stata operata senza motivare specificatamente detta quantificazione in relazione a gravità, sistematicità o molteplicità delle violazioni. In particolare, si deduce 9 che “manca nel decreto sanzionatorio una esplicita motivazione a supporto LA quantificazione LA percentuale applicata, la comparazione, destinata all'applicazione del principio del favor rei e demandata dalla Cassazione al Giudice del rinvio, dovrà necessariamente effettuarsi tra sanzione effettiva- mente comminata (€ 100.325,00) e sanzione 'standard' prevista dalla nor- mativa oggi vigente (€ 3.000,00) con conseguente abbattimento dell'im- porto alla suddetta sanzione 'non qualificata' in quanto di gran lunga più favorevole al sanzionato”.
Di contro, è sufficiente leggere il provvedimento sanzionatorio opposto per verificare come l'Autorità amministrativa abbia diffusamente indicato gli ele- menti oggettivi e soggettivi sulla scorta dei quali per cui, secondo la disci- plina detta dall'art. 58 del d.lgs. n. 90/2017, il caso all'esame di questo giudicante rientri in una “ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime”. In particolare, nel decreto n. 14239 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 27.6.2014 si legge:
“In merito agli elementi oggettivi, l'analisi LA documentazione bancaria permet- teva di evidenziare un'anomala gestione di un conto personale, alimentato con nu- merosi assegni ricollegabili alla cessione di quote sociali dell'hotel Flora di Di Meglio Gabriella, che avrebbero dovuto, invece, transitare sul conto intestato all'hotel me- desimo, incardinato presso la medesima filiale e di cui il sig. aveva CP_7 delega ad operare. Peraltro, il conto personale veniva appositamente aperto per far transitare i fondi provenienti dalla cessione dell'hotel, di proprietà al 75% LA madre del cliente e al 25%. Ai versamenti seguivano cospicui prelevamenti di de- naro contante ed emissione di assegni di un numero esorbitante per il profilo di un conto personale. Gli assegni venivano tratti esclusivamente a m.m., molti dei quali presentavano numerose girate! all'incasso presso altri istituti;
alcuni assegni veni- vano tratti a favore dell'hotel. Dei 28 carnet di assegni rilasciati tra il 2008 e il 2009, alla data LA contestazione molti titoli risultavano annullati o ancora da addebitare. Anche l'incasso degli effetti avveniva in contanti e sui medesimi il bene- ficiano figurava sempre "mm.", nonché anomala era anche un'operazione di incasso di un assegno tratto a favore di mm. dal conto dell'hotel Flora e l'emissione di nu- merosi assegni a favore di un movimento politico, nonché a favore di soggetti a questo collegati, i cui rapporti con il cliente erano sconosciuti. Su quest'ultimo rap- porto, si evidenziava che la ditta avevi cessato di essere operativa dal 29/2108 per costituzione LA società Hotel Flora S.r.l., ma di fatto la banca permetteva al
[...] di continuare a gestire il conto corrente intestato a Hotel Flora di Di Meglio CP_9
Gabriella. Due operazioni di accredito di a/b per € 70.000,00, sul rapporto intestato a quest'ultimo, venivano anche segnalate dal sistema informatico Gianos. Tale mo- dus operandi doveva indurre il direttore a procedere alla segnalazione di operazioni sospette. 10 Circa il profilo soggettivo LA clientela, il sig risultava possessore del CP_7
25% dell'hotel Flora di Di Meglio Gabriella, che di fatto gestiva direttamente, stante l'avanzata età LA madre, in virtù di una procura notarile rilasciatagli dalla mede- sima, fino alla data di cessione delle quote sociali ad altri soggetti, a cui era presu- mibilmente legato da rapporti di parentela, che facevano capo a imprese che ope- ravano sempre nel settore alberghiero.
Quanto alla valutazione effettuata dal preposto, questi riferiva che il cliente non era mai stato oggetto di fatti pregiudizievoli, né aveva mai ravvisato alcun motivo di sospetto in merito all'operatività posta in essere. li sig. era di fatto il CP_7 gestore dell'Hotel Flora, i numerosi assegni tratti a mm. e contestualmente incassati in contanti erano giustificati dalla posizione debitoria in cui l'hotel versava da tempo e, tuttavia, tale modus operandi era legittimato, da un lato, dalla necessità di pagare in contanti i numerosi creditori e, dall'altro, dalla provenienza lecita LA provvista, creata con gli accrediti LA cessione delle quote dell'hotel. Circa i numerosi assegni annullati e ancora da incassare, la banca riferiva che ciò poteva riferirsi a errata compilazione o smarrimento p al pagamento di pendenze debitorie non ancora an- dato a buon fine. Riguardo il conto intestato all'hotel, questo non poteva essere chiuso nell'immediato per le pendenze con la Regione Campania, i fornitori e i di- pendenti. I cospicui finanziamenti a favore del movimento politico "Italiani nel Mondo" erano spiegati dall'assenza di notizie negative sul medesimo, sul quale non si riteneva di dover approfondire e reperire informazioni attendibili.
Le motivazioni addotte a difesa in merito all'operatività contestata non possono accolte, per le seguenti ragioni: l'apertura apposita di un conto corrente personale per far transitare fondi che di fatto dovevano affluire sul rapporto intestato all'hotel Flora;
l'anomala operatività di un conto personale, gestito di fatto dome il conto di un'impresa in via di dismissione, con provviste propedeutiche a contestuali uscite in contanti, anche per importi rilevanti;
l'illogica motivazione fornita in merito alla ne- cessità di traenza di assegni a mm., quando la consolidata prassi bancaria \ richiede il ricorso ad assegni circolari e bonifici bancari che rappresentano anche maggiori garanzie per il beneficiano: circostanza aggravante che evidenzia anche una man- cata valutazione circa la possibile violazione dell'art. i LA legge 197/1991 e dell'art. 49 del D. Lgs. 231/2007; l'eccesivo ricorso a richiesta di carnet di assegni;
l'incasso di assegni a m.m. sul conto dell'hotel; la totale inerzia dell'intermediario circa le ragioni sottese ai finanziamenti concessi a favore di un movimento politico sconosciuto, e ad altri soggetti ad esso facenti capo, di cui non si reperiva alcuna informazione e non si chiedeva al cliente alcuna giustificazione, solo per il fatto di non essere a conoscenza sul medesimo di notizie pregiudizievoli;
la mancata acqui- sizione di documentazione per la conseguente nuova classificazione LA clientela dopo l'avvenuta cessione delle quote sociali, attesa l'evidente necessità di conoscere la nuova attività esercitata dal cliente;
l'eccessivo indebitamento dell'hotel, che po- teva in qualche modo suggerire l'esistenza di fenomeni di usura;
le ignorate evi- denze di Gianos;
l'anomala modalità di cessione dell'hotel a imprese LA famiglia, trasformandolo prima in S.r.l., per poi procedere alla cessione delle quote sociali,
11 anziché il ricorso ad una formale compravendita, cosicché da poter ipotizzare, ve- rosimilmente, un'elusione o addirittura una frode fiscale”.
6. Gli attori in riassunzione deducono che, in subordine all'applicazione LA sanzione di € 3.000,00 in quanto la fattispecie contestata dovrebbe essere ricondotta a quella di cui al co. 1 dell'art. 58 d.lgs. n. 90/2017, “si dovrebbe comunque assumere quantomeno una invarianza del criterio implicito di quantificazione desumibile dalla distanza dell'importo concretamente stabi- lito dal minimo edittale. Andrebbe allora tenuto conto che:
i) avendo anche la Cassazione individuato il D.Lgs. 231/2007 come norma- tiva applicabile ratione temporis (v. il richiamo al D.Lgs. presente sia nella sanzione sia a pag. 11 dell'Ordinanza), la sanzione del 10% illo tempore comminata risulta pari a dieci volte il minimo edittale (1%) previsto dal testo originario del D.Lgs. 231/2007 ed in particolare dal suo art. 57, co. 4
ii) in base ad un elementare quanto necessario principio di invarianza la san- zione comminabile sulla base LA normativa ora vigente, a parità di tutto ma nel denegato caso in cui non si ritenga di applicarsi la sanzione standard di € 3.000 (v. supra), risulta pari a € 30.000,00 (cioè pari a dieci volte l'at- tuale minimo edittale di € 3.000,00)”.
E, quindi, deducono che – in via subordinata – “in base al principio del favor rei la sanzione andrà ridotta da € 100.325,00 a non più di € 30.000,00 (decuplo dell'attuale minimo edittale)”.
Al riguardo, il convenuto in riassunzione deduce che: CP_2
- “l'operatività rilevata nel caso de quo (complessivamente pari ad € 1.003.253,22) risultava caratterizzata da movimentazioni - in concreto - tali da rivelare elementi, tanto oggettivi quanto soggettivi, estremamente quali- ficanti ai sensi dell'art. 58, comma 2, lett. a) - d)”;
- “la nuova formulazione LA già citata norma, prevede un massimo edittale pari ad € 300.000,00 in presenza di elementi qualificanti LA violazione. Nel caso oggetto del presente giudizio la sanzione irrogata, pari ad € 100.325,00, appare senz'altro più favorevole, rispetto a quella eventual- mente prevista dalla norma modificata”: infatti, “tutto quanto evidenziato ai fini LA valutazione di gravità LA condotta, legittimerebbe l'ascrizione di un comportamento da considerarsi aderente al massimo LA sanzione (€ 300.000,00) che, come è evidente, si configurerebbe non già in bonam 12 quanto piuttosto in malam partem, rispetto alla sanzione in concreto irrogata (i.e. € 100.325,00)”.
7. Il deduce – in buona sostanza – Controparte_2 che la quantificazione a suo tempo operata, pari al 10% degli “importi non segnalati”, determinato “applicando i criteri allora vigenti di cui all'art. 11 LA legge n. 689/1981”, sarebbe del tutto proporzionata alla gravità LA condotta accertata (seppure la Difesa erariale sembri confondere, nelle difese svolte nel presente giudizio di rinvio, le “condizioni economiche LA parte” previste dalla suddetta disposizione con l'ammontare delle operazioni non segnalate).
In base alla disciplina introdotta nel 2017, da confrontare con quella appli- cata con il decreto sanzionatorio al fine di valutare quale sia la disciplina in concreto più favorevole al sanzionato, il parametro determinante risulta, in- vece, “l'intensità LA violazione” che deriva dalla “gravità e durata LA violazione” e dal “grado di responsabilità LA persona fisica e giuridica”, ai sensi delle lettere a) e b) del citato art. 67 del d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017. Al fine di assumere decisioni ponderate, uniformi e calibrate sul caso concreto, il Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze, nella circolare applicativa del 6.7.2017, ha approfondito l'analisi di tale previsione normativa individuando, nell'ambito dell'intervallo edittale previsto dall'art. 58 (da € 30.000,00 a € 300.000,00), tre “sub-intervalli” di pari ampiezza, corrispondenti a tre “gradi” crescenti di intensità LA vio- lazione: i) 30.000,00 - 120.000,00; ii) 120.000,00 - 210.000,00; iii)
210.000,00 - 300.000,00; e ha precisato che il “grado di intensità LA violazione da sanzionare sarà individuato in base al numero, alla qualità e all'intensità dei parametri legislativi che individuano la fattispecie 'qualifi- cata', ricorrenti nel caso concreto (carattere 'grave', 'ripetuto', 'plurimo', 'si- stematico' delle violazioni).
Nel contesto di tale ponderazione è attribuito maggior 'peso': al carattere 'sistematico' delle violazioni, in quanto connotato da un livello di disvalore particolarmente elevato, indicativo di una considerazione e di un presidio LA normativa antiriciclaggio del tutto inadeguati se non nulli. Pertanto, il riscontro del carattere sistematico delle violazioni è di per sé solo idoneo a determinare il computo di due 'gradi' di intensità; al carattere 'grave' LA
13 violazione, in ragione LA sua ampia e articolata declinazione nei quattro distinti ordini di criteri di cui all'art. 58, comma 2, lettere da a) a d). In parti- colare, laddove si riscontri la compresenza di due o più dei suddetti criteri legislativi, ne deriva il carattere marcato LA gravità e il computo di almeno due 'gradi' di intensità”.
Proprio alla luce dei criteri individuati dalla stessa Autorità amministrativa al fine di trattare in modo da garantire uniformità di trattamento, si deve rite- nere che, nel caso di specie, l'attività posta in essere dall'autore LA con- dotta illecita sanzionata rientri addirittura nel terzo grado di gravità, laddove già con riguardo al secondo grado LA suddetta circolare è prevista l'appli- cazione di una sanzione compresa tra € 120.000,00 - 210.000,00, e quindi maggiore di quella applicata nel caso in esame.
8. Quelle poste in essere da , quale direttore LA Filiale di Parte_1
IS OR LA , costituiscono indiscutibilmente Controparte_5 violazioni “gravi” e “plurime” in quanto l'omessa segnalazione ha riguardato una pluralità di operazioni per un valore elevatissimo (rapportato ai requisiti soggettivi dei clienti che le hanno disposte e all'arco temporale in cui sono state disposte), pari a più di un milione di euro, che mostravano elementi qualificanti sia oggettivi sia soggettivi molto evidenti.
Infatti, ai versamenti su un conto intestato a seguivano Controparte_7 cospicui prelevamenti di denaro contante e l'emissione di assegni, in numero esorbitante per il profilo di un conto personale, tratti esclusivamente a
“m.m.”, molti dei quali presentavano numerose girate all'incasso presso altri istituti. Inoltre, dei 28 carnet di assegni rilasciati tra il 2008 e il 2009, alla data LA contestazione molti titoli risultavano annullati o ancora da adde- bitare. Anche questa anomali significativa.
Anche gli indici di anomalia del Decalogo LA Banca d'Italia, citati nel ver- bale e nel decreto sanzionatorio opposto, avrebbero imposto al Direttore LA Filiale di qualificare quelle sopra indicate quali movimentazioni finan- ziarie da sottoporre a valutazione ai fini LA segnalazione di operazioni sospette, e segnatamente come si fosse in presenza di un'anomala movimen- tazione bancaria di un conto personale con intenti dissimulatori. In partico- lare, le rilevate anomalie apparivano riconducibili ai seguenti indici stabiliti dal Decalogo LA Banca d'Italia nel 2001 (seconda parte), e segnatamente:
14 (i) Indice 1.1. ripetute operazioni LA stessa natura non giustificate dall'at- tività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori;
(ii) Indice 2.2. versamento di denaro contante per importi rile- vanti, non giustificabile con l'attività economica del cliente;
(iii) Indice 5.7. rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall'attività svolta dal cliente e che risultano caratterizzati da: versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se di cifra tonda, con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti ovvero emessi al portatore o a favore dello stesso traente;
richiami dei titoli e ritorni di insoluti a volte seguiti da protesto;
sostanziale pareggiamento degli addebiti e degli accre- diti.
Quello sopra indicato costituiva, allora, un modus operandi da parte del cor- rentista che non poteva non indurre il direttore LA Controparte_7
Filiale di IS a procedere alla segnalazione all'UIF - Unità di Informazione
Finanziaria LA Banca d'Italia di operazioni sospette. Peraltro, due opera- zioni di accredito di assegni bancari per € 70.000,00, sul rapporto intestato a venivano segnalate come anomale anche dal sistema Controparte_7 informatico Gianos, senza che – anche in questi casi – il Direttore effettuasse la segnalazione quali operazioni sospette a cui era obbligato.
Si deve ritenere, allora, che sussistevano tre dei quattro indici previsti dall'art. 58, co. 2, d.lgs. n. 90/2017, e segnatamente: “a) (…)l'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, LA violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
(…) c) (…)la rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado LA sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) (…)la reiterazione e diffusione dei com- portamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato”.
Ed è appena il caso di rilevare come l'invio tardivo LA segnalazione effet- tuata in data successiva all'ispezione non assuma assolutamente valenza di collaborazione attiva volta alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio. Infatti, la norma richiede l'immediata attivazione dell'iter di evidenziazione delle operazioni anomale al fine di non permettere l'utilizzo del sistema
15 finanziario a scopo di riciclaggio e di interrompere sottostanti, potenziali at- tività illecite.
9. Alla luce di quanto si è appena ritenuto si deve ritenere che la disciplina di cui all'art. 41 d.lgs. n. 231/2007, quella in applicazione LA quale il resistente in riassunzione ha comminato a e alla CP_2 Parte_1 la sanzione irrogata pari ad € 100.325,00, Controparte_6 risulta in concreto – vale a dire, avuto riguardo alla misura LA sanzione comminata – senz'altro più favorevole al responsabile LA condotta illecita rispetto a quella prevista dall'art. 58 del d.lgs. n. 90/2017. Infatti, in pre- senza di elementi qualificanti LA violazione, quali quelli presenti nel caso in esame ed espressamente contestati e indicati nel decreto n. 14239 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 27.6.2014, l'importo LA sanzione da irrogare sarebbe stato individuato, sulla base LA circo- lare attuativa del 6.7.2017, sopra riportata, nel terzo “sub-intervallo”, quello da € 210.000,00 ad € 300.000,00), e quindi l'entità LA sanzione commi- nata sarebbe stata maggiore di quella comminata applicando la disciplina precedente.
In conclusione, operata la comparazione imposta dall'art. 69 d.lgs. n.
90/2017, come ha ritenuto la Suprema Corte, e ritenuta la disciplina di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007, quella applicabile alla condotta illecita contestata, più favorevole al sanzionato rispetto a quella successiva, di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 90/2017, con la presente sentenza deve essere riget- tata l'opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto n. 14239 emesso dal il 27.6.2014, anche con CP_2 Controparte_2 riguardo alla quantificazione LA sanzione comminata (oggetto del presente giudizio di rinvio), proposta da e dalla Parte_1 Controparte_10 poi incorporata nella e quest'ultima nella
[...] Controparte_4
Controparte_3
Quanto alle spese di tutti i gradi di giudizio, nonché quelle del presente giudizio di rinvio, devono essere integralmente compensate tra le parti sus- sistendo – ad avviso di questo giudicante – “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.4.2018, n. 77), da ravvisare nell'essere intervenuta una diversa formula- zione dell'illecito amministrativo contestato, e soprattutto una diversa
16 disciplina sanzionatoria, successivamente al deposito del ricorso in appello, nonché nell'essere intervenuta la sentenza n. 20697/2018 LA Sezione Se- conda LA Suprema Corte il 9.8.2018, quindi successivamente alla deci- sione dell'appello da parte di questa Corte con la sentenza n. 313/2018 del 6.3.2018 e la legificazione di cui all'art. 4, co. 1, lett. m), d.lgs. n. 125/2019 ha infatti modificato l'art. 69 d.lgs. n. 231/2007, in pendenza del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 proposta da
[...]
e dalla avverso il decreto n. 14239 emesso Pt_1 Controparte_3 dal il 27.6.2014; Controparte_2
compensa integralmente tra tutte le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio, nonché del presente giudizio di rinvio;
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto LA presente causa con il seguente: 180002.
Roma, 6.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN NE Thellung de Courtelary
17
6.10.2025 tra
(cod. fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc. ), in persona del procuratore speciale, , P.IVA_1 Parte_3
E (cod. fisc. ), in persona del CP_1 Parte_4 P.IVA_2 procuratore speciale, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Parte_5
Piazza Cavour n. 17, presso lo studio degli avv. Renzo Ristuccia (cod. fisc.
) e (cod. fisc. CodiceFiscale_2 Parte_6 C.F._3
, che li rappresentano e difendono per procure alle liti da ritenersi in
[...] calce al ricorso in riassunzione;
-ricorrente in riassunzione- e
(cod. fisc. Controparte_2
), in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via P.IVA_3 dei ORghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
-resistente in riassunzione-
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e segg. legge n. 689/1981.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per , e “Voglia Parte_1 Parte_2 Controparte_3
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in qualità di Giudice del rinvio, (…) i) riquantificare la sanzione di cui al decreto n. 14238 del 27.06.2014 del conomia sulla base del principio del favor rei e quindi, tenuto Controparte_2 conto di quanto previsto dal vigente testo del D.Lgs. 231/2007 (a seguito delle modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 90/2017), secondo i criteri indicati nel presente atto e comunque in misura non superiore a € 3.000 ovvero in via subordinata a € 30.000 ovvero ancora a quella ritenuta di giustizia ma in ogni caso significativamente inferiore a € 100.325,00;
ii) conseguentemente disporre la restituzione in favore d Parte_2
(in quanto successore a titolo particolare d nel diritto con- Controparte_4 troverso), ovvero (in quanto successore a titolo uni- Controparte_3 versale d LA maggior somma già corrisposta dalla dante Controparte_4 caus in adempimento volontario del suddetto decreto;
Controparte_4
iii) condannare i resistente al pagamento in favore dei riassumenti CP_2 delle spese di lite in relazione al giudizio innanzi al Tribunale, al primo giu- dizio di appello, a quello di Cassazione e al presente giudizio di riassun- zione”; per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, Controparte_2 contrariis reiectis, dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso siccome in- fondato, confermando integralmente la quantificazione LA sanzione origi- nariamente dovuta, pari ad € 100.325,00, così come già affermato dalla precedente impugnata sentenza n. 313/18 di codesta Corte, con ogni con- sequenziale statuizione di legge e con il favore delle spese del giudizio di legittimità”.
FATTI E DIRITTO
1. , all'epoca dei fatti direttore LA filiale di IS OR LA Parte_1
, e (succeduta alla Controparte_5 Controparte_4 Controparte_5
in quanto incorporante LA stessa), proposero opposizione ex
[...] art. 6 d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto n. 14239 del 27.6.2014 con cui il ha applicato a Controparte_2 Parte_1 la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento, in solido con la
[...] di € 100.325,00 per avere Controparte_6 Parte_1 omesso di segnalare operazioni sospette, in violazione dell'art. 41 d.lgs.
231/2007 (sempre nel testo anteriore alle modifiche recate dal d.lgs. n. 90/2017). In particolare, a era stato imputato di non avere Parte_1
2 segnalato tempestivamente all'Unità di Informazione Finanziaria – UIF l'ope- ratività transitata, a partire dal 6.2.2008, sui conti correnti n. 10901 inte- stato ad e n. 60099 intestato alla ditta individuale Controparte_7
“Hotel Flora di Di Meglio Gabriella” per un importo complessivo pari a € 1.003.253,22; e, conseguentemente, a lui quale autore materiale LA con- dotta e alla quale responsabile in solido ex Controparte_6 art. 6 LA legge n. 689/1981 era stata così comminata una sanzione am- ministrativa pecuniaria di € 100.325,00, pari al 10% dell'importo delle ope- razioni non segnalate, e ciò ai sensi dell'allora vigente art. 57, co. 4 del d.lgs.
n. 231/2007 in base al quale “l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'operazione non segnalata”.
Con sentenza n. 19776/2016 depositata il 21.10.2016 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, rigettò l'opposizione, anche in relazione al quantum sanzionatorio.
2. Depositato il ricorso in appello, in data 4.7.2017 entrò in vigore il d.lgs. n. 90/2017, con cui venne pressoché integralmente riformata la normativa antiriciclaggio e, in particolare, quella detta dal d.lgs. n. 231/2007, sulla scorta del quale era stata accertata la condotta illecita e – soprattutto, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio di rinvio – comminata la sanzione amministrativa opposta. In particolare, l'art. 5, co. 2, d.lgs. n.
90/2017 ha introdotto all'interno del d.lgs. n. 231/2007 un art. 69, rubri- cato “Successione di leggi nel tempo”, che recita: “Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca LA commessa viola- zione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del paga- mento in misura ridotta”.
Con la sentenza n. 313/2018 del 6.3.2018 questa Corte rigettò integral- mente l'appello, confermando dunque la decisione di primo grado. In parti- colare, il giudice di secondo grado ha rigettato la tesi degli attuali ricorrenti in riassunzione secondo cui, per il disposto dell'art. 69 d.lgs. n. 231/2007, introdotto con il d.lgs. n. 90/2017, al comportamento illecito contestato a non avrebbe dovuto essere applicato il testo del d.lgs. n. Parte_1
231/2007 vigente al momento del compimento del fatto, bensì quello
3 risultante dalla novella recata dal medesimo d.lgs. n. 90/2017, in quanto il co. 1 dell'art. 69 d.lgs. n. 231/2007 – secondo cui “nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni com- messe anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca LA commessa vio- lazione, se più favorevole” – andava interpretato nel senso che l'espressione
“presente decreto” si riferisse non al d.lgs. n. 90/2017, bensì allo stesso d.lgs. n. 231/2007; e richiamò il principio tempus regit actum, vigente in tema di sanzioni amministrative, traendone la conseguenza che la retroatti- vità LA legge posteriore più favorevole non potrebbe essere affermata se non in presenza di una disposizione di legge chiara ed inequivocabile.
3. Avverso la suddetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione e la (incorporante la Parte_1 Controparte_4 Controparte_8 cona , deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 69 d.lgs. CP_4
n. 231/2007, nel testo introdotto dall'art. 5 co. 2 d.lgs. n. 90/2017. Con ordinanza n. 24017/2022 del 3.8.2022 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha rinviato a questo giudicante, anche per le spese di quel grado di giudizio.
Con la suddetta decisione la Suprema Corte ha osservato:
- “E' pacifico che i fatti contestati siano stati compiuti sotto la vigenza del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di «attuazione LA direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché LA direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»”;
- “L'art. 41 co. 1, d.lgs. 231/2007, rubricato 'segnalazione di operazioni sospette', così prevedeva: «I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state com- piute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il so- spetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivo- glia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche LA capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico»”.
- “La sanzione a tale precetto era prevista dall'art. 57 co. 4 d.lgs. 231/2007, se- condo cui «salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni
4 sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto LA gravità LA violazione desunta dalle circostanze LA stessa e dall'im- porto dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione LA sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato»”;
- “Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 90/2017, che ha riscritto il Titolo II del d.lgs. 231/2007, il testo dell'art. 41 è stato oggetto di modifiche e di nuova numerazione, divenendo l'art. 35, rubricato “obbligo di operazioni sospette”, ora così prevede: «1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segna- lazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragione- voli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate opera- zioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indi- pendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro col- legamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ra- gione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche LA capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette»”;
- “Il decreto legislativo 90/2017 ha profondamente innovato la disciplina sanziona- toria, riscrivendo, con l'art.
5. co. 2, l'intero Capo II del Titolo V del decreto legisla- tivo 21 novembre 2007, n. 231. L'omessa segnalazione di operazioni sospette è ora sanzionata dall'art. 58, secondo cui: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità LA violazione è determinata anche tenuto conto:
a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascri- vibilità, in tutto o in parte, LA violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
5 c) LA rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado LA sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) LA reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimen- sioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.
3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'o- messa segnalazione di operazione sospetta.
4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime produ- cono un vantaggio economico, l'importo massimo LA sanzione di cui al comma 2:
a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia deter- minato o determinabile.
5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni LA stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica LA clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.
6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di so- spensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro»”;
- “Il decreto legislativo 90/2017 (art.
5. co. 2) ha inoltre aggiunto ex novo al d.lgs. 231/2007 l'art. 69, il cui co. 1 così recita: «nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo [il titolo V, ndr.] non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca LA commessa violazione, se più favorevole […]»”;
- l'interpretazione che la Corte d'appello ha dato all'art. 69 del d.lgs. n. 231/2007
- alla cui stregua l'applicazione retroattiva LA disciplina più favorevole recata dal d.lgs. n. 90/2017 opererebbe solo in relazione alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007 - è già stata smentita dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 20697/2018. “In tale sentenza, infatti, si afferma (a pag. 6, ultimo capoverso) che il suddetto art. 69 d.lgs. 231/2007 prevede «che la legge vigente all'epoca LA violazione si applica alle violazioni commesse prima
6 dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017 solo se più favorevole (il che equivale a dire che per tali violazioni deve invece applicarsi la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 90/2017)» senza operare alcuna distinzione, nell'ambito delle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017, tra quelle antecedenti e quelle successive all'entrata in vigore del d.lgs. 231/2007”;
- “Tale interpretazione, è poi stata legificata, nella pendenza del presente giudizio di cassazione, dal decreto legislativo n. 125/2019. L'art. 4, co. 1, lettera m), d.lgs. n. 125/2019 ha infatti modificato l'art. 69 d.lgs. 231/2007, che ora prevede espressamente: «nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca LA commessa violazione, se più favorevole»”;
- “l'opzione interpretativa LA Corte d'appello non (…) potrebbe trovare fonda- mento sul rilievo che la lex mitior del 2017 sarebbe applicabile retroattivamente solo agli illeciti per i quali non forse stato emesso alcun provvedimento amministra- tivo sanzionatorio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017. Tale tesi è infatti stata smentita da questa Corte nel citato precedente n. 20697/18 e, in precedenza, anche in Cass. n. 20647/2018, ove si è chiarito che l'applicabilità dello jus superveniens alle violazioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017, era già stato adottato un provvedimento san- zionatorio, è pienamente conforme non solo alla chiara littera legis dell'art. 69 d.lgs. cit. (relativo alle «violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del pre- sente decreto», non contenente alcun riferimento al requisito LA mancata emana- zione del provvedimento sanzionatorio) ma anche agli altri interventi legislativi con cui è stata disposta la retroattività dello jus superveniens delle sanzioni amministra- tive (v. l'art. 3 d.lgs. n. 472/1997 e l'art. 23 bis d.P.R. n. 148/1988: entrambe tali disposizioni, che già precedentemente avevano introdotto l'applicazione del princi- pio del favor rei alle sanzioni amministrative nelle materie tributaria e valutaria, in- dicano infatti, quale unico limite alla regola LA retroattività LA lex mitior, l'inter- venuta definitività del provvedimento sanzionatorio, la quale, evidentemente, pre- suppone l'esaurimento dell'eventuale fase di impugnazione giurisdizionale dello stesso)”;
- “la clausola di invarianza 10 dettata dall'articolo 74, comma 1, d.lgs. 231/2007, anch'esso introdotto dal decreto legislativo n. 90/2017 («dall'attuazione del pre- sente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico LA finanza pubblica»), non possa essere ritenuta idonea a sorreggere un'interpretazione che escluda l'ap- plicazione LA lex mitior alle violazioni, pur commesse prima LA data di entrata in vigore dal decreto legislativo n. 90/2017, per le quali, tuttavia, a tale data fosse già stata emessa l'ordinanza sanzionatoria, perché la formula «nuovi o maggiori oneri a carico LA finanza pubblica» va interpretata ah come “danno emergente” e
7 non come “lucro cessante”, quali sarebbero le minori entrate dovute all'applicazione LA disciplina favorevole sopravvenuta”.
4. Ciò chiarito, con specifico riguardo al caso in esame la Suprema Corte ha ritenuto che:
- “il precetto applicabile al caso di specie sia quello vigente all'epoca dei fatti ascritti al sig. , stante il principio di legalità fissato nell'articolo 1 Pt_1 LA legge n. 689/1981. È applicabile cioè l'art. 41 d.lgs. 231/2007 appli- cabile ratione temporis”, rilevando come “A confortare tale scelta ermeneu- tica è Cass. n. 20697/2018 (spec. pag. 4 ult. cpv.)”;
- l'art. 69 d.lgs. n. 90/2017 impone un giudizio comparativo tra la disciplina sanzionatoria del 2007 (art. 57, co. 4, d.lgs. 231/2007, che prevedeva “una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'im- porto dell'operazione non segnalata”) e quella del 2017 (art. 58 d.lgs. n. 90/2017) perché venga applicata quella più favorevole: e che “tale compa- razione deve «fondarsi sull'individuazione in concreto del regime complessi- vamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristi- che del caso specifico» (così C. Cost. n. 68/17, § 8)”;
- “Al riguardo è pertanto necessario considerare anche il disposto dell'arti- colo 67 d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, il quale recita: «Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pe- cuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero
finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili Controparte_2 di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in parti- colare, tenuto conto del fatto che il destinatario LA sanzione sia una per- sona fisica o giuridica:
a) la gravità e durata LA violazione;
b) il grado di responsabilità LA persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria LA persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto LA violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto LA violazione, nella misura in cui sia determinabile;
8 f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato LA persona fisica o giuridica responsabile;
g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli arti- coli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis LA legge 24 novembre 1981, n. 689 (103), in materia di concorso formale, di continua- zione e di reiterazione delle violazioni»”.
Il Supremo Collegio, così tracciata la disciplina normativa applicabile al caso in esame, ha poi osservato come, “Ai fini LA individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole risulta quindi necessario un apprezzamento di fatto - che non può essere compiuto se non in sede di merito - delle circo- stanze di commissione dell'illecito, onde stabilire se, per la violazione con- cretamente commessa da , risulti più favorevole la sanzione irroga- Pt_1 bile secondo la disciplina vigente all'epoca di commissione dell'illecito o quella irrogabile secondo la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 90/2017, comprensiva dei criteri di graduazione LA sanzione sopra men- zionati”. In altri termini, la Suprema Corte ha demandato al giudice del rinvio di valutare se risulti più favorevole a la disciplina intro- Persona_1 dotta con la riforma del d.lgs. n. 231/2007 di cui al d.lgs. n. 90/2017 ovvero quella previgente, tenendo conto dei criteri di graduazione sanzionatoria previsti dalla nuova normativa.
5. Con il decreto n. 14239 del 27.6.2014 il Controparte_2
, vigente il testo “originario” del d.lgs. n. 231/2007, aveva quantifi-
[...] cato la sanzione in misura pari al 10% degli importi “non segnalati”, per complessivi € 1.003.253,22, comminando così la sanzione di € €
100.325,00 al trasgressore e all'obbligata in solido con questi.
Secondo gli odierni attori in riassunzione, tale quantificazione sarebbe stata operata senza motivare specificatamente detta quantificazione in relazione a gravità, sistematicità o molteplicità delle violazioni. In particolare, si deduce 9 che “manca nel decreto sanzionatorio una esplicita motivazione a supporto LA quantificazione LA percentuale applicata, la comparazione, destinata all'applicazione del principio del favor rei e demandata dalla Cassazione al Giudice del rinvio, dovrà necessariamente effettuarsi tra sanzione effettiva- mente comminata (€ 100.325,00) e sanzione 'standard' prevista dalla nor- mativa oggi vigente (€ 3.000,00) con conseguente abbattimento dell'im- porto alla suddetta sanzione 'non qualificata' in quanto di gran lunga più favorevole al sanzionato”.
Di contro, è sufficiente leggere il provvedimento sanzionatorio opposto per verificare come l'Autorità amministrativa abbia diffusamente indicato gli ele- menti oggettivi e soggettivi sulla scorta dei quali per cui, secondo la disci- plina detta dall'art. 58 del d.lgs. n. 90/2017, il caso all'esame di questo giudicante rientri in una “ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime”. In particolare, nel decreto n. 14239 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 27.6.2014 si legge:
“In merito agli elementi oggettivi, l'analisi LA documentazione bancaria permet- teva di evidenziare un'anomala gestione di un conto personale, alimentato con nu- merosi assegni ricollegabili alla cessione di quote sociali dell'hotel Flora di Di Meglio Gabriella, che avrebbero dovuto, invece, transitare sul conto intestato all'hotel me- desimo, incardinato presso la medesima filiale e di cui il sig. aveva CP_7 delega ad operare. Peraltro, il conto personale veniva appositamente aperto per far transitare i fondi provenienti dalla cessione dell'hotel, di proprietà al 75% LA madre del cliente e al 25%. Ai versamenti seguivano cospicui prelevamenti di de- naro contante ed emissione di assegni di un numero esorbitante per il profilo di un conto personale. Gli assegni venivano tratti esclusivamente a m.m., molti dei quali presentavano numerose girate! all'incasso presso altri istituti;
alcuni assegni veni- vano tratti a favore dell'hotel. Dei 28 carnet di assegni rilasciati tra il 2008 e il 2009, alla data LA contestazione molti titoli risultavano annullati o ancora da addebitare. Anche l'incasso degli effetti avveniva in contanti e sui medesimi il bene- ficiano figurava sempre "mm.", nonché anomala era anche un'operazione di incasso di un assegno tratto a favore di mm. dal conto dell'hotel Flora e l'emissione di nu- merosi assegni a favore di un movimento politico, nonché a favore di soggetti a questo collegati, i cui rapporti con il cliente erano sconosciuti. Su quest'ultimo rap- porto, si evidenziava che la ditta avevi cessato di essere operativa dal 29/2108 per costituzione LA società Hotel Flora S.r.l., ma di fatto la banca permetteva al
[...] di continuare a gestire il conto corrente intestato a Hotel Flora di Di Meglio CP_9
Gabriella. Due operazioni di accredito di a/b per € 70.000,00, sul rapporto intestato a quest'ultimo, venivano anche segnalate dal sistema informatico Gianos. Tale mo- dus operandi doveva indurre il direttore a procedere alla segnalazione di operazioni sospette. 10 Circa il profilo soggettivo LA clientela, il sig risultava possessore del CP_7
25% dell'hotel Flora di Di Meglio Gabriella, che di fatto gestiva direttamente, stante l'avanzata età LA madre, in virtù di una procura notarile rilasciatagli dalla mede- sima, fino alla data di cessione delle quote sociali ad altri soggetti, a cui era presu- mibilmente legato da rapporti di parentela, che facevano capo a imprese che ope- ravano sempre nel settore alberghiero.
Quanto alla valutazione effettuata dal preposto, questi riferiva che il cliente non era mai stato oggetto di fatti pregiudizievoli, né aveva mai ravvisato alcun motivo di sospetto in merito all'operatività posta in essere. li sig. era di fatto il CP_7 gestore dell'Hotel Flora, i numerosi assegni tratti a mm. e contestualmente incassati in contanti erano giustificati dalla posizione debitoria in cui l'hotel versava da tempo e, tuttavia, tale modus operandi era legittimato, da un lato, dalla necessità di pagare in contanti i numerosi creditori e, dall'altro, dalla provenienza lecita LA provvista, creata con gli accrediti LA cessione delle quote dell'hotel. Circa i numerosi assegni annullati e ancora da incassare, la banca riferiva che ciò poteva riferirsi a errata compilazione o smarrimento p al pagamento di pendenze debitorie non ancora an- dato a buon fine. Riguardo il conto intestato all'hotel, questo non poteva essere chiuso nell'immediato per le pendenze con la Regione Campania, i fornitori e i di- pendenti. I cospicui finanziamenti a favore del movimento politico "Italiani nel Mondo" erano spiegati dall'assenza di notizie negative sul medesimo, sul quale non si riteneva di dover approfondire e reperire informazioni attendibili.
Le motivazioni addotte a difesa in merito all'operatività contestata non possono accolte, per le seguenti ragioni: l'apertura apposita di un conto corrente personale per far transitare fondi che di fatto dovevano affluire sul rapporto intestato all'hotel Flora;
l'anomala operatività di un conto personale, gestito di fatto dome il conto di un'impresa in via di dismissione, con provviste propedeutiche a contestuali uscite in contanti, anche per importi rilevanti;
l'illogica motivazione fornita in merito alla ne- cessità di traenza di assegni a mm., quando la consolidata prassi bancaria \ richiede il ricorso ad assegni circolari e bonifici bancari che rappresentano anche maggiori garanzie per il beneficiano: circostanza aggravante che evidenzia anche una man- cata valutazione circa la possibile violazione dell'art. i LA legge 197/1991 e dell'art. 49 del D. Lgs. 231/2007; l'eccesivo ricorso a richiesta di carnet di assegni;
l'incasso di assegni a m.m. sul conto dell'hotel; la totale inerzia dell'intermediario circa le ragioni sottese ai finanziamenti concessi a favore di un movimento politico sconosciuto, e ad altri soggetti ad esso facenti capo, di cui non si reperiva alcuna informazione e non si chiedeva al cliente alcuna giustificazione, solo per il fatto di non essere a conoscenza sul medesimo di notizie pregiudizievoli;
la mancata acqui- sizione di documentazione per la conseguente nuova classificazione LA clientela dopo l'avvenuta cessione delle quote sociali, attesa l'evidente necessità di conoscere la nuova attività esercitata dal cliente;
l'eccessivo indebitamento dell'hotel, che po- teva in qualche modo suggerire l'esistenza di fenomeni di usura;
le ignorate evi- denze di Gianos;
l'anomala modalità di cessione dell'hotel a imprese LA famiglia, trasformandolo prima in S.r.l., per poi procedere alla cessione delle quote sociali,
11 anziché il ricorso ad una formale compravendita, cosicché da poter ipotizzare, ve- rosimilmente, un'elusione o addirittura una frode fiscale”.
6. Gli attori in riassunzione deducono che, in subordine all'applicazione LA sanzione di € 3.000,00 in quanto la fattispecie contestata dovrebbe essere ricondotta a quella di cui al co. 1 dell'art. 58 d.lgs. n. 90/2017, “si dovrebbe comunque assumere quantomeno una invarianza del criterio implicito di quantificazione desumibile dalla distanza dell'importo concretamente stabi- lito dal minimo edittale. Andrebbe allora tenuto conto che:
i) avendo anche la Cassazione individuato il D.Lgs. 231/2007 come norma- tiva applicabile ratione temporis (v. il richiamo al D.Lgs. presente sia nella sanzione sia a pag. 11 dell'Ordinanza), la sanzione del 10% illo tempore comminata risulta pari a dieci volte il minimo edittale (1%) previsto dal testo originario del D.Lgs. 231/2007 ed in particolare dal suo art. 57, co. 4
ii) in base ad un elementare quanto necessario principio di invarianza la san- zione comminabile sulla base LA normativa ora vigente, a parità di tutto ma nel denegato caso in cui non si ritenga di applicarsi la sanzione standard di € 3.000 (v. supra), risulta pari a € 30.000,00 (cioè pari a dieci volte l'at- tuale minimo edittale di € 3.000,00)”.
E, quindi, deducono che – in via subordinata – “in base al principio del favor rei la sanzione andrà ridotta da € 100.325,00 a non più di € 30.000,00 (decuplo dell'attuale minimo edittale)”.
Al riguardo, il convenuto in riassunzione deduce che: CP_2
- “l'operatività rilevata nel caso de quo (complessivamente pari ad € 1.003.253,22) risultava caratterizzata da movimentazioni - in concreto - tali da rivelare elementi, tanto oggettivi quanto soggettivi, estremamente quali- ficanti ai sensi dell'art. 58, comma 2, lett. a) - d)”;
- “la nuova formulazione LA già citata norma, prevede un massimo edittale pari ad € 300.000,00 in presenza di elementi qualificanti LA violazione. Nel caso oggetto del presente giudizio la sanzione irrogata, pari ad € 100.325,00, appare senz'altro più favorevole, rispetto a quella eventual- mente prevista dalla norma modificata”: infatti, “tutto quanto evidenziato ai fini LA valutazione di gravità LA condotta, legittimerebbe l'ascrizione di un comportamento da considerarsi aderente al massimo LA sanzione (€ 300.000,00) che, come è evidente, si configurerebbe non già in bonam 12 quanto piuttosto in malam partem, rispetto alla sanzione in concreto irrogata (i.e. € 100.325,00)”.
7. Il deduce – in buona sostanza – Controparte_2 che la quantificazione a suo tempo operata, pari al 10% degli “importi non segnalati”, determinato “applicando i criteri allora vigenti di cui all'art. 11 LA legge n. 689/1981”, sarebbe del tutto proporzionata alla gravità LA condotta accertata (seppure la Difesa erariale sembri confondere, nelle difese svolte nel presente giudizio di rinvio, le “condizioni economiche LA parte” previste dalla suddetta disposizione con l'ammontare delle operazioni non segnalate).
In base alla disciplina introdotta nel 2017, da confrontare con quella appli- cata con il decreto sanzionatorio al fine di valutare quale sia la disciplina in concreto più favorevole al sanzionato, il parametro determinante risulta, in- vece, “l'intensità LA violazione” che deriva dalla “gravità e durata LA violazione” e dal “grado di responsabilità LA persona fisica e giuridica”, ai sensi delle lettere a) e b) del citato art. 67 del d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017. Al fine di assumere decisioni ponderate, uniformi e calibrate sul caso concreto, il Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze, nella circolare applicativa del 6.7.2017, ha approfondito l'analisi di tale previsione normativa individuando, nell'ambito dell'intervallo edittale previsto dall'art. 58 (da € 30.000,00 a € 300.000,00), tre “sub-intervalli” di pari ampiezza, corrispondenti a tre “gradi” crescenti di intensità LA vio- lazione: i) 30.000,00 - 120.000,00; ii) 120.000,00 - 210.000,00; iii)
210.000,00 - 300.000,00; e ha precisato che il “grado di intensità LA violazione da sanzionare sarà individuato in base al numero, alla qualità e all'intensità dei parametri legislativi che individuano la fattispecie 'qualifi- cata', ricorrenti nel caso concreto (carattere 'grave', 'ripetuto', 'plurimo', 'si- stematico' delle violazioni).
Nel contesto di tale ponderazione è attribuito maggior 'peso': al carattere 'sistematico' delle violazioni, in quanto connotato da un livello di disvalore particolarmente elevato, indicativo di una considerazione e di un presidio LA normativa antiriciclaggio del tutto inadeguati se non nulli. Pertanto, il riscontro del carattere sistematico delle violazioni è di per sé solo idoneo a determinare il computo di due 'gradi' di intensità; al carattere 'grave' LA
13 violazione, in ragione LA sua ampia e articolata declinazione nei quattro distinti ordini di criteri di cui all'art. 58, comma 2, lettere da a) a d). In parti- colare, laddove si riscontri la compresenza di due o più dei suddetti criteri legislativi, ne deriva il carattere marcato LA gravità e il computo di almeno due 'gradi' di intensità”.
Proprio alla luce dei criteri individuati dalla stessa Autorità amministrativa al fine di trattare in modo da garantire uniformità di trattamento, si deve rite- nere che, nel caso di specie, l'attività posta in essere dall'autore LA con- dotta illecita sanzionata rientri addirittura nel terzo grado di gravità, laddove già con riguardo al secondo grado LA suddetta circolare è prevista l'appli- cazione di una sanzione compresa tra € 120.000,00 - 210.000,00, e quindi maggiore di quella applicata nel caso in esame.
8. Quelle poste in essere da , quale direttore LA Filiale di Parte_1
IS OR LA , costituiscono indiscutibilmente Controparte_5 violazioni “gravi” e “plurime” in quanto l'omessa segnalazione ha riguardato una pluralità di operazioni per un valore elevatissimo (rapportato ai requisiti soggettivi dei clienti che le hanno disposte e all'arco temporale in cui sono state disposte), pari a più di un milione di euro, che mostravano elementi qualificanti sia oggettivi sia soggettivi molto evidenti.
Infatti, ai versamenti su un conto intestato a seguivano Controparte_7 cospicui prelevamenti di denaro contante e l'emissione di assegni, in numero esorbitante per il profilo di un conto personale, tratti esclusivamente a
“m.m.”, molti dei quali presentavano numerose girate all'incasso presso altri istituti. Inoltre, dei 28 carnet di assegni rilasciati tra il 2008 e il 2009, alla data LA contestazione molti titoli risultavano annullati o ancora da adde- bitare. Anche questa anomali significativa.
Anche gli indici di anomalia del Decalogo LA Banca d'Italia, citati nel ver- bale e nel decreto sanzionatorio opposto, avrebbero imposto al Direttore LA Filiale di qualificare quelle sopra indicate quali movimentazioni finan- ziarie da sottoporre a valutazione ai fini LA segnalazione di operazioni sospette, e segnatamente come si fosse in presenza di un'anomala movimen- tazione bancaria di un conto personale con intenti dissimulatori. In partico- lare, le rilevate anomalie apparivano riconducibili ai seguenti indici stabiliti dal Decalogo LA Banca d'Italia nel 2001 (seconda parte), e segnatamente:
14 (i) Indice 1.1. ripetute operazioni LA stessa natura non giustificate dall'at- tività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori;
(ii) Indice 2.2. versamento di denaro contante per importi rile- vanti, non giustificabile con l'attività economica del cliente;
(iii) Indice 5.7. rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall'attività svolta dal cliente e che risultano caratterizzati da: versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se di cifra tonda, con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti ovvero emessi al portatore o a favore dello stesso traente;
richiami dei titoli e ritorni di insoluti a volte seguiti da protesto;
sostanziale pareggiamento degli addebiti e degli accre- diti.
Quello sopra indicato costituiva, allora, un modus operandi da parte del cor- rentista che non poteva non indurre il direttore LA Controparte_7
Filiale di IS a procedere alla segnalazione all'UIF - Unità di Informazione
Finanziaria LA Banca d'Italia di operazioni sospette. Peraltro, due opera- zioni di accredito di assegni bancari per € 70.000,00, sul rapporto intestato a venivano segnalate come anomale anche dal sistema Controparte_7 informatico Gianos, senza che – anche in questi casi – il Direttore effettuasse la segnalazione quali operazioni sospette a cui era obbligato.
Si deve ritenere, allora, che sussistevano tre dei quattro indici previsti dall'art. 58, co. 2, d.lgs. n. 90/2017, e segnatamente: “a) (…)l'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, LA violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
(…) c) (…)la rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado LA sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) (…)la reiterazione e diffusione dei com- portamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato”.
Ed è appena il caso di rilevare come l'invio tardivo LA segnalazione effet- tuata in data successiva all'ispezione non assuma assolutamente valenza di collaborazione attiva volta alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio. Infatti, la norma richiede l'immediata attivazione dell'iter di evidenziazione delle operazioni anomale al fine di non permettere l'utilizzo del sistema
15 finanziario a scopo di riciclaggio e di interrompere sottostanti, potenziali at- tività illecite.
9. Alla luce di quanto si è appena ritenuto si deve ritenere che la disciplina di cui all'art. 41 d.lgs. n. 231/2007, quella in applicazione LA quale il resistente in riassunzione ha comminato a e alla CP_2 Parte_1 la sanzione irrogata pari ad € 100.325,00, Controparte_6 risulta in concreto – vale a dire, avuto riguardo alla misura LA sanzione comminata – senz'altro più favorevole al responsabile LA condotta illecita rispetto a quella prevista dall'art. 58 del d.lgs. n. 90/2017. Infatti, in pre- senza di elementi qualificanti LA violazione, quali quelli presenti nel caso in esame ed espressamente contestati e indicati nel decreto n. 14239 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 27.6.2014, l'importo LA sanzione da irrogare sarebbe stato individuato, sulla base LA circo- lare attuativa del 6.7.2017, sopra riportata, nel terzo “sub-intervallo”, quello da € 210.000,00 ad € 300.000,00), e quindi l'entità LA sanzione commi- nata sarebbe stata maggiore di quella comminata applicando la disciplina precedente.
In conclusione, operata la comparazione imposta dall'art. 69 d.lgs. n.
90/2017, come ha ritenuto la Suprema Corte, e ritenuta la disciplina di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007, quella applicabile alla condotta illecita contestata, più favorevole al sanzionato rispetto a quella successiva, di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 90/2017, con la presente sentenza deve essere riget- tata l'opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto n. 14239 emesso dal il 27.6.2014, anche con CP_2 Controparte_2 riguardo alla quantificazione LA sanzione comminata (oggetto del presente giudizio di rinvio), proposta da e dalla Parte_1 Controparte_10 poi incorporata nella e quest'ultima nella
[...] Controparte_4
Controparte_3
Quanto alle spese di tutti i gradi di giudizio, nonché quelle del presente giudizio di rinvio, devono essere integralmente compensate tra le parti sus- sistendo – ad avviso di questo giudicante – “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.4.2018, n. 77), da ravvisare nell'essere intervenuta una diversa formula- zione dell'illecito amministrativo contestato, e soprattutto una diversa
16 disciplina sanzionatoria, successivamente al deposito del ricorso in appello, nonché nell'essere intervenuta la sentenza n. 20697/2018 LA Sezione Se- conda LA Suprema Corte il 9.8.2018, quindi successivamente alla deci- sione dell'appello da parte di questa Corte con la sentenza n. 313/2018 del 6.3.2018 e la legificazione di cui all'art. 4, co. 1, lett. m), d.lgs. n. 125/2019 ha infatti modificato l'art. 69 d.lgs. n. 231/2007, in pendenza del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 proposta da
[...]
e dalla avverso il decreto n. 14239 emesso Pt_1 Controparte_3 dal il 27.6.2014; Controparte_2
compensa integralmente tra tutte le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio, nonché del presente giudizio di rinvio;
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto LA presente causa con il seguente: 180002.
Roma, 6.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN NE Thellung de Courtelary
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