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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/07/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato sezione civile – fallimenti e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di concordato preventivo promossa da Parte_1
), assistito dall'avv. DANIELE BRACCINI,
[...] P.IVA_1
rilevato che in data 22.1.2024 , avvalendosi della facoltà concessa Parte_1 dall'art. 44 CCII, ha presentato ricorso di concordato preventivo, riservandosi il deposito della proposta, del piano e dell'ulteriore documentazione di cui agli artt. 40 e 87 CCI nel termine concesso dal Tribunale;
in data 24.1.2024, il Tribunale ha assegnato al debitore ricorrente il termine di 60 giorni per l'assolvimento dell'onere di deposito della domanda completa, disponendo contestualmente a suo carico gli obblighi informativi periodici ex art. 44, 1° co. lett. c) CCI ed ha nominato la dott.ssa quale Giudice Persona_1
Delegato e la dott.ssa quale Commissario Giudiziale;
Persona_2 in data 22.3.2024, ovvero entro il termine assegnato dal Tribunale, il ricorrente ha presentato la proposta ed il piano di concordato;
la proposta di concordato depositata ha previsto le seguenti percentuali di soddisfacimento:
pagamento integrale delle spese prededucibili;
pagina 1 di 8 pagamento dei debiti fiscali, di rango privilegiato, nella misura prevista dalla relativa proposta di transazione fiscale, complessivamente (ovvero alla luce di quanto distribuito alla Classe 1 e Classe 5) pari al
72,3%;
dei debiti privilegiati nei confronti degli enti locali, secondo la percentuale complessiva (ovvero alla luce di quanto distribuito alla Classe 2 e Classe 5) del 70%;
dei debiti chirografari secondo le differenziate percentuali previste per ciascuna classe, oscillanti tra il
45% ed il 20%; pertanto, tale proposta ha visto la suddivisione del ceto creditorio nelle seguenti classi, con relative percentuali di soddisfacimento:
Classe 1: Erario per debito fiscale privilegiato – 50%;
Classe 2: debiti privilegiati da tributi locali – 46%
Classe 3: fornitori chirografari – 45%;
Classe 4: locatore per debito chirografario – 20%;
Classe 5: Erario per debito chirografario e privilegiato degradato in chirografo, nonché debiti privilegiati da tributi locali degradati in chirografo – 45%;
Classe 6: INPS per debito previdenziale chirografario – 20,2%;
Classe 7: istituti di credito per debiti chirografari – 22%;
Classe 8: istituti di credito per finanziamenti (quota non coperta da garanzia statale) – 21%;
Classe 9: istituti di credito per finanziamenti (quota coperta da garanzia statale) – 21,5%;
Classe 10: istituti di credito per debiti garantiti da pegno – 20,5%.;
a sostegno del fabbisogno concordatario, quantificato in un totale di € 950.170, il debitore ha elaborato un piano, nel quale sono state previste come fonti di provvista:
€ 566 dalla liquidità di cassa esistente;
€ 20.860 dalla valorizzazione del magazzino e dei beni aziendali;
€ 5.223 dal recupero dei crediti commerciali;
€ 923.521 quale finanzia esterna erogata da di cui € 800.000 erogati Parte_2 mediante vendita di un proprio cespite patrimoniale ed € 123.521 mediante rinuncia di crediti vantati nei confronti della società debitrice;
nonché è stato previsto l'utilizzo dell'istituto della transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell'art. 88, comma 1, CCII;
in data 8.4.2024, il Commissario Giudiziale ha rilasciato proprio parere favorevole, tenuto conto della ritualità della proposta ai sensi dell'art. 47 co. 1 lett. b) CCII, della non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione del patrimonio aziendale, del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 87 CCI e della assenza di criticità evidenti della domanda;
pagina 2 di 8 in data 17.6.2024, il Tribunale, ritenuti presenti i presupposti di legge, ha dichiarato ammesso il ricorso di concordato preventivo e, confermata la nomina del Commissario Giudiziale, ha stabilito il dies a quo ed il dies ad quem per l'espressione del voto dei creditori, con le conseguenti comunicazioni e avvertimenti;
in data 12.7.2024, il debitore ha presentato un aggiornamento della proposta e del piano in ragione della necessità di una revisione del fabbisogno concordatario in ragione della presenza di un maggior debito erariale, assorbito mediante una riduzione dei costi di procedura e, nello specifico, con l'eliminazione per la fase attuativa della figura del Liquidatore Giudiziale, attesa la vendita dei beni propri della società mediante un soggetto specializzato (ISVEG) e la vendita a cura del socio finanziatore, con l'ausilio dei propri professionisti, dell'immobile da cui trarre le risorse per far fronte alla finanzia esterna promessa;
in data 29.8.2024, il Commissario Giudiziale ha depositato la propria relazione ex art. 105 CCII, con la quale, all'esito di una analitica descrizione delle cause del dissesto e della situazione economica del debitore, della condotta di quest'ultimo e della proposta di concordato e delle garanzie offerte, ha confermato la valutazione positiva sulla fattibilità del concordato preventivo proposto dal debitore ed ha pronosticato la potenziale percentuale di soddisfacimento dei creditori, alla luce dell'attivo realizzabile e delle spese da sostenere, precisando nello specifico ha previsto un fabbisogno concordatario leggermente maggiore (pari a
€ 957.040,72) supportato, tuttavia, da un netto incremento dell'attivo (pari a € 968.103,00) e ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni “1) la proposta ed il piano presentati risultano fattibili per il soddisfacimento dei creditori al realizzarsi della vendita del compendio immobiliare al prezzo in linea con la stima effettuata o comunque non inferiore a euro 800.000,00=, in quanto dalla liquidazione dei beni facenti parte del patrimonio societario non vi sarebbe retratto utile a favore dei creditori;
2) la proposta di transazione fiscale rivolta all'Agenzia Entrate prevede il pagamento di quasi l'intero debito per le imposte dovute, con esclusione quindi di sanzioni e interessi, ma l'alternativa liquidatoria non porterebbe alcun recupero del debito per l'Erario stante l'incapienza del patrimonio societario, salvo azione di responsabilità verso l'amministratore (con incertezza di risultato e realizzo), comunque con esito di soddisfacimento presumibilmente inferiore
a quanto offerto con la proposta di transazione fiscale;
3) la proposta ed il piano prevedono il pagamento di alcuni creditori in misura percentuale, ovverosia il pagamento di creditori privilegiati e chirografari che tuttavia, in caso di liquidazione giudiziale, non potrebbero essere verosimilmente soddisfatti.” (cfr. pag. 41 e ss della relazione); il Commissario Giudiziale, ratificando le conclusioni cui era già pervenuto l'attestatore del piano, ha evidenziato che il ceto creditorio non troverebbe soddisfazione, nell'ipotesi alternativa di liquidazione giudiziale comportante la cessione delle attività e l'interruzione dei rapporti in essere. in misura superiore a quella realizzabile in caso di omologa del concordato, ed anzi che i creditori privilegiati sarebbero soddisfatti in misura minore e quelli chirografari non ricaverebbero pressoché alcuna soddisfazione (cfr. pag. 43 della relazione); in data 28.10.2024, il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione sull'esito positivo delle votazioni dando atto che “è stata raggiunta la maggioranza prescritta dall'art. 109 CCII cioè dai creditori che rappresentano la pagina 3 di 8 maggioranza dei crediti ammessi al voto, raggiunta altresì nel maggior numero di classi” e nello specifico il concordato è stato approvato dal 81,33% dei creditori ammessi (pari a € 426.705,14 su 524.644,56) e da 6 su 8 delle classi votanti (classi da n.3 a n.10, voto contrario delle classi 3 e 6). all'udienza fissata dal Tribunale in data 15.1.2025 la ricorrente ha insistito nell'omologa del concordato;
con memoria del 10.6.2025 il ricorrente ha notiziato il Tribunale che il socio ha Parte_2 ricevuto una proposta irrevocabile d'acquisto per il proprio immobile idonea per provvedere all'impegno di erogazione della finanzia esterna;
ritenuto che sia necessario premettere che la tipologia di vaglio rimessa al Collegio circa la fattibilità del progetto di concordato riguardi, in assenza di contestazioni da parte dei creditori, la sola fattibilità giuridica ovvero
“deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento nel senso sopra delineato, mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta […] (Il Tribunale ha) il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato[...] mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti […] (detto) controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato;
quest'ultima da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi del debitore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro […] (l'esclusione del giudizio di fattibilità economica è) ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto” (cfr. Cass. SU sent. n.1521/2013); tale principio di origine giurisprudenziale sia oggi stato recepito e fatto proprio dal Legislatore nella indicazione all'art. 112 CCII degli elementi su cui si debba concentrare il vaglio del Tribunale;
in merito al requisito a), la regolarità della procedura;
il vaglio sul punto sia positivo, in particolare, il ricorso per concordato preventivo sia stato presentato da un imprenditore, essendo iscritto alla sezione ordinaria del registro delle imprese ove l'attività indicata sia “il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti tessili”, assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII, in quanto il valore dei ricavi sia superiori alle soglie di cui all'art. 2 let. d CCII (cfr. in merito bilancio al 31.12.2022 ove è riportato il valore di “406.530” come ricavi), in stato di insolvenza come risulti dallo stesso bilancio al
31.12.2022 in cui è riportato un patrimonio netto negativo (€ - 813.639) il quale integri una prognosi negativa di soddisfacimento dei creditori atteso che la società è in stato di liquidazione (cfr. ex multis Cass. I sez. civ. ord. n. 28193/2020 la quale afferma che nelle società in stato di liquidazione l'indagine in ordine pagina 4 di 8 all'insolvenza deve essere focalizzata “ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori”); il Tribunale sia competente in quanto nel proprio circondario ricada la sede legale del debitore, sita a Prato in viale Piave 32/36; la procedura, così come sopra riassunta, si sia svolta nel rispetto della disciplina vigente;
in merito al requisito b), l'esito della votazione;
dalla relazione depositata dal C.G. in data 28.10.2024, emerga che i creditori abbiano espresso i seguenti voti: su un totale di crediti ammessi al voto pari a € 524.644,56 ha votato a favore l'81,33% dei creditori (pari a €
426.705,14) e ha votato contro il 18,67% (pari a € 97.939,42) ed è stato approvato dalla maggioranza dei componenti di 6 classi delle 8 votanti (con voto negativo nella classe 3 Fornitori – chirografi e nella classe 6
INPS – chirografi); ne consegua che la proposta formulata dai debitori abbia ottenuto le maggioranze richieste dalla disciplina vigente;
in merito al requisito c) e g), l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano;
nel caso di specie il piano di concordato preveda, alla luce dell'aggiornamento del 12.7.2024, la dismissione dei pochi cespiti e l'incasso dei crediti della società (peraltro attività già in gran parte conclusa prima dell'udienza del 15.1.2025) e l'erogazione della finanzia esterna da parte del socio;
tale circostanza, permetta di escludere la necessità di nomina di un Liquidatore Giudiziale, essendo residuata solo l'incasso della finanzia esterna da parte del socio la quale Parte_2 presupponga la vendita di propri beni personali a cui possa far fronte con l'ausilio dei propri professionisti e senza oneri per la procedura;
il concordato preventivo presentato dal debitore sia ascrivibile al modello del concordato preventivo liquidatorio, in quanto il soddisfacimento dei creditori sia previsto esclusivamente mediante la dismissione del proprio patrimonio e di quanto sopraggiunto come finanzia esterna;
la figura del concordato in continuità sia caratterizza per la dismissione del patrimonio da cui trarre, in via esclusiva le risorse per far fronte al fabbisogno concordatario richiesto dalla proposta rivolta ai creditori;
a tale conclusione si approdi a seguito dell'esegesi dell'art. 84 co.3 CCII, il quale preveda la diversa figura del concordato in continuità anche qualora il proseguimento dell'attività tipica consenta solo la copertura parziale e minoritaria (“non prevalente”) del fabbisogno concordatario, ricorrendo alla cessione dei cespiti per il residuo;
per l'accesso a tale istituto il Legislatore abbia posto rigorosi e onerosi requisiti di convenienza a carico del debitore, prevedendo che la proposta contempli e garantisca il soddisfacimento dei creditori chirografi e dei creditori con privilegio degradato per incapienza per almeno il 20% del proprio credito, nonché richieda pagina 5 di 8 l'apporto di finanzia esterna per almeno il 10% dell'intero attivo disponibile al momento della proposizione del ricorso;
nel caso di specie ricorrano entrambi i requisiti e, in particolare, che anche la classe avente il trattamento deteriore (la classe 10) vede il pagamento in misura maggiore (pari al 20,50%) del minimo previsto per legge e che la promessa di finanzia esterna da parte di rappresenti l'apporto Parte_2 fondante l'intero progetto concordatario con un peso ponderale di oltre l'80% rispetto al resto dell'attivo; in merito, occorra osservare come tale soggetto appia idoneo a far fronte a tale onere finanziario alla luce del proprio patrimonio e alla luce della proposta di acquisto ricevuto per l'immobile che di questo ne costituisce il principale cespite;
tale valutazione sia effettuata (cfr. supra) quale fattibilità del piano liquidatorio, anche alla luce delle perizie in atti, di poter raggiungere tale livello di soddisfacimento dei creditori concorsuali, essendo precluso l'esame al Tribunale e attenendo ai creditori l'assunzione del rischio di una minor fruttuosità delle vendite pianificate;
per il ricavato pronosticato sia correttamente prevista una distribuzione secondo le rigide regole dell'ordine dei privilegi con esclusione del ricavato dalla finanzia esterna per la quale sia stata prevista la libera distribuzione nel rispetto del raggiungimento della soddisfazione minima del 20% dei creditori chirografi e con privilegio incapiente;
in merito al requisito d) ed e), la formazione delle classi e la parità di trattamento all'interno di esse il concordato preveda la ripartizione di tutti i creditori in 10 classi;
tale ripartizione sia stata effettuata secondo i criteri dettati dall'art. 85 CCII e appaia ragionevole e motivata secondo ragioni di omogeneità degli interessi espressi dai creditori suddivisi nelle varie classi, tale da non alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione o di influire sulle modalità di voto ed espressione della maggioranza;
in particolare, sulla corretta divisione dei creditori delle classi e sulla parità di trattamento in esse debba essere condiviso il giudizio, organico e ben motivato, positivo Commissario Giudiziale (cfr. relazione
7.10.2024 pag. 23 e ss) in conclusione, sussistano tutti i presupposti per procedere all'omologazione del concordato proposto
PQM
OMOLOGA il concordato preventivo proposto da Parte_1
(c.f. ).
[...] P.IVA_1
NOMINA Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna.
CONFERMA la dott.ssa quale Commissario Giudiziale con l'incarico di sorvegliare Controparte_1
l'adempimento del concordato.
pagina 6 di 8 DISPONE le seguenti modalità operative di esecuzione del concordato preventivo liquidatorio omologato:
1. Il Commissario Giudiziale, previo interpello, acquisirà la disponibilità di almeno 3 creditori a comporre il
Comitato dei Creditori, ottenuta la quale presenterà richiesta al Giudice Delegato per la nomina del
Comitato. In mancanza di disponibilità da parte di almeno 3 creditori non si farà luogo alla nomina del
Comitato.
2 Il Commissario Giudiziale sorveglierà l'adempimento del Concordato secondo le modalità appresso stabilite.
2.1 Ogni sei mesi il Commissario Giudiziale predisporrà una relazione informativa sullo stato della procedura, sull'attività svolta dal debitore, e su ogni altra circostanza relativa all'esecuzione del Concordato.
In particolare, provvederà a raffrontare realizzi e pagamenti per entità e tempi con le eventuali corrispondenti previsioni di cui alla proposta concordataria;
dovrà inoltre informare tempestivamente il
Giudice Delegato ed il Comitato dei Creditori, in caso di sua formazione, od i creditori tutti ove assente il
Comitato, di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano.
La relazione verrà presentata al Giudice Delegato, con deposito in cancelleria, e comunicata al Comitato dei
Creditori o ai creditori, i quali potranno presentare le loro eventuali osservazioni in merito.
2.2 il Commissario Giudiziale dovrà curare che il debitore svolga con sollecitudine il proprio compito, informando il Giudice Delegato dell'eventuale ritardo da parte di quello nell'adempimento degli oneri concordatari.
2.3 Per gli eventuali atti di straordinaria amministrazione che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione del piano di concordato ed in particolare per accettare le transazioni, il Commissario dovrà munirsi del parere del Comitato dei Creditori, notiziando nel contempo il Giudice Delegato;
nel caso di parere contrario, anche di uno solo dei suddetti soggetti, dovrà munirsi della autorizzazione espressa del Giudice
Delegato;
3 Il Commissario prima di procedere con i pagamenti, dovrà presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione parziale, accantonando quelle eventualmente ancora occorrenti per la procedura sul conto intestato alla procedura stessa, provvedendo dapprima al pagamento delle spese di giustizia, poi al pagamento dei creditori privilegiati, secondo l'ordine assegnato dalla legge e, quindi, al pagamento dei creditori chirografari il tutto in conformità alle previsioni della proposta.
Il progetto di ripartizione parziale dovrà contenere: denominazione del creditore, eventuale grado di privilegio o, se chirografo, classe di appartenenza di cui alla proposta, importo del credito totale dovuto e importo del credito che si intende soddisfare con la ripartizione.
3.1 Prospetto e progetto, muniti del parere favorevole del Commissario Giudiziale e del Comitato dei
Creditori dovranno essere depositati in cancelleria per il nulla osta del Giudice Delegato prima pagina 7 di 8 dell'esecuzione. I creditori entro quindici giorni dalla comunicazione del progetto di riparto potranno presentare reclamo al Giudice Delegato.
Il Commissario procederà ai pagamenti previsti dal piano di ripartizione mediante bonifico bancario oppure assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli creditori da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con bonifici bancari.
4. Compiuta l'esecuzione del piano concordatario e prima del riparto finale il Commissario presenterà il conto della gestione al Giudice Delegato. Approvato il conto e liquidati i compensi del Commissario
Giudiziale dal Collegio il Commissario rimetterà gli importi dovuti o quelli residui ai creditori secondo le modalità sopra esposte.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, provvederà il Giudice Delegato.
Prato, 23/07/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
Il Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato sezione civile – fallimenti e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di concordato preventivo promossa da Parte_1
), assistito dall'avv. DANIELE BRACCINI,
[...] P.IVA_1
rilevato che in data 22.1.2024 , avvalendosi della facoltà concessa Parte_1 dall'art. 44 CCII, ha presentato ricorso di concordato preventivo, riservandosi il deposito della proposta, del piano e dell'ulteriore documentazione di cui agli artt. 40 e 87 CCI nel termine concesso dal Tribunale;
in data 24.1.2024, il Tribunale ha assegnato al debitore ricorrente il termine di 60 giorni per l'assolvimento dell'onere di deposito della domanda completa, disponendo contestualmente a suo carico gli obblighi informativi periodici ex art. 44, 1° co. lett. c) CCI ed ha nominato la dott.ssa quale Giudice Persona_1
Delegato e la dott.ssa quale Commissario Giudiziale;
Persona_2 in data 22.3.2024, ovvero entro il termine assegnato dal Tribunale, il ricorrente ha presentato la proposta ed il piano di concordato;
la proposta di concordato depositata ha previsto le seguenti percentuali di soddisfacimento:
pagamento integrale delle spese prededucibili;
pagina 1 di 8 pagamento dei debiti fiscali, di rango privilegiato, nella misura prevista dalla relativa proposta di transazione fiscale, complessivamente (ovvero alla luce di quanto distribuito alla Classe 1 e Classe 5) pari al
72,3%;
dei debiti privilegiati nei confronti degli enti locali, secondo la percentuale complessiva (ovvero alla luce di quanto distribuito alla Classe 2 e Classe 5) del 70%;
dei debiti chirografari secondo le differenziate percentuali previste per ciascuna classe, oscillanti tra il
45% ed il 20%; pertanto, tale proposta ha visto la suddivisione del ceto creditorio nelle seguenti classi, con relative percentuali di soddisfacimento:
Classe 1: Erario per debito fiscale privilegiato – 50%;
Classe 2: debiti privilegiati da tributi locali – 46%
Classe 3: fornitori chirografari – 45%;
Classe 4: locatore per debito chirografario – 20%;
Classe 5: Erario per debito chirografario e privilegiato degradato in chirografo, nonché debiti privilegiati da tributi locali degradati in chirografo – 45%;
Classe 6: INPS per debito previdenziale chirografario – 20,2%;
Classe 7: istituti di credito per debiti chirografari – 22%;
Classe 8: istituti di credito per finanziamenti (quota non coperta da garanzia statale) – 21%;
Classe 9: istituti di credito per finanziamenti (quota coperta da garanzia statale) – 21,5%;
Classe 10: istituti di credito per debiti garantiti da pegno – 20,5%.;
a sostegno del fabbisogno concordatario, quantificato in un totale di € 950.170, il debitore ha elaborato un piano, nel quale sono state previste come fonti di provvista:
€ 566 dalla liquidità di cassa esistente;
€ 20.860 dalla valorizzazione del magazzino e dei beni aziendali;
€ 5.223 dal recupero dei crediti commerciali;
€ 923.521 quale finanzia esterna erogata da di cui € 800.000 erogati Parte_2 mediante vendita di un proprio cespite patrimoniale ed € 123.521 mediante rinuncia di crediti vantati nei confronti della società debitrice;
nonché è stato previsto l'utilizzo dell'istituto della transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell'art. 88, comma 1, CCII;
in data 8.4.2024, il Commissario Giudiziale ha rilasciato proprio parere favorevole, tenuto conto della ritualità della proposta ai sensi dell'art. 47 co. 1 lett. b) CCII, della non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione del patrimonio aziendale, del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 87 CCI e della assenza di criticità evidenti della domanda;
pagina 2 di 8 in data 17.6.2024, il Tribunale, ritenuti presenti i presupposti di legge, ha dichiarato ammesso il ricorso di concordato preventivo e, confermata la nomina del Commissario Giudiziale, ha stabilito il dies a quo ed il dies ad quem per l'espressione del voto dei creditori, con le conseguenti comunicazioni e avvertimenti;
in data 12.7.2024, il debitore ha presentato un aggiornamento della proposta e del piano in ragione della necessità di una revisione del fabbisogno concordatario in ragione della presenza di un maggior debito erariale, assorbito mediante una riduzione dei costi di procedura e, nello specifico, con l'eliminazione per la fase attuativa della figura del Liquidatore Giudiziale, attesa la vendita dei beni propri della società mediante un soggetto specializzato (ISVEG) e la vendita a cura del socio finanziatore, con l'ausilio dei propri professionisti, dell'immobile da cui trarre le risorse per far fronte alla finanzia esterna promessa;
in data 29.8.2024, il Commissario Giudiziale ha depositato la propria relazione ex art. 105 CCII, con la quale, all'esito di una analitica descrizione delle cause del dissesto e della situazione economica del debitore, della condotta di quest'ultimo e della proposta di concordato e delle garanzie offerte, ha confermato la valutazione positiva sulla fattibilità del concordato preventivo proposto dal debitore ed ha pronosticato la potenziale percentuale di soddisfacimento dei creditori, alla luce dell'attivo realizzabile e delle spese da sostenere, precisando nello specifico ha previsto un fabbisogno concordatario leggermente maggiore (pari a
€ 957.040,72) supportato, tuttavia, da un netto incremento dell'attivo (pari a € 968.103,00) e ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni “1) la proposta ed il piano presentati risultano fattibili per il soddisfacimento dei creditori al realizzarsi della vendita del compendio immobiliare al prezzo in linea con la stima effettuata o comunque non inferiore a euro 800.000,00=, in quanto dalla liquidazione dei beni facenti parte del patrimonio societario non vi sarebbe retratto utile a favore dei creditori;
2) la proposta di transazione fiscale rivolta all'Agenzia Entrate prevede il pagamento di quasi l'intero debito per le imposte dovute, con esclusione quindi di sanzioni e interessi, ma l'alternativa liquidatoria non porterebbe alcun recupero del debito per l'Erario stante l'incapienza del patrimonio societario, salvo azione di responsabilità verso l'amministratore (con incertezza di risultato e realizzo), comunque con esito di soddisfacimento presumibilmente inferiore
a quanto offerto con la proposta di transazione fiscale;
3) la proposta ed il piano prevedono il pagamento di alcuni creditori in misura percentuale, ovverosia il pagamento di creditori privilegiati e chirografari che tuttavia, in caso di liquidazione giudiziale, non potrebbero essere verosimilmente soddisfatti.” (cfr. pag. 41 e ss della relazione); il Commissario Giudiziale, ratificando le conclusioni cui era già pervenuto l'attestatore del piano, ha evidenziato che il ceto creditorio non troverebbe soddisfazione, nell'ipotesi alternativa di liquidazione giudiziale comportante la cessione delle attività e l'interruzione dei rapporti in essere. in misura superiore a quella realizzabile in caso di omologa del concordato, ed anzi che i creditori privilegiati sarebbero soddisfatti in misura minore e quelli chirografari non ricaverebbero pressoché alcuna soddisfazione (cfr. pag. 43 della relazione); in data 28.10.2024, il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione sull'esito positivo delle votazioni dando atto che “è stata raggiunta la maggioranza prescritta dall'art. 109 CCII cioè dai creditori che rappresentano la pagina 3 di 8 maggioranza dei crediti ammessi al voto, raggiunta altresì nel maggior numero di classi” e nello specifico il concordato è stato approvato dal 81,33% dei creditori ammessi (pari a € 426.705,14 su 524.644,56) e da 6 su 8 delle classi votanti (classi da n.3 a n.10, voto contrario delle classi 3 e 6). all'udienza fissata dal Tribunale in data 15.1.2025 la ricorrente ha insistito nell'omologa del concordato;
con memoria del 10.6.2025 il ricorrente ha notiziato il Tribunale che il socio ha Parte_2 ricevuto una proposta irrevocabile d'acquisto per il proprio immobile idonea per provvedere all'impegno di erogazione della finanzia esterna;
ritenuto che sia necessario premettere che la tipologia di vaglio rimessa al Collegio circa la fattibilità del progetto di concordato riguardi, in assenza di contestazioni da parte dei creditori, la sola fattibilità giuridica ovvero
“deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento nel senso sopra delineato, mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta […] (Il Tribunale ha) il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato[...] mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti […] (detto) controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato;
quest'ultima da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi del debitore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro […] (l'esclusione del giudizio di fattibilità economica è) ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto” (cfr. Cass. SU sent. n.1521/2013); tale principio di origine giurisprudenziale sia oggi stato recepito e fatto proprio dal Legislatore nella indicazione all'art. 112 CCII degli elementi su cui si debba concentrare il vaglio del Tribunale;
in merito al requisito a), la regolarità della procedura;
il vaglio sul punto sia positivo, in particolare, il ricorso per concordato preventivo sia stato presentato da un imprenditore, essendo iscritto alla sezione ordinaria del registro delle imprese ove l'attività indicata sia “il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti tessili”, assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII, in quanto il valore dei ricavi sia superiori alle soglie di cui all'art. 2 let. d CCII (cfr. in merito bilancio al 31.12.2022 ove è riportato il valore di “406.530” come ricavi), in stato di insolvenza come risulti dallo stesso bilancio al
31.12.2022 in cui è riportato un patrimonio netto negativo (€ - 813.639) il quale integri una prognosi negativa di soddisfacimento dei creditori atteso che la società è in stato di liquidazione (cfr. ex multis Cass. I sez. civ. ord. n. 28193/2020 la quale afferma che nelle società in stato di liquidazione l'indagine in ordine pagina 4 di 8 all'insolvenza deve essere focalizzata “ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori”); il Tribunale sia competente in quanto nel proprio circondario ricada la sede legale del debitore, sita a Prato in viale Piave 32/36; la procedura, così come sopra riassunta, si sia svolta nel rispetto della disciplina vigente;
in merito al requisito b), l'esito della votazione;
dalla relazione depositata dal C.G. in data 28.10.2024, emerga che i creditori abbiano espresso i seguenti voti: su un totale di crediti ammessi al voto pari a € 524.644,56 ha votato a favore l'81,33% dei creditori (pari a €
426.705,14) e ha votato contro il 18,67% (pari a € 97.939,42) ed è stato approvato dalla maggioranza dei componenti di 6 classi delle 8 votanti (con voto negativo nella classe 3 Fornitori – chirografi e nella classe 6
INPS – chirografi); ne consegua che la proposta formulata dai debitori abbia ottenuto le maggioranze richieste dalla disciplina vigente;
in merito al requisito c) e g), l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano;
nel caso di specie il piano di concordato preveda, alla luce dell'aggiornamento del 12.7.2024, la dismissione dei pochi cespiti e l'incasso dei crediti della società (peraltro attività già in gran parte conclusa prima dell'udienza del 15.1.2025) e l'erogazione della finanzia esterna da parte del socio;
tale circostanza, permetta di escludere la necessità di nomina di un Liquidatore Giudiziale, essendo residuata solo l'incasso della finanzia esterna da parte del socio la quale Parte_2 presupponga la vendita di propri beni personali a cui possa far fronte con l'ausilio dei propri professionisti e senza oneri per la procedura;
il concordato preventivo presentato dal debitore sia ascrivibile al modello del concordato preventivo liquidatorio, in quanto il soddisfacimento dei creditori sia previsto esclusivamente mediante la dismissione del proprio patrimonio e di quanto sopraggiunto come finanzia esterna;
la figura del concordato in continuità sia caratterizza per la dismissione del patrimonio da cui trarre, in via esclusiva le risorse per far fronte al fabbisogno concordatario richiesto dalla proposta rivolta ai creditori;
a tale conclusione si approdi a seguito dell'esegesi dell'art. 84 co.3 CCII, il quale preveda la diversa figura del concordato in continuità anche qualora il proseguimento dell'attività tipica consenta solo la copertura parziale e minoritaria (“non prevalente”) del fabbisogno concordatario, ricorrendo alla cessione dei cespiti per il residuo;
per l'accesso a tale istituto il Legislatore abbia posto rigorosi e onerosi requisiti di convenienza a carico del debitore, prevedendo che la proposta contempli e garantisca il soddisfacimento dei creditori chirografi e dei creditori con privilegio degradato per incapienza per almeno il 20% del proprio credito, nonché richieda pagina 5 di 8 l'apporto di finanzia esterna per almeno il 10% dell'intero attivo disponibile al momento della proposizione del ricorso;
nel caso di specie ricorrano entrambi i requisiti e, in particolare, che anche la classe avente il trattamento deteriore (la classe 10) vede il pagamento in misura maggiore (pari al 20,50%) del minimo previsto per legge e che la promessa di finanzia esterna da parte di rappresenti l'apporto Parte_2 fondante l'intero progetto concordatario con un peso ponderale di oltre l'80% rispetto al resto dell'attivo; in merito, occorra osservare come tale soggetto appia idoneo a far fronte a tale onere finanziario alla luce del proprio patrimonio e alla luce della proposta di acquisto ricevuto per l'immobile che di questo ne costituisce il principale cespite;
tale valutazione sia effettuata (cfr. supra) quale fattibilità del piano liquidatorio, anche alla luce delle perizie in atti, di poter raggiungere tale livello di soddisfacimento dei creditori concorsuali, essendo precluso l'esame al Tribunale e attenendo ai creditori l'assunzione del rischio di una minor fruttuosità delle vendite pianificate;
per il ricavato pronosticato sia correttamente prevista una distribuzione secondo le rigide regole dell'ordine dei privilegi con esclusione del ricavato dalla finanzia esterna per la quale sia stata prevista la libera distribuzione nel rispetto del raggiungimento della soddisfazione minima del 20% dei creditori chirografi e con privilegio incapiente;
in merito al requisito d) ed e), la formazione delle classi e la parità di trattamento all'interno di esse il concordato preveda la ripartizione di tutti i creditori in 10 classi;
tale ripartizione sia stata effettuata secondo i criteri dettati dall'art. 85 CCII e appaia ragionevole e motivata secondo ragioni di omogeneità degli interessi espressi dai creditori suddivisi nelle varie classi, tale da non alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione o di influire sulle modalità di voto ed espressione della maggioranza;
in particolare, sulla corretta divisione dei creditori delle classi e sulla parità di trattamento in esse debba essere condiviso il giudizio, organico e ben motivato, positivo Commissario Giudiziale (cfr. relazione
7.10.2024 pag. 23 e ss) in conclusione, sussistano tutti i presupposti per procedere all'omologazione del concordato proposto
PQM
OMOLOGA il concordato preventivo proposto da Parte_1
(c.f. ).
[...] P.IVA_1
NOMINA Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna.
CONFERMA la dott.ssa quale Commissario Giudiziale con l'incarico di sorvegliare Controparte_1
l'adempimento del concordato.
pagina 6 di 8 DISPONE le seguenti modalità operative di esecuzione del concordato preventivo liquidatorio omologato:
1. Il Commissario Giudiziale, previo interpello, acquisirà la disponibilità di almeno 3 creditori a comporre il
Comitato dei Creditori, ottenuta la quale presenterà richiesta al Giudice Delegato per la nomina del
Comitato. In mancanza di disponibilità da parte di almeno 3 creditori non si farà luogo alla nomina del
Comitato.
2 Il Commissario Giudiziale sorveglierà l'adempimento del Concordato secondo le modalità appresso stabilite.
2.1 Ogni sei mesi il Commissario Giudiziale predisporrà una relazione informativa sullo stato della procedura, sull'attività svolta dal debitore, e su ogni altra circostanza relativa all'esecuzione del Concordato.
In particolare, provvederà a raffrontare realizzi e pagamenti per entità e tempi con le eventuali corrispondenti previsioni di cui alla proposta concordataria;
dovrà inoltre informare tempestivamente il
Giudice Delegato ed il Comitato dei Creditori, in caso di sua formazione, od i creditori tutti ove assente il
Comitato, di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano.
La relazione verrà presentata al Giudice Delegato, con deposito in cancelleria, e comunicata al Comitato dei
Creditori o ai creditori, i quali potranno presentare le loro eventuali osservazioni in merito.
2.2 il Commissario Giudiziale dovrà curare che il debitore svolga con sollecitudine il proprio compito, informando il Giudice Delegato dell'eventuale ritardo da parte di quello nell'adempimento degli oneri concordatari.
2.3 Per gli eventuali atti di straordinaria amministrazione che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione del piano di concordato ed in particolare per accettare le transazioni, il Commissario dovrà munirsi del parere del Comitato dei Creditori, notiziando nel contempo il Giudice Delegato;
nel caso di parere contrario, anche di uno solo dei suddetti soggetti, dovrà munirsi della autorizzazione espressa del Giudice
Delegato;
3 Il Commissario prima di procedere con i pagamenti, dovrà presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione parziale, accantonando quelle eventualmente ancora occorrenti per la procedura sul conto intestato alla procedura stessa, provvedendo dapprima al pagamento delle spese di giustizia, poi al pagamento dei creditori privilegiati, secondo l'ordine assegnato dalla legge e, quindi, al pagamento dei creditori chirografari il tutto in conformità alle previsioni della proposta.
Il progetto di ripartizione parziale dovrà contenere: denominazione del creditore, eventuale grado di privilegio o, se chirografo, classe di appartenenza di cui alla proposta, importo del credito totale dovuto e importo del credito che si intende soddisfare con la ripartizione.
3.1 Prospetto e progetto, muniti del parere favorevole del Commissario Giudiziale e del Comitato dei
Creditori dovranno essere depositati in cancelleria per il nulla osta del Giudice Delegato prima pagina 7 di 8 dell'esecuzione. I creditori entro quindici giorni dalla comunicazione del progetto di riparto potranno presentare reclamo al Giudice Delegato.
Il Commissario procederà ai pagamenti previsti dal piano di ripartizione mediante bonifico bancario oppure assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli creditori da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con bonifici bancari.
4. Compiuta l'esecuzione del piano concordatario e prima del riparto finale il Commissario presenterà il conto della gestione al Giudice Delegato. Approvato il conto e liquidati i compensi del Commissario
Giudiziale dal Collegio il Commissario rimetterà gli importi dovuti o quelli residui ai creditori secondo le modalità sopra esposte.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, provvederà il Giudice Delegato.
Prato, 23/07/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
Il Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
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