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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 749/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 749/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. TAMBONE LUIGI;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. BRASEY TOMMASO;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Forlì in composizione monocratica n. 23/2021 pubblicata il 11.01.2021 a definizione del giudizio RG n. 3035/2019
Assegnata a decisione con ordinanza del 14.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note scritte tempestivamente depositate in considerazione della trattazione cartolare della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 La ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di Controparte_1 pagamento n. 045 2019 00052680 30 000 notificatale dall' Controparte_2
allegando che il diritto di riscuotere le somme portate dalla stessa fosse prescritto in quanto inerente ad importi dovuti per infrazioni stradali commesse nel 2011, relativamente alle quali era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Si è costituita l' eccependo: i) l'incompetenza del giudice adito poiché, trattandosi di sanzione Pt_1
per violazione del codice della strada, la competenza apparteneva al giudice di pace di Forlì; ii) la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il concessionario della riscossione era legittimato a contraddire solo quando le contestazioni riguardino vizi a lui imputabili.
Istruita documentalmente la causa, poiché la natura delle questioni lo consentiva, è stata disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione all'udienza del 11.01.2021.
Il Primo Giudice ha così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:- dichiara prescritto il diritto a riscuotere le somme portate dalla cartella di pagamento n. 045 2019 00052680 30 000 di;
- dichiara Controparte_2
conseguentemente nulla e pertanto inefficace la cartella di pagamento n. 045 2019 00052680 30 000 di
. Condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese Controparte_2 di lite, che si liquidano in € 2.047,50 per compensi professionali di avvocato ed € 264,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.”.
Il Giudice di Prime Cure ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione svolte da parte opponente fosse fondata a fronte, invece, dell'infondatezza delle eccezioni di incompetenza e carenza di legittimazione sollevate dall' Pt_1
Le spese di lite hanno seguito la soccombenza.
L' ha, quindi, impugnato la sentenza innanzi a questa Corte per più motivi. Pt_1
Con il Primo motivo viene censurato il provvedimento laddove non ha affermato l'incompetenza per materia del giudice adito.
Il secondo motivo lamenta l'erronea valutazione/dichiarazione della prescrizione della cartella impugnata.
L'ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 111, 6° co. Cost., 118, 1° e 2° c., disp. att. c.p.c. e l'illogicità/contraddittorietà della motivazione della sentenza-
pagina 2 di 6 L'appellante ha, pertanto, concluso “-Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,-in via preliminare: concedere, inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;- in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare totalmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 23/2021 emessa dal Tribunale di Forlì, depositata il giorno 11 gennaio 2021, nella causa iscritta al n. 3035/2019 R.G. e così per l'effetto,- in via pregiudiziale di rito, in accoglimento dell'eccezione preliminare, riproposta per l'effetto devolutivo anche nel presente atto di impugnazione, dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di Forlì, in favore del Giudice di Pace di Cesena. con vittoria di spese, anche del primo grado di giudizio;
accertare e dichiarare. -In via principale, dichiarare, per quanto dedotto nella parte motiva del presente atto, non prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento impugnata e conseguentemente rigettare l'opposizione della società Con Controparte_1
vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio previa concessione dell'inibitoria ex articoli 283 e 351 c.p.c.”.
La si è costituita chiedendo il respingimento Controparte_3 dell'impugnativa con condanna alle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del 14.01.2025 con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. di quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che emerge pacificamente in atti che l'odierna appellata ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento in atti n. 04520190005268030000 (ruolo 2019/1274 – notificata in data 19/07/2019), dell'importo complessivo di € 16.309,75, somma pretesa dall'Agente della
Riscossione in riferimento ai verbali di violazione del c.d.s. dell'anno 2011.
Detta cartella esattoriale oggetto di opposizione, come emerge inequivocabilmente dalla stessa, è stata emessa in conseguenza della sentenza del Tribunale di Forlì n. 745/2016 (impugnazione della sentenza del giudice di pace di Cesena n. 68/2012) ivi richiamata e relativa all'omesso pagamento di sanzioni amministrative inflitte a seguito di violazione al Codice della Strada.
pagina 3 di 6 Ciò posto, sulla competenza del Tribunale, il Primo Giudice, con motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di distaccarsi ha affermato che: “Ritiene lo scrivente che non trovi applicazione
l'art. 22 della l. 689/81, il quale prevede che “Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”, poiché ad essere opposta è una cartella di pagamento e non un'ordinanza ingiunzione. Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, che nemmeno trovi applicazione l'art. 6 del d.lgs. n. 150/11. Si tratta invece di un'opposizione a cartella di pagamento ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la conseguenza che trovino applicazione i relativi criteri di determinazione della competenza per valore. Conseguentemente, visti gli artt. 17 c.p.c., 7 c.p.c. e 8
c.p.c. e l'importo della cartella di euro 16.309,75, va dichiarata la competenza del presente tribunale.
Ciò peraltro conformemente a quanto espressamente indicato nella cartella opposta. Né può sostenersi la competenza del giudice di pace in quanto opposizione “recuperatoria” dalla mancata notifica del verbale, poiché non è ciò che contesta l'opponente, la quale invece eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito.”.
L'Ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22080/2017 citate dall'appellante sulle opposizioni a cartelle per verbali di infrazione al codice della strada è inconferente giacché è riferita a quelle di natura recuperatoria cioè quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale
è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada.
Chiaramente tale interpretazione giurisprudenziale non è applicabile alla fattispecie che ci occupa ed il
Giudice di Prime Cure ha correttamente affermato la propria competenza.
Sul secondo motivo di appello e quindi sull'intervenuta prescrizione, non contrastata da parte opposta, il Tribunale ha rilevato che risultava dalla cartella di pagamento che le sanzioni riguardavano violazioni del codice della strada e pertanto, ex art. 209 dello stesso, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice in esame era regolata dall'art. 28 L. 689/1981. Quest'ultima norma dispone che il diritto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Come detto però la cartella si fonda sulla sentenza immediatamente esecutiva e presumibilmente ormai passata in giudicato pertanto il diritto in virtù del titolo si prescrive in 10 anni.
pagina 4 di 6 Il Giudice di prime cure ha errato, però, nel computare i termini di prescrizione dai verbali di accertamento anziché sulla base della sentenza espressamente richiamata sul medesimo atto impugnato.
Infatti (cfr. Cass. civ. n. 30303/2021), l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
La Suprema Corte afferma altresì (cfr. Ordinanza n. 32456/2024) “La controeccezione con cui il creditore - a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore - invoca l'applicabilità d'un termine maggiore rispetto a quello indicato dal convenuto rientra nel novero delle eccezioni in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, pure dopo il maturare delle preclusioni assertive o in appello, sempreché sia fondata su fatti già ritualmente introdotti nel giudizio.”.
Non vi è dubbio che il Primo Giudice aveva tutti gli elementi per computare correttamente i termini per la prescrizione.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello deve essere accolto sotto questo profilo e l'opposizione alla cartella di pagamento respinta perché infondata.
L'accoglimento dell'appello implica anche una diversa regolazione delle spese legali che debbono seguire la soccombenza dell'opponente/appellata in entrambi i gradi del giudizio e che deve essere condannata a rifondere in favore della parte resistente/appellante e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione applicabile (valore da 5.200,00 a 26.000,00) per l'attività effettivamente espletata.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, in riforma della sentenza impugnata così dispone:
I Respinge l'opposizione proposta da avverso la CP_1 Controparte_1 cartella impugnata che per l'effetto è confermata;
pagina 5 di 6 II Condanna l'appellata a rifondere le spese di lite in favore della parte appellante che si liquidano: i) quanto al primo grado in euro 3.397,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP ove dovuti come per legge;
ii) quanto al secondo grado in euro 3.966,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP ove dovuti come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 18.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe de Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 749/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. TAMBONE LUIGI;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. BRASEY TOMMASO;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Forlì in composizione monocratica n. 23/2021 pubblicata il 11.01.2021 a definizione del giudizio RG n. 3035/2019
Assegnata a decisione con ordinanza del 14.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note scritte tempestivamente depositate in considerazione della trattazione cartolare della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 La ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di Controparte_1 pagamento n. 045 2019 00052680 30 000 notificatale dall' Controparte_2
allegando che il diritto di riscuotere le somme portate dalla stessa fosse prescritto in quanto inerente ad importi dovuti per infrazioni stradali commesse nel 2011, relativamente alle quali era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Si è costituita l' eccependo: i) l'incompetenza del giudice adito poiché, trattandosi di sanzione Pt_1
per violazione del codice della strada, la competenza apparteneva al giudice di pace di Forlì; ii) la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il concessionario della riscossione era legittimato a contraddire solo quando le contestazioni riguardino vizi a lui imputabili.
Istruita documentalmente la causa, poiché la natura delle questioni lo consentiva, è stata disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione all'udienza del 11.01.2021.
Il Primo Giudice ha così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:- dichiara prescritto il diritto a riscuotere le somme portate dalla cartella di pagamento n. 045 2019 00052680 30 000 di;
- dichiara Controparte_2
conseguentemente nulla e pertanto inefficace la cartella di pagamento n. 045 2019 00052680 30 000 di
. Condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese Controparte_2 di lite, che si liquidano in € 2.047,50 per compensi professionali di avvocato ed € 264,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.”.
Il Giudice di Prime Cure ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione svolte da parte opponente fosse fondata a fronte, invece, dell'infondatezza delle eccezioni di incompetenza e carenza di legittimazione sollevate dall' Pt_1
Le spese di lite hanno seguito la soccombenza.
L' ha, quindi, impugnato la sentenza innanzi a questa Corte per più motivi. Pt_1
Con il Primo motivo viene censurato il provvedimento laddove non ha affermato l'incompetenza per materia del giudice adito.
Il secondo motivo lamenta l'erronea valutazione/dichiarazione della prescrizione della cartella impugnata.
L'ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 111, 6° co. Cost., 118, 1° e 2° c., disp. att. c.p.c. e l'illogicità/contraddittorietà della motivazione della sentenza-
pagina 2 di 6 L'appellante ha, pertanto, concluso “-Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,-in via preliminare: concedere, inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;- in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare totalmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 23/2021 emessa dal Tribunale di Forlì, depositata il giorno 11 gennaio 2021, nella causa iscritta al n. 3035/2019 R.G. e così per l'effetto,- in via pregiudiziale di rito, in accoglimento dell'eccezione preliminare, riproposta per l'effetto devolutivo anche nel presente atto di impugnazione, dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di Forlì, in favore del Giudice di Pace di Cesena. con vittoria di spese, anche del primo grado di giudizio;
accertare e dichiarare. -In via principale, dichiarare, per quanto dedotto nella parte motiva del presente atto, non prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento impugnata e conseguentemente rigettare l'opposizione della società Con Controparte_1
vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio previa concessione dell'inibitoria ex articoli 283 e 351 c.p.c.”.
La si è costituita chiedendo il respingimento Controparte_3 dell'impugnativa con condanna alle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del 14.01.2025 con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. di quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che emerge pacificamente in atti che l'odierna appellata ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento in atti n. 04520190005268030000 (ruolo 2019/1274 – notificata in data 19/07/2019), dell'importo complessivo di € 16.309,75, somma pretesa dall'Agente della
Riscossione in riferimento ai verbali di violazione del c.d.s. dell'anno 2011.
Detta cartella esattoriale oggetto di opposizione, come emerge inequivocabilmente dalla stessa, è stata emessa in conseguenza della sentenza del Tribunale di Forlì n. 745/2016 (impugnazione della sentenza del giudice di pace di Cesena n. 68/2012) ivi richiamata e relativa all'omesso pagamento di sanzioni amministrative inflitte a seguito di violazione al Codice della Strada.
pagina 3 di 6 Ciò posto, sulla competenza del Tribunale, il Primo Giudice, con motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di distaccarsi ha affermato che: “Ritiene lo scrivente che non trovi applicazione
l'art. 22 della l. 689/81, il quale prevede che “Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”, poiché ad essere opposta è una cartella di pagamento e non un'ordinanza ingiunzione. Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, che nemmeno trovi applicazione l'art. 6 del d.lgs. n. 150/11. Si tratta invece di un'opposizione a cartella di pagamento ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la conseguenza che trovino applicazione i relativi criteri di determinazione della competenza per valore. Conseguentemente, visti gli artt. 17 c.p.c., 7 c.p.c. e 8
c.p.c. e l'importo della cartella di euro 16.309,75, va dichiarata la competenza del presente tribunale.
Ciò peraltro conformemente a quanto espressamente indicato nella cartella opposta. Né può sostenersi la competenza del giudice di pace in quanto opposizione “recuperatoria” dalla mancata notifica del verbale, poiché non è ciò che contesta l'opponente, la quale invece eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito.”.
L'Ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22080/2017 citate dall'appellante sulle opposizioni a cartelle per verbali di infrazione al codice della strada è inconferente giacché è riferita a quelle di natura recuperatoria cioè quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale
è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada.
Chiaramente tale interpretazione giurisprudenziale non è applicabile alla fattispecie che ci occupa ed il
Giudice di Prime Cure ha correttamente affermato la propria competenza.
Sul secondo motivo di appello e quindi sull'intervenuta prescrizione, non contrastata da parte opposta, il Tribunale ha rilevato che risultava dalla cartella di pagamento che le sanzioni riguardavano violazioni del codice della strada e pertanto, ex art. 209 dello stesso, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice in esame era regolata dall'art. 28 L. 689/1981. Quest'ultima norma dispone che il diritto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Come detto però la cartella si fonda sulla sentenza immediatamente esecutiva e presumibilmente ormai passata in giudicato pertanto il diritto in virtù del titolo si prescrive in 10 anni.
pagina 4 di 6 Il Giudice di prime cure ha errato, però, nel computare i termini di prescrizione dai verbali di accertamento anziché sulla base della sentenza espressamente richiamata sul medesimo atto impugnato.
Infatti (cfr. Cass. civ. n. 30303/2021), l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
La Suprema Corte afferma altresì (cfr. Ordinanza n. 32456/2024) “La controeccezione con cui il creditore - a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore - invoca l'applicabilità d'un termine maggiore rispetto a quello indicato dal convenuto rientra nel novero delle eccezioni in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, pure dopo il maturare delle preclusioni assertive o in appello, sempreché sia fondata su fatti già ritualmente introdotti nel giudizio.”.
Non vi è dubbio che il Primo Giudice aveva tutti gli elementi per computare correttamente i termini per la prescrizione.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello deve essere accolto sotto questo profilo e l'opposizione alla cartella di pagamento respinta perché infondata.
L'accoglimento dell'appello implica anche una diversa regolazione delle spese legali che debbono seguire la soccombenza dell'opponente/appellata in entrambi i gradi del giudizio e che deve essere condannata a rifondere in favore della parte resistente/appellante e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione applicabile (valore da 5.200,00 a 26.000,00) per l'attività effettivamente espletata.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, in riforma della sentenza impugnata così dispone:
I Respinge l'opposizione proposta da avverso la CP_1 Controparte_1 cartella impugnata che per l'effetto è confermata;
pagina 5 di 6 II Condanna l'appellata a rifondere le spese di lite in favore della parte appellante che si liquidano: i) quanto al primo grado in euro 3.397,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP ove dovuti come per legge;
ii) quanto al secondo grado in euro 3.966,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP ove dovuti come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 18.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe de Rosa
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